Expo2020 Dubai: al via gli eventi online del workshop “Rinascimento Urbano”

A poco più di un mese dal Workshop “Rinascimento Urbano” che si terrà nel corso dell’Expo2020 Dubai, è stata presentata la squadra dei 30 giovani professionisti che prenderanno parte all’evento nel padiglione italiano, dal 4 al 6 novembre. Architetti e ingegneri, provenienti da 10 diversi paesi, daranno vita ad un progetto di “rinascimento urbano” incentrato su una nuova visione dell’area del Downtown Boulevard di Dubai, e lo faranno insieme ai professionisti italiani, vincitori della borsa di studio messa a dis

RUBRICA AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE, N. 8/2021

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L’appalto integrato alla luce della nuova normativa sugli appalti.

La l. n. 108/21, di conversione del d.l. n. 77/21, conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione e l’esecuzione delle opere del PNRR e del PNC. L’art. 48, co. 5, del testo normativo, così come proposto dall’esecutivo, è stato, infatti, integralmente confermato in sede di conversione dal Parlamento. Invero, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal PNRR e PNC le stazioni appaltanti destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Lo strumento ancora non è pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti, in quanto non sono ancora stati definiti i contenuti essenziali dei documenti necessari all’elaborazione del piano di fattibilità economico-finanziaria.

È confermata, inoltre, la previsione secondo la quale “l’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo”.

L’operatore economico, pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga i contenuti di una progettazione definitiva o della progettazione definitiva ed esecutiva. L’offerta dovrà indicare, sia nel caso del solo progetto definitivo, sia del definitivo ed esecutivo, distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Altri, tre elementi di portata semplificatoria sono stati confermati in sede di conversione:

  1. è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all’art. 14-bis della l. n. 241/90, entro cinque giorni dall’aggiudicazione, ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario;
  2. alla conferenza dei servizi partecipa anche l’affidatario, che dovrà recepire le eventuali prescrizioni;
  3. tutte le prescrizioni devono condurre ad una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore. Sarà il RUP a validare ed approvare ciascuna fase progettuale ed è previsto, inoltre, il punteggio premiante attribuito all’operatore economico che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti BIM.

Tale ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili ed in formato aperto non proprietario, tuttavia, appare necessitare di coordinamento con il d.m. n. 560/17.

Se da un lato il Parlamento ha confermato l’intento del governo di fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi PNRR e PNC una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall’altro all’art. 52, co. 1, del d.l. n. 77/21, non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l’appalto integrato tout court.

Gli elenchi cui attingere per gli affidamenti diretti.

L'istituzione di elenchi o di albi di operatori economici è la soluzione ottimale per l'individuazione facilitata dei soggetti ai quali le stazioni appaltanti possono affidare direttamente appalti di beni, servizi e lavori, in via derogatoria entro le fasce di valore stabilite dal decreto Semplificazioni, aggiornate dal decreto PNRR.

La nuova formulazione dell'articolo 1, co. 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, prodotta dalle modifiche apportate dal d.l. n. 77/2021, stabilisce che le amministrazioni possono procedere ad affidamento diretto, per servizi e forniture di valore inferiore ai 139.000 euro e per lavori di valore inferiore a 150.000 euro, senza particolari vincoli nella scelta dell'operatore economico, ma dovendo, comunque, rispettare i principi di cui all’art. 30 del Codice, e individuare l'affidatario tra soggetti in possesso di pregressa e documentata esperienza, anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o in albi costituiti dalla stazione appaltante.

Il ricorso agli elenchi è uno dei due percorsi possibili per l'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto, permanendo, come alternativa, alla singola indagine di mercato condotta con differenti metodologie (analisi di listini o di cataloghi elettronici, verifica degli affidamenti per lo stesso tipo di lavoro, servizio o fornitura effettuati recentemente da altre amministrazioni, richiesta di due o più preventivi).

Le caratteristiche degli elenchi, per risultare rispondenti ai principi del citato art. 30, devono essere quelle definite dalle Linee Guida ANAC n. 4, per le quali l'istituzione dell’elenco deve essere adeguatamente pubblicizzata, l'elenco deve essere sempre aperto a nuove iscrizioni (registrate periodicamente) e l'utilizzo dello stesso deve essere disciplinato da precisi criteri (da quelli più semplici, come il sorteggio, a quelli più complessi, legati alla combinazione tra requisiti).

