SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO LUGLIO 2019

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NOTA POLITICA

Luglio è stato in assoluto il mese di massima tensione politica fra Lega e M5s da quando è in carica il governo Conte. Mai come in quest’ultimo periodo l’esecutivo gialloverde è giunto, infatti, a un passo dalla crisi, evitata soltanto all’ultimo per quel clima di profonda incertezza che ha avvolto la maggioranza nel momento in cui le elezioni anticipate sono divenute una prospettiva concreta e non più un mero spauracchio.

A determinare il pericoloso avvitamento nei rapporti fra Carroccio e Cinquestelle un lungo e continuo susseguirsi di frizioni mai del tutto ricomposte e tali da tramutarsi persino in fattore ormai qualificante l’alleanza gialloverde, culminate da ultimo con l’elezione della signora Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Che ha reso plastica l’entità della spaccatura nel governo (i 5Stelle hanno appoggiato l’ex ministro della Difesa tedesco, garantendogli la vittoria, la Lega no) e rovinato il progetto salviniano di esprimere il commissario europeo dell’Italia, in ragione del largo successo elettorale conseguito a maggio.

L’esito delle europee, del resto, era stato alla base del minirimpasto di governo occorso in precedenza verso la metà del mese, con il passaggio dei leghisti Lorenzo Fontana agli Affari europei e Alessandra Locatelli alla Famiglia, in sostituzione dello stesso Fontana. Un riconoscimento parziale della preminenza acquisita dal partito di Matteo Salvini in questi ultimi mesi, ma certo non abbastanza per stemperare le profonde divergenze che continuano ad agitare Lega e M5s.  

 

LAVORI PUBBLICI

Corte di Giustizia europea: arriva la sentenza che apre alle tariffe minime

Fondazione Inarcassa e l’Ordine degli architetti di Roma discutono insieme sulle implicazioni che il caso tedesco, sul quale hanno ragionato i giudici europei, potrà avere anche sul modello ordinistico italiano e, in particolare, sui compensi determinati per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri.

Qui per approfondire

 

Pdl Equo compenso presentata al SenatoLa PdL AS 1425 Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale è stata, finalmente, presentata al Senato dal sen. Santillo e sottoscritta anche da altri senatori del M5S, tra i quali il Presidente della Commissione lavori pubblici Mauro Coltorti.

La Pdl era stata pubblicata il mese scorso sulla piattaforma Rousseau per ricevere le osservazioni degli iscritti. Si attende quindi l’assegnazione alla competente commissione parlamentare per l’avvio dell’esame.

 

MIT: consultazione nuovo regolamento unico

Il MIT ha avviato la consultazione pubblica sulla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Dopo quella partita ad agosto 2018 (rimasta aperta fino al 10 settembre scorso) sulla riforma al codice poi sfociata nelle correzioni apportate con il decreto Sblocca-cantieri e nella legge delega che ancora attende di essere esaminata dal Parlamento, è ora la volta del nuovo regolamento unico chiamato a mandare in pensione la soft law dell'Autorità Anticorruzione.

La consultazione resterà aperta fino al 2 settembre ed è possibile accedervi tramite questo link http://regolamentounico.mit.gov.it/.

I risultati della consultazione verranno utilizzati dal gruppo di lavoro, coordinato dall'Ufficio legislativo del Ministero, «nella stesura di questo importante documento di attuazione del Codice dei contratti pubblici».

 

Ecobonus, criticità e proposte di modifica

Il meccanismo, introdotto dal Decreto “Crescita” per dare maggiore impulso ai lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica, non è ancora operativo perché necessita di un provvedimento attuativo, che dovrà essere adottato dall’Agenzia delle Entrate. La misura però ha suscitato già le critiche delle associazioni del settore sui possibili effetti distorsivi.

Nei giorni scorsi, infatti, 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM - Antitrust) affinché venga accertata l’illegittimità dell’articolo 10 del Decreto Crescita, per violazione del diritto comunitario e/o nazionale della concorrenza.

Si ricorda che l’articolo 10 prevede che i soggetti che effettuano interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico e di efficientamento energetico possano ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Vietata invece la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Si ricorda inoltre che l'AGCM aveva inviato alle Camere una segnalazione proprio sull'articolo 10 evidenziando come il sistema di incentivazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico rischia di essere fruibile, nei fatti, solo dalle grandi imprese.

