AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n. 2/2021

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TAR Lazio, sez. I, sent. n. 2104/2021: l’esclusione automatica, introdotta dal d.l. n. 76/2020, è obbligatoria anche se non prevista dalla legge di gara.

Il mese scorso avevamo esaminato due pronunce (TAR Puglia, sez. II, sent. n. 113/2021 e TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 736/2020) entrambe riguardanti l’esclusione emergenziale di cui all’art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020.

Mentre il TAR Puglia aveva stabilito che, in assenza di una espressa menzione della normativa negli atti di gara, la stazione appaltante non potesse procedere all’esclusione automatica, il TAR Piemonte aveva affermato che il mero e generico richiamo al d.l. n. 76, anche se presente solo nella determina a contrarre, autorizzasse l’amministrazione ad escludere automaticamente il concorrente.

Il discrimen tra le due pronunce era rappresentato dal fatto che in una gara (TAR Puglia) non v’era traccia della normativa emergenziale, nell’altra (TAR Piemonte) c’era un generico richiamo.

A fugare i dubbi interpretativi, ora, è intervenuto il TAR Lazio con la sentenza in commento.

Secondo il TAR, l'esclusione automatica emergenziale è obbligatoria anche se non è stata richiamata nella lex specialis. La norma introdotta dal d.l. n. 76/2020 al co. 3, dell'art. 1, è obbligatoria.

In sostanza, la norma emergenziale deve essere applicata a prescindere da ogni richiamo esplicito nella legge di gara, vista la stretta correlazione con gli obiettivi della legge 120/2020, ossia consentire l'avvio e l'incentivazione degli investimenti e la ripresa economica del Paese.

In modo chiaro, in sentenza, è annotato che “a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, […] il meccanismo di esclusione automatica ivi configurato” nella norma, “opera obbligatoriamente, senza necessità di inserimento negli atti di indizione delle procedure stesse; in altri termini, esso non è oggetto di una facoltà liberamente esercitabile dalla stazione appaltante”.

Che non si tratti di una mera facoltà lo si deve desumere, ha sottolineato il giudice capitolino, dal chiaro tenore letterale delle previsioni e, in via sistematica, “al favor per la procedura negoziata ricavabile” dall'art. 1, co. 2, del d.l. n. 76/2020.

Dal micro apparato normativo delle disposizioni cosiddette di semplificazione emergerebbe, pertanto, una netta scelta del legislatore, non solo verso l'utilizzo di procedimenti di gara estremamente semplificati (l'affidamento diretto e la procedura negoziata) ma anche la constatazione che gli scopi/obiettivi di velocizzazione dei procedimenti di gara verrebbero frustrati se l'esclusione automatica dovesse intendersi come meramente discrezionale.

Da qui, quindi, l'affermazione per cui la stazione appaltante, è obbligata a procedere all'esclusione automatica […] pure in mancanza di enunciazione negli atti gara, trattandosi di una soluzione che oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge, […] non risulterebbe nuovamente funzionale all'obiettivo di celerità delle procedure”.

La discrezionalità, inoltre, sull'applicazione o meno dell'esclusione automatica si potrebbe prestare a valutazioni di opportunità e quindi a inaccettabili condizionamenti del procedimento di assegnazione dell'appalto.

Stante la portata del contenzioso è bene, comunque, che i RUP delle stazioni appaltanti esplicitino chiaramente nella legge di gara, in realtà fin dalla determina a contrarre, l'applicazione della nuova fattispecie di esclusione automatica a 5 partecipanti alla procedura negoziata da aggiudicarsi al minor prezzo.

 

TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 448/2021: nelle gare telematiche il concorrente non può essere escluso se la domanda di partecipazione non viene ricevuta per errori del sistema.

Dopo la scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione a una gara telematica si può essere riammessi a effettuare un nuovo invio, ma solo se risulta che il precedente adempimento non sia andato a buon fine per causa non imputabile al concorrente, nonostante sia stato realizzato entro la scadenza iniziale. Va, cioè, dimostrato che l'incompletezza del procedimento di invio della domanda sia dovuto a un malfunzionamento della piattaforma telematica gestita dal soggetto pubblico appaltante. Così il TAR di Milano, con la sentenza in commento, ha ribadito che il presupposto per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara telematica può scattare solo a fronte di un comportamento incolpevole dell'istante.

