Polizze RC e Tutela Legale

Le Polizze RC e Tutela Legale in convenzione
 
Si informano tutti gli iscritti che la Fondazione Inarcassa, a partire dal 1° gennaio 2021, ha reso disponibile un nuovo convenzionamento con i Lloyd’s che garantisce la continuità assicurativa per tutti gli Assicurati in corso che hanno sottoscritto le Polizze RC e Tutela Legale aderendo alla Convenzione Inarcassa che si conclude il 31/12/2020.

Bando: “Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa”

La Città di Bassano del Grappa, con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza, con il patrocinio della Regione Veneto e della Fondazione INARCASSA, bandisce il “Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa” - 1ª edizione 2020-2021.

Incontri istituzionali Consiglio Fondazione Inarcassa

Il Parlamento è impegnato in queste settimane su due provvedimenti di straordinario interesse. Da un lato, alla Camera, è in corso l’esame del disegno di legge Bilancio 2021; dall’altro, al Senato, è in corso l’esame di conversione in legge del decreto “Ristori” al quale, nel corso delle ultime settimane, si sono aggiunti, in forma di emendamenti, ulteriori provvedimenti (bis-ter-quater). 

Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale n. 11/2020

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TAR Veneto, sez. I, sent. n. 828/2020: gare, legittimo escludere le offerte che non raggiungono un punteggio minimo.

La soglia di sbarramento per gli appaltatori che non raggiungono nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio minimo, a pena di esclusione, deve ritenersi legittima se l'amministrazione intende assicurarsi un particolare standard qualitativo.

Nel caso trattato, il ricorrente censura, oltre che la dinamica di valutazione della propria offerta anche l'inserimento di una "soglia di sbarramento" prevista nel disciplinare di gara.

Più nel dettaglio, detto disciplinare ha previsto che "i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avesse raggiunto un punteggio complessivo – prima della riparametrazione – di almeno 30 punti (soglia di sbarramento)" sarebbero stati automaticamente esclusi dalla gara.

Secondo il ricorrente, l'ipotesi sostanzia una fattispecie escludente che non ha alcuna fonte legislativa violando, di conseguenza, il principio della tassatività delle cause di esclusione (ex art. 83 del Codice), da ritenersi, pertanto, affetta da nullità.

D'altra parte, la stazione appaltante convenuta ha eccepito la particolare delicatezza del servizio e la necessità di assicurare certi livelli di qualità.

Il giudice non viene persuaso dalle ragioni espresse nel ricorso alla luce anche di importanti statuizioni giurisprudenziali. In particolare, in sentenza si rammenta come la giurisprudenza più recente risulti concorde nel ritenere legittima la previsione di uno sbarramento nel punteggio, che non consente la prosecuzione nella procedura per l'appaltatore che non riesca a conseguirlo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale citato, la soglia di sbarramento, "rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche" , è legittima se finalizzata a garantire "una qualità elevata delle offerte presentate (Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2852)".

Se l'offerta, quindi, non raggiunge il punteggio minimo prefissato, ovvero "si colloca sotto tale soglia" deve ritenersi immediatamente "inidonea a condurre all'aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell'offerta economica, in quanto "qualitativamente inadeguata" (Cons. Stato, n. 2852/2017, cit.)".

Questa giurisprudenza, prosegue il giudice, ha avuto modo di chiarire anche la ratio della fattispecie, che deve ritenersi censurabile solamente "in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità (Cons. Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6084)".

Il fine della previsione, "si ricollega all'esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale (…) , a un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l'esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l'Amministrazione si prefigge (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5468)".

In sostanza, la legittimità della clausola va verificata in relazione al contesto in cui è inserita e deve risultare coerente "con le specificità del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente".

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dichiarando che la direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso di non ostare a una normativa nazionale che autorizza le amministrazioni a imporre in una gara d'appalto con procedura aperta requisiti minimi per la valutazione tecnica, con la conseguenza che le offerte presentate che non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, "ha rilevato che un'offerta" la cui valutazione non giunga una soglia prefissata "non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice". Ed allora, deve ritenersi legittimo che non venga "presa in considerazione al momento della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (C.G.U.E., IV, 20 settembre 2018, n. 546)".

