newsletter aprile 2020

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Questo mese in evidenza:

  • Ciclo seminari web gratuiti
  • "Obiettivo 2020" la newsletter Emirati Arabi Uniti
  • Rubrica contrasto ai bandi irregolari
  • Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale 
  • Rubrica di monitoraggio legislativo
  • Convenzioni: offerte del mese

CICLO SEMINARI WEB GRATUITI

Dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti che hanno visto la partecipazione di oltre 15.000 professionisti, continua il ciclo di webinar gratuiti messi a disposizione dalla Fondazione Inarcassa in collaborazione con la DEI Consulting.Per il calendario dei prossimi appuntamenti clicca qui.

"OBIETTIVO 2020" LA NEWSLETTER EMIRATI ARABI UNITI

In questo numero:

  • A Dubai il Burj Khalifa, la torre più alta de mondo si illumina con il tricolore italiano: siamo con voi
  • La recuperabilità dell’IVA in relazione al pagamento della fattura ricevuta
  • I Tender nell’area del GCC
  • Intervista all’ing. Giovanni Zizioli, Middle East Resident Manager di Maffeis Engineering
  • Un futuristico albergo a Dubai farà rivivere l’archistar Zaha Hadid
  • Eventi del mese di Maggio 2020. Clicca qui per continuare a leggere.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato da imprese escluse per assenza di “una prova univoca”; per il tar Molise nel concorso di idee ai concorrenti può essere richiesto una mera “proposta ideativa”, e non un progetto. Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di marzo, sono state otto le amministrazioni diffidate e quattro gli esposti notificati all’ANAC. Due amministrazioni hanno rettificato l’avviso.

Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Grezzana (VR), al Comune di Cervinara (AV), al Comune di Cascina (PI), alla Provincia di Crotone, al Ministero dei Beni Culturali – Marche, al Comune di Radicofani (SI), al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (VE) ed al Comune di Palata (CB). Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA MONITORAGGIO LEGISLATIVO

In questo numero, le misure di sostegno al reddito per i professionisti iscritti a casse private previste dal dl “Cura Italia; le indicazioni del MIT per la sicurezza nei cantieri a seguito dell’emergenza Covid-19; nel piano anti crisi del governo, c’è l’eco bonus al 100%. Clicca qui per approfondire.

CONVENZIONI: OFFERTE DEL MESE

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SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO MARZO 2020

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GOVERNO

DL Cura Italia: ecco le misure per autonomi e professionisti
Il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente il via libera alle misure per il contrasto all'emergenza coronavirus: aiuti per gli ospedali, le famiglie, i lavoratori e le imprese, per un totale di circa 25 miliardi di euro, che attiveranno flussi per 350 miliardi di euro. Il decreto - ha spiegato il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa - si articola in cinque assi: 1. Sistema Sanitario Nazionale e Protezione Civile, per 3,5 miliardi di euro; 2. sostegno all'occupazione e al reddito dei lavoratori, per 10 miliardi di euro; 3. iniezione di liquidità nel sistema del credito con garanzie pubbliche al credito per sospendere mutui e prestiti, misura che mobiliterà circa 340 miliardi di euro; 4. sospensione obblighi di versamento di contributi e tributi (la scadenza di oggi è differita al 20 marzo; altre scadenze al 31 maggio); 5. norme di sostegno a settori economici specifici.
Il provvedimento, in vigore dal 17 marzo scorso, contiene una serie di disposizioni per autonomi e professionisti. Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, ai co.co.co. in gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai dipendenti stagionali del settore turismo è riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo. L’indennizzo è erogato dall'INPS previa domanda. La misura riguarda una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. La misura, attraverso l’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza, è stata estesa anche a favore dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.
Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, di concerto con il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ha firmato il Decreto Interministeriale che fissa le modalità di attribuzione del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall’articolo 44 del cd. DL Cura Italia. Il bonus andrà chiesto alla propria Cassa di previdenza e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.
Il Decreto Interministeriale è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro nella mattinata di mercoledì 1 aprile. Il Ministro Catalfo spiega che “si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza ribadendo che “siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore”.
Il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall'emergenza Coronavirus, spiega una nota del ministero del Lavoro, è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto: a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; b) ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus Covid-19. Qui per approfondire

Leggi qui il commento di Fondazione Inarcassa

Leggi qui l’intervista rilasciata a Linkiesta dal Presidente della Fondazione Inarcassa

Ascolta qui l’intervento del Consigliere arch. Antonio Guglielmini al Gr1 Economia del 1 aprile 2020

LAVORI PUBBLICI

Coronavirus, il MIT pubblica Linee guida sulla sicurezza nei cantieri

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato le Linee guida sulla sicurezza nei cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL Confindustria, Rete  Impresa Italia, Confapi, Alleanza delle cooperative.