 

Cresme: aumento del numero di appalti di taglio medio piccolo

In base ai dati raccolti dal Cresme il numero delle opere pubbliche aggiudicate nei primi sei mesi del 2019 è cresciuto del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I bandi assegnati sono stati in tutto 1.404 contro 1.003. L'importo complessivo dei contratti è leggermente sceso: da 11,3 a 11 miliardi (-2,1 %), ma il dato non deve portare fuori strada: è l'effetto del calo delle aggiudicazioni di grande importo. Mentre è molto sensibile l'aumento sia nel numero che negli importo degli appalti di taglio medio-piccolo: quelli di maggiore interesse per il tessuto diffuso delle imprese di costruzioni italiane.

 

EQUO COMPENSO

 

Equo compenso: FI, pdl per risolvere criticità

Forza Italia ha depositato una proposta di legge composta da 6 articoli per correggere le criticità emerse dall'applicazione della normativa sull'Equo compenso.

L’on. Mariastella Gelmini ha evidenziato, in occasione della presentazione della proposta, che la disciplina dell'Equo compenso presenta più di una criticità “sono ancora troppi gli escamotage a cui possono ricorrere i 'contraenti forti' per bypassare la normativa. Abbiamo assistito anche di recente a casi di bandi della pubblica amministrazione a compenso zero. Da qui la necessità di intervenire per sanare palesi ingiustizie e riconoscere il valore dell'attività svolta dai professionisti".

Il responsabile del dipartimento per i rapporti con le professioni di Forza Italia, Andrea Mandelli, ha sottolineato che il problema dell’Equo compenso viene da lontano dalle famose “lenzuolate” di Bersani. La nuova normativa ha provato a porre rimedio ma non è riuscita a risolvere del tutto il problema. La proposta di FI mira a farlo una volta per tutte.

 

Equo compenso: Tavolo tecnico al ministero

Presso il Ministero è stato insediato il Tavolo tecnico degli Ordini professionali per esaminare le prime proposte finalizzate all’elaborazione di una riforma condivisa dell’equo compenso.

Tra le proposte elaborate dagli uffici del ministero e illustrate da Morrone, l’estensione alla P.A. della disciplina dell’equo compenso e l’ampliamento della platea dei soggetti pubblici e privati che la devono applicare, l’aggiornamento dei parametri e l’istituzione al ministero di un Osservatorio nazionale permanente sull’equo compenso che riguardi tutte le professioni.  Qui per approfondire

 

Equo compenso il PD incontra i professionisti

Anche il PD si è attivato sul fronte dell’equo compenso. Si è tenuto a Largo del Nazareno l’incontro tra gli ordini professionali e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, il responsabile Imprese e professioni del PD Pietro Bussolati, il vicesegretario Andrea Orlando, e le deputate Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani.

Nel corso della riunione, voluta dal PD per dare attuazione alla riforma dell’equo compenso, si è fatto il punto su una riforma che - secondo Bussolati - vede il governo in forte ritardo.

E’ stato sottolineato che l’attività di mappatura dei prezzi e delle tariffe avviata dal governo in carica stride con il fatto che negli uffici di alcuni ministeri chiedano consulenze gratuite ai professionisti.

Per Chiara Gribaudo, vicecapogruppo PD alla Camera, quella fra PD e rappresentanti delle professioni è stata una discussione densa e importante. Attuazione dell’equo compenso e piena attuazione del Jobs Act Autonomi (Legge 81/2017) rimangono la via maestra per le presenti e future battaglie per il lavoro autonomo di qualità.

 

PROFESSIONI

FDI: tavola rotonda sulle professioni

Fratelli d'Italia ha organizzato una tavola rotonda con i rappresentanti di tutte le categorie professionali.

Alla tavola rotonda hanno partecipato anche i deputati di FdI Marco Silvestroni e Riccardo Zucconi componenti della Commissione Attività produttive della Camera, il senatore Giovanbattista Fazzolari, vicepresidente della Commissione Enti Gestori e il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida che ha assicurato per il prossimo autunno l'organizzazione degli Stati generale delle Professioni.

Lollobrigida ha precisato che la tavola rotonda è stata l’occasione per iniziare un percorso e che presto saranno avviati tavoli permanenti su temi specifici.

