NEWSLETTER NOVEMBRE 2019

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Questo mese in evidenza:

  • Novembre: mese della Prevenzione Sismica
  • Prossimi appuntamenti: Premio Marco Senese
  • Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale 
  • Rubrica di aggiornamento sull'attività di contrasto ai bandi irregolari
  • Rubrica di monitoraggio legislativo
  • Internazionalizzazione: "Obiettivo 2020" la nuova Newsletter Emirati Arabi Uniti
  • Convenzioni

NOVEMBRE MESE  DELLA PREVENZIONE SISMICA

Il 20 ottobre si è tenuta la 2a Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica! Ora scendi in campo nel mese di novembre per svolgere una o più visite tecniche informative.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

  • Anche quest’anno Fondazione Inarcassa conferma il proprio sostegno al “Premio Marco Senese”, giunto alla terza edizione. C’è tempo fino al 18 novembre per inviare le candidature mentre la Cerimonia di premiazione si terrà il 3 dicembre. Per tutte le informazioni consultare il sito: www.premiomarcosenese.it.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero, la pronuncia del Consiglio di Stato sulla legittimità dell’indicazione del subappaltatore da parte di due soggetti competitori; secondo il TAR, c’è violazione del principio di rotazione quando l’amministrazione torna ad aggiudicare lo stesso contratto al gestore uscente; per la Corte europea, la direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, si applica anche agli ingegneri e pertanto è da considerarsi contraria al diritto europeo quella normativa interna volta a imporre la sede legale in un determinato Stato.  Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO SULL'ATTIVITA' DI CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di ottobre 2019 sono state nove le diffide notificate alle Stazioni Appaltanti.

Si fa riferimento, nello specifico, all’Istituto Scolastico Agostino Nifo, al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Siciliana, al Comune di Santa Teresa di Riva, all’AST Sardegna, al Liceo Statale Ernesto Pascal, al Comune di Camerota ed a Roma Capitale – Municipio XI.Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA MONITORAGGIO LEGISLATIVO

In questo numero, la tenuta del governo dopo le elezioni regionali in Umbria che ha visto la vittoria della Lega. E’ pronto per l’esame al Senato il disegno di legge Bilancio 2020: novità per i libero professionisti. Focus equo compenso: la regione Marche presto avrà una legge regionale in materia di equo compenso; la Camera approva una mozione di maggioranza sul sostegno delle libere professioni.Per maggiori info clicca qui.

INTERNAZIONALIZZAZIONE: "OBIETTIVO 2020" LA NUOVA NEWSLETTER EMIRATI ARABI UNITI

In questo numero:

  • Expo2020 Dubai – La cupola di Al Wasl Plaza
  • Gli Emirati Arabi Uniti fuori dalla Black List europea
  • L’italiana Hitachi Rail STS realizzerà il segnalamento della nuova linea merci emiratina
  • Masdar City, ripartono i lavori dell’Eco-Città negli Emirati Arabi Uniti
  • Intervista a Paolo Volani, consulente nel settore immobiliare e costruzioni a Dubai
  • Novembre/dicembre 2019 – manifestazioni a Dubai

Per la news completa clicca qui.

CONVENZIONI

Visita l'area CONVENZIONI del sito della Fondazione Inarcassa ed effettua il LOGIN in alto a destra per visionare tutte le Convenzioni attive.

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Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 10/2019.

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Di seguito le irregolarità riscontrate nell’azione di contrasto ai bandi irregolari:

  • l’Istituto Scolastico Agostino Nifo di Sessa Aurunca (CE), dopo aver annullato la procedura avviata nel mese di settembre e già oggetto di diffida, ha pubblicato nuovamente una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP, nella quale il massimale richiesto per l’assicurazione professionale era sproporzionato rispetto alla base d’asta, inoltre, era illegittimo il criterio di scelta del contraente. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto alcun riscontro, si è proceduto con la notifica dell’esposto all’ANAC;
  • il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha pubblicato due bandi.
  1. il primo era viziato dall’eccessiva richiesta delle penali in caso di ritardo;
  2. il secondo prevedeva la gratuità in caso di indagini geologiche ulteriori rispetto a quelle previste nel disciplinare, nonché, anche in questo caso, l’eccessività delle penali da ritardo.

