Il tema della responsabilità civile professionale approda al tavolo della Commissione Giustizia del Senato. Un emendamento al disegno di legge delega di riforma degli ordinamenti professionali (S. 1663) introduce una misura fondamentale in materia di responsabilità civile professionale, richiesta da tempo dalla Fondazione Inarcassa.
Il Presidente di Fondazione Inarcassa, ing. Andrea De Maio, è intervenuto alla trasmissione Radar su Urania News per discutere della riforma degli ordinamenti professionali e delle principali sfide che riguardano oggi architetti e ingegneri liberi professionisti.
La Vicepresidente della Fondazione Inarcassa, arch. Bruna Gozzi, è intervenuta in audizione sui disegni di legge nn. 1112 e 1711, recanti Misure per la promozione e la valorizzazione dell’architettura, attualmente all’esame della Commissione Cultura del Senato.
"Il dissesto idrogeologico riguarda una parte significativa della popolazione e del territorio italiano e ha un alto impatto economico. Il 94% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera, oltre 8 milioni di abitanti sono esposti a rischio alluvioni o frane. Dal 2010 la spesa per i danni da dissesto idrogeologico è triplicata, passando da 1 a oltre 3 miliardi di euro l'anno.
La Fondazione Inarcassa ha trasmesso alla Commissione Europea – Direzione Generale GROW – un contributo ufficiale nell’ambito della consultazione sulla valutazione e revisione delle direttive UE in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento ai Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA).
La prevenzione del rischio sismico rappresenta una priorità di interesse pubblico, in quanto coinvolge direttamente la sicurezza delle persone, la tutela del patrimonio edilizio e la qualità delle politiche di governo del territorio.
Giornata sulla Rigenerazione Urbana - RE/URB
“First life, then spaces, then buildings - the other way around never works.”
«Prima la vita, poi gli spazi, poi gli edifici. Il contrario non funziona.» - Jan Gehl
TAR Lazio, sez. II sent. n. 5405/2026: ribasso del 100% sulla quota ribassabile non viola l’equo compenso.
Il ribasso ammesso sulla quota del 35% del corrispettivo relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria può anche essere pari al 100%, nei fatti azzerando questa parte del corrispettivo stesso. Un ribasso in misura totalitaria non può, infatti, ritenersi in contrasto con la previsione normativa, né, più in generale, con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale, posto che all’affidatario è comunque riconosciuto il restante 65% del corrispettivo, quale quota fissa e non soggetta a ribasso.
Si è espresso in questi termini il Tar Lazio, Sez. II, 23 marzo 2026, n. 5405, che offre un’interpretazione della norma introdotta dal d.lgs. n. 209/24 in tema di corrispettivo da riconoscere per l’affidamento dei servizi di ingegneria che, se appare formalmente corretta, non risolve le criticità sostanziali poste dalla stessa.
Nel caso di specie, la Città Metropolitana di Roma Capitale aveva bandito una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento degli interventi di manutenzione stradale, nel cui ambito erano ricompresi anche i servizi di ingegneria.
A fronte dell’aggiudicazione, un concorrente impugnava la stessa davanti al Giudice amministrativo, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicatario a causa della ritenuta inammissibilità della sua offerta economica.
Secondo il ricorrente, tale offerta sarebbe stata formulata in violazione della clausola del disciplinare di gara secondo cui il ribasso relativo alla quota parte del 35% del corrispettivo previsto per i servizi di ingegneria non poteva essere pari né a 0, né a 100. Al contrario, l’aggiudicatario avrebbe ribassato tale quota del 100%, dovendosi, quindi, procedere all’esclusione della relativa offerta come espressamente indicato dallo stesso disciplinare.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Nell’argomentare la decisione il Giudice amministrativo prende le mosse dall’analisi delle specifiche clausole del disciplinare che vengono in considerazione ai fini della risoluzione della controversia. Tali clausole prevedevano che l’affidamento dovesse avvenire con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 20 punti alla componente economica dell’offerta.
