Rubrica di aggiornamento sull'attività di contrasto ai bandi irregolari

Inviato da admin il
Le azioni di contrasto.
 
- il Comune di San Vero Milis (OR)  ha bandito una procedura aperta, nella quale non venivano rispettati i termini di presentazione delle offerte, non veniva allegato il calcolo del compenso e la base d’asta era incongrua. Non avendo ricevuto alcun riscontro si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
- il Comune di Monserrato (CA) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale uno dei due lotti da aggiudicare era privo del finanziamento e il pagamento del compenso del professionista era subordinato all’ottenimento del finanziamento stesso, inoltre, la base d’asta era incongrua. In assenza di un riscontro entro il termine concesso si è adita l’ANAC;
- il Comune di Baronissi (SA) ha bandito una procedura negoziata, nella quale non era stato allegato il calcolo dei corrispettivi e veniva richiesta l’esecuzione di una parte del servizio da appaltare nell’offerta tecnica (in particolare si chiedeva di allegare all’offerta tecnica la progettazione definitiva). Dopo la notifica della diffida, l’Amministrazione ha provveduto a rettificare il bando;
- il Comune di Sanluri (SU) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale la base d’asta era incongrua, ciò che rendeva, conseguentemente, illegittimo l’affidamento diretto (essendo la gara superiore ai 40.000 euro), infine, la base d’asta era stata calcolata a lordo degli oneri previdenziali. Con una nota l’Amministrazione ha informato dell’avvenuto annullamento della procedura;
- la Provincia di Pistoia ha bandito una gara, nella quale la base d’asta era incongrua e calcolata a lordo dell’iva, inoltre, venivano previste delle penali superiori ai limiti imposti dal Codice. Non avendo ricevuto alcun riscontro è stato notificato un esposto all’ANAC;
- il Comune di Bernareggio (MB) ha bandito una procedura negoziata, nella quale uno dei due lotti messi a gara era privo di finanziamento. In assenza di un riscontro si è adita l’ANAC;
- il Comune di Laino Borgo (CS) ha bandito una manifestazione di interesse, nella quale non era allegato il calcolo del compenso e la base d’asta era incongrua. Stante il mancato riscontro si è proceduto con la notifica di un esposto all’ANAC;
- il Comune di Marsala ha pubblicato una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP, nella quale erano previsti dei requisiti di partecipazione illegittimi (in particolare si richiedeva l’iscrizione nell’albo speciale dei tecnici antincendio). Si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC;
- infine, l’Agenzia del Demanio Liguria ha pubblicato una procedura aperta, nella quale era previsto che, in caso di varianti necessarie alla progettazione, che avessero fatto aumentare il costo dell’opera, il compenso del professionista non avrebbe potuto subire modifiche (in aumento). Si attende che scadano i dieci giorni concessi prima di adire l’ANAC.
 
Avv. Riccardo Rotigliano
Avv. Giuseppe Acierno

Sintesi di monitoraggio legislativo gennaio 2020

Inviato da admin il

Newsletter

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO GENNAIO 2020

 

NOTA POLITICA

L’opa del centrodestra sull’Emilia-Romagna si è risolta in un nulla di fatto dopo che le elezioni regionali di domenica 26 gennaio hanno confermato il governatore uscente Stefano Bonaccini alla guida della ricca regione settentrionale. Il candidato Dem ha sconfitto in maniera netta la sfidante Lucia Borgonzoni, con una vittoria costruita soprattutto nei grandi centri e grazie alla forte affluenza alle urne. L’eventualità che la Lega potesse interrompere il decennale dominio regionale della sinistra e le possibili implicazioni politiche, a livello nazionale, della tornata in Emilia-Romagna avevano trasformato la consultazione in uno snodo fondamentale della legislatura. 

Anche per questo motivo il trionfo di Bonaccini acuisce il passo falso di Salvini e della Lega, che mancano l’agognata vittoria simbolica e soprattutto l’obiettivo strategico di usare l’elezione per dare una spallata al governo giallorosso. L’opposizione può comunque festeggiare per la conquista della Calabria, dove la candidata di Forza Italia Jole Santelli è diventata la prima governatrice donna della regione del Sud. Nel complesso dunque rallenta ma non si arresta del tutto l’avanzata locale del centrodestra, che nel corso dell’ultimo biennio è riuscito a sottrarre al centrosinistra il controllo di ben dieci regioni.

Il grande sconfitto della tornata è però il M5s, letteralmente schiacciato da una competizione che mai come in questa fase è tornata bipolare fra gli attori tradizionali della politica italiana. Complici i tanti nodi insoluti nel processo di crescita politica dei cinquestelle e l’assenza di un reale radicamento territoriale, il partito-movimento fondato da Beppe Grillo è praticamente scomparso nella sua regione fondativa, mentre in Calabria l’esperimento di un’alleanza pre elettorale con una lista civica si rivelava un fiasco senza appello. 

Del resto, il passo indietro del capo politico Luigi Di Maio era stato un chiaro campanello d’allarme. Dopo indiscrezioni e voci di dimissioni che si sono susseguite per tutto il mese di gennaio, l’attuale titolare degli Esteri ha deciso di rimettere il suo incarico a pochi giorni dal fatidico voto – schiacciato da un’ondata di critiche per la gestione del partito-movimento, la sequela ininterrotta di rovesci elettorali dell’ultimo periodo e l’incapacità di aprire una vera fase riformista nei 5-Stelle.

Sul futuro dell’alleanza di governo col Pd pesano naturalmente i tanti abbandoni che hanno assottigliato i gruppi parlamentari grillini. Come pure la prospettiva che il movimento antisistema finisca per doversi appiattire sulle posizioni degli alleati, per non correre il rischio di aprire una crisi di governo suscettibile di provocare un pericoloso ritorno alle urne. Il momento di debolezza del M5s e il contestuale rafforzamento del Pd non possono che incidere sulla «fase due» del governo, apertasi dopo il voto. In ballo c’è da prendere decisioni importanti in materia di dossier strategici come il futuro delle concessioni autostradali, il nodo Ilva e le crisi aziendali, riforma della prescrizione e dossier nomine. Dichiarazioni più concilianti giunte da parte di esponenti di spicco del Movimento sembrano preludere a una contrattazione interalleata meno infuocata.

GOVERNO E ISTITUZIONI

È partito dalla Camera l’iter di conversione del cd. DL Milleproroghe, che quest’anno è strutturato in 43 articoli, ma solo quelli compresi nel Capo I riguardano le consuete proroghe, mentre gli altri riguardano varie tematiche, tra le quali disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature e misure in materia di innovazione tecnologica.

Nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, lunedì 20 gennaio sono stati depositati 2044 emendamenti dai gruppi parlamentari ma solamente la metà ha superato il cosiddetto “vaglio di ammissibilità”.

LAVORI PUBBLICI

Appalti: Previsti controlli anche sulle ritenute per i contratti già esistenti

Da gennaio 2020, per effetto del Decreto Fiscale, è entrato in vigore il nuovo meccanismo per il controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti di importo superiore a 200mila euro.

L’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire alcuni dubbi sollevati dagli operatori con una risoluzione (108/E/2019), evidenziando che i controlli riguarderanno anche i contratti stipulati prima dell’avvento del Decreto Fiscale.

Nello specifico, cd. DL Fiscale, ha stabilito che dal 1° gennaio 2020, chi affida la realizzazione di un’opera o di un servizio di importo annuo superiore a 200mila euro, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Se il committente non riceve risposta o scopre irregolarità nei versamenti (perché omessi o insufficienti), deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa. È invece sanzionabile il committente che non chiede all’impresa la copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure che, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.

In quest’ottica, l’Agenzia ha spiegato che le disposizioni del Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Questo significa che il nuovo meccanismo di controllo è operativo per le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020. L’Agenzia ha inoltre sottolineato che la quantificazione dei versamenti, distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Qui per approfondire

Regolamento unico appalti: la Commissione lavora in tempi stretti  

Dopo la pausa natalizia, la commissione composta da 13 esperti e guidata dal consigliere di Stato Raffaele Greco (presidente di sezione) è tornata a riunirsi per esaminare il frutto del lavoro svolto dai vari sottogruppi a cui è stato affidato il compito di aggiornare il testo di 273 articoli messo a punto in autunno dai tecnici di Porta Pia. A questo punto è chiaro che la primissima bozza - pur rimanendo alla base del lavoro - verrà pesantemente rivista, anche perché in diversi punti - vedi ritorno dell'appalto integrato, qualificazione e Bim - non aveva mancato di sollevare forti obiezioni e proteste di tanti addetti ai lavori.