Per il primo bando, non avendo ricevuto alcun riscontro, si è proceduto con la notifica dell’esposto all’ANAC. Per quanto riguarda il secondo, si attende che scada il termine concesso;

  • il Comune di Santa Teresa di Riva (ME) ha pubblicato un bando per la progettazione di uno svincolo autostradale, nel quale veniva richiesta la garanzia provvisoria e, inoltre, non rispettava il bando tipo ANAC n. 3, relativamente alla parte di valutazione della professionalità del partecipante. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto risposta dall’Amministrazione, si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • l’AST Sardegna ha bandito una procedura aperta, nella quale v’è stato un errato calcolo del compenso ai sensi del D.M. parametri, ciò che ha determinato l’incongruità della base d’asta. Dopo aver notificato la diffida si è adita l’ANAC;
  • il Liceo Statale Ernesto Pascal di Pompei (NA) ha pubblicato un avviso pubblico per il servizio di RSPP, nel quale la base d’asta era stata calcolata al lordo dell’iva e dei contributi, inoltre, veniva attribuito un maggiore punteggio al soggetto che aveva svolto il servizio sino alla pubblicazione della nuova gara, con evidente violazione del principio di rotazione. Anche in questo caso, non avendo ricevuto riscontro, si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • il Comune di Camerota (SA) ha pubblicato due bandi aventi le medesime illegittimità. Nello specifico, non era stato allegato il calcolo della base d’asta e non veniva rispettata la par condicio tra i concorrenti in quanto era previsto che sarebbero stati invitati a presentare offerta i primi cinque concorrenti che avessero manifestato il loro interesse, invece di procedere con la selezione per sorteggio. Per entrambi i bandi è stata proposta istanza all’ANAC;
  • infine, l’Undicesimo Municipio di Roma Capitale ha bandito una procedura negoziata, nella quale la base d’asta era stata calcolata al lordo dell’iva e degli oneri contributivi, non era stato allegato il calcolo dei compensi, veniva richiesta la garanzia provvisoria e, da ultimo, veniva prevista una penale superiore alle soglie di legge. Non avendo ricevuto riscontro da parte dell’Amministrazione, l’azione di contrasto è proseguita con un’istanza all’Anac.

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO OTTOBRE 2019

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NOTA POLITICA

Benché ampiamente atteso, il successo di Donatella Tesei alle elezioni regionali in Umbria costituisce una brusca battuta d’arresto per il progetto con cui M5s e Partito democratico (Pd) intendevano saggiare la possibilità di dar vita anche nelle urne a un fronte alternativo a quello dei partiti di centrodestra, oggi a preponderante e vittoriosa trazione leghista. Il partito di Salvini ha infatti letteralmente dominato la tornata elettorale, raccogliendo da solo più della somma dei voti andati a M5s e Pd, oltre che giovandosi del netto balzo in avanti dell’alleato Fratelli d’Italia. Tutto ciò nonostante la crisi politica estiva, culminata con l’allontanamento della compagine leghista dal potere.

Non stupiscano allora le forti polemiche montate già nelle ore immediatamente successive al voto sia in casa pentastellata che in casa Dem: da un lato, per attaccare la scelta del leader Di Maio di contrarre alleanze a livello locale – rompendo con la tradizione grillina; dall’altro, per stigmatizzare le proverbiali lacerazioni interne alla sinistra italiana, che ne minano alla base la competitività alle elezioni. Il Conte-bis andrà comunque avanti, benché gli alleati di governo avranno il loro bel da fare per superare gli ultimi malumori.

 

GOVERNO E ISTITUZIONI

La Ministra De Micheli ha presentato le linee programmatiche del suo Ministero in Parlamento

Si è svolta in queste settimane l’audizione della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in Commissione Territorio della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del suo dicastero. La Ministra durante la sua relazione ha toccato diverse tematiche, quali: Edilizia, Appalti e Sisma. In particolare, ha rimarcato come sia volontà dell’esecutivo adeguare il Testo unico dell’edilizia alle attuali esigenze del patrimonio immobiliare con l’obiettivo di ridurre il consumo di ulteriore suolo attraverso interventi di recupero e riqualificazione urbana.