 

FISCO

Estensione flat tax

Dopo la flat tax per i professionisti, la Lega mira ad estenderla a tutti e c’è chi chiede di includere nel regime agevolato studi professionali, associati e società tra professionisti. Altri esponenti del mondo delle professioni evidenziano invece le criticità del sistema e chiedono invece misure per la tutela dell’equo compenso. Sono queste le posizioni emerse durante l’incontro tra il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e le parti sociali, svolto lunedì 15 luglio presso il Viminale. La proposta della Lega è di applicare un’aliquota al 15% ai redditi fino a 55mila euro. Qui per approfondire

 

Agenzia delle entrate: aggiornamento guide sisma bonus e ristrutturazione edilizia

La guida “Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici” è stata aggiornata per recepire due importanti novità contenute nel decreto legge n. 34/2019 (noto come “decreto crescita”).

La prima riguarda l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione, già in vigore dal 2017, era precedentemente prevista solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zone classificate a rischio sismico 1. Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico occorre sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.

La seconda novità è quella contenuta nell’articolo 10, comma 2, del citato decreto, secondo cui il contribuente che ha diritto alla detrazione, per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche, ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori. Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.

Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione Qui per approfondire

Per quanto riguarda la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, la novità di rilievo che ha determinato l’aggiornamento della pubblicazione è rappresentata dalla disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2019.

In particolare, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto), i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici (cioè quelli indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi) possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.

A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari

 

 

 

 

 

 

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Aggiornamento giurisprudenziale 7/2019

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  1. TAR Lazio – Roma, sez. II bis, sent. n. 8849/2019: impossibilità di sanare col soccorso istruttorio la mancanza della firma di uno dei partecipanti all’RTP su un elemento essenziale dell’offerta.

Il caso esaminato dal Tribunale riguarda l’allegazione, nella domanda di partecipazione, di un curriculum professionale non firmato e non corredato da un documento di identità.

Il seggio di gara, valutando l’offerta presentata, invitava il professionista a sottoscrivere, tramite soccorso istruttorio, il curriculum, attribuendo un punteggio.

Orbene, tale operato è illegittimo. Difatti, non ogni irregolarità può essere sanata col soccorso istruttorio.

A lume della sentenza in commento “Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara (cfr. sentenza 7 giugno 2019 n. 7470, e la giurisprudenza ivi citata).

Tale ultima precisazione è legata alla constatazione che l’esclusione del partecipante alla gara, in tali ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio (Cons. St., sez. III, 25.7.2018 n. 4546; vedi anche Id., sez. V, 27/11/2017 n. 5552: “la certezza della provenienza dell'offerta è assicurata dalla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, con cui l'impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità; il difetto di sottoscrizione invalida la manifestazione contenuta nell'offerta, e legittima l'esclusione dalla gara pur in assenza di espressa previsione della lex specialis”).

 

  1. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sent. n. 19673/2019: la responsabilità solidale tra committente e appaltatore non si applica alle PA.

La responsabilità solidale che lega committente-imprenditore e appaltatore nei confronti dei lavoratori (art. 29, d.lgs. n. 276/2003) non si applica alle amministrazioni pubbliche.

Per dirlo in altri termini, le PA non possono essere considerate responsabili delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori perché questo comporterebbe effetti economici non prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha ribadito, con la sentenza in commento, l'inapplicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti alle amministrazioni pubbliche.

Il caso nasce per un appalto di pulizie di un Tribunale. Una dipendente aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro inadempiente (mancata retribuzione) insieme al Ministero della Giustizia in quanto stazione appaltante. In prima istanza il Tribunale di Venezia aveva accolto il ricorso della dipendente condannando il Ministero al pagamento delle somme dovute dall'appaltatore.

La Cassazione ha bocciato, però, l'impostazione seguita dal Giudice di prime cure. La sentenza, ricordano i giudici, contrasta con l'orientamento dato in più occasioni dalla stessa Cassazione, secondo cui la responsabilità solidale negli appalti “non è applicabile alle pubbliche amministrazioni”. La responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - si legge nella sentenza - non è applicabile alle PA in quanto “in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati”.

La responsabilità solidale prevista dal citato art. 29, infatti, prevede che il committente sia responsabile in via solidale con l'appaltatore, per eventuali inadempienze verso i lavoratori, anche quando il primo abbia già saldato al secondo tutto il conto relativo alle opere o al servizio da realizzare. È questo il motivo per cui le PA devono essere escluse dal suo raggio d'azione.

Nel caso delle PA, conclude la sentenza, “vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti”.

 

  1. TAR Campania – Salerno, sez. I, sent. n. 1273/2019: nell’appalto integrato l'indicazione dei progettisti da parte delle imprese non fa scattare l'avvalimento.