Il lavoro della commissione non si esaurirà con il rilascio definitivo della bozza del Regolamento, poiché l’iter di approvazione è piuttosto lungo. Prima dell’approvazione definitiva, lo schema di regolamento - che deve essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto col Ministero dell'Economia - arriverà innanzitutto in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare. Successivamente il testo sarà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Sarà, inoltre, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. Il testo dovrà ricevere anche il visto della Corte dei Conti. Dopo l'acquisizione dei pareri prescritti, il provvedimento farà un ultimo passaggio in Consiglio dei ministri per l'esame definitivo e verrà successivamente emanato dal Presidente della Repubblica. Infine, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella forma di un Dpr. Qui per approfondire

Consiglio superiore dei lavori pubblici: Sessa nuovo Presidente

Massimo Sessa, già Presidente di sezione e poi presidente in più occasioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, torna, ancora una volta, a ricoprire la carica di presidente del massimo organo tecnico dello Stato. L'avvicendamento risale ai primi dello scorso dicembre e si è concretizzato dopo la formalizzazione delle dimissioni di Donato Carlea, insediatosi alla fine del novembre 2018, succedendo allo stesso Sessa, il quale era rimasto in carica pro tempore dopo la scadenza della nomina da parte del precedente governo.

Donato Carlea, dopo aver firmato il 3 dicembre gli ultimi provvedimenti in qualità di presidente, nella stessa data ha formalizzato le dimissioni in ottemperanza al criterio dello spoil system, essendo stato nominato dal ministro Danilo Toninelli, che lo aveva voluto come successore dello "scaduto" Sessa. I principali dossier affrontati da Carlea in questo anno di lavoro sono stati la gestione attuativa delle Ntc (a cominciare dalla corposa circolare attuativa uscita a gennaio 2019) e poi la complessa situazione seguita al crollo del ponte di Genova. Le dimissioni sono state accettate dalla ministra Paola De Micheli che ha affidato a Sessa la reggenza per tre mesi a decorrere dal 5 dicembre. Qui per approfondire

Appalti: la Regione Sardegna si riprende la competenza legislativa

La Regione Sardegna punta ad ampliare la propria competenza legislativa in materia di lavori pubblici e lo fa con due Schemi di decreto legislativo, approvati dalla Giunta regionale, che individuano norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di strade, porti, aeroporti e opere idrauliche e di edilizia pubblica e in generale di infrastrutturazione del territorio regionale nonché in materia di contratti pubblici.

Con le norme di attuazione dello Statuto vengono individuati come “lavori di esclusivo interesse della regione” quelli relativi alle strade, porti, aeroporti, opere idrauliche e di edilizia pubblica e in generale gli interventi di infrastrutturazione del territorio regionale. Grazie a queste modifiche viene anche attribuita alla Regione la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi, forniture. La Regione potrà anche prevedere misure per ampliare la partecipazione agli appalti pubblici delle Piccole e Medie Imprese (PMI) in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali nell’innovazione, efficientamento e risparmio energetico, nella bioedilizia e nell’occupazione.

Il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha rimarcato che “oggi le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi e forniture, restano incagliate nelle maglie della burocrazia procurando ritardi non più tollerabili. Quelle procedure devono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva della Regione così come previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, che attribuisce alla Sardegna la competenza esclusiva in materia”. Qui per approfondire

Gare di progettazione, Oice: leggero calo nel 2019, crescono gli appalti integrati

Dopo un primo semestre in forte crescita (+21% rispetto lo stesso periodo del 2018), il secondo semestre del 2019 inverte il segno dell’andamento dei bandi per progettazione e registra un -30%. Invece, per tutti i servizi di ingegneria e architettura, l’andamento numerico è complessivamente stabile ma segnato da un aumento del valore di oltre il 20% rispetto al 2018. Il mese di dicembre 2019 è stato in netta ripresa rispetto a novembre e le gare di progettazione sono state 368, per un valore di 64,0 milioni di euro. Il confronto con il precedente mese di novembre è positivo: sono stati pubblicati più bandi di gara (+ 58,6%) per un valore molto più alto (+123,6%).

Qui per approfondire

INCENTIVI

Sconto in fattura, Fondazione Inarcassa e CNI: Inammissibile escludere il sismabonus

La Legge di Bilancio 2020 ha fortemente ridimensionato lo strumento dello sconto in fattura istituito dall’articolo 10 del cd. DL Crescita (34/2019), limitandolo ai soli lavori di efficientamento energetico di importo superiore a 200mila euro sulle parti comuni dei condomini.

In particolare, la Fondazione Inarcassa e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), hanno sottolineato che dallo sconto in fattura sono esclusi gli interventi per la messa in sicurezza sismica, cioè quelli che godono dell’incentivo.

Il sismabonus - spiegano i progettisti - “è uno strumento fondamentale per prevenire e mitigare gli effetti devastanti del terremoto ed è inammissibile che lo sconto in fattura non sia previsto anche per questa tipologia di interventi, dal momento che in Italia solo negli ultimi 365 giorni si sono registrati 2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 (dati Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)”.

“Il Paese - proseguono CNI e Fondazione Inarcassa - ha urgentemente bisogno di un approccio nuovo e strutturale alla prevenzione del rischio sismico, per evitare situazioni di continua emergenza e spese enormi di ricostruzione. Per questi motivi, ogni strumento atto ad incentivare una maggiore propensione della popolazione a ricorrere ad interventi di mitigazione del rischio sugli edifici rappresenta un importante passo avanti”. Secondo i tecnici, lo sconto in fattura per interventi legati al sismabonus sarebbe andato in questo senso, ma ancora una volta le forze politiche che dovrebbero essere portatrici di interventi innovativi mostrano scarsa attenzione rispetto all’introduzione di disposizioni che possono avere effetti dirompenti rispetto alle politiche meritoriamente messe in atto per la salvaguardia del territorio e delle comunità. Qui per approfondire

Bonus facciate 90%: Via alla nuova detrazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020

E’ operativa la nuova detrazione - dalla durata annuale - introdotta con la Legge di Bilancio 2020 volta a riqualificare il patrimonio edilizio, cd. Bonus facciate. L’incentivo prevede che le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in Zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) avranno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. Non è previsto un limite di spesa. Saranno ammessi al bonus gli interventi: sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica (previsti dal DM 26 giugno 2015). In questi casi, i lavori saranno soggetti ai controlli dell’Enea che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi. Con questa formulazione, il Bonus facciate potrebbe sovrapporsi all’Ecobonus per gli interventi sull’involucro. Infatti, per i lavori che riguardano le strutture opache verticali, l’Ecobonus prevede una detrazione del 65%, con tetto di spesa di 60mila euro. Gli edifici in zona A e B potrebbero quindi scegliere tra ecobonus e bonus facciate. Quest’ultimo, con aliquota al 90% e nessun tetto di spesa, risulterebbe più conveniente. Questi dubbi dovranno essere risolti con l’emanazione dei decreti attuativi o con i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate spesso emana sui bonus fiscali. Qui per approfondire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale

Inviato da admin il

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 167/2020: conoscere elementi economici durante la valutazione dell'offerta tecnica condiziona la commissione.

 

La conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare, anche solo in astratto, un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando, o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare, la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della Commissione stessa.

La questione giuridica riguarda la declinazione del principio di separazione tra l'offerta tecnica e quella economica.

A riguardo il Consiglio di Stato chiarisce che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica (che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale) trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. Tale principio costituisce, dunque, presidio all'attuazione dei canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

I Giudici di Palazzo Spada spiegano che il principio si declina in una triplice regola, per cui:
a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 21 novembre 2017, n. 5392; Sezione VI, 27 novembre 2014, n. 5890);

b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa) (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 gennaio 2019, n. 612);

c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica (Consiglio di Stato, Sezione V, 20 luglio 2016, n. 3287).

Per altro verso il Giudice amministrativo spiega che il divieto in parola non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara, potendo al contrario ammettere l'indicazione nell'offerta tecnica di “alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica” (Consiglio di Stato, Sezione III, 20 gennaio 2016, n. 193) o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell'appalto (Consiglio di Stato, Sezione V, 13 giugno 2016, n. 2530).

 

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 399/2020: niente esclusione senza cauzione provvisoria, si può rimediare con il soccorso istruttorio.

 

La mancanza della cauzione provvisoria, ovvero la sua irregolarità per incompletezza o per importo insufficiente, non costituisce causa di esclusione dalla gara, potendo essere sanata tramite ricorso al soccorso istruttorio.

