Compenso

Il principio è semplice: a ogni prestazione professionale deve corrispondere un compenso giusto e proporzionato. È un diritto riconosciuto dalla Costituzione e deve valere anche per i liberi professionisti.

RUBRICA AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n. 10/2025

Inviato da redazione il

TAR Calabria, sez. I, sent. n. 1638/2025: il principio di corrispondenza tra capacità tecnica e quote di esecuzione non trova applicazione nei servizi dove prevale la competenza complessiva del raggruppamento.

Negli appalti di servizi e forniture, in assenza di un’espressa previsione della lex specialis, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione posseduta dal singolo componente del raggruppamento e quota di esecuzione del servizio allo stesso affidata, essendo sufficiente che i requisiti richiesti siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Resta impregiudicata la possibilità per la stazione appaltante di introdurre, nella disciplina di gara, specifici obblighi di ripartizione proporzionale delle capacità tecniche e professionali.

La vicenda sottoposta al TAR Calabria trae origine da una gara avente ad oggetto un affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi allo sviluppo delle infrastrutture di un aeroporto. L’appalto comprendeva prestazioni complesse che richiedevano la dimostrazione di requisiti tecnico-professionali qualificanti, tra i quali, in particolare, competenze nella categoria tecnologie della informazione e della comunicazione.

L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un costituendo RTP, composto da mandataria e due mandanti. 

L’operatore concorrente, secondo classificato, proponeva ricorso deducendo diversi profili di illegittimità, fra i quali il più significativo riguardava l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra requisiti posseduti ed esecuzione della prestazione da parte del soggetto indicato come esecutore.

In particolare, la ricorrente sosteneva che la mandataria del raggruppamento, indicata come esecutrice, avesse assunto l’impegno a svolgere integralmente le prestazioni della categoria T.02 pur non possedendo i relativi requisiti di capacità tecnico-professionale, che risultavano invece in capo a una sola delle mandanti. Da ciò, a suo avviso, derivava la violazione dell’art. 68, co. 11, del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’illegittimità dell’art. 8.5.3 del disciplinare di gara, nella parte in cui affermava che “non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.”.

Accanto a tale censura, la ricorrente contestava la mancata dimostrazione, da parte dell’RTP aggiudicatario, dell’esistenza – entro il termine di presentazione delle offerte – di validi rapporti contrattuali con due professionisti esterni (un archeologo e un tecnico acustico), richiesti come figure minime dal disciplinare. Su questo punto si incentrava il motivo relativo all’insufficienza della documentazione prodotta (preventivi privi di accettazione, contratti stipulati successivamente alla scadenza), questione che il TAR ha parzialmente accolto, ritenendo mancante la prova della tempestiva instaurazione dei rapporti.
Il tema più rilevante riguarda, tuttavia, l’interpretazione dell’art. 68, co. 11, del Codice, riguardo alla necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione ed esecuzione delle prestazioni.

Il TAR, richiamando una consolidata linea giurisprudenziale, ha ribadito che, negli appalti di servizi e forniture, non è più vigente il principio di necessaria corrispondenza tra i requisiti posseduti dal singolo operatore del raggruppamento e la quota di esecuzione delle prestazioni allo stesso assegnata. Tale principio, originariamente concepito per i lavori pubblici, non trova automatica applicazione ai servizi, dove prevale un approccio “sostanzialistico” legato alla valutazione della capacità complessiva del raggruppamento.

Il Collegio, a sostegno del proprio orientamento, ha valorizzato due argomenti principali:

  1. la responsabilità solidale dei componenti del RTP. L’art. 68, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023 sancisce, invero, la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento per l’intera prestazione contrattuale. Ciò esclude il rischio che la mancanza di qualificazione in capo ad uno dei soggetti pregiudichi l’affidabilità dell’esecuzione complessiva;

  2. la discrezionalità della lex specialis. In assenza di una norma imperativa di rango etero-integrativo, la stazione appaltante può scegliere se prescrivere o meno una quota minima di qualificazione in capo a ciascun partecipante. Spetta quindi alla lex specialis determinare se imporre corrispondenza tra requisiti e prestazioni oppure se consentire il cumulo indistinto dei requisiti da parte del raggruppamento.

Alla luce di ciò, il Giudice ha respinto la censura della ricorrente, affermando che l’art. 68, co. 11, non introduce un obbligo automatico di corrispondenza, ma richiede soltanto che il raggruppamento, nel suo insieme, possieda i requisiti richiesti e che la legge di gara possa, se lo ritiene, esigere il possesso individuale di determinati requisiti.