La Ministra De Micheli ha rassicurato gli onorevoli sui tempi di emanazione del regolamento unico previsto dal Decreto Sblocca-cantieri che ha fissato un termine di 180 giorni per l’adozione. Il termine, ha ricordato la Ministra, non decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge, ma “i 180 giorni di scadenza partono dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca-cantieri” concludendo che “contiamo di essere abbastanza puntuali con la scadenza del 18 dicembre”. Sul fronte della normativa che regola i contratti pubblici, la De Micheli ha anticipato che non saranno proposte modifiche al Codice, sottolineando come non si possa “modificarlo ad ogni cambio di Governo”. Una ulteriore priorità che intenderà portare avanti, ha spiegato la Ministra, è il Programma per la rinascita urbana volto alla ristrutturazione del patrimonio abitativo pubblico esistente, al riutilizzo delle strutture pubbliche dismesse, alla realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Infine, la De Micheli, ha avvertito come il MIT intende continuare a realizzare gli interventi necessari a garantire la viabilità nelle aree interne del terremoto del 2016 e la loro accessibilità con i relativi collegamenti alla rete nazionale, anche al fine di garantire la ripresa economia delle stesse zone e supportando questi interventi con politiche mirate alla messa in sicurezza delle aree vulnerabili e sismiche e per il contrasto al dissesto idrogeologico, che costituiscono la sola vera prevenzione delle calamità naturali.

 

ANAC: Francesco Merloni nuovo presidente ad interim

Con il rientro di Raffaele Cantone in magistratura, l’Autorità nazionale anticorruzione ha nominato Presidente ad interim, il consigliere Francesco Merloni (Qui la nomina). In base a quanto previsto dal Regolamento concernente l’organizzazione dell’Autorità, infatti, nelle more della nomina del nuovo Presidente (attesa per aprile 2020, mentre la nomina degli altri consiglieri è in scadenza a luglio 2020), “le funzioni sono svolte dal componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio o in caso di pari anzianità, dal più anziano d’età”. Qui il regolamento.

 

LAVORI PUBBLICI

DL Terremoto: previste misure per la semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata

Nelle ultime settimane, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto-Legge n. 123/2019 recante Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, cd DL Terremoto. Il testo - entrato in vigore da venerdì 25 ottobre 2019, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Inoltre, accogliendo le richieste avanzate dai territori interessati, prevede una riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante", ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall'agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%.

Infine, in tema di ricostruzione privata è prevista una procedura volta ad accelerare l’avvio dei lavori, basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100% dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20%. Nel decreto, poi ci sono misure per agevolare l'approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia; per la ricostruzione degli edifici pubblici, l'attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d'uso dell'area in cui sorgevano non potrà essere modificata. Qui il comunicato stampa del Cdm

 

MIT: “Rinascita urbana” piano da un miliardo di euro per case e città

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un programma pluriennale innovativo per la riqualificazione e l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e per la rigenerazione urbana da un miliardo di euro, che prende il nome di “Rinascita urbana” (le misure dovrebbero essere ricomprese in Legge di Bilancio 2020). I fondi saranno cumulabili con le altre misure a favore della casa come il sisma bonus e l'ecobonus. In affiancamento ai fondi pubblici ci sarà spazio anche per il cofinanziamento delle Regioni e l'apporto di risorse private, da Cassa depositi e prestiti e fondi privati. Ai fondi del Piano casa si accederà attraverso un bando pubblico del ministero delle Infrastrutture e la valutazione dei progetti da parte di una commissione composta da esperti dalla elevata professionalità. Il finanziamento massimo che potrà essere richiesto al ministero è di 20 milioni di euro per ciascun progetto. L'ambito d'intervento del piano casa saranno i comuni con situazioni di marginalità economica e sociale importanti, degrado edilizio e carenza di servizi, oltre a spazi consistenti e inutilizzati da riqualificare. Qui per approfondire

 

MIUR: stanziati 69,5 milioni di euro per l’edilizia scolastica

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 69,5 milioni di euro per il Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole. L'avviso pubblico per il finanziamento di verifiche e indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali è destinato agli enti locali proprietari di immobili pubblici adibiti a uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Per le verifiche strutturali da effettuare nelle scuole sono disponibili complessivamente 40 milioni di euro. È prevista, inoltre, una quota ulteriore pari a 25,9 milioni di euro da assegnare successivamente per gli interventi urgenti di messa in sicurezza che dovessero rendersi necessari all'esito delle indagini sui solai e controsoffitti. In particolare, il 30 per cento delle risorse da assegnare attraverso la procedura è riservato a Province e Città Metropolitane mentre la restante percentuale è a favore dei Comuni e/o unioni di Comuni. Qui per approfondire

 