Va, tuttavia, operata una distinzione tra totale mancanza della cauzione provvisoria e irregolarità della stessa. Nel primo caso, affinché il soccorso istruttorio vada a buon fine, è necessario che la cauzione provvisoria in sanatoria abbia efficacia retroattiva, cioè sia di data anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Viceversa, nel caso di irregolarità tale retroattività non è necessaria, e la regolarizzazione può essere legittimamente operata con riferimento a una data successiva al suddetto termine. Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento che, in relazione a una fattispecie molto articolata, fa il punto sulla controversa questione dei rapporti tra cauzione provvisoria e soccorso istruttorio.

La pronuncia contiene anche alcune interessanti affermazioni in materia di accesso agli atti da parte dei concorrenti in relazione alle loro esigenze difensive.

Il motivo centrale dell'impugnativa ha riguardato la ritenuta carenza della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che l'aggiudicatario andava escluso per aver prodotto una polizza fideiussoria rilasciata da un soggetto non abilitato; né, per superare questa carenza, poteva essere disposto il soccorso istruttorio, considerato che la cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell'offerta, la cui eventuale irregolarità non può essere sanata tramite soccorso istruttorio. Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nel caso di specie ne era stato fatto un utilizzo non corretto in quanto la stazione appaltante aveva illegittimamente accordato una proroga del termine per procedere alla sanatoria, che la norma fissa in dieci giorni dalla richiesta e che va ritenuto di natura perentoria.

La fattispecie rispetto alla quale è stato prospettato il motivo di ricorso è in realtà molto articolata, come risulta anche dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato.

In un primo momento il concorrente aveva partecipato alla gara presentando una polizza fideiussoria di una società che, a seguito di accertamenti, risultava cancellata dall'elenco degli intermediari finanziari abilitati a rilasciare le polizze. A seguito di detta circostanza l'ente appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio all'esito del quale il concorrente aveva presentato una nuova polizza rilasciata da una diversa società. Anche quest'ultima società tuttavia, dopo varie vicissitudini, veniva cancellata dall'albo degli intermediari.

L'ente committente invitava, quindi, il concorrente a costituire una nuova garanzia entro un determinato termine rispetto al quale veniva tuttavia richiesta una proroga, che l'ente appaltante accordava. Infine, il concorrente costituiva la garanzia in denaro.

In relazione a questa complessa fattispecie il giudice amministrativo evidenzia la necessità di distinguere tra la mancata costituzione della garanzia provvisoria da un lato e la sua irregolarità o invalidità dall'altro. In particolare, nel caso di specie, sia in prima battuta che a seguito del primo soccorso istruttorio, la garanzia risultava costituita e apparentemente rispondeva alle caratteristiche indicate dal legislatore. Non vi è stata, quindi, una situazione di mancata prestazione della garanzia provvisoria tale da determinare l'esclusione dalla gara, quanto, piuttosto, un'invalidità della stessa in relazione alla inidoneità del soggetto che ha provveduto a rilasciarla.

Questa invalidità è da considerare sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio, ciò in relazione al principio secondo cui la mancanza della cauzione, così come la presentazione di una cauzione di importo insufficiente, incompleto o deficitario, non costituisce causa di esclusione dalla gara – a meno che non vi sia un'esplicita clausola del bando di gara che lo preveda – potendosi attivare il soccorso istruttorio per riparare la carenza e/o le lacune della cauzione. Questa conclusione trova conferma nella formulazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 50 che, mentre prevede l'esclusione nel caso della carenza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, nulla dice in relazione alla eventuale mancanza della cauzione provvisoria.

Se, dunque, il soccorso istruttorio è legittimamente utilizzabile per sanare sia la totale mancanza della cauzione provvisoria che la sua irregolarità, diverse sono le modalità di utilizzo. Infatti, il principio secondo cui esso va a buon fine – nel senso che ripara la condizione di irregolarità – solo se la cauzione presentata in sanatoria ha efficacia retroattiva – è cioè di data anteriore la termine di presentazione delle domande di partecipazione – vale solo nel caso di mancanza della cauzione provvisoria. Mentre, nel caso di mera irregolarità la regolarizzazione può anche essere di data successiva a detto termine.

L'ultimo aspetto preso in considerazione dal giudice amministrativo riguarda la natura del termine di dieci giorni per la produzione dei documenti integrativi previsto dall'art. 83, co. 9, del Codice. Secondo il Consiglio di Stato tale termine ha natura perentoria, con la conseguenza che non è prorogabile e che il suo mancato rispetto comporta l'esclusione dalla gara, solo qualora il soccorso istruttorio si svolga nella fase di ammissione dei concorrenti, e cioè prima dell'aggiudicazione. E ciò in quanto solo in questa fase è necessario che si faccia luogo a un'istruttoria il più possibile veloce che consenta di acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di operare le relative valutazioni in merito all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

 

ANAC delibera n. 1209/2019: niente esclusione per l'engineering che non indica i requisiti del professionista.

 

Niente esclusione dalla gara, ma possibilità di rimediare in sede di soccorso istruttorio, per l'errore formale di una engineering nel non specificare il ruolo del professionista in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

L'invito alla stazione appaltante a ritornare sulla sua decisione si legge in una risposta dell'ANAC a una istanza di precontenzioso. A mente della citata delibera “la stazione appaltante, stante la presenza nella struttura operativa proposta dal concorrente di un professionista formalmente in possesso dei requisiti prescritti dal bando ma non esplicitamente dedicato all'attività di progettazione che tali requisiti richiede, è chiamata a verificare l'effettivo ruolo svolto da tale professionista al fine di valutare con contezza la sussistenza o meno del requisito in capo al concorrente”.

La vicenda, come sintetizzata dalla delibera dell'ANAC, riguarda il requisito di iscrizione all'albo da almeno 10 anni richiesto ai componenti della struttura operativa. Non avendo il raggruppamento temporaneo indicato il direttore tecnico dell'engineering (in possesso del requisito) tra i componenti della struttura operativa, la PA ha escluso la società dalla gara. Si è, inoltre, rifiutata di attivare il soccorso istruttorio per integrare il nome del professionista nella struttura operativa, sostenendo che “quest'ultima è parte integrante dell'offerta e non può essere sostituita in sede di gara”.

L'engineering ha sostenuto che il requisito richiesto dal bando “è posseduto dal professionista indicato in sede di gara quale direttore tecnico, soggetto che ricopre anche il ruolo di amministratore delegato […] ed è, quindi, il sottoscrittore dell'offerta”. Cosa, appunto, che la società ha chiesto di poter chiarire avvalendosi del soccorso istruttorio.

Nella sua risposta l'ANAC osserva “che il direttore tecnico di una società di ingegneria, se è vero che per norma è cofirmatario e corresponsabile delle prestazioni svolte dai progettisti, non per questo può essere assimilato a componente della struttura operativa che materialmente esegue la prestazione, laddove non sia stato specificamente indicato in tal senso dall'offerente”. Tuttavia, rileva che il concorrente “se da un lato non soddisfa il requisito mediante la figura del direttore tecnico qualificato poiché il medesimo non è inserito nella struttura operativa proposta, dall'altro potrebbe soddisfare tale requisito ricorrendo ad uno dei componenti nominati nella struttura dichiarata in sede di offerta, ossia il professionista indicato quale coordinatore per la sicurezza, ove il medesimo fosse coinvolto nell'esecuzione della relativa prestazione”.

Dal momento che  il soccorso istruttorio trova il proprio limite nel non poter sanare una carenza sostanziale del requisito, il chiarimento “potrebbe essere fornito ricorrendo al citato istituto del soccorso istruttorio il quale sarebbe volto non ad integrare un requisito mancante, come nel caso del direttore tecnico che non risultava integrato nella struttura operativa ab origine, ma a chiarire il ruolo e gli ulteriori compiti effettivamente svolti dall'altro professionista qualificato presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta”.