La pronuncia del TAR Calabria si colloca lungo una linea interpretativa che, sulla scia dell’Adunanza plenaria n. 27/2014 e della giurisprudenza unionale (CGUE, 28 aprile 2022, causa C-642/20, Caruter), ridimensiona il principio di necessaria corrispondenza nei raggruppamenti di operatori economici nei settori dei servizi e delle forniture tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione da parte del singolo partecipante al raggruppamento.

Secondo tale orientamento, l’esigenza primaria è garantire che l’RTP, considerato nella sua globalità, possieda i requisiti richiesti; l’individuazione delle quote interne rimane oggetto di autonomia privata e discrezionalità della stazione appaltante.

Tuttavia, tale lettura solleva qualche perplessità se confrontata con la lettera dell’art. 68, co. 11, del Codice, il quale – dopo aver ribadito la possibilità del cumulo dei requisiti in capo al raggruppamento – aggiunge l’inciso “ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare”. Questa clausola sembra voler preservare un principio di minima corrispondenza tra requisiti ed esecuzione, impedendo che un’impresa priva di qualificazione assuma impegni prestazionali che non è in grado di svolgere.

La soluzione del Tar appare dunque in tensione con il dato normativo. Essa privilegia una logica di massima apertura alla partecipazione e di riduzione degli oneri documentali, ma rischia di ridurre la funzione selettiva dei requisiti tecnico-professionali, che servono appunto a garantire la corrispondenza tra competenze dichiarate e prestazioni da eseguire.

Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8078/2025: affidamento al secondo classificato alle stesse condizioni del primo salvo deroga espressa.

In caso di risoluzione contrattuale, la stazione appaltante che procede allo scorrimento della graduatoria deve affidare l’appalto al concorrente interpellato alle medesime condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario originario, salvo che nella lex specialis di gara abbia introdotto una espressa clausola derogatoria.

In tal modo si esprime il Consiglio di Stato, chiamato a dirimere una questione relativa alle modalità di interpello del secondo classificato di un appalto pubblico, secondo le previsioni dell’art. 124 del Codice.

Un operatore economico aggiudicatario di un appalto, prima della stipula del contratto perde uno dei requisiti richiesti dal bando, e non comunica il nuovo stato all’ente committente. La stazione appaltante, accertata in fase esecutiva la perdita del requisito essenziale, annulla l’aggiudicazione in autotutela, risolve il contratto con conseguente escussione della cauzione definitiva e affida l’appalto alla seconda classificata alle condizioni economiche offerte da quest’ultima.

Da qui l’impugnativa al TAR, che accoglie i motivi aggiunti sull’errata modalità di interpello alla seconda: la discrezionalità pubblica si esaurisce nella scelta preliminare tra riedizione della gara e prosecuzione tramite scorrimento. Una volta optato per la prosecuzione del servizio l’esecuzione dello scorrimento risponde a un modello legale vincolato. 

Segue la necessità di provvedere, in ragione dell’effetto conformativo della pronuncia, a interpellare nuovamente il secondo classificato proponendo una aggiudicazione alle corrette condizioni economiche.

Si arriva, così, all’intervento del Consiglio di Stato, appellato dal secondo classificato, che insiste sulla legittimità dell’affidamento al prezzo dallo stesso offerto. Il punto dirimente della questione è il co. 2 dell’art. 124 del Codice, che prevede, in caso di interpello, l’affidamento alle stesse condizioni proposte dall’originario aggiudicatario, con l’unica eccezione che sia diversamente previsto nella lex specialis di gara. In assenza di tale clausola derogatoria l’amministrazione non ha alcuna discrezionalità: la nuova aggiudicazione a condizioni economiche diverse da quelle proposte dal primo classificato rende l’atto illegittimo e, anche per i giudici di secondo grado, ne giustifica l’annullamento.

L’interpello rappresenta un “segmento di un’unica procedura di affidamento”, attivato per porre rimedio a una patologia del rapporto con l’aggiudicatario iniziale. Consentire una rinegoziazione delle condizioni economiche con il secondo classificato significherebbe, di fatto, alterare l’esito della competizione originaria, premiando un’offerta che non era risultata la migliore, e introdurre spazi di discrezionalità che potrebbero ledere il principio di “par condicio competitorum”.

TAR Lazio, sez. IV-bis, sent. n. 18277/2025: la verifica dell’anomalia non può riguardare aspetti qualitativi dell’offerta.