Nell’ambito di questi 20 punti, un massimo di 18 punti era previsto in relazione al ribasso percentuale offerto sull’importo lavori e un massimo di 2 punti con riferimento alla quota del 35% del corrispettivo per i servizi di ingegneria (la sola quota soggetta a ribasso). Il disciplinare aggiungeva che il ribasso percentuale offerto non poteva essere pari né a 0, né a 100. A completamento di tali clausole veniva, inoltre, espressamente stabilito che il mancato rispetto delle modalità di formulazione dell’offerta avrebbe comportato l’esclusione del concorrente dalla gara.
Secondo il ricorrente, le clausole indicate e, in particolare, quella secondo cui il ribasso percentuale offerto non poteva essere pari a 100 andava riferita non all’offerta economica considerata nel suo complesso ma a ciascuna delle due componenti della stessa.
Detto altrimenti, il ribasso del 100% sarebbe stato vietato sia con riferimento alla parte lavori che a quella dei servizi di ingegneria. Cosicché sarebbe da escludere un’offerta che, pur non recando complessivamente un ribasso pari al 100%, lo preveda, comunque, in relazione ai servizi di ingegneria, come appunto avvenuto per l’offerta dell’aggiudicatario.
Questa conclusione sarebbe avvalorata dalla considerazione che un ribasso del 100% per i servizi di ingegneria si porrebbe in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale.
Come detto, il TAR Lazio ha respinto queste argomentazioni. La premessa da cui ha preso le mosse il Giudice amministrativo si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’interpretazione della disciplina di gara deve essere operata sulla base delle regole generali valide in materia di contratti e, cioè, secondo un criterio al contempo letterale e sistematico che impone, quindi, di interpretare le singole clausole secondo il loro significato letterale ma anche le une per mezzo delle altre, nel contesto complessivo in cui sono inserite.
Sulla base di questa premessa il Giudice amministrativo rileva, in primo luogo, che la specifica clausola secondo cui “il ribasso percentuale offerto” non può essere pari a 100 è declinata al singolare e non al plurale, il che rappresenta, quanto meno, un indice testuale di volere fare riferimento all’offerta nel suo complesso, e non alle due distinte componenti della stessa.
Il Giudice amministrativo evidenza, peraltro, l’effetto paradossale che si produrrebbe accogliendo la tesi del ricorrente. Infatti, mentre un ribasso pari al 100% sulla parte del corrispettivo relativo ai servizi di ingegneria determinerebbe l’esclusione dell’offerta, un ribasso del 99% comporterebbe l’attribuzione del punteggio massimo previsto per tale componente. Quanto all’interpretazione sistematica della clausola, la stessa va operata alla luce del quadro normativo in cui si inserisce.
Al riguardo, viene in rilievo il co. 15-bis dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, introdotto dal d.lgs. n. 209/2024. Tale disposizione prevede che, ai fini dell’affidamento dei servizi di ingegneria, il 65% del relativo corrispettivo rappresenti un prezzo fisso, come tale non soggetto a ribasso, mentre solo il rimanente 35% è ribassabile in sede di offerta.
Questa scelta del legislatore risponde all’esigenza di bilanciare il principio dell’applicazione dell’equo compenso alle prestazioni professionali con il principio di concorrenzialità che caratterizza l’affidamento dei contratti pubblici.
La formulazione della norma, nel consentire la ribassabilità del 35% del corrispettivo, non pone alcun limite alla stessa. Il ribasso può, quindi, legittimamente essere quantificato anche nella percentuale del 100%.
Né può trovare accoglimento l’obiezione del ricorrente secondo cui, in questo modo, si violerebbe il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale. Occorre, infatti, considerare che tali prestazioni, anche a fronte di un ribasso del 100% sulla quota di corrispettivo ribassabile, non sarebbero comunque svolte a titolo gratuito, considerata la quota di prezzo fisso e non ribassabile pari al 65%.