Nell'appalto integrato il concorrente può limitarsi ad indicare i progettisti di cui intende avvalersi che devono rilasciare, a loro volta, le relative dichiarazioni di impegno, fermo restando che tali progettisti non assumono la veste di concorrenti e che la suddetta indicazione non dà luogo ad un avvalimento in senso proprio.

Si è espresso in questo senso il Tar Campania, con una serie di affermazioni che, ancorché rese con riferimento alla vigenza del d.lgs. n. 163/2006, mantengono la loro validità anche in relazione alla normativa vigente. Ed anzi, l'interesse della pronuncia è accresciuto dalle novità introdotte dal decreto “sblocca cantieri” che, come è noto, ha reintrodotto in via sperimentale la possibilità di ricorrere all'appalto integrato.

Nel merito, un ente appaltante aveva bandito una gara per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione, avente ad oggetto il risanamento ambientale di corpi idrici. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso, articolando una serie di censure tutte incentrate su ritenute carenze dell'offerta dell'aggiudicatario, in relazione all'indicazione dei progettisti di cui quest'ultimo intendeva avvalersi per lo svolgimento dell'attività di progettazione.

Prima di entrare nel merito, il giudice amministrativo ha affrontato la questione pregiudiziale relativa alla tempestività del ricorso. 

Infatti, poiché il ricorso riguardava una questione attinente ai requisiti di ammissione di un concorrente, veniva in rilievo la previsione dell'art. 120, co. 2-bi,s del c.p.a., a mente del quale il provvedimento che determina le ammissioni (e le esclusioni) alle procedure di gara va impugnato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs. n. 50/16. 

Tale previsione, tuttavia, va coordinata con quella contenuta nel medesimo art. 29 – nella versione modificata ad opera del d.lgs. n. 56/2017 (decreto correttivo) – secondo cui il termine per proporre l'impugnazione decorre dal momento in cui il provvedimento di ammissione (o di esclusione) è reso in concreto disponibile, corredato dalla relativa motivazione.

Ciò significa che il termine per l'impugnazione non può farsi decorrere semplicemente dalla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di ammissione (o di esclusione), poiché la mera pubblicazione dello stesso non garantisce la concreta disponibilità dell'atto corredato dalla relativa motivazione. Ciò vale in particolar modo proprio per le ammissioni, giacché queste di regola si basano su una mera presa d'atto da parte dell'ente appaltante del possesso dei requisiti richiesti, senza che vi sia alcuna documentazione di supporto. Con la conseguenza che affinché sia integrata la concreta disponibilità dell'atto e fornita la relativa motivazione – necessarie per mettere il concorrente eventualmente interessato all'impugnazione nelle condizioni di promuoverla – è necessario che tale documentazione di supporto sia messa a disposizione.

Solo dall'esame di tale documentazione, infatti, il concorrente è posto nelle condizioni di valutare se proporre l'impugnazione ed eventualmente di articolare compiutamente i motivi di ricorso. 

In questo senso si è peraltro espressa recentemente la Corte di Giustizia UE, che ha ritenuto le previsioni della legislazione nazionale sull'obbligo di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione compatibili con l'ordinamento comunitario solo a condizione che detti provvedimenti siano accompagnati dall'indicazione dei motivi alla base degli stessi e che tali motivi siano resi conoscibili al concorrente eventualmente interessato a proporre l'impugnazione.

Nel caso di specie, la mera messa a disposizione del verbale di gara da parte dell'ente appaltante non era sufficiente allo scopo, giacché dallo stesso non risultava alcun elemento da cui poter eventualmente cogliere le ragioni della ritenuta illegittimità del provvedimento di ammissione. Solo a seguito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti il concorrente ha potuto prendere visione della documentazione amministrativa relativa all'ammissione dell'aggiudicatario e, quindi, avere piena cognizione dei ritenuti profili di illegittimità della stessa. Con la conseguenza che è solo da tale momento che decorre il termine di impugnazione di trenta giorni previsto dalla normativa.

Entrando nel merito della controversia, il giudice amministrativo si è espresso in merito alle modalità con cui i progettisti possono essere coinvolti ai fini della loro partecipazione a un appalto integrato.
La norma di riferimento vigente all'epoca dei fatti era l'art. 53, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006. Tale norma prevedeva che qualora il concorrente non fosse di per sé in possesso dei requisiti previsti per la progettazione – essendo titolare di una Soa per progettazione ed esecuzione – aveva due possibilità: poteva partecipare in raggruppamento con i progettisti ovvero indicare questi ultimi in sede di offerta.