L'avviso pubblico istitutivo dell’elenco e le relative regole di utilizzo danno attuazione ai principi di adeguata pubblicità e di trasparenza che le stazioni appaltanti devono applicare anche nelle procedure di affidamento diretto, in particolare quando esse abbiano a oggetto interventi finanziari con risorse dell'Unione Europea, come evidenziato dalla Commissione UE e dalla Corte di Giustizia Europea, sez. V, con la sentenza C-260/14 e C-261/14 del 26 maggio 2016.

La costituzione di elenchi o di albi di operatori economici, nella prospettiva di ottimizzazione dei percorsi di individuazione dei soggetti con i quali procedere ad affidamento diretto, richiede una configurazione degli stessi come sistemi di qualificazione evoluti, che comportino l'acquisizione di varie tipologie di informazioni, finalizzate a facilitare lo sviluppo dei processi di scelta grazie ad elementi specificativi delle precedenti esperienze, dell'assetto organizzativo o della solidità economico-finanziaria.

La necessaria definizione delle regole che disciplinano l'estrazione dall'elenco deve inoltre tener conto dell'applicazione del principio di rotazione, richiesta esplicitamente ora anche dalla nuova formulazione del co. 2, lett. a), dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020.

Ridotto il numero di soggetti da invitare alle procedure negoziate.

Le stazioni appaltanti possono sviluppare procedure negoziate con confronto competitivo con un numero limitato di operatori economici per l'affidamento di lavori, beni e servizi, nella fascia di valore compresa tra il limite per l'affidamento diretto e le soglie di rilievo comunitario, ma non possono fruire di alcune ottimizzazioni riservate alle sole procedure aperte.

Le modifiche introdotte dal d.l. n. 77/2021 alla disciplina derogatoria degli affidamenti sottosoglia, definita dall'art. 1 del d.l. n. 76/2020, consentono alle amministrazioni di sviluppare procedure di gara semplificate per beni e servizi da 139.000 euro alle soglie UE, nonché per lavori da 150.000 a 1.000.000 di euro, invitando un numero minimo di cinque operatori economici, mentre, per le procedure aventi a oggetto lavori tra 1.000.000 di euro e 5.350.000 euro, l'invito deve coinvolgere almeno dieci operatori.

La riformulazione della disposizione contenuta nel co. 2, lett. b), dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020 riduce il numero dei soggetti da invitare, ma mantiene tutte le garanzie relative alla pubblicità della procedura, con l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di avvio della gara sul sito internet dell’amministrazione.

Le stazioni appaltanti che ricorrono alla procedura negoziata con confronto competitivo, in base alla norma derogatoria, hanno possibilità di fruire delle particolari disposizioni relative all'esclusione automatica delle offerte (che è attivabile con almeno cinque offerte), nonché delle norme che consentono di non richiedere la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del codice dei contratti pubblici.

La scelta della particolare procedura inibisce, tuttavia, la possibilità di utilizzare la cosiddetta inversione procedimentale, ossia l'apertura delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa (ristretta all'aggiudicatario ed a un numero limitato di concorrenti, scelti sulla base di un criterio dichiarato negli atti di gara), in quanto riservata dall'art. 133, co. 8, del Codice alle sole procedure aperte.

Le stazioni appaltanti hanno, quindi, margine, nell'area degli appalti sottosoglia di maggior rilievo, per scegliere la procedura più idonea a sviluppare un efficace confronto con il mercato, individuandola tra i moduli regolati dall'art. 36 del Codice e quelli configurati dalle disposizioni derogatorie (utilizzabili sino al 30 giugno 2023). Dovendo tener conto, comune, anche dell'applicazione del principio di rotazione, sia agli operatori economici affidatari sia a quelli invitati nelle procedure negoziate con confronto competitivo.

Le procedure regolate dall'art. 1 del d.l. Semplificazioni sono rapportate ad un termine procedimentale di quattro mesi dall'avvio della gara (con la lettera di invito) alla determina di aggiudicazione, ma anche quelle attivate in base ai moduli dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 devono essere sviluppate nel rispetto del principio di tempestività, sancito dall'art. 30 dello stesso Codice degli Appalti ed espressamente richiamato nella normativa sottosoglia.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI N. 8/2021.

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Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

Le azioni di contrasto.