L'ANAC conclude ritenendo opportuno che la stazione appaltante, nel suo stesso interesse, accolga il chiarimento dell'engineering attraverso il soccorso istruttorio “visto anche lo stato della procedura di gara che attualmente risulta alla fase di valutazione delle offerte tecniche” si suggerisce di “procedere a tale chiarimento anche nell'interesse dell'amministrazione che, nel garantire la più ampia partecipazione possibile di concorrenti adeguatamente qualificati, si assicura maggiori opportunità di selezionare l'offerta migliore”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PROFIT AICS 2019 - Seminario operativo 30 gennaio ore 9,00

Nell’ambito delle attività a sostegno della professione e in particolare dell’internazionalizzazione, la Fondazione Inarcassa ha organizzato per il 30 gennaio p.v., a partire dalle ore 9,00, presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri (via XX settembre, 5) un evento gratuito relativo al “Bando profit”, promosso dall’AICS, Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, del Ministero degli Esteri.

newsletter gennaio 2020

Inviato da admin il

Questo mese in evidenza:

  • Aperte le adesioni per il workshop Marocco
  • Rubrica di aggiornamento sull'attività di contrasto ai bandi irregolari
  • Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale 
  • Rubrica di monitoraggio legislativo
  • Convenzioni: novità Namirial

APERTE LE ADESIONI PER IL WORKSHOP MAROCCO 

Fino al 25 gennaio saranno aperte le adesioni per il prossimo workshop internazionale della Fondazione, che questa volta vede protagonista il Marocco.

Collegati il 22 gennaio per il webinar di presentazione delle opportunità lavorative in questo paese. Clicca qui per maggiori informazioni.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO SULL'ATTIVITA' DI CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di dicembre 2019 undici sono state le diffide notificate alle Stazioni Appaltanti e sette gli esposti all’ANAC. Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Colle Sannita (BN), all’ASL di Benevento, al Comune di Lastra a Signa (FI), al Comune di Siddi (VS), al Comune di Caravaggio (BG), al Comune di Lomazzo (CO), all’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (TA), al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi ed al Comune di Cagnano Varano (FG). Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero: le indicazioni ANAC per le gare di servizi, illegittimo valutare le offerte basandosi solo sul metodo “on-off”, la PA può revocare l’appalto in caso di condanna non comunicata pervenuta dopo l’aggiudicazione. Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA MONITORAGGIO LEGISLATIVO

In questo numero: la legge di Bilancio 2020, il Regolamento Unico Appalti, il tavolo del Mise per rilanciare l’Edilizia, BIM obbligatorio e nuove facilitazioni per l’accesso al credito da parte dei professionisti. Clicca qui per approfondire.

CONVENZIONI: NOVITA' NAMIRIAL

Fondazione Inarcassa e Namirial Spa presentano la nuova Convenzione per offrire ai professionisti registrati l'acquisto a condizione vantaggiose rispetto a quelle applicate dal mercato dei seguenti prodotti. Clicca qui per tutte le info.

Visita l'area CONVENZIONI del sito della Fondazione Inarcassa ed effettua il LOGIN in alto a destra per visionare tutte le Convenzioni attive.

Newsletter mensile PROMO ALLIANCE-IL TUO SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO DICEMBRE 2019

Inviato da admin il

NOTA POLITICA

Mentre il Parlamento ha licenziato non senza affanni la legge di Bilancio, a dicembre la maggioranza è riuscita a superare senza incidenti la prova del voto al Senato sulla riforma del Mes, il controverso fondo salva-Stati che è stato oggetto di polemiche fra le varie forze politiche del Paese. Il fatto che il testo della risoluzione giallorossa abbia incassato 164 voti favorevoli al Senato, complice il sostegno di alcuni voti esterni, non basta però a nascondere le tensioni presenti in entrambi i rami del Parlamento, con il M5S addirittura nel caos: a Montecitorio 14 deputati hanno disertato il voto, mentre a Palazzo Madama in 4 si sono espressi in dissenso dal gruppo.

Tre senatori pentastellati hanno poi formalizzato il loro passaggio alla Lega, innescando l’esodo tanto a lungo paventato e contribuendo a spiegare la decisione assunta poi dall’esecutivo di blindare il testo della manovra una volta giunta alla Camera: difatti, in questa fase convulsa, a pesare sarebbe soprattutto il timore della leadership 5Stelle di non avere più il completo controllo del proprio gruppo a Montecitorio. Le tribolazioni fra gli alleati di governo sono anche alla base della verifica annunciata dal premier Conte per il prossimo mese di gennaio, con l’obiettivo di stilare un’agenda delle priorità del Paese su cui tentare di rafforzare l’alleanza parlamentare M5s-Pd. I nodi da sciogliere sono infatti ancora molteplici: dopo il voto sulla manovra, in ballo ci sono i temi della prescrizione, la riforma dell’autonomia regionale, gli esuberi dell’ex Ilva e il fronte Alitalia.

A complicare ulteriormente il quadro è la notizia che 64 senatori hanno aderito alla raccolta firme promossa dalla Fondazione Einaudi per sottoporre a referendum la riduzione dei parlamentari. La sottoscrizione blocca di fatto il c.d. taglia poltrone, la legge di modifica costituzionale approvata a ottobre che a questo punto non potrà entrare in vigore come previsto a gennaio, ma dovrà aspettare invece l’esito della consultazione popolare. In questo modo, però, se il Paese dovesse tornare alle urne prima del referendum – che si potrebbe tenere presumibilmente a giugno – il Parlamento verrebbe rieletto con i criteri vigenti oggi. Solo dopo aver dato vita alla nuova legislatura si riattiverebbe il referendum, con esito ampiamente scontato per il sì e l’incognita che il nuovo Parlamento sia poi dichiarato illegittimo dalla Consulta. Complici gli abboccamenti Salvini-Renzi sul futuro della legge elettorale, Lega e Italia Viva sembrano avere tutto l’interesse per un prossimo ritorno alle urne, mentre in seno al Partito Democratico crescere la distanza fra quanti difendono il sostegno all’esecutivo Conte II e i favorevoli al voto anticipato.

Sulla riforma della legge elettorale gli alleati di maggioranza hanno aperto una vera e propria trattativa per arrivare a un risultato condiviso, partendo dall’ipotesi di affidarsi a un sistema proporzionale con due formule diverse di soglia di sbarramento: un 5% a livello nazionale oppure a livello di circoscrizione. Sul tema potrebbe intervenire anche la Corte costituzionale, chiamata a decidere a inizio anno nuovo se dare il via libera al referendum per abolire la parte proporzionale dell’attuale legge richiesto dalle regioni di centrodestra.

 

GOVERNO E ISTITUZIONI

Legge di Bilancio 2020: Via libera del Senato

Tra le diverse misure approvate nella legge di Bilancio 2020, ha fatto molto discutere quella sullo sconto in fattura per interventi di Ecobonus istituito dall’articolo 10 del cosiddetto DL Crescita.

Il risultato è stato che lo sconto immediato in fattura resterà in piedi solo per gli interventi di riqualificazione energetica di aree comuni degli edifici condominiali di importo superiore a 200mila euro. Questo è quanto prevede un subemendamento alla Manovra a firma della Senatrice Pirro (M5S) approvato - durante la non-stop notturna durata oltre 14 ore - della Commissione Bilancio del Senato. Una soluzione intermedia che arriva dopo l’approvazione di un altro emendamento, a firma della senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, che invece prevedeva l’abrogazione totale della misura, istituita con l’articolo 10 del cosiddetto Decreto-Legge Crescita. Il panorama politico e imprenditoriale sul tema è però molto diviso.

Fondazione Inarcassa ha espresso in più occasioni una posizione contraria all’eliminazione totale dello sconto in fattura.

Qui e qui per approfondire.

Tra le altre misure approvate si segnala infine anche il nuovo bonus facciate - che debutta il 1° gennaio 2020 - avrà una durata di un anno. Saranno agevolati, con una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%, gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate). Qui per approfondire

 

LAVORI PUBBLICI

Regolamento unico appalti, si allungano i tempi per il testo definitivo

La scadenza del 15 dicembre - inizialmente indicato dalla Ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli - per arrivare a una bozza definitiva del Regolamento unico sugli appalti, non è stata rispettata. La conferma dell’inevitabile allungamento dei tempi è arrivata nel giorno in cui l'apposita Commissione del Ministero delle Infrastrutture, guidata dal Consigliere di Stato Raffaele Greco, ha ascoltato l'ampia platea degli operatori di mercato che compone la filiera delle costruzioni. Il giorno prima, in un appuntamento analogo, erano state ascoltate le amministrazioni pubbliche. Costruttori, professionisti, artigiani e società di progettazione hanno esposto le osservazioni. Anche Fondazione Inarcassa è stata invitata a partecipare al ciclo di audizioni al Ministero.