La prima alternativa porta alla costituzione di un raggruppamento tra esecutore e progettista che deve qualificarsi di tipo misto, nel senso che vi partecipano soggetti chiamati a svolgere prestazioni ontologicamente diverse (esecuzione e progettazione). Tutti i componenti del raggruppamento assumono la qualità di concorrenti.

La seconda alternativa si sostanzia nella semplice indicazione dei progettisti che, qualunque sia la forma del loro coinvolgimento (progettisti singoli o raggruppamento di progettisti), non assumono la qualifica di concorrenti.

Peraltro, non essendo concorrenti in senso proprio, non sono neanche soggetti alle norme relative al possesso dei requisiti generali. In questo senso si è, infatti, espressa la giurisprudenza, anche se si tratta di una deroga significativa ai principi generali che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici, posto che si consente che l'accertamento in ordine al possesso dei suddetti requisiti non venga operato nei confronti di soggetti che sono comunque coinvolti nel processo di realizzazione dell'opera.

Quanto alla qualificazione, se i progettisti indicati sono una pluralità è possibile che gli stessi si ripartiscano le attività per quantità e tipologia, senza tuttavia che tale ripartizione dia luogo alla costituzione di un raggruppamento temporaneo. Si tratterebbe, quindi, di una forma organizzativa peculiare, distinta da quella tipica del raggruppamento, che trova spazio esclusivamente nell'appalto integrato.

L'indicazione dei progettisti deve avvenire in sede di offerta, e deve essere accompagnata da una dichiarazione di impegno di questi ultimi. Tuttavia questo meccanismo di indicazione/impegno non va assimilato all'avvalimento in senso proprio, come disciplinato dalla specifica norma.

Se è vero che la dizione testuale dell'art. 53 collega l'indicazione dei progettisti alla volontà di avvalersi degli stessi, si deve ritenere che il concetto di avvalimento non vada riportato allo specifico istituto disciplinato dall'art. 49, ma vada inteso in senso generico come volontà di utilizzare l'opera di progettisti qualificati per lo svolgimento di alcune delle prestazioni tipiche dell'appalto integrato.

Di conseguenza, nell'appalto integrato i progettisti indicati in sede di offerta non assumono la veste di partecipanti alla gara ma neanche quella di ausiliari, tipica dell'avvalimento in senso proprio. Non sono, quindi, in alcun modo parti contrattuali e non entrano in rapporti diretti con l'ente appaltante, ma solo con il concorrente che li ha indicati in sede di gara. Non valgono, dunque, le specifiche disposizioni che le norme speciali sull'avvalimento dettano per l'impresa ausiliaria, prima fra tutte quella che sancisce la responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

In sostanza, i progettisti indicati svolgono le loro prestazioni esclusivamente nell'ambito e in esecuzione del rapporto contrattuale in essere con il concorrente, senza assumere alcuna obbligazione diretta nei confronti dell'ente appaltante.

Ciò posto, il decreto “sblocca cantieri” ha reintrodotto la possibilità di ricorrere all'appalto integrato in via ordinaria fino al 31 dicembre 2020. Nel contempo, ha integrato la disciplina normativa attraverso l'inserimento di alcune specifiche previsioni relative proprio alla progettazione, contenute nel co. 1-bis, dell'art. 59 del d.lgs. n. 50/2016.

In primo luogo, viene previsto esplicitamente che nei documenti di gara devono essere indicati espressamente i requisiti necessari per l'attività di progettazione, in conformità a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari.

Quanto alle modalità di dimostrazione di tali requisiti, viene replicata la triplice possibilità già prevista in passato.

La prima opzione è che le imprese concorrenti abbiano un'attestazione per progettazione e costruzione. Al riguardo viene tuttavia introdotta un'importante precisazione. Le imprese concorrenti, nonostante siano di per sé in possesso di un'attestazione per progettazione ed esecuzione, devono dimostrare che il proprio staff di progettazione possieda i requisiti richiesti dal bando. In caso contrario si deve ritenere che debbano comprovare il possesso di detti requisiti in una delle altre due modalità previste dalla norma. Viene, infatti, confermato che i concorrenti possono sia riunirsi in raggruppamento con progettisti in possesso dei requisiti richiesti, che limitarsi ad indicarli in sede di offerta.