Nel mese di agosto 2021, sono state due le amministrazioni diffidate ed uno l’esposto notificato all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, all’IISS Ruggero II ed al Comune di Pescara.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • l’IISS Ruggero II ha pubblicato una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP, nella quale la base d’asta era incongrua, oltre ad essere calcolata al lordo dell’iva e dei contributi; inoltre, non era prevista la possibilità di presentare offerta mediante strumenti informatici, ma solo mediante invio di plico raccomandato. Avverso la procedura è già stata notificata l’istanza all’ANAC;
  • il Comune di Pescara, invece, ha bandito una manifestazione di interesse per la redazione di linee guida per interventi destinati all’edilizia pubblica, nella quale si chiedeva espressamente al professionista di svolgere l’incarico a titolo completamente gratuito. Non era previsto nemmeno il mero rimborso delle spese. Si attende che scada il termine concesso prima di procedere con l’esposto all’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Dalla Conferenza Unificata il via libera al nuovo modulo CILA

 

Dalla Conferenza Unificata il via libera al nuovo modulo CILA:

Leggi qui l'accordo della Conferenza Unificata.

Scarica qui il nuovo modulo CILA unificato, la comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.

 

Coperture assicurative

Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge».

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 7/2021.

Inviato da admin il

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

Le azioni di contrasto.

Nel mese di luglio 2021, 3 sono state le amministrazioni diffidate ed 2 gli esposti notificati all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Roncola, all’ASP di Azalea ed al Comune di Francavilla Fontana.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di Roncola (BG) ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale non erano stati allegati i calcoli del compenso, né erano indicati i costi dei lavori; inoltre, veniva richiesta la comprova dei requisiti di capacità tecnica al giovane professionista. Avverso la procedura è già stata notificata l’istanza all’ANAC;
  • l’ASP di Azalea (PC) ha bandito un avviso pubblico, nel quale non erano stati allegati i calcoli del compenso e, inoltre, la base d’asta era incongrua. La Fondazione è in attesa di ricevere conferma dell’avvenuto annullamento dell’avviso pubblico da parte dell’Amministrazione.  
  • infine, il Comune di Francavilla (BR) ha pubblicato una procedura aperta, nella quale la base d’asta era incongrua, avendo omesso l’Amministrazione di computare, nel calcolo della base d’asta, diverse voci del d.m. parametri. Si attende che scada il termine concesso al Comune prima di adire, in caso di inerzia, l’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

RUBRICA AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE, N. 7/2021

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Decreto semplificazioni: affidamento diretto ai soli operatori in possesso di pregressa esperienza.

Anche il servizio studi del Senato – nel tradizionale dossier che contiene una lettura delle modifiche apportate al d.l. n. 77/2021 e, in particolare, dalla legge di conversione 108/2021 – conferma il passaggio, in tema di affidamento diretto ex articolo 1, co. 2, lett. a), della l. n. 120/2020, a una assegnazione diretta “veicolata” dal legislatore dell'emergenza a operatori che abbiano già maturato esperienze, anche solo analoghe, a quelle oggetto dell'affidamento.

Il d.l. n. 77/2021, come noto, introduce una ulteriore modifica all'affidamento diretto emergenziale, prevedendo che, nei casi in cui l'importo del contratto risulti inferiore ai 139.000 euro (per servizi e forniture compresi i servizi tecnici), o ai 150.000 euro per i lavori, “la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

All'inciso in parola, la legge di conversione n. 108/2021 del d.l., prevede l'introduzione dell'ulteriore passaggio istruttorio che impone al RUP il rispetto dell'esigenza “che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Si tratta, pertanto, di una assegnazione che potrebbe dirsi ulteriormente "guidata" dal legislatore, che rende l'affidamento diretto, in questo modo, maggiormente spedito – limitando enormemente la stessa eventuale indagine di mercato informale e/o quella espletata su avviso pubblico - anche sotto il profilo della motivazione.

Non può non rilevarsi, infatti, che l'indicazione del legislatore di privilegiare – sempre facendo salva la rotazione – operatori economici che abbiano maturato esperienze, almeno analoghe, sull’appalto oggetto dell'assegnazione, riduce ulteriormente lo spazio da dedicare alla motivazione già, ampiamente ridotto dalla stessa giurisprudenza che ritiene, in tema, applicabili le precisazioni dell'ANAC. Si allude alle Linee Guida n. 4, in cui si precisa che la scelta dell'affidatario deve avere una motivazione limitata alla verifica del possesso dei requisiti.

La conferma sul fatto che il nuovo affidamento diretto "emergenziale" possa essere configurato come "veicolato" dal legislatore, quanto al potenziale beneficiario, emerge chiaramente, come anticipato, dal dossier del servizio studi del Senato.