Senato: al via l’esame del disegno di legge CantierAmbiente

È iniziato al Senato della Repubblica l’esame del disegno di legge cd. CantierAmbiente (A.S. 1422), voluto dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il provvedimento è volto a potenziare e velocizzare gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Il testo propone inoltre di designare i Presidenti delle Regioni “Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico” con il compito di predisporre programmi d’azione triennali e di coordinare la realizzazione degli interventi previsti da questi programmi. Ai Commissari straordinari sarà garantito il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei programmi d’azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio: riceveranno assistenza tecnica da strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché organismi di supporto appositamente costituiti, come i nuclei operativi di supporto (NOS), composti da esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio. Infine, il disegno di legge istituisce un Fondo da 105 milioni di euro per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, finalizzato a consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Il Fondo prenderebbe le risorse del preesistente Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, istituito nel 2015. Qui per approfondire

 

Legge di bilancio 2020: proroga Ecobonus e previsto nuovo bonus facciata

Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2019 ha approvato con la formula “salvo intese” il disegno di legge di Bilancio 2020 (Comunicato stampa). Tra le diverse misure annunciate, dovrebbe essere introdotta per il 2020 - e prevista solo per un’annualità - una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici - cd bonus facciate - per dare un nuovo volto alle città. La misura è stata proposta dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomini, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni.

Inoltre, saranno prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione”. Salvo modifiche nel suo iter parlamentare, la Legge di Bilancio 2020 dovrebbe confermare quindi per il prossimo anno le detrazioni per gli interventi di risparmio energetico con aliquote diverse a seconda della tipologia di lavori effettuati.

 

EQUO COMPENSO

Regione Marche: La Commissione Sviluppo economico approva la Pdl sull’Equo compenso

La Commissione Sviluppo economico della Regione Marche ha approvato all'unanimità la proposta di legge sull'Equo compenso (Qui il testo). La proposta di legge è stata trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro per i pareri di competenza prima della discussione in Aula. Il provvedimento presentato dal Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, e dal Consigliere Gino Traversini (Pd) intende promuovere e valorizzare le attività professionali e garantire, nel rispetto della normativa statale, il diritto dei professionisti a un compenso proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa. Qui per approfondire

 

Tar del Lazio: Equo compenso non obbligatorio per la Pubblica amministrazione

Le Pubbliche amministrazioni possono affidare incarichi professionali a titolo gratuito. Così, i giudici del Tar del Lazio - con sentenza n. 11411/2019, del 30 settembre 2019 - si sono espressi, dopo essere stati chiamati a pronunciarsi riguardo ad un avviso pubblico di febbraio 2019 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze intendeva cercare professionalità altamente qualificate alle quali conferire incarichi di consulenza a titolo gratuito.

I Senatori di Fratelli d’Italia, Andrea De Bertoldi e Luca Ciriani, in commento alla sentenza della seconda sezione del Tar del Lazio hanno presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo di: “Delineare un quadro normativo chiaro che definisca il concetto di incarico professionale e che configuri l'affidamento di servizi a titolo gratuito come un contratto a titolo oneroso soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici”. Secondo De Bertoldi e Ciriani le motivazioni dei giudici “appaiono ambigue e delineano un quadro giuridico nebuloso, evidenziando tra l'altro un vuoto normativo, in assenza del quale si rischia di alimentare confusione e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa professionale, anche con riferimento all'istituto dell'equo compenso, nonché ai criteri stabiliti per l'affidamento delle consulenze ai professionisti previste a titolo gratuito, in considerazione del fatto che il bando relativo ad incarichi gratuiti non costituisce un'opportunità lavorativa”. Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, rimarcando che “Siamo stupiti della decisione di legittimare la gratuità del lavoro svolto da parte di migliaia di tecnici. Una sentenza pericolosa che va a ledere i diritti dei professionisti e che non possiamo accettare perché per ogni traguardo in tema di equo compenso - principio adottato ormai da moltissime leggi regionali - sembra esserci un passo indietro della giurisprudenza e questo non è tollerabile. Auspichiamo pertanto, che sia stabilito al più presto un sistema di regole più chiare e che si proceda ad una revisione di questa decisione, a noi incomprensibile, così da ridare piena legittimità al lavoro dei liberi professionisti”. Qui per approfondire

 

PROFESSIONI

 

Tutela liberi professionisti: la Camera approva mozione di maggioranza

Via libera della Camera dei deputati alle mozioni sul sostegno delle libere professioni. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato martedì 29 ottobre 2019 la mozione di maggioranza a prima firma Gribaudo (Pd) e solo in parte le mozioni di FdI (prima firma Meloni), Lega (a prima firma Molinari) e FI (prima firma Mandelli).