Il giudice spiega che l'impresa concorrente è chiamata, comunque, ad adempiere entro i termini applicando la massima diligenza nel condurre le operazioni telematiche per la partecipazione alla gara. E, dall'altro canto, ha riaffermato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale non può essere escluso dalla gara un concorrente che "abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore". La peculiare diligenza richiesta impone che non sia possibile addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema pubblico per la trasmissione delle offerte, con l'onere per il concorrente di offrire un principio di prova del malfunzionamento a lui non imputabile.

 

TAR Veneto, sez. II, sent. n. 183/2021: la pubblicazione degli atti relativa alla gara sul profilo del committente, e non anche su quello della piattaforma telematica utilizzata, garantisce la conoscibilità degli atti.

La scelta della stazione appaltante di espletare la gara con modalità telematica attraverso la piattaforma MEPA non comporta l'assoggettamento esclusivo alle modalità di comunicazione previste dal manuale di utilizzo del sistema, né esonera dall'osservanza delle ulteriori forme di pubblicità fissate dal Codice degli Appalti, in quanto funzionali ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza e par condicio tra i concorrenti. É quanto stabilito dal TAR Veneto con la sentenza n. 183/2021.

Un operatore economico si è rivolto al TAR per l'annullamento di una procedura di gara telematica deducendo, tra i motivi di gravame, l'impossibilità di presentare la propria offerta, perché non ha ricevuto comunicazione, sul portale telematico, del riavvio della gara, precedentemente sospesa a seguito del Covid.

La ripresa della gara, con indicazione dei nuovi termini di presentazione delle offerte, è stata pubblicizzata dalla stazione appaltante esclusivamente sul proprio sito istituzionale. Secondo il ricorrente la scelta di svolgere la gara sul mercato elettronico avrebbe vincolato l'amministrazione all'utilizzo del sistema come strumento esclusivo con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazione, rendendo priva di rilevanza giuridica ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal codice appalti.

Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso valorizzando l'obbligo, previsto dall'art. 29 del Codice, di pubblicare tutti gli atti inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici sul profilo del committente, che rappresenta uno strumento idoneo a garantire la conoscibilità degli atti di gara, riconoscendo in capo all'operatore economico un semplice onere di consultazione del sito.

La pubblicazione effettuata sul sito attribuisce, invero, conoscenza legale all'atto, tanto che dalla stessa decorre il termine per l'impugnazione. La facilità di accesso al sito e la sua gratuità consentono ai partecipanti alla gara di reperire senza difficoltà le informazioni sulla procedura. Si tratta, dunque, di un adempimento di portata generale che non è derogato dalla disciplina delle gare telematiche, come peraltro emerge da una attenta lettura dell'art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016.

L'attivazione di iniziative aggiuntive alla sola pubblicazione sul sito internet ricade nell'alveo di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, che può essere oggetto di censura solo in quanto inadeguata e insufficiente a garantire la presentazione dell'offerta stessa da parte di un operatore economico, alla luce dei generali principi di leale cooperazione e proporzionalità e, quindi, secondo i paradigmi di buona fede e correttezza.

Nel caso in esame, l'avviso di riavvio della gara, è stato pubblicato sul sito con un anticipo di oltre un mese rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non può, quindi, ritenersi insufficiente a garantire la conoscenza della scadenza, ma in linea con il principio di buon andamento della funzione amministrativa.

Anche l'ANAC, nelle faq in materia di trasparenza, ha evidenziato come gli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma si applicano anche agli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico, in quanto l'utilizzo della piattaforma non muta le regole di fondo applicabili agli appalti.

 

TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 91/2021: è legittima l’esclusione dalla gara di un raggruppamento la cui mandante non abbia firmato l’offerta.

É legittima l'esclusione immediata di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, da una procedura di gara, per la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di una mandante, perché l'irregolarità è essenziale e preclude non solo la riconducibilità della provenienza della stessa ma anche la sua serietà e affidabilità. Il vizio non è sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio. É questa la pronuncia del TAR Piemonte con la sentenza in commento.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva escluso dalla procedura un operatore economico che ha partecipato in modalità plurisoggettiva per sottoscrizione del documento relativo all'offerta economica da parte della sola impresa individuata come capogruppo.