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni),  la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria. Qui per approfondire

Appalti, sospensione di 52 giorni

Con una circolare diramata nei giorni scorsi, il Mit ha spiegato che l’articolo 103 del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti o iniziati dopo la data del 23 febbraio 2020. In questi casi, non si tiene conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Il Dl ha inoltre prorogato la scadenza di certificati, permessi e concessioni fino al 15 giugno 2020.

Nella sua circolare, il Mit ha chiarito che la sospensione si applica anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

I termini delle procedure di affidamento di appalti e concessioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo questa data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni, cioè il tempo corrispondente al periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La sospensione, si precisa, è stabilita “in favore del soggetto onerato”, cioè del soggetto obbligato ad effettuare la prestazione o a realizzare i lavori, pertanto nulla vieta che professionisti ed imprese possano decidere di ultimare le attività previste nei termini precedentemente stabiliti o in un termine inferiore rispetto a quello della sospensione. Qui per approfondire

Progettazione, un bando su tre sbaglia a indicare le categorie

Errata indicazione delle categorie e qualifiche richieste ai progettisti, assenza del calcolo dei corrispettivi per il professionista, mancata previsione della soglia di sbarramento tecnico e mancato ricorso a formule "calmieranti" dei ribassi d'asta. Sono queste le irregolarità riscontrate con maggior frequenza nel campione di 330 bandi di servizi di architettura e ingegneria analizzati dall'Osservatorio nazionale dei servizi di architettura e ingegneria (Onsai) del Consiglio nazionale degli architetti. Bandi che sono stati segnalati all'osservatorio nazionale dagli ordini territoriali. L'analisi qualitativa condotta dai tecnici dell'Onsai ha stilato una casistica che conta ben 25 diverse irregolarità. La buona notizia è che rispetto alle analisi condotte sui bandi degli anni 2017 e 2018 i dati, ha affermato Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale e coordinatore dell'Osservatorio, “continuano a segnare per il 2019 un trend positivo, determinato probabilmente dall'applicazione di nuovi dispositivi introdotti dal nuovo Codice dei contratti e soprattutto dal decreto correttivo, varato nel 2017, che ha recepito una serie di emendamenti proposti dal Consiglio nazionale degli architetti e dalla Rete delle professioni tecniche”.

Accanto a criticità con frequenza in diminuzione, ce ne sono altre che invece segnano un incremento rispetto al passato. Nel 2019, per esempio, il 10% dei bandi esaminati evidenzia la mancata osservanza dell'art. 23 comma 2 del codice dei contratti che, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare, avrebbe imposto il ricorso al concorso di progettazione in luogo del semplice servizio di architettura e ingegneria. Inoltre, rimane ancora alta (35%) la quota dei bandi con errata divisione in categorie; così come la percentuale dei bandi in cui si rileva il mancato ricorso alla soglia di sbarramento del punteggio tecnico (27%) o a formule "calmieranti"

dei ribassi (24%), al fine di privilegiare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'offerta tecnica rispetto a quella economica. Qui per approfondire

Prevenzione incendi, in arrivo nuove regole per i luoghi di lavoro

In arrivo nuove regole per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

A prevederlo due decreti, uno specifico su controlli e manutenzione degli impianti antincendio e l’altro sulla gestione dell'emergenza antincendio, presentati dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts).

Il DM sui controlli per gli impianti antincendio contiene le regole per il controllo e la manutenzione degli impianti: prescrive che i controlli siano eseguiti a regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, e in accordo con il manuale di uso dell’impianto.

Inoltre, il decreto stabilisce che potranno intervenire sugli impianti e sulle attrezzature antincendio solo operatori qualificati. Nell’allegato II, sono contenuti i requisiti e le modalità di qualificazione del tecnico manutentore. Ad esempio, viene stabilito che il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti con specifici requisiti.

Il secondo provvedimento regola la gestione dell'emergenza, in tutti i luoghi di lavoro; la norma stabilisce che il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza in presenza di almeno 10 lavoratori. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli di induzione) e messaggi da altoparlanti. Il decreto contiene anche gli obblighi di aggiornamento periodico degli addetti antincendio. Le disposizioni che riguardano la nomina degli addetti antincendio e la loro formazione e aggiornamento si applicheranno anche ai cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Qui per approfondire

Ecobonus 100% e sconto in fattura: Questo  il piano anticrisi (e antivirus) del Governo