Nella lettura delle norme del d.l. n. 77/2021 e della legge di conversione, testualmente, si evidenzia che “A seguito dell'approvazione di una modifica presso la Camera dei Deputati, si prevede che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Non viene posto in dubbio, pertanto, che si è in presenza di una nuova, inedita, indicazione al RUP che, per quanto attiene al supporto motivazionale nell'assegnazione dell'appalto, ben potrebbe attingere alla indicata esigenza, ovvero che l'affidatario abbia già maturato esperienza nel settore oggetto dall'appalto.

L'affidamento diretto "emergenziale", che appare già rafforzato nella previsione del d.l. n. 77/2021, si arricchisce, dunque, di un ulteriore elemento istruttorio che lo rende ultra semplificato, visto che l'azione del RUP deve essere diretta solamente verso quegli operatori già contraenti, non solo della stessa stazione appaltante – fatta salva l'esigenza dell'alternanza e, quindi, il divieto di reiterare gli affidamenti senza adeguatissima motivazione – ma anche di stazioni appaltanti limitrofe. La scelta può avvenire anche attingendo direttamente dagli albi/elenchi della stazione appaltante, ma sempre tra operatori che abbiamo già esperienze pregresse.

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5561/2021: il frazionamento dell’appalto è illegittimo se non vengono indicate le ragioni nella determina a contrarre.

La mancata programmazione dell'acquisizione del servizio, obbligatoria se l'appalto è di importo pari o superiore ai 40.000 euro (art. 21, co. 6, del Codice), costituisce indizio per affermare l'arbitrario frazionamento dell'appalto. Soprattutto se la determina a contrarre non chiarisce le ragioni sul frazionamento.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha affrontato una questione non frequente in giurisprudenza, ovvero la rilevanza della programmazione degli acquisti di beni e servizi (articolo 21 del Codice dei contratti) ed i rapporti con il c.d. artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto. Ovvero, della suddivisione arbitraria, in sostanza, per veicolare l'applicazione della disciplina, maggiormente semplificata del sottosoglia comunitario in luogo di quella prevista per il sopra soglia in cui opera, semplificando, il principio dell'evidenza pubblica e quindi della gara tradizionale.

Il ricorrente ha censurato il comportamento della stazione appaltatane, colpevole di avere artificiosamente frazionato l'appalto per esperire un procedimento semplificato (sotto soglia) e applicare la rotazione (escludendo il pregresso affidatario), in luogo del più corretto esperimento della procedura aperta.

Procedura aperta che, se esperita, avrebbe consentito la libera partecipazione alla competizione, senza necessità di applicare la rotazione. Viene contestato anche il difetto di adeguata programmazione biennale del servizio.

In prima istanza, le ragioni del censurante sono state respinte (TAR Toscana, sent. n. 1495/2020) sul presupposto della assoluta discrezionalità della stazione appaltante in tema di programmazione degli acquisti.

Il giudice dell'appello ha ritenuto, invece, fondate le censure.

In primo luogo, sulla questione della corretta programmazione, la sentenza ha chiarito che pur non sussistendo “una giurisprudenza consolidata sull'efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell'assenza della medesima; è però indubbio che l'articolo 21, comma 1, del Dlgs 50/2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un'evidente finalità di pianificazione e di trasparenza”.

La questione non è irrilevante considerato che la totale assenza di programmazione impedisce anche la possibilità di avviare la gara ed i motivi della mancata programmazione devono anche essere indicati nella sezione trasparenza della stazione appaltante.
In ogni caso, ha proseguito il giudice, pur ritenendo la programmazione come strumento ad efficacia interna e, quindi, “con carattere cogente nei soli confronti dell'amministrazione (Consiglio di Stato, n. 651/2016)”, non può negarsi “l'incidenza della stessa sotto il profilo dell'impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti”.

L'aver, comunque, esperito la gara – ha rilevato il Collegio – avrebbe dovuto portare la stazione appaltante a indicare le ragioni che imponevano l'effettuazione del servizio non inserito nel programma biennale “a termini dell'articolo 7 del Dm 14/2018”.
Il giudice ha ritenuto fondato, quindi, sulla base di quanto evidenziato, anche la censura sull’illegittimo frazionamento temporale dell'appalto ridotto, arbitrariamente, a una “durata di soli venti mesi, onde rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria (per soli 11mila euro), in violazione di quanto prescritto dall'articolo 35, comma 6, del Dlgs 50/2016, mentre sarebbero bastati dieci giorni in più per superare la predetta soglia”.