 

Insediato al Mise il Tavolo per rilanciare il settore dell’Edilizia

Si è riunito per la prima volta l’11 dicembre al Ministero dello Sviluppo economico il Tavolo sull’edilizia, per rilanciare il settore delle costruzioni, da anni in difficoltà. Il Tavolo era stato promesso dal Ministro Stefano Patuanelli all’Assemblea dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE). Presenti all’incontro anche la Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, le associazioni e i sindacati del settore edile. Qui il comunicato stampa del Mise

Obiettivo dichiarato del Tavolo è, quindi, quello di “avviare un confronto al fine di individuare nuove misure e verificare gli strumenti esistenti, attraverso il coinvolgimento sinergico sia del Ministero dell’Economia che del Ministero delle Infrastrutture, in modo da dare risposte funzionali al rilancio di un settore da anni in difficoltà”, ha affermato Patuanelli nell’aprire i lavori. Si tratta di un primo step in cui Governo, sindacati ed imprese hanno gettato le radici, per arrivare a darsi una roadmap ed evitare, così, che il Tavolo si trasformi in un’occasione mancata di vero rilancio del settore. Per tali ragioni, entro metà gennaio, tutti i partecipanti sono chiamati ad inviare i propri contributi con l'obiettivo di definire un calendario di tavoli tecnici che vedano il Mise e gli altri Ministeri coinvolti nella messa a punto di proposte operative. Il Tavolo del Mise vedrà una seconda fase di approfondimento dei temi - alla luce dei documenti inviati entro il 15 gennaio - che è stata fissata entro la fine di gennaio. Qui per approfondire

 

PROFESSIONI

BIM: dal 2020 sarà obbligatorio sopra i 50 milioni di euro

Scatterà il 1° gennaio 2020, il secondo scaglione di opere per le quali sarà obbligatorio l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM). Il Decreto BIM (DM 560/2017), infatti, ha introdotto, a partire dal 2019, l’obbligo di utilizzare metodi e strumenti elettronici di modellazione per le opere pubbliche, secondo la seguente scansione temporale: dal 2019 per le opere oltre i 100 milioni di euro; dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro; dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro; dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro; dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro; dal 2025 per tutte le nuove opere. Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. Il Decreto BIM disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. Qui per approfondire

 

Inarcassa. patrimonio 2020 a quota 11,7 miliardi

Con un flusso di entrate contributive in aumento, al di sopra di un miliardo di euro e un avanzo economico di oltre 428 milioni di euro, nel 2020 il patrimonio di Inarcassa raggiungerà gli 11,7 miliardi. Le stime contenute nel “Budget 2020”, approvato dal Comitato nazionale dei delegati nell'adunanza del 28 e 29 novembre, hanno permesso di traguardare un risultato positivo legato al buon andamento della gestione previdenziale, di quella operativa e di quella patrimoniale. “Affidiamo a questo bilancio di previsione, il compito di traguardare il quinquennio di questa consiliatura - ha dichiarato il presidente Giuseppe Santoro - in coerenza con il Piano strategico 2015-2020. In questi anni impegnativi di mandato, abbiamo operato per il raggiungimento degli obiettivi in cui abbiamo sempre creduto: dal miglioramento dei servizi, alle prestazioni, alla solidarietà, alla gestione prudente, efficace e trasparente di un patrimonio in costante crescita, al compito attivo che ci siamo assunti anche nella difesa della professione”. Per il 2020, le previsioni ipotizzano un andamento di iscrizioni e cancellazioni in linea con quello dell'anno precedente, con iscritti a fine anno pari ad oltre 170mila unità. Il saldo della gestione previdenziale evidenzia la prosecuzione della fase di ripresa della contribuzione corrente legata al recupero dei redditi degli associati, a fronte di un fisiologico aumento delle prestazioni. Nel 2020 le pensioni erogate saranno poco più di 39mila. La ripresa in corso, per quanto contenuta, del settore delle costruzioni e la dinamica positiva delle compravendite immobiliari, continuano a favorire il recupero del fatturato e dei redditi degli associati, in crescita per il terzo anno consecutivo. Qui per approfondire

 

Liberi professionisti: l’accesso al credito sarà più facile

Facilitare la concessione di finanziamenti ad una platea potenziale di circa 1,6 milioni di professionisti iscritti alle Casse e agli Enti di Previdenza. È lo scopo del protocollo d’intesa siglato venerdì da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP).

Grazie alla partnership tra AdEPP e CDP - spiega la nota diramata dai due enti -, i professionisti potranno infatti beneficiare di un incremento della percentuale di garanzia da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo PMI) con un vantaggio potenziale in termini di: riduzione del tasso d’interesse applicato sui finanziamenti concessi; ottenimento di finanziamenti di importo maggiore; riduzione dei tempi di concessione del credito da parte dei soggetti finanziatori e assenza di richiesta di garanzie reali per la quota coperta dal Fondo PMI. Indipendentemente dalla classe di rating dei beneficiari finali e dalle caratteristiche dell’operazione finanziaria - spiegano -, le richieste di garanzia su finanziamenti a professionisti presentate da banche e Confidi riceveranno una copertura dal Fondo PMI rispettivamente pari all’80% e al 90%, rendendo l’accesso al credito più facile e a condizioni più vantaggiose. Qui per approfondire

 

FISCO

Partite Iva: Il Fisco chiude d’ufficio quelle inattive da tre anni

L’Agenzia delle entrate procede d'ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite Iva di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Le partite Iva vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti a identificare i titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. A chi viene individuato presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente che ravvisa nella comunicazione elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva. Qui per approfondire

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 12/2019

Inviato da admin il

Non si ferma l’attività di contrasto ai bandi ed avvisi pubblici irregolari pubblicati dalle Amministrazioni.

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

 

Un anno di azioni di contrasto

Un altro anno è passato ed è arrivato il momento di tirare le somme dell’attività svolta nel 2019.

Di seguito forniremo i numeri, senza entrare nello specifico delle singole azioni, dell’attività svolta.

Nel 2019 le amministrazioni diffidate sono state 110, 107 sono stati gli esposti inoltrati all’ANAC, 22 i bandi rettificati e 16 quelli, invece, annullati.

Complessivamente, tra rettifiche ed annullamenti, le amministrazioni che hanno accolto le osservazioni mosse sono state 38 (il 34,5%), un dato che risulta essere in costante aumento dall’inizio dell’attività di contrasto ai bandi irregolari.

 

Le azioni di contrasto di dicembre

Nel mese di dicembre 2019 undici sono state le diffide notificate alle Stazioni Appaltanti e sette gli esposti all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Colle Sannita (BN), all’ASL di Benevento, al Comune di Lastra a Signa (FI), al Comune di Siddi (VS), al Comune di Caravaggio (BG), al Comune di Lomazzo (CO), all’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (TA), al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi ed al Comune di Cagnano Varano (FG).

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di Colle Sannita (BN) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale erano assolutamente sproporzionati rispetto all’oggetto del servizio, nonché in contrasto con le Linee Guida ANAC n. 1. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto alcun riscontro, si è proceduto con la notifica dell’esposto all’ANAC;
  • l’ASL di Benevento ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale l’Amministrazione aveva inopinatamente imposto il ribasso da offrire ed i requisiti di partecipazione erano illegittimi. Non avendo ricevuto riscontro si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Lastra a Signa (FI) ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale uno dei requisiti di partecipazione era la distanza tra la sede del professionista e quella di esecuzione dei lavori, inoltre non era allegato il calcolo del compenso. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto risposta dall’Amministrazione, si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • il Comune di Siddi (VS) ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale la base d’asta era incongrua e mancava il calcolo del compenso. Dopo aver notificato la diffida, l’Amministrazione ha proceduto alla rettifica del bando;
  • il Comune di Caravaggio (BG) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale la base d’asta era incongrua e mancava il calcolo del compenso. Dopo aver notificato la diffida, l’Amministrazione ha proceduto all’annullamento in autotutela del bando;
  • il Comune di Lomazzo (CO) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale la base d’asta era incongrua e mancava il calcolo del compenso. Non avendo ricevuto riscontro è stato presentato l’esposto all’ANAC;
  • l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ha pubblicato un bando, nel quale la base d’asta era incongrua. Non avendo ricevuto riscontro, si è adita l’ANAC;
  • il Consorzi di Bonifica Terre d’Apulia, di Stornara e Tara e di Ugento Li Foggi (TA) hanno pubblicato tre indagini di mercato identiche, nelle quali v’era l’obbligo di partecipare in RTP. Si attende che scadano i termini concessi alle Amministrazioni per fornire un riscontro prima di procedere con la notifica dell’esposto all’ANAC;
  • infine, il Comune di Cagnano Varano (FG)  ha pubblicato un avviso per affidamento diretto (dunque una manifestazione di interesse), nel quale non veniva rispettato il termine di ricezione delle domande di partecipazione, inoltre non era allegato il calcolo del compenso. Anche qui si attende che scadano i termini concessi prima di adire l’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Inviato da admin il

Requisiti, avvalimento, fatturato: tutte le indicazioni ANAC per le gare di servizi.