 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 7/2019

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  • il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale era previsto che l’unico mezzo di ricezione delle domande di partecipazione era quello di invio del plico a mezzo posta, escludendo espressamente le modalità telematiche. Dopo la notifica della diffida e dell’esposto all’ANAC, l’Amministrazione ha provveduto ad annullare in autotutela l’avviso;
  • il Comune di Tarvisio ha pubblicato due manifestazioni di interesse, nelle quali non erano individuati i criteri di scelta degli operatori economici, inoltre erano state individuate in modo errato le classi e le categorie relative alle opere da realizzare. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte del Comune, si è proceduto con la notifica dell’istanza di parere all’ANAC;
  • il Comune di Villafranca di Verona ha bandito una procedura aperta, nella quale era stata individuata in modo errato la categoria dell’opera, ciò che aveva determinato un’errata stima della base d’asta. L’Amministrazione ha riscontrato la diffida dando conto dell’avvenuto annullamento della procedura;
  • l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale la base d’asta era stata calcolata in maniera incongrua e, di conseguenza, il criterio di aggiudicazione (minor prezzo) risultava illegittimo. Dopo aver notificato la diffida e l’esposto all’ANAC, l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’avviso;
  • il Comune di Madruzzo ha pubblicato una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP, nella quale la base d’asta era insufficiente. Non avendo ricevuto nessun riscontro dopo la notifica della diffida, si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • l’Università di Perugia ha pubblicato un bando senza allegare il calcolo del compenso.

Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto alcuna risposta dall’Ente, si è adita l’ANAC; successivamente, l’Amministrazione ha provveduto alla revoca della procedura negoziata.

  • l’ASL Bari ha bandito una procedura aperta relativa a tre lotti, nella quale, nonostante il servizio riguardasse il collaudo, veniva richiesta la presenza all’interno degli RTP di un giovane professionista. Si è proceduto alla notifica della diffida e dell’esposto all’ANAC;
  • il Comune di Casalmaggiore ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale era richiesta, ai fini della partecipazione, la presenza di una sede operativa entro i 50 km dalla sede dell’Ente. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto alcun riscontro, si è provveduto ad inoltrare l’esposto all’ANAC;
  • il Comune di Monteroni di Lecce ha affidato in via diretta una progettazione definitiva. Numerose sono state le illegittimità riscontrate: anzitutto, la stessa Stazione Appaltante, nel quadro economico predisposto, calcolava il costo del servizio in oltre 50.000 euro; inoltre non era stato pubblicato il calcolo del compenso, motivo per cui non era possibile sapere se effettivamente l’appalto si attestasse al di sotto della soglia dei 40.000 euro. Dopo la diffida, non avendo ricevuto riscontro da parte dell’Ente, si proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • il Comune di Milazzo ha bandito una gara, nella quale il calcolo della base d’asta era stato effettuato su parametri diversi da quelli del d.m. 17 giugno 2016. Dopo la notifica della diffida, l’Amministrazione ha fornito delle condivisibili giustificazioni, pertanto si è ritenuto di non procedere oltre con l’azione di contrasto;
  • il Ministero per i Beni Culturali - Sardegna ha pubblicato un bando di gara, nel quale il calcolo della base d’asta era errato, nonché sottostimato. In assenza di una nota di accoglimento delle doglianze mosse da arte dell’Amministrazione, sarà adita l’Anac;
  • il Comune di Nembro ha bandito una procedura aperta, nella quale il calcolo predisposto dall’Amministrazione era errato, mancando diverse voci relative al servizio, si procederà con l’esposto al’ANAC.
  • il Comune di Bompietro (PA) – ha bandito una manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di redazione del primo livello di progettazione a titolo gratuito, motivo per il quale è stata notificata una diffida all’Amministrazione. Non avendo ricevuto riscontro da parte del Comune, si procederà con un esposto all’Anac. 

                   

 

N. 2 - "Obiettivo 2020" la nuova Newsletter Emirati Arabi Uniti

In questo numero:

  • Il nuovo Desk a Dubai
  • Come si diventa volontari per l'Expo 2020 Dubai? 
  • Il Regime fiscale delle società degli Emirati Arabi Uniti
  • Intervista a Abdel Qader Al Kahloot, Vice President, Regional Manager, Mashreq Bank
  • Luglio - agosto 2019 Gare di appalto nell’area del GCC
  • Luglio – agosto 2019 manifestazioni negli UAE

 

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