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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli relativi al Superbonus

admin 2 Sep 2021

Riportiamo di seguito i dettagli:

  • Interpello n. 498 – Interventi di riqualificazione realizzati dall’usufruttuario di immobile – L’istante è residente all’estero e dichiara di aver acquistato con sua moglie nel 1989 un immobile di civile abitazione in Italia da destinare ai figli; l’immobile è intestato al figlio maggiore. L’istante specifica che il 31 gennaio 2018 l’intestatario dell’immobile ha attribuito quest’ultimo in un Trust di tipo autodichiarato del quale ha assunto anche il ruolo di Trustee nominando i genitori beneficiari. L'immobile è stato frazionato in quattro distinti appartamenti e che il figlio (Disponente e Trustee) intende cedere in usufrutto per dieci anni ad ognuno dei due genitori due appartamenti, i quali si impegnerebbero a sostenere le spese per gli interventi di cui al Superbonus circa l’isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, gli interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici e  di strutture di ricarica per veicoli elettrici. Queste operazioni saranno effettuate sia sulle parti comuni sia su quelle singole delle unità immobiliari. Ciò posto, l'Istante chiede se le spese che sosterrà per i prospettati interventi possa beneficiare dell'agevolazione prevista dalla disciplina del Superbonus, optando per la cessione del credito d'imposta oppure lo sconto ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto.

 

  • Risposta. L’AdE ha affermato che gli incentivi di cui al Superbonus potranno applicarsi anche in capo all’istante usufruttuario a condizione che lo stesso sostenga le spese e che l’usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al momento di avvio. Inoltre, specifica che il Superbonus non spetta ai soggetti che possiedono redditi imponibili i quali, non possono esercitare l’opzione dello sconto in fattura, come ad esempio le persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato; tali soggetti, tuttavia, possono optare per modalità alternative alla detrazione ivi previste.

 

  • Interpello n.524 – Modifica dimensione serramenti per interventi diversi da demolizione e ricostruzione - L'Istante riferisce che durante la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell'edificio. Come intervento "trainato", verranno sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione causando la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Ciò considerato l'Istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui Superbonus.

 

  • Risposta. L’AdE ha premesso che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. Relativamente al quesito, l’Ade sostiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati". Come nell'Ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

 

  • Interpello n. 533 – Rilevanza effetti IVA in affidamento concessione del servizio di distribuzione del gas – L’istante è una società operante nel settore della distribuzione del gas naturale e della vendita di gas ed energia elettrica. Nello specifico, l’attività di distribuzione di gas naturale è svolta in convenzione di servizio con un Comune. Tale convenzione non prevede canoni contrattuali, tuttavia gli Enti locali concedenti possono richiedere un canone annuo, assoggettato ad IVA, fisso o parametrato al “Vincolo sui Ricavi di Distribuzione – VRD”, nei limiti del 10% del VRD. Ai gestori è data facoltà di recuperare tale onere in tariffa addebitandolo in bolletta agli utenti finali. Ciò posto, l’istante ritiene che la quota incrementale del canone sia soggetta ad IVA ordinaria e chiede se sia quindi tenuta a corrispondere l’imposta al Comune ed a portarla in detrazione.

 

  • Risposta – L’AdE ha premesso che secondo il documento di prassi il Comune concedente il servizio di distribuzione del gas naturale non agisce in qualità di pubblica autorità in quanto i rapporti fra l’Ente locale e la società sono regolati da un contratto di servizio in una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati. L’Agenzia ha sottolineato come la concessione del servizio di erogazione del gas da parte di un Comune sulla base di un atto negoziale costituisce naturalmente un’attività economica non istituzionale rientrante nel campo di applicazione dell’IVA. Inoltre, l’obbligo del pagamento del canone incrementale per il servizio di distribuzione equivale ad un corrispettivo per la concessione pur non essendovi un canone contrattuale, fornendo carattere commerciale all'attività resa dall'ente locale nel rapporto con il soggetto gestore. Ciò considerato, l’AdE è del parere che ove vi sia l'eventuale riconoscimento della componente tariffaria denominata "canoni comunali", con evidenza in bolletta, tale voce rileverà agli effetti dell'IVA nell'ambito del rapporto di fornitura verso il cliente.