Tra le proposte allo studio del Governo per rilanciare l’economia e sostenere il settore edile, gravato, oltre che da una crisi pluriennale, dall’arrivo del coronavirus ci sono: Ecobonus al 100%, reintroduzione dello sconto in fattura, procedure più veloci nei cantieri.
In una intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 Ore, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha affermato che “è fondamentale il potenziamento dell'ecobonus. Si può spingere portando anche al 100% la detrazione per l'efficienza energetica e accompagnandola con lo sconto in fattura”. Patuanelli ha spiegato che il Governo sta valutando se aumentare le soglie degli investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di beneficio fiscale. Ma non solo, perché potrebbe allargarsi anche l’orizzonte temporale degli incentivi, che da annuale diventerebbe triennale.
Nella sua intervista, Patuanelli ha anche annunciato l’intenzione di sostenere le imprese con anticipi di liquidità e con una legge speciale per la cantierizzazione immediata degli investimenti, così come fatto a Genova. Intenzioni ribadite, in un’intervista al Fatto Quotidiano, dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che ha annunciato: “vareremo norme per snellire le procedure e velocizzare i lavori sul modello di quanto fatto a Genova per ricostruire il ponte Morandi. Bisogna accelerare sulla legge speciale sui cantieri a cui stiamo già lavorando come M5S”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un intervento a 24Mattino su Radio 24 ha affermato: “occorre attivare una domanda pubblica sulle infrastrutture italiane e europee che vada a compensare il calo della domanda privata, visto che i consumi arretreranno”, e insieme “aprire un fronte sul credito per aiutare nel periodo di transizione le imprese che avranno cali di fatturato. Sono queste le priorità da affrontare, di fronte all'emergenza coronavirus”. Qui per approfondire

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 3/2020.

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- Il Comune di Grezzana (VR) ha pubblicato una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP, nella quale veniva richiesto un massimale assicurativo sproporzionato rispetto all’ammontare dell’appalto. Non avendo ricevuto alcun riscontro si è proceduto con l’esposto all’ANAC. Solo dopo la notifica dell’esposto, l’Amministrazione ha proceduto alla rettifica dell’avviso;
- il Comune di Cervinara (AV) ha pubblicato un bando, nel quale la base d’asta era incongrua, veniva richiesta la garanzia provvisoria anche rispetto al servizio di progettazione e il pagamento della parcella del professionista era subordinata al finanziamento dell’opera. In assenza di un riscontro entro il termine concesso si è adita l’ANAC;
- il Comune di Cascina (PI) ha bandito un concorso di idee, nel quale erano stati omessi i premi da corrispondere ai vincitori. Dopo la notifica della diffida, l’Amministrazione ha provveduto a rettificare il bando;
- la Provincia di Crotone ha bandito una procedura negoziata, nella quale v’era una discrasia circa la base d’asta (il bando indicava due basi d’asta diverse per il medesimo servizio), la stessa era, comunque, incongrua e comprensiva dell’iva. Non avendo ricevuto riscontro dopo la notifica della diffida, si è adita l’ANAC;
- il Comune di Radicofani (SI) ha bandito una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP, nella quale la base d’asta era incongrua. Non avendo ricevuto alcun riscontro è stato notificato un esposto all’ANAC;
- il MIBAC - Marche ha bandito una manifestazione di interesse, nella quale erano presenti diverse irregolarità riguardanti la procedura telematica della gara (ad es. invio mediante posta ordinaria, mancanza della firma digitale sugli elaborati ecc.). Si attende che scada il tempo concesso al Ministero prima di adire l’ANAC;
- il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (VE) ha bandito una gara, nella quale alcune delle prestazioni richieste al professionista dovevano essere svolte a titolo gratuito, inoltre, non veniva rispettato il bando tipo ANAC n. 3 relativamente alla professionalità ed adeguatezza dell’offerta (nello specifico, si limitava ai 10 anni antecedenti la possibilità di fornire la prova). Si attende che scada il termine concesso per fornire un riscontro prima di notificare un esposto all’ANAC;
- infine, il Comune di Palata (CB) ha inoltrato delle lettere di invito, nelle quali erano presenti diverse illegittimità concernenti i requisiti di partecipazione. Anche qui, si attende che scadano i dieci giorni concessi prima di adire l’ANAC.

Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale n. 3/2020

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Gare, illegittimo escludere l'impresa per numerosi indizi: serve una prova univoca.

Se la stazione appaltante non individua prove certe e univoche relativamente a un fatto che configura uno dei casi previsti dall'art. 80 del codice dei contratti, l'esclusione dell'impresa è illegittima, anche in presenza di una “ricorrenza di numerosi indizi” tra operatori aderenti allo stesso contratto di rete. È questa la motivazione con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso di due imprese che erano state escluse da due gare (con procedura ristretta).