In base ai testi approvati il Governo è impegnato, tra l'altro: ad adottare le opportune iniziative per l'estensione anche ai liberi professionisti delle tutele di welfare previste per i lavoratori dipendenti; ad assumere iniziative per consentire, in un quadro di compatibilità finanziaria, alle casse professionali la possibilità di erogare forme di welfare ai propri iscritti anche attraverso l'eliminazione della doppia imposizione sui rendimenti degli investimenti delle casse e una progressiva riduzione delle aliquote. Il Governo risulta, quindi, impegnato dai testi di maggioranza ed opposizione approvati anche ad assumere iniziative per potenziare il sostegno ai liberi professionisti in difficoltà e a promuovere la corretta applicazione della normativa sull'equo compenso. Alcune misure proposte dalla mozione approvata potrebbero trovare posto nel disegno di legge di Bilancio 2020. Qui per approfondire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale n. 9/2019

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Indicare lo stesso subappaltatore non implica necessariamente l'esistenza di un accordo tra i concorrenti.

Non si può supporre l'esistenza di un collegamento tra partecipanti ad una gara se un operatore economico è indicato come subappaltatore di uno o più concorrenti. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6234/2019, ha esaminato l'applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016.

Nella fattispecie, l'appellante ha eccepito la violazione della norma relativamente all'indicazione di un subappaltatore che verserebbe in una situazione di controllo tra quelle previste dall'art. 2359 c.c., direttamente con quota del 65% del capitale, in relazione alla mandante di un raggruppamento concorrente, e indirettamente, rispetto alla mandataria dello stesso.

Il medesimo subappaltatore era stato indicato come subappaltatore anche da una associazione di imprese concorrenti, confluite in un unico operatore economico competitore, in seguito a un'operazione di fusione documentata in sede di soccorso istruttorio.

In base all'art. 80, co. 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle circostanze da esso elencate, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6, del Codice. E tra queste, quella in cui esso si trovi, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, “se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

Il legislatore vuole evitare che le offerte siano concordate tra operatori economici, formalmente distinti, aumentando le possibilità di ottenere l'aggiudicazione. Invero, il procedimento a evidenza pubblica deve assicurare la più ampia partecipazione e garantire l'autentica concorrenza tra le offerte.

Rilevano, pertanto, i casi di collegamento sostanziale suscettibili di arrecare pregiudizio alla procedura di gara, a causa di relazioni idonee a consentire un flusso informativo sulla fissazione dell'offerta e sugli elementi valutativi della stessa.

La giurisprudenza ha spiegato come la fattispecie di collegamento sostanziale sia inquadrabile come di “pericolo presunto” (Consiglio di Stato, sent. n. 4959/2016) e come sia da provare l'astratta idoneità della situazione a determinare l'accordo sulle offerte.

Secondo il Consiglio di Stato, determina l’esclusione la situazione di controllo o la relazione rilevante in base all'articolo 2359 del codice civile soltanto ove le offerte dei concorrenti risultino imputabili a un unico centro decisionale. Occorre la prova in concreto di elementi, precisi e concordanti, che devono essere tali “da ingenerare il pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti”. L'onere della prova della distorsione del confronto concorrenziale ricade sulla parte che ne affermi l'esistenza. La dimostrazione deve fondarsi su elementi di fatto univoci, desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti, sia dal contenuto delle offerte presentate (Consiglio di Stato, sent. n. 58/2018), che evidenzino un collegamento diretto e immediato tra operatori in apparenza concorrenti.

Il fatto che un subappaltatore sia designato da due o più concorrenti configura un elemento insufficiente a far supporre una simile concertazione nella formulazione delle offerte. Anche l'ANAC, nei bandi tipo n. 1/2017 e n. 1/2018, per affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ha evidenziato che è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Infine, l'art. 105, co. 12, del d.lgs. n. 50/2016 permette al concorrente di sostituire i subappaltatori, privi dei requisiti generali. Tale sostituzione potrebbe risultare perfino superflua, per la giurisprudenza, qualora sia stata indicata una terna di subappaltatori e almeno un altro di essi risulti in possesso dei requisiti per eseguire la prestazione da subappaltare.

 

Il TAR annulla il contratto riaggiudicato al gestore uscente: l'invito non motivato viola la concorrenza ed il principio di rotazione.