L’Autorità Anticorruzione ha pubblicato di recente sul proprio sito un resoconto degli orientamenti più significativi contenuti in delibere, pareri di precontenzioso e atti regolatori, adottati nell'ultimo quinquennio su questo tema.

Anche in questo caso, il lavoro dell'ANAC, pur non costituendo un documento sulle posizioni ufficiali dell'Autorità, offre una panoramica che può essere di ausilio agli operatori del settore per orientarsi nella interpretazione dell'art. 83 del Codice, il quale elenca, anzitutto, i requisiti di qualificazione che possono essere richiesti alle imprese, ed affida poi alle PA un ampio potere discrezionale nella loro individuazione concreta, rapportata in particolar modo alla tipologia di prestazioni poste in gara (parere di precontenzioso n. 508 del 30 maggio 2018).

I requisiti di idoneità professionale

L'idoneità professionale - ricorda l'Autorità - non attiene tanto alla competenza ed esperienza di un operatore economico, quanto piuttosto alla titolarità di requisiti abilitativi comprovati dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali: per questo motivo, nel bando tipo n. 1, è stato specificato che tali requisiti non possono essere oggetto di avvalimento e, nell'ipotesi specifica della iscrizione alla CCIAA, questa deve essere posseduta da ogni impresa associata in ATI (pareri di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014 e n. 269 del 14 marzo 2018), a differenza degli altri requisiti di idoneità professionale - come, ad esempio, l'iscrizione in albi o registri - per i quali l'Autorità ha chiesto alle amministrazioni di indicare nel bando quali soggetti, all'interno del raggruppamento o del consorzio, debbono esserne in possesso.

L'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Le questioni principali relative al caso specifico della CCIAA hanno riguardato le ipotesi in cui il bando richiede l'iscrizione per attività similari a quella in affidamento.

A tal riguardo, l'ANAC ha ritenuto che il requisito deve essere verificato valutando la descrizione globale dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale, rispetto all'oggetto complessivo dell'affidamento e in maniera coordinata con gli altri requisiti (parere di precontenzioso n. 709 del 23 luglio 2019). In questo senso, dunque, l'iscrizione alla CCIAA deve essere valutata con riferimento all'attività prevalente, tenendo conto ad esempio dei servizi analoghi effettivamente svolti dall'impresa.

I codici Ateco

Allo stesso modo, è apparsa, pertanto, irrilevante anche l'identificazione delle attività in base ai codici Ateco riportati nella visura camerale. Se tali codici non corrispondono perfettamente all'oggetto contrattuale, la clausola del bando deve comunque essere interpretata in maniera sostanzialistica (parere di precontenzioso n. 345 del 5 aprile 2018).

L'iscrizione in albi professionali e in registri

Di certo, poi, in alcuni casi l'iscrizione ad un albo professionale o ad un registro è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività posta in affidamento, come ad esempio nel caso dell'affidamento dei servizi legali (linee-guida n. 12/2018).
Ma, l'Autorità si è interessata anche dell'iscrizione al Registro Unico dei Produttori (RUP), e ha ritenuto che, in questa diversa ipotesi, è invece possibile ammettere alla procedura operatori economici privi di questo attestato, se non di fatto conseguibile (parere di precontenzioso n. 210 del 1° marzo 2018); mentre, è da considerarsi necessario, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui, insieme con il servizio di manutenzione del verde pubblico, è richiesta la produzione e/o la fornitura, la commercializzazione e/o l'importazione di vegetali, prodotti vegetali (parere di precontenzioso n. 255 del 7 marzo 2018).

La licenza prefettizia

Quanto al caso della licenza prefettizia, è pacifico che si tratta di un'autorizzazione necessaria allo svolgimento dei servizi di vigilanza privata, ed è quindi riconducibile - secondo l'Autorità - alla categoria dei requisiti di idoneità professionale (pareri di precontenzioso nn. 269 del 14 marzo 2018, 48 dell'8 aprile 2015 e 64 del 14 ottobre 2018; determinazione n. 9 del 22 luglio 2015). Di conseguenza, deve essere posseduta all'atto di presentazione dell'offerta, anche se in fase di adeguamento (parere di precontenzioso n. 48 dell'8 aprile 2015).

L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

Allo stesso modo della licenza prefettizia, anche l'iscrizione all'ANGA ha acquisito nel tempo la natura di requisito di idoneità professionale, che deve essere posseduto dal concorrente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (comunicato del Presidente del 28 agosto 2017), essendo collegato appunto al dato esperienziale ed aziendale dell'idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidare (pareri di precontenzioso n. 257 del 7 marzo 2018, n. 1034 del 30 ottobre 2018, n. 410 del 9 maggio 2019 e n. 369 del 17 aprile 2019).

In quanto requisito di ordine professionale, l'iscrizione all'Albo deve essere pertanto richiesta a tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo orizzontale (parere di precontenzioso n. 257 del 7 marzo 2018), nonché all'eventuale impresa ausiliaria (parere di precontenzioso n. 575 del 13 giugno 2018).

I requisiti di capacità economico-finanziaria: il fatturato minimo annuo

Quanto ai requisiti economici, l'Autorità ha rilevato che, solo con il nuovo Codice, è stato posto un limite massimo al requisito del fatturato, il quale può essere pari al doppio dell'importo a base d'asta, e può essere derogato dalla PA previa adeguata motivazione riferita alla presenza di rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture da affidare; e ciò, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza posti a tutela della concorrenza.

Ma, ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 83, co. 5, del d.lgs. n. 50/16, l'ANAC aveva evidenziato che i requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati o illogici (determinazione n. 4/2012); e, per tale motivo, non è stata ritenuta conforme la clausola di un bando che ha richiesto il possesso di un fatturato minimo globale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo a base di gara (pareri di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014 e n. 146 del 9 settembre 2015).

Di conseguenza, anche la facoltà riconosciuta alle PA di stabilire discrezionalmente requisiti più restrittivi deve essere esercitata nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e nel rispetto del principio della libera concorrenza, in modo da garantire l'apertura massima del mercato (pareri di precontenzioso n. 15 del 25 febbraio 2015, n. 78 del 3 febbraio 2016, n. 1068 del 14 novembre 2018 e n. 896 del 17 ottobre 2017).

Il fatturato globale e il fatturato specifico

Sempre con riferimento al nuovo Codice, l'Autorità ha rilevato anche che le stazioni appaltanti possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo annuo, a differenza di quanto prescriveva la precedente disciplina che si riferiva, invece, al fatturato complessivo del triennio (parere di precontenzioso n. 501 del 5 giugno 2019).

L'art. 83, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/16 ha introdotto pertanto due limiti alla discrezionalità delle stazioni appaltanti: il primo è di carattere quantitativo e comporta che il fatturato richiesto non può superare il doppio dell'importo a base di gara; il secondo, invece, è di carattere sistematico e comporta la necessità di motivare la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale.

Le referenze bancarie

Rispetto alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria, la rassegna dell'Autorità si è invece soffermata sulle referenze bancarie che, pur non essendo previste tra i mezzi di prova dall'art. 83, co. 4, del Codice, sono, però, citate dall'art. 86 e dall'Allegato XVII.

Poiché spesso la richiesta delle referenze non è apparsa proporzionata al costo dovuto agli istituti bancari per il loro rilascio - in alcuni casi anche molto oneroso -, e vista la mancata previsione di tali mezzi di prova nell'art. 83, co. 4, l'ANAC ha ritenuto pertanto di non prevedere più tale modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria (parere di precontenzioso n. 1068 del 14 novembre 2018): ragion per cui, anche il bando-tipo n. 1 non ne fa alcuna menzione, ferma restando la più ampia facoltà del concorrente di scegliere tra i possibili mezzi di prova (parere di precontenzioso n. 1102 del 25 ottobre 2017), oltre che la possibilità di un rilascio, da parte degli istituti di credito, di una dichiarazione di scienza che offra alla PA un indizio della solidità economica dell'impresa (parere di precontenzioso n. 18 del 5 agosto 2014).