La conclusione, quindi, è che, nel caso in esame, la clausola sullo sbarramento non è risultata fuori contesto (non è apparsa "manifestamente illogica"), risultando ampiamente giustificata considerata la delicatezza del servizio appaltato e finalizzata a "garantire la qualità della prestazione".

 

CGUE, sent. n. C-367/19: anche sull'offerta pari a zero va verificata l'anomalia - no all’esclusione automatica

La disciplina europea degli appalti non consente il rigetto dell'offerta pari a zero senza previa verifica di anomalia.

La Corte di giustizia europea, con la sentenza in commento, ha rilevato che un contratto con il quale un'amministrazione aggiudicatrice non è giuridicamente tenuta a fornire alcuna prestazione, quale corrispettivo di quelle che la controparte si impegna ad eseguire, non rientra nella nozione di appalto contenuta nella direttiva 2014/24; tuttavia, l'assenza della previsione di un corrispettivo non comporta alcuna violazione di legge e non dimostra, di per sé, l'inaffidabilità dell'offerta, ma la rende "semplicemente" anomala: sicché, la stazione appaltante è tenuta a prenderla in considerazione e ad accertarne la congruità attraverso l'apposita procedura in contraddittorio.

Considerato che l'art. 2, par. 1, p.to 5, della direttiva n. 2014/24 definisce gli appalti pubblici come “contratti a titolo oneroso stipulati aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi” non c'è dubbio che la proposta contrattuale che non prevede l'erogazione di un corrispettivo per le prestazioni fornite al committente non consente la stipula di un contratto di appalto.

Ciò perché la definizione di negozio “a titolo oneroso” comporta che il carattere di reciprocità del contratto rappresenta una caratteristica essenziale degli appalti pubblici ed implica necessariamente che ciascuna delle parti si impegni ad effettuare una prestazione quale corrispettivo di un'altra. (v., in tal senso, sentenze Iba Molecular Italy, C 606/17, Remondis, C 51/15, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C 796/18, Porin kaupunki, C 328/19).

Ciò comporta che le prestazioni fornite a favore del committente possono essere retribuite con forme di corrispettivo diverse dal versamento di una somma di denaro ma è indispensabile che la stipulazione del contratto comporti la creazione di obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuna delle parti, "la cui esecuzione deve poter essere esigibile in sede giurisdizionale" (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C 159/11, Piepenbrock, C 386/11, IBA Molecular Italy, C 606/17, Helmut Müller, C 451/08).

Di conseguenza, non può considerarsi un contratto a titolo oneroso, e quindi un appalto pubblico, il negozio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice non sia tenuta ad erogare alcun corrispettivo alla sua controparte, la quale otterrebbe in cambio delle proprie prestazioni esclusivamente un vantaggio economico futuro, quale l'accesso ad un nuovo mercato o a nuovi utenti e a referenze che potrebbe far valere nell'ambito di successive gare d'appalto.

Anche se la disciplina europea non impone l'erogazione di corrispettivo finanziario, infatti, il solo fatto che ottenere l'affidamento di un appalto pubblico possa rappresentare un valore economico per un'impresa (sub specie di future opportunità), non è sufficiente a rendere "oneroso" un contratto, poiché si tratta di un'utilità troppo aleatoria che costituisce nulla più che una mera aspettativa.

Ciò posto, tuttavia, la nozione di appalti pubblici delineata dalla direttiva n. 2014/24 assolve esclusivamente alla funzione di delimitare l'ambito di applicazione della disciplina europea e non può, pertanto, costituire un fondamento giuridico per il rigetto automatico di un'offerta con cui un operatore proponga di fornire all'amministrazione aggiudicatrice i lavori, le forniture o i servizi che quest'ultima intende acquisire senza esigere alcun corrispettivo.

D'altra parte, rileva la sentenza, "le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione di appalti non allo scopo di concludere un contratto a titolo oneroso, bensì al fine di ricevere beni o servizi, e nel caso di specie, anche se accettasse l'offerta al prezzo di EUR 0, l'amministrazione aggiudicatrice otterrebbe comunque i servizi per i quali l'appalto pubblico era stato oggetto di una gara".