La sentenza del TAR Lazio fornisce una serie consistente di indicazioni sull’applicazione di diversi istituti del d.lgs. n. 36/2023. In essa il Giudice amministrativo affronta, in modo sistematico, alcune questioni delicate del Codice Appalti, fornendo chiarimenti preziosi su verifica dell’anomalia dell’offerta, indicazione dei compiti nei raggruppamenti temporanei di imprese, immodificabilità soggettiva e oggettiva dell’offerta, distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione e, infine, consegna del servizio in via d’urgenza.

La controversia sottoposta al TAR trae origine da una procedura di evidenza pubblica bandita per l’affidamento di un servizio. All’esito della gara, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione in favore di una ATI, mentre un altro operatore, collocatosi in seconda posizione, impugnava il provvedimento, deducendo una serie di violazioni del Codice e della disciplina di gara. 

Le doglianze, per limitarci a quelle qui d’interesse, riguardavano l’illegittimità del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e la tardiva presentazione dei giustificativi, la modifica della ripartizione dei compiti interni al raggruppamento e la consegna d’urgenza del servizio. L’operatore ricorrente invocava, in via principale, l’annullamento dell’aggiudicazione e, in via subordinata, la riedizione della gara o il risarcimento del danno.

Dopo aver respinto le eccezioni di rito, il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo fondate le censure relative:

  1. all’erronea gestione del subprocedimento di anomalia, utilizzato per chiarire profili estranei ai costi e prorogato oltre i termini di legge;

  2. alla mancata indicazione e successiva modifica della ripartizione interna delle prestazioni tra i membri del raggruppamento;

  3. all’ingiustificata sospensione della verifica di anomalia, in contrasto con i principi di speditezza e di certezza dei tempi procedimentali;

  4. alla distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione;

  5. all’illegittimità della consegna urgente del servizio.

La decisione offre una ricostruzione particolarmente articolata di diversi istituti del d.lgs. n. 36/2023. Cinque gli snodi principali sui quali il Tar incentra la propria analisi.

Il primo tema affrontato concerne la verifica di anomalia, disciplinata dall’art. 110 del Codice. Il Tribunale ricorda che tale fase non può trasformarsi in uno strumento per modificare o integrare l’offerta, ma deve restare confinata alla valutazione della congruità economica, della sostenibilità dei costi e della serietà complessiva della proposta. L’istruttoria deve, quindi, riguardare le componenti quantitative dell’offerta e non può estendersi a profili soggettivi, che non pertengono al prezzo o ai costi proposti. Laddove la stazione appaltante solleciti chiarimenti che incidano sulla struttura o sulla ripartizione interna dell’offerta, la verifica di anomalia perde la propria funzione e si trasforma in una inammissibile rinegoziazione del contenuto proposto, in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento.

Un ulteriore profilo di illegittimità, rilevato dal Giudice, riguarda il superamento del termine massimo di quindici giorni previsto dall’art. 110, comma 2, del codice per la presentazione delle giustificazioni. La norma stabilisce che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante assegna all’operatore un termine non superiore a quindici giorni per fornire chiarimenti. Nel caso esaminato, tale termine era stato dilatato per oltre un mese, giustificandolo con la pendenza di un ricorso relativo a un’altra fase della procedura.

Il TAR evidenzia che una simile sospensione è incompatibile con il principio di speditezza e con l’obbligo di certezza dei tempi procedimentali. Il legislatore, infatti, ha inteso rendere il subprocedimento di anomalia rapido e definito, in linea con la logica del nuovo Codice e con gli obiettivi del PNRR. La verifica di congruità dell’offerta è, dunque, un procedimento autonomo, che non può essere sospeso o dilatato per ragioni estranee, salvo i poteri cautelari del Giudice o l’esercizio di un’autotutela motivata. La dilatazione dei tempi, osserva il TAR, svuota la norma della sua funzione acceleratoria e introduce un’irragionevole disparità di trattamento tra i concorrenti, minando l’efficienza della gara.

Un secondo snodo di rilievo riguarda l’obbligo, sancito dall’art. 68, co. 2, del Codice, di specificare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che ciascun operatore del raggruppamento eseguirà. Il TAR evidenzia che tale obbligo non ha carattere formale, ma sostanziale, poiché garantisce la tracciabilità delle responsabilità e la possibilità, per la stazione appaltante, di valutare la capacità tecnica e professionale effettiva di ciascun soggetto coinvolto. La mancata o contraddittoria indicazione di tali parti genera incertezza sull’impegno assunto e preclude la verifica della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni da eseguire. Il Collegio sottolinea che questa previsione risponde a un principio generale, volto a evitare che i raggruppamenti siano utilizzati come meri veicoli di partecipazione da parte di imprese non qualificate.