L'avvalimento di garanzia

Nel documento dell'ANAC, è stato poi preso in considerazione il caso dell'avvalimento prestato da un'impresa in favore di un raggruppamento temporaneo. In questa ipotesi, è un principio fermo - secondo l'Autorità - che l'impresa raggruppata con il doppio ruolo, nella stessa gara, di soggetto qualificato in proprio e di ausiliaria di un'altra partecipante al RTI, debba possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli questa duplice imputazione, essendo escluso che il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta, e fermo restando che sia fornita provare dell'effettiva messa a disposizione delle risorse (parere di precontenzioso n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Quanto, invece, al prestito in sé dei requisiti economici, l'ANAC - in linea con la giurisprudenza - ribadisce che l'impresa ausiliaria deve diventare di fatto una garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento tecnico (od operativo), vi è la necessità di una messa a disposizione di determinate risorse. Di conseguenza, l'avvalimento dei requisiti economici e finanziari non deve essere riferito a specifici beni patrimoniali, o a indici materiali che esprimono una consistenza patrimoniale, da individuare con precisione, ma deve consistere in un impegno contrattuale dell'ausiliaria a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria nei riguardi dell'ausiliata.

I requisiti di capacità tecnico-professionale

La richiesta di requisiti tecnico-professionali è - secondo l'ANAC - funzionale alla valutazione della idoneità dell'offerente ad effettuare a regola d'arte e con buon esito la prestazione posta in affidamento: per questo motivo, assume rilevanza non tanto la numerosità dei committenti, quanto la pluralità e la consistenza dei contratti relativi ai servizi analoghi svolti (parere di precontenzioso n. 260 del 26 marzo 2019).

La discrezionalità e i servizi analoghi

Anche nella definizione dei requisiti tecnici, la stazione appaltante deve esercitare la propria discrezionalità nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della congruità e della pertinenza in relazione alla prestazione messa in gara (parere di precontenzioso n. 99 del 10 giugno 2015).

Una discrezionalità, che può essere esercitata in vario modo: ad esempio, in un caso all'esame dell'ANAC, è stata ritenuta legittima la richiesta della PA relativa al possesso di una specifica certificazione da parte di tutte le imprese riunite in raggruppamento o consorziate (parere di precontenzioso n. 608 del 31 maggio 2017); mentre, è stato considerata illogica la clausola di un bando, la quale imponeva ai concorrenti che la durata almeno triennale delle prestazioni rese in servizi analoghi fosse ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione dell'offerta (parere di precontenzioso n. 185 del 28 ottobre 2015).

Quanto invece alla definizione di servizio analogo, l'Autorità ha condiviso un orientamento giurisprudenziale secondo cui si può ritenere analogo, a quello posto a gara, un servizio che rientra nello stesso settore imprenditoriale o professionale (parere di precontenzioso n. 758 del 5 settembre 2018). Pertanto, da un lato, la nozione di servizi analoghi non è assimilabile a quella di servizi identici; dall'altro lato, una volta definito il requisito, deve esserne data una interpretazione ampia per non creare un'eccessiva compressione della concorrenza (parere di precontenzioso n. 751 del 5 settembre 2018).

In determinati casi può, tuttavia, accadere che la PA richieda l'avvenuto svolgimento di servizi identici a quello oggetto dell'appalto; e ciò è ammissibile - secondo l'ANAC - solo a condizione che questa richiesta corrisponda a precisi interessi pubblici e sia indicata nel bando (parere di precontenzioso n. 140 del 20 giugno 2014), come è accaduto, ad esempio, rispetto ad una gara per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, rispetto alla quale l'Autorità ha ritenuto ragionevole che la stazione appaltante avesse chiesto ai concorrenti l'avvenuta esecuzione di due servizi identici (parere di precontenzioso n. 421 del 2 maggio 2018).

Infine, si è posta anche la questione relativa al triennio da prendere in considerazione ai fini della verifica dei requisiti tecnici. Sul punto, l'Anac ha condiviso un orientamento dei giudici amministrativi secondo cui, mentre per la capacità economica il triennio è quello solare, per la capacità tecnica il triennio è quello antecedente la data di pubblicazione del bando (parere di precontenzioso n. 3 dell'11 gennaio 2017).

La commistione tra requisiti di partecipazione e criteri del'offerta

Con l'elenco dei criteri di aggiudicazione dettato dall'art. 95 del Codice, è stata superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione in quanto, purché i profili di carattere soggettivo eventualmente utilizzati dalle amministrazioni nell'esame delle offerte tecniche riguardino in ogni caso aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione (parere di precontenzioso n. 472 del 23 maggio 2018).
Ad esempio, ciò è quanto accaduto in una gara di lavori nel settore dei beni culturali, in cui è stata indicata, come criterio di valutazione dell'offerta, l'esperienza pregressa in restauri. Ma, una simile previsione è ammissibile - secondo l'ANAC - soltanto se ci si riferisce al personale che verrà utilizzato nell'esecuzione dell'appalto, e la gara è riferita ad un appalto di servizi, poiché, nel caso dei lavori, il possesso dei requisiti tecnici è dimostrato con l'attestazione SOA (parere di precontenzioso n. 712 del 24 luglio 2018).

Avvalimento e requisiti di capacità tecnico-professionale

Sì dell'ANAC, infine, anche all'avvalimento operativo, purché avvenga a determinate condizioni. In particolare, l'attenzione dell'Autorità si è soffermata sull'ipotesi dell'art. 89, co. 1, del Codice, laddove si consente l'avvalimento di alcuni requisiti tecnici - ossia le esperienze professionali pertinenti - solo se è l'impresa ausiliaria ad eseguire la relativa prestazione.

A tal riguardo, infatti, è stato esaminato il caso di un contratto di avvalimento che non recava l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali erano state richieste (e prestate) le capacità connesse ai servizi di punta, e che prevedeva inoltre la possibilità per la stessa ausiliaria di assumere il ruolo di consulente per la progettazione nei limiti dei requisiti prestati. Ma, è proprio l'attribuzione di tale ruolo ad escludere in radice - secondo l'Anac - l'esecuzione diretta del contratto da parte dell'ausiliaria (parere di precontenzioso n. 221 del 1° marzo 2017).

Anche per quanto riguarda la non frazionabilità dei servizi di punta, l'Autorità ha ritenuto che non è concesso ad un concorrente di dimostrare tale requisito mediante la sommatoria di due servizi diversi, uno dei quali prestato tramite avvalimento (parere di precontenzioso n. 817 del 26 settembre 2018).

Infine, anche il fallimento della società cedente comporta in capo alla cessionaria la perdita dei requisiti ottenuti tramite contratto di affitto di ramo di azienda (parere di precontenzioso n. 477 del 23 maggio 2018).

 

Illegittimo valutare le offerte basandosi solo sul metodo “on-off”.

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è illegittima la valutazione delle offerte incentrata esclusivamente sul c.d. metodo "on/off", in base al quale ai concorrenti che dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando viene attribuito il punteggio massimo mentre in assenza di tali requisiti viene attribuito un punteggio pari a zero.

L'applicazione di tale metodo in relazione a tutti i criteri di attribuzione del punteggio, unitamente all'esenzione dei concorrenti dall'obbligo di documentare il contenuto dell'offerta e dal controllo di merito della commissione di gara, infatti, determina una vera e propria sterilizzazione dei punteggi tecnici ed attribuisce, ai fini dell'aggiudicazione della gara, un peso decisivo all'offerta economica.

Ciò perché la possibilità per i concorrenti di conseguire il punteggio massimo semplicemente dichiarando il possesso dei requisiti previsti appiattisce la valutazione tecnica e marginalizza la rilevanza della componente qualitativa delle offerte a vantaggio di quella economico-quantitativa, in quanto il contenuto tecnico delle offerte non assume pressoché rilievo ai fini dell'aggiudicazione della gara e l'unico elemento determinante diventa la componente economica.

In tal modo il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo viene snaturato e trasformato di fatto in un ibrido molto simile al criterio del prezzo più basso, dal momento che, di fatto, la gara viene aggiudicata sulla base del contenuto dell'offerta economica.

La documentazione a corredo dell'offerta tecnica viene esaminata nella fase della stipula e/o dell'esecuzione del contratto, e la verifica riguarda soltanto il concorrente aggiudicatario. In tal modo, oltre alla pressoché completa svalutazione delle componenti qualitative dell'offerta, si verifica una indebita commistione tra due fasi della procedura che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonome e distinte: quella relativa alla gara vera e propria e quella concernente il controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario.

Su queste basi, il TAR Trento, con la sentenza n. 140/2019, ha dichiarato l'illegittimità di una lex specialis che non faceva carico ai concorrenti di produrre documentazione tecnica a supporto di quanto dagli stessi dichiarato nell' offerta tecnica, e prevedeva che tutti i punteggi tecnici fossero attribuiti dal Presidente del seggio attenendosi alle caratteristiche tecniche dei prodotti dichiarate dai concorrenti in appositi questionari, "senza considerare che occorre tenere ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo il metodo "on/off" (…) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (…), per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un'apposita commissione giudicatrice".