Viola il principio di rotazione, che tutela l'assegnazione dei piccoli appalti, l’amministrazione che torna ad aggiudicare lo stesso contratto al gestore uscente. La conseguenza è la cancellazione dell'aggiudicazione e l'assegnazione del contratto al secondo classificato, che aveva presentato ricorso al TAR, contestando proprio la violazione della norma del Codice degli Appalti (art. 36 del d.lgs. n. 50/2016) posta a garanzia della concorrenza nel mercato presidiato dalle piccole e piccolissime imprese.

Il TAR con la sentenza n.376/2019, ha accolto il ricorso ribadendo i paletti previsti dall'obbligo di rotazione degli inviti nei piccoli appalti, ricordati anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3831/2019). “Il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma
anche agli inviti
”. Perché rappresenta una sorta di “contropartita al carattere fiduciario della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo”. In caso contrario la decisione di invitare anche l'appaltatore uscente deve essere motivata puntualmente “facendo in particolare riferimento al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”. Cosa non avvenuta nel caso in esame.

Di più, il TAR, revocando l'aggiudicazione e disponendo il subentro del secondo classificato, ha accolto anche il secondo motivo di ricorso secondo cui l'offerta dell'appaltatore uscente era carente di una delle prestazione richieste. Carenza motivata dall'impresa con il fatto che la prestazione era già stata resa nel corso del precedente appalto. Motivo in più, osserva il TAR, per evidenziare le “vischiosità” e le “incrostazioni” che si creano con la ripetizione degli appalti senza cambiare gestori e che “convince sull'opportunità del principio legislativo di rotazione volto ad evitare posizioni consuetudinarie e dominanti nei rapporti degli operatori economici con le amministrazioni”.

 

Corte Ue: residenza legale libera per le società di ingegneria.

I requisiti restrittivi, anche se formalmente neutri, fissati dagli Stati per la partecipazione in società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari, nonché per le attività multidisciplinari di tali società, sono incompatibili con il diritto UE. Pertanto, imporre la sede legale in uno Stato membro è una regola contraria alle norme dell’Unione in materia di libera prestazione di servizi.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 29 luglio 2019 nella causa C-209/18, con la quale è stato anche precisato che la direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, si applica agli ingegneri poiché l’esclusione dal campo di applicazione dell’atto UE, che riguarda i servizi forniti da notai e da ufficiali giudiziari nominati dai pubblici poteri, va interpretata restrittivamente. L’intervento dei giudici europei ha portato alla condanna dell’Austria, ma i principi affermati dalla Corte hanno effetti in tutti gli Stati.

È stata la Commissione Europea a rivolgersi a Lussemburgo. Sotto accusa la legislazione interna che impone, per le società di ingegneri civili, di agenti in materia di brevetti e di veterinari, che tali società, nonché i soci che agiscono in qualità di amministratore e rappresentante, abbiano la sede legale in Austria.

Il requisito di residenza sul territorio nazionale – osserva la Corte - è contrario all’art. 14, p.to 1, lett. b), della direttiva 2006/123. Non solo. L’atto UE richiede agli Stati l’eliminazione di ogni requisito di natura discriminatoria, pur ammettendo, in alcuni casi, in via eccezionale, la presenza di requisiti giustificati da motivi imperativi di interesse generale, che spetta allo Stato provare.

Le autorità nazionali, quindi, nei casi in cui introducano o lascino in vigore un requisito contrario alla direttiva, devono dimostrare che la propria normativa “è opportuna e necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito”.

Tuttavia, l’onere della prova “non può estendersi fino a pretendere che lo Stato membro dimostri in positivo che nessun altro possibile provvedimento permette la realizzazione dello stesso obiettivo alle stesse condizioni”.

Chiarito questo punto, la Corte ha sottolineato che requisiti relativi allo statuto giuridico e alla composizione delle società possono essere utilizzati per raggiungere l’obiettivo di garantire i destinatari dei servizi sotto il profilo della qualità e della tutela della salute, che sono motivi imperativi di interesse generale “idonei a giustificare le restrizioni alle libertà garantite dal diritto dell’Unione”, ma lo Stato deve dimostrare che questi requisiti sono indispensabili per garantire “che gli amministratori di una società di ingegneri civili rispondano personalmente delle loro prestazioni”.

Questo non è avvenuto nel caso di specie e, quindi, è possibile ipotizzare che, con misure meno lesive della libertà di circolazione, sarebbe stato raggiunto un analogo risultato di tutela della qualità delle prestazioni.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

 

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