Un terzo profilo, connesso al succitato obbligo, è il principio dell’immodificabilità dell’offerta, che il TAR richiama in tutta la sua ampiezza. L’offerta, una volta presentata, deve rimanere immutata non solo nel suo contenuto tecnico ed economico, ma anche nella struttura soggettiva dei soggetti che la compongono. Ogni variazione, anche indotta da richieste della stazione appaltante, altera la par condicio tra i concorrenti e determina l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la ripartizione dei compiti tra le imprese del raggruppamento costituisce parte integrante dell’offerta e non può essere successivamente modificata o chiarita, nemmeno attraverso il soccorso istruttorio o la fase di verifica dell’anomalia.

Un quarto aspetto attiene alla distinzione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione del contratto, oggi disciplinata dagli artt. 100 e 113 del Codice. La sentenza precisa che tale distinzione non può essere intesa in senso rigido: qualora la lex specialis colleghi un determinato requisito tecnico o funzionale alla qualità della prestazione e alla idoneità dell’operatore a svolgerla, esso assume natura di requisito di partecipazione e deve essere posseduto già al momento della presentazione dell’offerta. Il Giudice ritiene, dunque, che la mancanza di elementi progettuali indispensabili — come nel caso specifico l’indicazione delle soluzioni tecnologiche o infrastrutturali necessarie alla continuità del servizio — integri una carenza di requisiti di partecipazione, comportando l’esclusione del concorrente.

Ultimo tema affrontato è quello della consegna in via d’urgenza dell’appalto, prevista dall’art. 17, co. 9, del Codice. Il TAR afferma che la possibilità di disporre l’esecuzione anticipata ha natura eccezionale e deve essere sorretta da una motivazione puntuale, volta a dimostrare l’effettiva esigenza di continuità del servizio. La consegna anticipata, osserva il Giudice, non può mai trasformarsi in un automatismo né in uno strumento per aggirare l’effetto sospensivo del contenzioso pendente. Essa trova giustificazione solo in presenza di una urgenza reale, debitamente accertata e compatibile con i principi di legalità e buon andamento.

La sentenza del TAR Lazio offre alcune indicazioni per orientare l’attività di stazioni appaltanti e operatori economici. La verifica di anomalia deve restare confinata al piano economico e rispettare i termini perentori previsti dalla legge, giacché non è un momento di rinegoziazione, ma un controllo tecnico-finanziario rapido e circoscritto. L’esatta indicazione della ripartizione delle attività tra i componenti nei raggruppamenti temporanei è parte integrante dell’offerta e condizione essenziale di validità della stessa. L’immodificabilità dell’offerta, anche sotto il profilo soggettivo, tutela la par condicio e impedisce aggiustamenti ex post che altererebbero la competizione. La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione è funzionale e sostanziale: ciò che incide sulla capacità tecnica o professionale deve essere valutato in fase di gara. La consegna d’urgenza del servizio può avvenire solo in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili e documentati, per scongiurare le situazioni previste dall’art. 17, co. 9, del codice.

Aggiornamento Giurisprudenziale

Edilizia, norme e professione: a MADE Expo l'evento formativo di Fondazione Inarcassa, Il Sole 24 Ore e l'Ordine degli Ingegneri di Milano

La crescente articolazione del quadro normativo che caratterizza il settore edilizio rende particolarmente rilevante il tema della responsabilità del professionista tecnico e della necessità di operare con competenza e consapevolezza all’interno di un contesto in continua evoluzione.

Criteri Ambientali Minimi: il nuovo webinar di Fondazione Inarcassa sulla sostenibilità negli appalti pubblici

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano oggi uno strumento essenziale per integrare la sostenibilità ambientale nei processi di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche. Per architetti e ingegneri, la conoscenza e l’applicazione dei CAM costituiscono un ambito di competenza strategico, capace di orientare la professione verso modelli innovativi, responsabili e coerenti con gli obiettivi della transizione ecologica.

RUBRICA AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n. 9/2025

Inviato da redazione il

Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5299/2025: vietato ritirare l’offerta con l’esecuzione anticipata delle prestazioni.

Il caso trattato con la recente sentenza del Consiglio di Stato investe una questione civilistica (non a caso fin dal primo grado si evidenzia la competenza del Giudice ordinario) che consente di analizzare il passaggio dalla fase pubblicistica (che si conclude, normalmente, con la stipula del contratto) e la fase successiva che, in certi casi, può prendere avvio anche prima della stipula del contratto attraverso l’esecuzione anticipata delle prestazioni.