Ciò comporta che la proposizione di un'offerta pari a zero, nell'ambito di una gara di appalto, non determina la violazione della disciplina europea e, a meno che la normativa nazionale non prescriva l'onerosità come requisito essenziale dei contratti di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a prenderla in considerazione e ad esaminarla alla luce dei soli requisiti preventivamente definiti, che generalmente attengono alle qualità (tecniche, morali e finanziarie) dei concorrenti ed alle caratteristiche delle prestazioni offerte alla stazione appaltante.

Se l'offerta risponde a tali requisiti prescritti della lex specialis non può essere esclusa e deve essere esaminata.

L'assenza della previsione di un corrispettivo economico a fronte delle prestazioni offerte rende, tuttavia, la proposta anomala ed impone l'avvio della procedura di verifica di congruità, nell'ambito della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve richiedere all'offerente di fornire spiegazioni in merito al prezzo o ai costi proposti.

Ai sensi dell'art. 69 della direttiva n. 2014/24, infatti, l'anomalia dell'offerta e, quindi, anche l'eventuale assenza di un corrispettivo economico, non giustifica l'esclusione automatica ma implica la necessità di accertare che le condizioni offerte dal concorrente consentano la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento nel rispetto delle prescrizioni normative.

Sicché, l'amministrazione aggiudicatrice deve consultare l'offerente e valutare le informazioni fornite e può respingere tale offerta solo se gli elementi di prova acquisiti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

Nulla, tuttavia, esclude che le spiegazioni fornite dall'offerente convincano la stazione appaltante dell'affidabilità dell'offerta e consentano di dimostrare che l'assenza di un corrispettivo economico non inciderà sulla corretta esecuzione dell'appalto.

 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 11/2020.

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Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di Chiusa Scalfani (PA) ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale v’era una illegittimità riguardante i requisiti di partecipazione e non era prevista la possibilità di presentare la propria candidatura mediante mezzi telematici. Dopo la notifica della diffida l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro, pertanto si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • l’Istituto Comprensivo Scolastico G. Pascoli (SA) ha pubblicato un avviso per il servizio di RSPP, nel quale la base d’asta era calcolata in modo assolutamente incongruo ed era, inoltre, comprensiva dell’iva. In assenza di un riscontro entro il termine concesso si è adita l’ANAC;
  • la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, dopo aver pubblicato una manifestazione di interesse, annullata a seguito di diffida da parte della Fondazione Inarcassa, ha bandito una procedura aperta avente il medesimo oggetto, nella quale la base d’asta era incongrua. Dopo la diffida, l’Amministrazione ha dato atto dell’avvenuto annullamento della procedura;
  • il Comune di Taglio di Po (RO) ha reso noto di aver sottoscritto un accordo, ex art. 15, l. n. 241/90, con una Università; sennonché, tale accordo, oltre a non essere rispettoso dei parametri previsti dal citato art. 15, era stato concluso in palese elusione del Codice degli Appalti. Si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC;
  • il Comune di Soliera (MO) ha pubblicato una indagine di mercato nella quale non erano allegati i calcoli del compenso e la base d’asta era incongrua. Una volta scaduto il termine concesso, in assenza di riscontro, si adirà l’ANAC;
  • il Comune di Nave (BS) ha pubblicato una indagine di mercato nella quale non erano allegati i calcoli del compenso e la base d’asta era incongrua. Si attende un riscontro dall’Amministrazione prima di adire l’ANAC;
  • infine, il Comune di Monte San Pietro (BO) ha pubblicato una manifestazione di interesse, a titolo gratuito, per l’incarico di supporto al Comune nella redazione del PUG. Anche qui si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC.

 

Incontri istituzionali Consiglio Fondazione Inarcassa

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Il Parlamento è impegnato in queste settimane su due provvedimenti di straordinario interesse. Da un lato, alla Camera, è in corso l’esame del disegno di legge Bilancio 2021; dall’altro, al Senato, è in corso l’esame di conversione in legge del decreto “Ristori” al quale, nel corso delle ultime settimane, si sono aggiunti, in forma di emendamenti, ulteriori provvedimenti (bis-ter-quater). 