L'illegittimità, pertanto, non origina dall'adozione del criterio on/off, ma, bensì, dalla combinazione di tale metodo di attribuzione dei punteggi con l'esonero dei concorrenti dall'obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell'offerta e con l'omissione di ogni valutazione in merito al contenuto delle offerte tecniche.

Al riguardo la sentenza richiama le linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa che, in relazione alle gare concernenti forniture e servizi per i quali non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, ammettono la possibilità di aggiudicare l'appalto utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo on/off, ma evidenziano l'esigenza di prevedere nella disciplina di gara criteri di valutazione che consentano "un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo" (cfr. Linee Guida n. 2, approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018).

 

 

Condanna (non comunicata) dopo l'aggiudicazione? La PA può revocare l'appalto.

La sentenza di condanna – ancorché non definitiva – per il reato di turbata libertà degli incanti che sia intervenuta nei confronti di un procuratore dell'impresa aggiudicataria, successivamente all'intervenuta aggiudicazione, che non sia stata comunicata all'ente appaltante legittima quest'ultimo a procedere alla revoca dell'aggiudicazione medesima.

Ciò in relazione alla previsione contenuta all'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. 50/16 che disciplina l'ipotesi del grave illecito professionale quale causa di esclusione dalle gare e che l'ente appaltante ha ritenuto di prendere a riferimento per il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.

In questo senso si è espresso il TAR Lazio, Sez. I, sent. n, 12106/19, che ha così offerto un'ulteriore lettura del grave illecito professionale, fattispecie sulla cui concreta definizione si confrontano da tempo diverse interpretazioni anche giurisprudenziali.
nel caso esaminato dal TAR, un ente appaltante aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi a interventi migliorativi di un complesso infrastrutturale.

Successivamente all'espletamento della gara e dopo la verifica in merito al possesso dei requisiti veniva disposta l'aggiudicazione definitiva. Tuttavia, a seguito di un ulteriore successiva verifica che veniva operata dall'ente appaltante prima della stipula del relativo contratto, veniva riscontrata dal certificato dei carichi pendenti la sussistenza di una sentenza non definitiva di condanna emessa nei confronti di un procuratore dell'impresa aggiudicataria per il reato di turbata libertà degli incanti.

L'ente appaltante riteneva che la situazione riscontrata integrasse la fattispecie del grave illecito professionale che, intervenendo dopo l'aggiudicazione, non poteva dar luogo all'esclusione dalla gara ma legittimava invece l'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione. Ciò anche in considerazione del fatto che dell'intervenuta sentenza di condanna l'impresa aggiudicataria non aveva dato alcuna evidenza all'ente appaltante.
Contro il provvedimento di revoca proponeva ricorso l'impresa aggiudicataria, che impugnava anche le Linee guida Anac n. 6 nella versione aggiornata del 19 aprile 2017. In particolare il ricorrente contestava che queste ultime avrebbero operato un'indebita estensione del grave illecito professionale sotto il profilo soggettivo, ricomprendendovi fatti e situazioni non riferibili all'operatore economico in sé considerato – cioè all'impresa concorrente in quanto tale – bensì alle persone fisiche che lo rappresentano. Con ciò estendendo al grave illecito professionale quanto l'art. 80 del d.lgs. 50 prevede, in realtà, solo per le condanne penali e per i provvedimenti antimafia. Occorre, infatti, ricordare che il co. 3 dell'art. 80 individua una serie di soggetti (amministratori, soci, procuratori) nei cui confronti devono intervenire i provvedimenti affinché gli stessi siano imputabili alle imprese concorrenti. E tuttavia, per espressa previsione della norma, ciò vale solo in relazione alle cause di esclusione contemplate dai precedenti commi 1 e 2, e cioè le condanne definitive per determinati reati e i provvedimenti antimafia.

Sarebbe, quindi, illegittima l'estensione della previsione normativa del co. 3 anche alla fattispecie del co. 5, cioè al grave illecito professionale. Dalla ritenuta illegittimità delle Linee Guida discenderebbe anche l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.

Il giudice amministrativo ha respinto la censura mossa nei confronti delle Linee Guida n. 6, ritenendo del tutto legittima l'impostazione dettata nelle stesse.

Secondo il TAR Lazio è del tutto coerente che la sussistenza del grave illecito professionale sia accertata in termini e secondo modalità diverse a seconda delle differenti fattispecie. Il grave illecito professionale va riferito all'operatore economico in quanto tale in tutti i casi in cui esso sia configurabile direttamente in capo alla persona giuridica; al contrario va riferito ai soggetti individuati al co. 3 quando le condotte che lo possono integrare possono essere poste in essere solo da persone fisiche.

Questa soluzione è l'unica che appare coerente con la diversità delle fattispecie che danno luogo al grave illecito professionale. Se, infatti, alcune condotte sono imputabili direttamente all'impresa in quanto persona giuridica (risoluzioni contrattuali, penali, annotazioni nel casellario informatico ANAC), altri comportamenti sono riferibili solo indirettamente all'impresa, in quanto possono essere adottati solo da persone fisiche, che in realtà agiscono in nome e per conto della stessa.

In quest'ultimo caso il comportamento potenzialmente idoneo a integrare il grave illecito professionale deve essere imputato a quei soggetti che, sia pure ad altri fini, il co. 3 dell'art. 80 ritiene a pieno titolo rappresentanti dell'impresa, in virtù di un rapporto di immedesimazione organica che consente di imputare all'impresa persona giuridica i comportamenti posti in essere dai suoi organi.

D'altro canto, la diversa impostazione proposta dal ricorrente avrebbe come conseguenza l'impossibilità di colpire tutte quelle condotte che presuppongono un'azione umana. Nello specifico, qualunque sentenza di condanna per reati diversi da quelli indicati al co. 1 dell'art. 80, comunque incidente sulla moralità professionale, non potrebbe assumere alcun rilievo.

La posizione del giudice amministrativo è, invece, diversa. Qualunque sentenza di condanna - anche non definitiva – relativa a reati idonei a incidere sulla moralità e affidabilità dell'impresa va considerata ai fini della configurabilità del grave illecito professionale, se intervenuta nei confronti dei soggetti che il co. 3 dell'art. 80 individua come legittimi rappresentanti dell'impresa.

Non rileva ai fini di escludere la configurabilità del grave illecito professionale la circostanza che la sentenza di condanna non definitiva sia intervenuta successivamente all'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto. Essendo il grave illecito professionale una causa di esclusione dalle gare, poteva trovare spazio la tesi che ne circoscriveva l'operatività allo svolgimento della procedura di gara, rimanendo irrilevanti gli accadimenti verificatesi in un momento successivo alla sua conclusione.
Questa tesi è stata respinta dal giudice amministrativo sulla base del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui i requisiti di partecipazione alla gara – inclusa l'assenza delle cause di esclusione - devono persistere senza alcuna soluzione di continuità non solo durante lo svolgimento dell'intera procedura di gara, ma anche successivamente fino alla stipula del contatto e anche dopo fino alla conclusione del rapporto contrattuale con l'ente appaltante.

Né assume rilievo che i fatti oggetto di condanna siano stati posti in essere dal soggetto coinvolto nell'interesse proprio e non in quello dell'impresa concorrente. Va, infatti, evidenziato che ai fini della configurabilità del grave illecito professionale occorre considerare non solo il fatto in sé (l'intervenuta condanna) ma anche che di tale fatto il concorrente non abbia fornito alcuna comunicazione all'ente appaltante, impedendo quindi a quest'ultimo di valutare l'affidabilità e la moralità dello stesso.
Sotto quest'ultimo profilo va, infatti, ricordato che sussiste in capo all'ente appaltante un ampio potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di affidabilità e moralità dei concorrenti. Ed è proprio per consentire che tale potere discrezionale si possa dispiegare compiutamente e con piena cognizione delle situazioni di fatto che i concorrenti stessi sono tenuti a rendere edotto l'ente appaltante di qualunque circostanza possa ragionevolmente avere influenza sulla valutazione che lo stesso è chiamato a compiere. E tra tali circostanze non può non rientrare una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, che attenga al reato di turbata libertà degli incanti.
Peraltro, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del suddetto potere valutativo è necessariamente circoscritto, dovendosi limitare al riscontro della non pretestuosità delle valutazione effettuate e non potendo, al contrario, estendersi a una non condivisione delle valutazioni stesse.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Iscriviti a