Nel caso di specie, in particolare, dall’accettazione – da parte dell’aggiudicatario -, di avviare l’esecuzione prima della stipula del contratto (ed anche prima della formulazione del provvedimento di aggiudicazione) discende l’impossibilità di avvalersi della facoltà di ritirare la propria offerta.

Nel caso di specie, a fronte di una serie di censure sull’esecuzione delle prestazioni mosse dai direttori dell’esecuzione e dal RUP, la stazione appaltante si determinava, in sintesi, alla revoca della consegna anticipata con escussione della cauzione, comunicazione ad ANAC ed addebiti per le spese sostenute determinate dallo scorrimento della graduatoria e assegnazione dell’appalto ad altro soggetto.

I provvedimenti venivano impugnati dall’affidatario per l’accertamento “del diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata ai sensi degli artt. 17 e 18 d.lgs. n. 36 del 2023”.

Articoli che consentono di ritenere vincolante la propria offerta (salvo altro termine indicato nella legge speciale di gara) “per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.

L’art. 18, co. 5, invece, consente all’aggiudicatario “Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente” di far “constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato”.

Già la stazione appaltante evidenziava che la richiesta di applicare le disposizioni sopra richiamate non poteva essere accettata per effetto dell’avviata esecuzione anticipata del contratto.

Il Giudice di appello conferma l’impostazione della sentenza del TAR e, in pratica, la posizione espressa dalla stazione appaltante. L’accettazione incondizionata di eseguire anticipatamente le prestazioni aggiudicate introduce la fase civilistica a prescindere, si legge in sentenza, dal fatto che sia intervenuto un espresso provvedimento di aggiudicazione e la formalizzazione della graduatoria di merito.

La pronuncia ricorda che “dal consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l’accettazione dell’esecuzione anticipata e d’urgenza implica la conclusione di un accordo di matrice negoziale, la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto negoziale”.

Diventa irrilevante, quindi, che non si fosse ancora addivenuti alla formazione della graduatoria o “non fosse stata ancora emessa l’approvazione dell’aggiudicazione, né, quindi, fosse stato stipulato il contratto, atteso che, a partire dall’avvio dell’esecuzione d’urgenza, accettata senza alcuna riserva dall’appellante unitamente a tutte le modalità di svolgimento del servizio in conformità a quanto indicato nel capitolato, ha avuto inizio la fase esecutiva”.

L’avvio della fase esecutiva determina l’impossibilità di applicare norme che riguardano la fase pubblicistica – come il co. 4 dell’art. 17 circa la possibilità di ritirare la propria offerta - e l’affidatario non può più esercitare “il diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata per decorso del termine di vincolatività della stessa”.

Trattandosi, quindi, di inadempimenti relativi all’esecuzione “seppur anticipata, la controversia - che risulta estranea alla tematica dell’aggiudicazione, ovvero al procedimento attraverso il quale il committente pubblico sceglie il proprio contraente - appartiene alla cognizione del giudice ordinario”.

In senso conforme la Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 489) che rimette, tradizionalmente, le controversie “aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto” alla giurisdizione del Giudice ordinario, “in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi”.

Gare sottosoglia dopo il correttivo al Codice.

Il decreto legislativo 209/2024 ha apportato modifiche di rilievo, in particolare per la procedura negoziata (a cui si applica, ovviamente, l’intero corpus del correttivo appalti).

La modifica di maggior rilievo (nell’ambito del microsistema normativo costituito dagli artt. 48/55 dedicato al sottosoglia) è quella in tema di pubblicizzazione dell’avvio della consultazione e, quindi, il nuovo co. 2-bis dell’art. 50.

La modifica, a cui si è fatto riferimento sopra, ha anche altri effetti, considerato che segna la forte distinzione tra affidamento diretto e procedura negoziata. L’affidamento diretto, infatti, è caratterizzato dalla scelta discrezionale dell’affidatario (ed in fase propedeutica dalla scelta discrezionale degli operatori da coinvolgere nell’indagine di mercato informale) visto che non insistono gravose disposizioni in tema di pubblicità.

La stessa ANAC ritiene sufficiente la pubblicazione della decisione di affidamento nella sezione trasparenza quale unico atto – nell’assegnazione diretta -, collocato a valle del procedimento che risulta costitutivo dell’assegnazione del contratto e che consente di assumere direttamente l’impegno di spesa anche senza perfezionamento dell’obbligazione giuridica. Ciò, per effetto di quanto chiarito dal d.m. del MEF del 10 ottobre 2024, che modifica, tra gli altri, il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Una situazione diversa, invece, si registra per la procedura negoziata.