Il tutto, senza che nessuna ragione oggettiva sia stata esplicitata. Infatti, la determinazione a contrarre non conteneva “alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell'appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio”.

In assenza di motivazione, pertanto, “l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria”, in particolare per il fatto che si sia deciso di giungere a un contratto per venti mesi “implicante il raggiungimento di un importo che "lambisce" la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale”.

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 5077/2021: ampia autonomia del RUP nella gestione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in commento, hanno affrontato la censura, già respinta in primo grado (TAR Puglia, sent. n. 335/2021), sulla non corretta conduzione del subprocedimento di verifica dell’anomalia da parte del RUP, che si era avvalso dell'ausilio di un esperto esterno in luogo della commissione di gara.
L'appellante ha posto la questione della mancata previsione dei criteri di scelta dell'esperto esterno e dell'approccio istruttorio del RUP che si sarebbe limitato “a prendere atto delle conclusioni del consulente senza alcuna volizione propria, sostanzialmente abdicando all'esercito del potere-dovere di valutare la congruità dell'offerta”. Infine, è stata posta anche la questione del ruolo della commissione di gara che avrebbe dovuto essere, obbligatoriamente, consultata dal RUP.

Il Consiglio di Stato non ha condiviso nessuna delle censure prospettate, indicando il chiaro approccio istruttorio che il RUP deve seguire nella gestione del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

In sentenza sono stati rammentati gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in tema di valutazione sulla potenziale anomalia dell'offerta espressa dalla stazione appaltante e, quindi, sull'ambito del giudizio.

In relazione al primo aspetto, il collegio ha segnalato che “il giudizio di anomalia costituisce espressione di tipico potere - tecnico discrezionale riservato alla pubblica amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta erroneità, irragionevolezza e/o inadeguatezza dell'istruttoria, senza che possa essere sostituita alla verifica compiuta dall'amministrazione una autonoma valutazione di congruità delle offerte da parte del concorrente controinteressato o del giudice”.

Riguardo alla corretta delimitazione dell'ambito della valutazione, va rammentato che il giudizio sulla potenziale anomalia, proprio perché solo potenziale, è un giudizio globale che riguarda l'offerta nel suo complesso e non si estrinseca in una verifica chirurgica “per singole voci”. Ciò che il RUP deve accertare, in sostanza, è “la serietà e affidabilità nel suo complesso” dell'offerta “ed eventuali inesattezze o inadeguatezze di singole voci” devono considerarsi “irrilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara”.

Sulla scelta di un consulente esterno, in luogo dell'ausilio della commissione di gara, il giudice rimarca come queste decisioni rientrino nell'ampia discrezionalità del RUP a “cui è affidata la […] verifica, non essendo il giudizio di congruità di competenza della Commissione di gara, le cui incombenze sono limitate alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico previste dall'articolo 77 del Dlgs 50/2016 (Consiglio di Stato n. 3602/2020)”.

Avendo, il RUP, la responsabilità/presidio del subprocedimento di verifica della potenziale anomalia, compete a questo soggetto determinare lo svolgimento istruttorio ed i soggetti eventualmente necessari.

In pratica, se il RUP ritiene che sia necessario il supporto di una professionalità esterna, come nel caso di specie, ha assoluta libertà di azione e non ha alcun obbligo di “rivolgersi alla commissione o a dipendenti interni (Consiglio di Stato n. 7805/2019; n. 3602/2020)”.
Né questa prerogativa può dirsi inibita da prescrizioni contenute nel disciplinare di gara che, evidentemente, non possono condizionare l'azione amministrativa del RUP che, in difetto, non potrebbe rispondere pienamente della propria decisione.
Allo stesso modo, prosegue la sentenza, “neppure può sostenersi fondatamente che l'aver preso atto delle risultanze del parere tecnico da parte del Rup equivalga a spogliarsi della propria competenza o recepirne acriticamente le conclusioni”.
L'accettazione delle risultanze dell'attività esterna non richiede un apparato motivazionale di particolare intensità mentre, a contrario, una adeguata motivazione si renderebbe necessaria nel caso di scostamento dalla valutazione espressa dall'esperto.
A poco rileva, infine, il fatto che la scelta dell'esperto esterno non sia stata preceduta dalla previa definizione di criteri di competenza/esperienza visto che, in questi casi, è sufficiente la motivazione indicata negli atti di conferimento dell'incarico.

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