 

  • Interpello n. 554 – Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo – L’istante afferma di essere proprietario di un immobile sito in zona sismica 3 sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. Nel mese di agosto 2018, ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire, senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico. L'esecuzione dei lavori è stata concessa ma questi ultimi sono stati interrotti prima ancora della demolizione dell'unità immobiliare. L'Istante dichiara di voler presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus. Il contribuente chiede all’AdE se è possibile procedere con interventi di riduzione di rischio sismico sebbene l’asseverazione sismica non sia stata presentata insieme alla richiesta del titolo abitativo ma solo in una fase successiva.

 

  • Risposta – L’AdE ha argomentato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune in cui è sito l’immobile o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche. Premesso ciò, ai fini della detrazione in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Inoltre, l’AdE sottolinea che i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 per questo, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018). Pertanto, per quanto concerne gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

 

  • Interpello n. 556 - Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione – L'Istante afferma di voler acquistare una o più unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l'altro industriale. Gli interventi che verranno effettuati garantiscono sui due edifici il miglioramento sismico di due classi, la riqualificazione energetica e l'incremento delle unità immobiliari. Ciò premesso l’istante chiede quale sia la misura dell'agevolazione spettante per il Sismabonus e per il Superbonus per l'acquisto di unità immobiliari derivanti dalla demolizione e ricostruzione sia dell'edificio residenziale sia dell'edificio industriale, chiedendo se sia rilevante la qualificazione dell'edificio all'inizio dei lavori (residenziale o non residenziale) e il relativo cambio di destinazione d'uso dell'edificio a fine intervento. Inoltre, chiede se siano detraibili solo gli acconti versati nel 2021 o anche il saldo corrisposto al rogito nel 2022, nel caso in cui dovesse perfezionare l'acquisto delle unità immobiliari successivamente al 31 dicembre 2021. Inoltre, l’istante vuole sapere se fosse possibile trasferire al venditore/costruttore l'intero credito corrispondente alla detrazione, anche a fronte di uno sconto in fattura.

 

  • Risposta – L’AdE afferma che il Superbonus trova applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo e, al contrario, per quanto concerne il Sismabonus, la tipologia dell'unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o produttiva è irrilevante. Conseguentemente ai soli fini del Superbonus al termine degli interventi l'immobile deve avere natura residenziale e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili. Per quanto concerne la detraibilità degli acconti, in relazione alle modalità di fruizione del cd. Sismabonus acquisti, è stato chiarito che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Inoltre, gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del Superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. Poi, l’AdE sottolinea che è riconosciuta la possibilità e di optare per un contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

 

  • Interpello n. 557 - Inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento – L'Istante è proprietario insieme alla moglie di un fabbricato, categoria catastale C/2, sul quale sta svolgendo lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione per renderlo abitabile al proprio nucleo familiare; per questi lavori aveva già presentato istanza di interpello in merito all'applicabilità del Superbonus e del bonus facciate. L'Istante chiede se può usufruire dei benefici previsti dal Superbonus anche per l’installazione di un impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, e per l’installazione di un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili.

 

  • Risposta – L’AdE ha affermato che l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico di cui al Superbonus.

 

  • Interpello n. 560 - Realizzazione di interventi "di riparazione o locale" su di una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative – L'Istante intende effettuare interventi finalizzati all'eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica della propria unità immobiliare, per i quali vorrebbe usufruire della detrazione prevista dal Superbonus. Gli interventi sono da effettuarsi su una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall'esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3. Ciò posto, l'Istante chiede se tali interventi rientrino tra quelli per i quali si possa usufruire del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus.

 

  • Risposta – L’AdE sostiene che solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", l'Istante potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previste, del Superbonus.

 

  • Interpello n. 563 - Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione – L'istante intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità immobiliare di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi trainanti e trainati sanciti dalla disciplina del Superbonus. L'istante precisa che l'immobile ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo. Ciò posto, l'istante chiede se gli interventi che intende effettuare possano fruire dell'aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione e su quali massimali è da calcolarsi l'aumento del 50 per cento.

 

  • Risposta – L’AdE ha decretato che in base a quanto riferito dall'istante, il contributo per la ricostruzione è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l'Istante non può fruire del Superbonus rafforzato considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.


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