La procedura negoziata impone al RUP una scelta non discrezionale degli operatori da consultare (in realtà da far competere), che deve avvenire o tramite l’avviso pubblico a manifestare interesse, oppure tramite scelta dall’albo degli operatori predisposto dalla stazione appaltante. 

Il correttivo, pertanto, con la predetta modifica impone al RUP di pubblicare un diverso ed ulteriore avviso che pubblicizzi/renda noto l’avvio della consultazione. Avviso che dovrebbe certificare la scelta non discrezionale degli operatori da far competere, consentendo, pertanto, il controllo da parte di operatori non invitati sulle dinamiche concrete sviluppate dal RUP.

Aspetto non secondario visto che consente, altresì, di verificare anche che criteri (oggettivi) siano stati utilizzati per individuare la platea dei competitori.

L’avviso in parola deve essere pubblicato all’atto dell’invio degli inviti.

L’aspetto sulle modalità di scelta degli operatori da far competere rappresenta – al netto del fatto che, evidentemente, l’intero complesso di modifiche apportate dal correttivo si applica alle procedure negoziate in quanto autentiche procedure di gara - il momento centrale/caratterizzante di questa procedura di gara.

Sotto questo profilo, la procedura negoziata si colloca tra una dinamica (quella dell’affidamento diretto) priva di regole sulla scelta dell’affidatario (che appunto avviene con discrezionalità tecnica del RUP) e le più classiche procedure ad evidenza pubblica (che esigono un rigoroso atto a monte che disciplina la partecipazione).

Nel caso della procedura negoziata, occorre distinguere tra le due possibilità dell’avviso pubblico a manifestare interesse che, probabilmente, tollera anche criteri oggettivi stabiliti ad hoc – chirurgicamente indicati nell’avviso pubblico con esclusione di criteri ad estrazione a sorte o di estrazione casuale – e, quindi, specifici per l’appalto da assegnare e differenti della scelta dall’albo interno.

In questo secondo caso, come spiegato dall’allegato II.1, la disciplina dei criteri per la scelta degli operatori deve essere “centralizzata” (ovvero decisa dalla stazione appaltante) non potendo ritenersi rimessa alla discrezionalità del RUP.

Se si opta per la selezione all’albo interno è necessaria la previa adozione di un regolamento che disciplini le modalità di costituzione dello stesso (secondo quanto indicato dall’allegato II.1 che, sul tema, riprende in pratica quanto già chiarito dall’ANAC con le linee guida n. 4).

L’altra particolarità del sottosoglia, infatti, è che la disciplina è strutturata sulle norme del codice e sugli allegati che hanno, si ritiene, natura regolamentare. Sui criteri, potenzialmente utilizzabili per l’individuazione degli operatori da far competere, risulta di particolare utilità quanto indicato nella comunicazione del 5 giugno 2024 dal Presidente dell’ANAC quale guida necessaria per il RUP.

Viene innestato in funzione di chiarimento, invece, il co. 4-bis dell’art. 53, in cui si prevede che per la cauzione “provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2”. 

Si legge, nella relazione illustrativa che accompagna il correttivo, che la modifica è stata decisa al fine di “chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l’applicabilità” o meno delle riduzioni e/o degli incrementi, previsti nelle norme citate, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee. La relazione ricorda anche che il MIT è intervenuto in più occasioni (cfr. pareri 2129/2023, 2174/2024 e 2386/2024), per ribadire “come l’intento del legislatore, già ab origine, poi concretamente realizzatosi, fosse quello di prevedere due distinti e non sovrapponibili regimi normativi: uno per i contratti di importo inferiore e un altro per i contratti superiori alle soglie europee”.

In sostanza, per effetto dell’innesto del nuovo comma si è definitivamente “tradotto in norma quanto già ritenuto in sede consultiva, prevedendosi espressamente la non applicabilità delle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice, e degli incrementi dell’articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee”.

TAR Campania – Salerno, sez. II, sent. n. 1149/2025: giustificativi all’offerta anomala sempre integrabili in fase di verifica.

Negli appalti a corpo elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, in quanto copre tutte le prestazioni, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo e, pertanto, risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.

In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili in quanto consentono di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta.

Questo è quanto enunciato con sentenza in commento dal TAR Campania-Salerno. La sentenza riguarda una procedura aperta all’esito della quale la seconda in graduatoria ha presentato ricorso contestando, tra l’altro, l’offerta dell’aggiudicataria per incongruenza ed integrazioni non ammesse sui giustificativi. 

Il Collegio rileva, in primis, che l’appalto è strutturato a corpo e, pertanto, “la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali” dunque “il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica […] In siffatta tipologia di appalti - spiegano i Giudici - il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale”.