L'omissione della firma digitale da parte della mandante ha determinato incertezza assoluta del rapporto negoziale, ossia dell'impegno vincolante circa il rispetto del contenuto dell'offerta, nei confronti della stazione appaltante.

L'obbligo di sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei è rintracciabile nell'art. 48, co. 8, del Codice e risponde a “imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva”.

L'offerta di gara, infatti, “esprime, con carattere vincolante, l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto”.

 In questo quadro, la sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento con il quale l'autore fa proprie la dichiarazione e la volontà in essa contenuta.

Le ricorrenti hanno contestato l'illegittimità del provvedimento di automatica estromissione dalla procedura selettiva, evidenziando che, nella fattispecie, si tratta di una carenza di natura meramente formale che richiede, per il principio del favor partecipationis, l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Dalla documentazione di gara, difatti, con un approccio sostanzialistico, è indubbia la volontà della mandante di rispettare l'offerta presentata; ciò è ricavabile, in particolare, dalla sottoscrizione digitale del modulo relativo agli oneri della manodopera e dall'impegno della mandante a uniformarsi alla disciplina codicistica prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria.

Il Collegio ha respinto il ricorso ed ha espresso una interpretazione che si aggiunge all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che meglio realizza il principio di certezza e di parità di trattamento tra i concorrenti, escludendo dal perimetro applicativo dell'istituto del soccorso istruttorio le carenze inerenti l'offerta economica.

Non è sufficiente, inoltre, il mero rinvio al mandato con rappresentanza conferito alla capogruppo per avere certezza che il mandante rispetti gli impegni contrattuali. In un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore è un concorrente unico e distinto, per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili, con connessa responsabilità, solo con la espressa sottoscrizione dell'offerta .

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 2/2021.

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Le azioni di contrasto.

Nel mese di febbraio 2021, 5 sono state le amministrazioni diffidate, 5 gli esposti notificati all’ANAC, 1 annullamento della procedura.

Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Castelletto D’Orba (AL), alla Veneto Acque S.p.a., all’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica, ed all’Istituto Comprensivo Giovan Battista Nicolosi di Paternò (CT).

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • Il Comune di Castelletto D’Orba (AL) ha bandito avviso pubblico, nel quale era prevista la possibilità di partecipare esclusivamente ai professionisti iscritti all’Ordine degli ingegneri di Alessandria, con ciò violando il principio di territorialità. Dopo la notifica dell’esposto all’ANAC l’Amministrazione ha provveduto ad annullare la procedura;
  • la Veneto Acque S.p.a. ha pubblicato una procedura negoziata, nella quale la base d’asta era incongrua, era prevista l’indebita riduzione del 30% della base d’asta e, infine, per poter provare la professionalità ed adeguatezza dell’offerta, i partecipanti potevano indicare i 3 lavori svolti solo relativamente agli ultimi 10 anni quando, in realtà, il bando tipo ANAC n. 3 prescrive che i lavori svolti possono fare riferimento a tutta la vita professionale del partecipante. In assenza di un riscontro entro il termine concesso si è adita l’ANAC;
  • l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica ha bandito due procedure aperte, nelle quali la base d’asta non era adeguata al servizio richiesto, mancando delle voci del D.M. parametri. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto riscontro, si è adita l’ANAC;
  • infine, l’Istituto Comprensivo Giovan Battista Nicolosi di Paternò (CT) ha pubblicato un avviso, nel quale il compenso, in spregio al D.M. parametri, era prevista in base alle ore di lavoro previste per la progettazione; inoltre, il pagamento del professionista era subordinato al finanziamento dell’opera. Non avendo ricevuto riscontro si è proceduto con la notifica di un esposto all’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Superbonus 110%- il tecnico al centro

Per consentire una conoscenza approfondita e il più possibile diversificata dei differenti aspetti del Superbonus 110%, tenuto conto dell'importanza dell'argomento e della necessità per i nostri professionisti di essere ampiamente informati, Fondazione Inarcassa mette a disposizione le clip webinar di Assigeco con interessanti approfondimenti.