Alla base della decisione la stazione appaltante ha addotto una numerosa serie di indizi compatibili con la sussistenza di unico centro decisionale a monte delle due imprese. La stazione appaltante è andata anche oltre l'esclusione dei due operatori dalle procedure, avendo deciso di sospendere gli operatori dai sistemi di qualificazione della stazione appaltante, con conseguente interdizione alla partecipazione delle relative gare.

I due operatori hanno presentato una articolata serie di ricorsi (contestando - ma in questo caso senza esito - l'aggiudicazione ad altri operatori concorrenti) che hanno dato luogo a ben sei sentenze del TAR Lazio, di accoglimento del ricorso principale.

Elemento comune di tutte le pronunce dei giudici della sez. II-ter è il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “l'onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara, dimostrazione che deve necessariamente fondarsi su elementi di fatto univoci - non suscettibili cioè di letture alternative o dubbie - desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (ossia dal loro assetto interno, personale o societario — cd. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (cd. aspetto sostanziale); ai fini della predetta esclusione non è sufficiente una generica ipotesi di collegamento « di fatto », essendo necessario che per tale via risulti concretamente inciso l'interesse tutelato dalla norma, volta ad impedire un preventivo concerto delle offerte, tale da comportare un vulnus al principio di segretezza delle stesse”.

La stazione appaltante, invece, secondo i giudici, non ha fornito elementi certi e univoci ma si è limitata ad elencare una serie di indizi rispetto ai quali i giudici hanno sostanzialmente accolto le spiegazioni fornite dagli operatori.

Gli indizi erroneamente apprezzati dalla stazione appaltante, erano i seguenti: entrambi i concorrenti hanno utilizzato erroneamente un modulo invece di un altro; parziale coincidenza di alcuni dei soggetti apicali investiti di funzioni di vigilanza in tutte e due le imprese; l'utilizzo del medesimo indirizzo IP per scaricare la documentazione di gara e inserire gli elementi dell'offerta e l'offerta economica; l'appartenenza delle due imprese a un'aggregazione tra imprese aderenti al medesimo contratto di rete; la circostanza che le rispettive sedi legali si trovano nello stesso comune; i plichi contenenti i primi giustificativi erano stati consegnati contemporaneamente da entrambi gli operatori economici; i plichi contenenti le integrazioni ai giustificativi risultavano di analoga fattura.

Il TAR ha ritenuto che quasi tutti questi indizi possano essere spiegati da una circostanza

che la stazione appaltante ritiene un indizio e che, invece, i giudici hanno considerato una spiegazione e cioè l'adesione al contratto di rete. È proprio la condivisione di spazi, struttura e risorse che può spiegare le coincidenze, dalle professionalità dell'organismo di vigilanza fino alla messa a disposizione delle due imprese dello stesso modulo errato. L'ulteriore circostanza che entrambi gli operatori “avrebbero offerto entrambe ribassi consistenti, a sostegno della esistenza di un collegamento sostanziale tra loro”, è stata segnalata dalla stazione appaltante successivamente, in sede defensionale, e come tale è stata giudicata inammissibile.

TAR Molise, sez. I, sent. n. 92/2020: concorsi di idee, illegittima la richiesta di un progetto, basta una proposta ideativa.

Nel concorso di idee ai concorrenti può essere richiesto non un progetto ma una mera “proposta ideativa”, una embrionale idea progettuale. Lo ha chiarito il TAR Molise con a sentenza in commento, evidenziando che l'art. 156, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016, prevede per il concorrente l'esposizione della proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.

Inoltre, per i lavori il bando non può richiedere elaborati di livello pari o superiori a quelli stabiliti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e non più il progetto preliminare, come nella normativa previgente. È stata cosi attribuita alla stazione appaltante una ampia discrezionalità nella definizione del prodotto da richiedere, che giunge fino al progetto di fattibilità tecnica, ossia al primo livello della attività di progettazione.

Le valutazioni svolte dalla commissione di gara possono essere censurate solo se in contrasto con il bando o con specifiche disposizioni di legge, non quando riguardano il merito dell'attività amministrativa. Il giudice amministrativo può solo limitarsi a verificare se i motivi di ricorso siano irragionevoli in modo manifesto.

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A causa dell’intenso traffico sui siti della Fondazione Inarcassa e di Inarcassa PER QUESTA SETTIMANA non sarà possibile effettuare la registrazione alla Fondazione.


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WEBINAR: LA DIREZIONE LAVORI NEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”

Dopo l’eccezionale successo del primo webinar, ecco il secondo appuntamento con la formazione in collaborazione con DEI Consulting:

mercoledì 1° aprile 

La Direzione Lavori alla luce del nuovo DM 49/2018 e le novità introdotte dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 “Sblocca cantieri”

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