Al Senato, Fondazione Inarcassa non ha voluto far mancare il proprio supporto alla senatrice Fiammetta Modena, (Commissione Giustizia) , che ha presentato una proposta emendativa al ddl di conversione in legge del decreto “Ristori” volto ad estendere i contributi a fondo perduto anche ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private. L’art. 25 del decreto “Rilancio”, non consente, infatti, ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private di poter accedere ai contributi a fondo perduto. Una ingiustificata discriminazione operata a sfavore dei liberi professionisti contro cui, già durante l’esame del decreto “Agosto”, era già stata avanzata una proposta analoga. In considerazione della complicata situazione economica generale in cui versa il paese, che non risparmia affatto la categoria dei liberi professionisti, la senatrice Modena ha nuovamente presentato l’emendamento al dl “Ristori” nell’auspicio “che oggi siano maturate le convinzioni da parte di tutti per consentire anche ai liberi professionisti di beneficiare di una misura che ritengo necessaria dato il momento così delicato per l’economia del Paese”.

Di equo compenso, e non solo, Fondazione Inarcassa ne ha discusso con il senatore De Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro e componente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. All’incontro ha partecipato anche il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro, per rappresentare al Senatore i temi di maggiore interesse della Cassa. In materia di equo compenso, il Senatore de Bertoldi, che pure ha lamentato la marginalizzazione operata a danno dei liberi professionisti negli ultimi interventi del governo, ha presentato un disegno di legge, attualmente fermo in Commissione Lavoro. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati altri temi di particolare interesse della categoria. Il presidente Fietta, alla luce della difficile fase economica che stanno attraversando i professionisti, ha sottoposto al Senatore de Bertoldi l’opportunità di un intervento sul regime forfettario che oggi impedisce il ricorso alla aggregazione tra professionisti.

Ancora al Senato, Fondazione Inarcassa ha avviato una interlocuzione con il Senatore Santillo col quale sono stati affrontati i principali temi di interesse della Fondazione. In materia di equo compenso, il senatore Santillo già lo scorso anno ha depositato un disegno di legge sul quale, poche settimane fa, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha espresso particolare apprezzamento. Nel corso dell’incontro, il presidente Fietta ha ricordato al senatore Santillo l’impegno della Fondazione Inarcassa volto, senza dubbio, a specificare la norma di principio sull’equo compenso contenuta all’art. 19-quaterdecies della legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza, però, rinunciare all’obiettivo di incoraggiare il legislatore a ripristinare il regime dei minimi tariffari. Con il senatore Santillo si è discusso, inoltre, della questione dell’obbligo della polizza assicurativa da parte dei professionisti per l’esercizio delle attività legate al “superbonus”. Un obbligo, confermato nel decreto asseverazioni e che inevitabilmente si traduce in un ulteriore costo economico a carico dei professionisti. Infine, si è discusso del disegno di legge, a prima firma del sen. Santillo che, apportando una modifica all’art. 80, c. 4 del codice appalti, innalza a 20.000 euro la soglia della c.d. “grave violazione” per l’accesso alle procedure di gara. Pur apprezzando la finalità generale della proposta, il presidente Fietta non ha fatto mancare alcune osservazioni in merito. In particolare, egli ha sottolineato il rischio che, se approvata una simile misura, possano generarsi comportamenti poco virtuosi da parte di piccoli operatori economici come i liberi professionisti coinvolti nella fornitura di servizi, con effetti negativi sui rispettivi enti previdenziali.

Infine, con l’on. Gribaudo (Commissione Lavoro) la Fondazione ha ripreso una interlocuzione già avviata dal Consiglio direttivo precedente sul tema dell’equo compenso. L’On. Gribaudo, a marzo 2019, aveva partecipato all’evento organizzato da Fondazione Inarcassa presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni sul tema dell’equo compenso alla luce delle proposte di legge in materia presentate in Parlamento e presso le sedi dei consigli regionali. Più recentemente, con l’On. Gribaudo era stato fissato un percorso, ora intrapreso dal nuovo Consiglio della Fondazione, per arrivare ad una legge nazionale in materia di equo compenso che provi a raccogliere la partecipazione e il coinvolgimento anche dei tanti stakeholder rappresentanti degli interessi legittimi dei professionisti dell’area tecnica.

 

 

 

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