Superbonus: i prossimi appuntamenti webinar con Isnova

Stessa formula, contenuti più tecnici: parte il nuovo ciclo di appuntamenti webinar “Obiettivo Superbonus” in collaborazione con Isnova. L’11 marzo si terrà il corso “Soluzioni integrate di efficientamento sismico ed energetico”, seguito dal webinar “Gli interventi nelle zone colpite da eventi sismici del centro Italia” il 25 marzo. L’ultimo appuntamento avrà luogo l’8 aprile sul tema “Massimali, computi e parcelle”.

Cessione del credito BPopSo

Si informano tutti gli iscritti che la Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per l’acquisto dei crediti di imposta è stata aggiornata dopo le modificazioni introdotte dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13.


ll convenzionamento con la Banca Popolare di Sondrio è rivolto a tutti gli iscritti ed è attivo su tutto il territorio nazionale, per il servizio di acquisto del credito d’imposta da operazioni di Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni.
 
Condizioni economiche:
 

Le osservazioni della Fondazione Inarcassa sulla proposta di PNRR

"Fondazione Inarcassa lancia un pacchetto di proposte migliorative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e annuncia al presidente del consiglio incaricato Mario Draghi la massima disponibilità a collaborare sui principali dossier di interesse del paese: infrastrutture, efficientamento energetico, mobilità, riqualificazione edilizia e semplificazione. L’esperienza e il know how degli architetti e ingegneri liberi professionisti sono a disposizione della programmazione e progettazione del futuro del paese. Con la sua riforma la P.A.

Avviso pubblico per candidature Presidenti Collegio Consultivo Tecnico opere pubbliche

Il MIT ha pubblicato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la Costituzione dell’Elenco dei soggetti qualificati per la nomina a Presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’articolo 6 del Decreto Semplificazioni.

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 1/2021.

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Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • l’Istituto Comprensivo G. Pascoli  (SA) ha bandito avviso pubblico per il servizio di RSPP, nel quale non la base d’asta era incongrua. Non avendo ricevuto alcun riscontro si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • il Comune di Como ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale la base d’asta era incongrua. In assenza di un riscontro entro il termine concesso si è adita l’ANAC;
  • l’Assessorato Regionale Siciliano Infrastrutture e Mobilità - Genio Civile di Catania ha bandito una procedura aperta, nella quale la base d’asta non era adeguata al servizio richiesto. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto riscontro, si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Francavilla Fontana (BR) ha bandito una procedura negoziata, nella quale veniva chiesto al progettista aggiudicatario una prestazione ulteriore su un immobile diverso da quello oggetto della progettazione. Con una nota l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica della procedura;
  • il Comune di Scandicci (FI) ha bandito una avviso, nel quale i requisiti di capacità economico-finanziaria erano individuati in modo illegittimo e, inoltre, era vietata la partecipazione in RTP verticale. Non avendo ricevuto alcun riscontro è stato notificato un esposto all’ANAC;
  • il Comune di Venaria Reale (TO)  ha bandito una procedura per affidamento diretto, nella quale la base d’asta era incongrua. Si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC;
  • infine, il Comune della Spezia ha affidato a titolo gratuito un appalto per il servizio di proposizione di scelte strategiche riguardanti la pianificazione urbanistica. Anche qui si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC.

Gli interventi in giudizio della Fondazione

La Fondazione Inarcassa, al fine di rafforzare e rendere più incisiva la propria azione di tutela delle categorie professionali rappresentate, ha deciso di intervenire in un giudizio, innanzi il TAR Abruzzo, promosso dall’Ordine degli Architetti dell’Aquila, avverso un bando pubblicato dal Comune di Sulmona, bando che era stato oggetto di un intervento di contrasto proprio della Fondazione.

L’illegittimità più rilevante riguarda l’esiguità della base d’asta. Nello specifico, oggetto della gara è un appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il risanamento e manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo.

La Stazione Appaltante, su oltre 3 milioni di base d’asta, ha calcolato la parcella spettante al professionista in appena 34.800 €, commettendo, peraltro, palesi errori nel calcolo del compenso (errata individuazione della categoria edilizia).

 

Avv. Riccardo Rotigliano

 Avv. Giuseppe Acierno

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