Con riferimento alla modificabilità delle giustificazioni in sede di anomalia dell’offerta, il TAR, richiamando la costante giurisprudenza, afferma che “le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti”. Nel caso in esame, l’aggiudicatario non ha modificato, ma ha provveduto all’integrazione delle giustificazioni che hanno soddisfatto le valutazioni del RUP. 

Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5011/2025: responsabilità precontrattuale della PA negli appalti.

La fase di evidenza pubblica costituisce parte integrante delle trattative e, pertanto, anche se ancora non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, non si può escludere la responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza.

Questo è quanto disposto dal Consiglio di Stato con una pronuncia che riguarda una procedura di gara indetta sotto la vigenza del vecchio Codice, ma che può essere applicata anche sotto la vigenza del d.lgs. n. 36/2023 e che si discosta in parte da quanto enunciato dal TAR per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 229/2025.

In particolare, un operatore economico ha presentato ricorso al TAR chiedendo il risarcimento dei danni alla stazione appaltante per aver adottato la determina di revoca della procedura concorsuale per l’affidamento di un servizio dopo diverso tempo dall’avvio della procedura. Avverso la sentenza del TAR, che riconosce la responsabilità precontrattuale della PA e il conseguente risarcimento del danno, la stazione appaltante soccombente presenta ricorso in appello. La stazione appaltante spiega che il provvedimento di revoca si era reso necessario in seguito all’approvazione di una legge regionale che ha avocato a sé il servizio oggetto di appalto.

Il Collegio conferma quanto affermato dal Giudice di prime cure. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, può sussistere una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che revoca legittimamente gli atti di aggiudicazione per sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie se questa ha tenuto un comportamento “contrario ai canoni di buona fede e correttezza”, soprattutto se non ha agito con tempestività, in quanto pur “accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione” non ha “immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara, così inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l’appalto”.

Per il Consiglio di Stato la fase di evidenza pubblica “non si colloca al di fuori delle trattative, ma ne costituisce parte integrante” e, pertanto, anche se ancora non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, non si può escludere la responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante. 

Nel caso in esame, la decisione di revocare la gara è motivata unicamente in ragione del fatto che, a seguito dell’approvazione della legge regionale, l’Amministrazione non avrebbe potuto più godere della contribuzione regionale per finanziare il servizio e tale comportamento non è corretto. Infatti, se avesse revocato la gara subito dopo aver ricevuto la nota della Regione e prima della scadenza della presentazione delle offerte, avrebbe impedito il verificarsi di danni patrimoniali connessi ai costi per la predisposizione dell’offerta. Pertanto, la condotta dell’Amministrazione è da considerarsi come “colpevole e contraria al principio di buona fede e sussiste certamente il nesso eziologico tra la suddetta condotta, il danno evento e il danno conseguenza”.

TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2498/2025: valido il contratto di avvalimento con oggetto non specificato ma determinabile.

Ai fini della validità del contratto di avvalimento è sufficiente che il suo oggetto sia in astratto determinabile, anche per relationem, sulla base del complesso delle risorse aziendali dell’ausiliaria per l’ottenimento del requisito prestato. In caso contrario, l’esclusione di un operatore economico per tale motivazione determinerebbe un eccessivo formalismo in contrasto con il principio di risultato.

Questo è quanto disposto con sentenza dal TAR Lombardia. La questione nasce in seguito al ricorso al TAR di un operatore escluso per ritenuta non conformità e nullità del contratto di avvalimento e conseguente difetto in capo alla ricorrente del requisito di partecipazione. Secondo la commissione di gara il contratto di avvalimento prodotto in gara non sarebbe stato sufficientemente specificato ed adeguato in relazione alle risorse che l’ausiliaria avrebbe messo a disposizione dell’ausiliata.

Per il TAR Lombardia il ricorso è fondato. Il Collegio, richiamando il contenuto del contratto di avvalimento, rileva che sebbene la clausola contrattuale di messa a disposizione del requisito in favore del ricorrente risulti “particolarmente stringata” non può certo riconoscersi l’indeterminatezza o la genericità, essendo state specificate le risorse conferite alla concorrente e consentendo in tal modo alla stazione appaltante di individuare con precisione l’oggetto del requisito dato in prestito. Perché “risulta evidente che l’ausiliaria ha concesso in uso il proprio programma informatico e ne ha garantito il corretto utilizzo e funzionamento tramite il proprio personale, risultando di conseguenza del tutto ultronee ulteriori specificazioni che avrebbero avuto al limite una finalità puramente descrittiva dell’impegno assunto dall’ausiliaria, volto a chiarire ai non addetti ai lavori i dettagli in ordine al funzionamento del richiamato programma software, nulla potendo aggiungere né sotto il profilo sostanziale né rispetto all’oggetto del contratto di avvalimento”. L’ausiliaria ha assunto in proprio l’esecuzione di una parte delle prestazioni dell’appalto e, pertanto, “l’indicazione delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dell’operatore economico si [sarebbe tradotta] in un inutile formalismo”.

Il punto è che il d.lgs. n. 36/2023, a differenza del d.lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento la necessaria specificazione delle risorse delle dotazioni messe a disposizione ed è certamente legittimo un oggetto del contratto di avvalimento tecnico operativo che, seppur manchevole della specificazione dei mezzi prestati, risulti in astratto determinabile. Quanto esposto è conforme al principio di risultato che, in attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia «impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi, rectius ad aprioristici schematismi concettuali volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 marzo 2023, n. 3300; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860). ... la verifica di idoneità del contratto allegato ad attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi va svolta in concreto, avuto riguardo al tenore testuale dell’atto e alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione assegnata all’istituto”.

Aggiornamento Giurisprudenziale

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 9/2025

Inviato da redazione il

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

Le azioni di contrasto.

Nel mese di settembre 9 sono state le amministrazioni diffidate, 6 gli esposti all’ANAC ed una la procedura annullata in autotutela.

Si fa riferimento, nello specifico, all’IRFIS S.p.a., all’ASP di Vibo Valentia, al Comune di Terlizzi (BA), all’Aeroporti di Puglia S.p.a., al Comune di Presenzano (CE), all’ATER Latina, all’Università di Foggia, al Comune di Scicli (RG) ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale Sicilia-Calabria.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • L’IRFIS S.p.a. ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale non era allegato il calcolo del compenso e, comunque, la base d’asta risultava ampiamente sottostimata. Dopo la diffida, la Società ha fornito un riscontro informale, comunicando che stava procedendo alla rettifica dell’avviso. In caso non dovesse essere comunicato il provvedimento di rettifica si procederà con l’esposto all’ANAC;

  • l’ASP di Vibo Valentia ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale non era allegato il calcolo del compenso, i requisiti speciali di partecipazione erano illegittimi e, inoltre, vi era una contraddittorietà delle clausole del capitolato, laddove, in un punto prevedevano il ricorso al subappalto, salvo, in altro punto, vietarlo. Successivamente all’inoltro della diffida, l’ASP ha annullato la procedura;

  • il Comune di Terlizzi (BA) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale v’era una palese illegittimità riguardo i requisiti di partecipazione; inoltre, tra le clausole di esclusione, era prevista l’impossibilità di partecipare per quei professionisti che avessero col Comune un contenzioso pendente. In assenza di riscontro si è adita l’ANAC;

  • l’Aeroporti di Puglia S.p.a. ha bandito un avviso per la formazione di un elenco di professionisti al quale attingere per futuri affidamenti diretti, nel quale era previsto il pagamento di un contributo da parte degli operatori economici per ogni categoria di lavori ai quali intendevano iscriversi. Non essendo stato rettificato l’avviso si è proceduto con l’esposto all’ANAC;

  • il Comune di Presenzano (CE) ha bandito una procedura aperta, nella quale veniva prevista l’attribuzione del punteggio in base alla distanza della sede operativa del professionista. In assenza di riscontro si è presentato esposto all’ANAC;

  • l’ATER Latina ha bandito una procedura aperta, nella quale, anche in questo caso, veniva prevista l’attribuzione del punteggio in base alla distanza della sede operativa del professionista. In assenza di riscontro si è adita l’ANAC;

  • l’Università di Foggia ha bandito una procedura aperta, nella quale la base d’asta era incongrua, essendo state pretermesse alcune prestazioni essenziali ad una corretta progettazione e, inoltre, gli importi su cui basare la comprova dei requisiti speciali di partecipazione erano stati calcolati sull’attività progettuale e non sui lavori. In assenza di riscontro si è adita l’ANAC;

  • il Comune di Scicli (RG)  ha bandito una procedura aperta, nella quale non era stato calcolato l’incremento del 10% per la progettazione in BIM. Successivamente all’inoltro della diffida, il Comune ha inoltrato una nota esplicativa e chiarificatrice sulle modalità di calcolo della base d’asta;

  • infine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale Sicilia-Calabria ha bandito una procedura aperta, nella quale era preclusa la partecipazione agli architetti. In assenza di riscontro si è adita l’ANAC.

Contrasto Bandi Irregolari
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