A chiusura del suo ragionamento, il TER Lazio opera un richiamo ai principi della fiducia e del risultato. Ricorda il Giudice amministrativo che la corretta applicazione di tali principi comporta la necessità di interpretare le clausole della gara evitando di attribuire alle stesse significati non chiaramente desumibili dalla loro formulazione testuale.
Nel caso di specie, da tale formulazione non appare discendere alcuna indicazione, agevolmente desumibile dai concorrenti, secondo cui sulla quota del 35% del corrispettivo riferito ai servizi tecnici non sarebbe stato possibile formulare un ribasso del 100%. E ciò, anche alla luce della relativa previsione normativa, che nulla dice sul punto.
La pronuncia del TAR Lazio torna a occuparsi della questione molto dibattuta relativa alle modalità di determinazione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria il cui affidamento è soggetto alla normativa sui contratti pubblici. Come è noto, nei suoi termini essenziali la questione ha visto contrapposti due orientamenti. Il primo volto ad affermare l’applicabilità della disciplina sull’equo compenso anche a queste prestazioni. Quello opposto, secondo cui tale disciplina sarebbe incompatibile con le regole concorrenziali tipiche dell’affidamento dei contratti pubblici.
Dopo oscillanti interpretazioni e contrastanti orientamenti della giurisprudenza, è infine intervenuto il legislatore con d.lgs. n. 209/2024, introducendo la normativa sopra ricordata.
Tale norma - fondata appunto sulla suddivisione del corrispettivo in una quota del 65% intesa quale prezzo fisso e nella restante quota del 35% indicata come la sola ribassabile - appare ispirata più a un compromesso di tipo politico che a solide argomentazioni giuridiche.
È sufficiente evidenziare che la determinazione delle percentuali indicate appare del tutto casuale o, comunque, riconducibile a elementi estranei a criteri di natura giuridica. La conseguenza è che la norma, proprio perché non sorretta da un solido fondamento che ne giustifichi la ratio, non risolve i problemi che si pongono nella realtà operativa.
La sentenza del TAR Lazio ne offre un esempio emblematico. La conclusione del Giudice amministrativo, secondo cui non è ravvisabile alcun elemento che vieti di formulare un ribasso del 100% sulla quota ribassabile del 35% del corrispettivo, è sicuramente condivisibile sotto il profilo formale. Così come non appare contestabile l’ulteriore considerazione secondo cui non si pone un tema di violazione del divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali, considerato il corrispettivo fisso pari alla quota del 65% dello stesso, che risulta comunque assicurato all’aggiudicatario.
Le criticità sorgono, invece, sotto un profilo sostanziale. È, infatti, difficilmente discutibile che la determinazione di una quota preponderante del corrispettivo – appunto il 65% - che è fisso e non soggetto a ribasso altera il normale andamento del mercato.
Nella pratica, ciò significa concentrare il confronto concorrenziale esclusivamente su una quota minoritaria del corrispettivo, producendo un evidente effetto distorsivo. I concorrenti, infatti, possono essere facilmente indotti a formulare ribassi molto elevati – spingendosi come nel caso di specie fino al 100% - nella certezza che comunque riceveranno integralmente la rimanente quota di corrispettivo, che rappresenta peraltro la misura prevalente dello stesso.
Sotto un profilo strettamente operativo si pone, peraltro, un problema relativamente all’eventuale verifica di anomalia. In primo luogo, non appare agevole individuare i parametri di anomalia di un’offerta in cui una parte significativa del corrispettivo è comunque garantita.
Si potrebbe infatti sostenere che proprio in relazione alla previsione di una parte fissa (e prevalente) del corrispettivo non vi è spazio per configurare offerte anomale. Un’offerta in cui il 65% del corrispettivo dovuto per la prestazione da rendere è comunque riconosciuto potrebbe essere considerata congrua per definizione.
Ma qualora, invece, si ritenesse di individuare degli indici di anomalia, non è chiaro come potrebbe essere condotta la relativa verifica, che a rigore dovrebbe riguardare la giustificazione di un ribasso riguardante solo una parte minoritaria del corrispettivo.
Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1834/2026: commistione tra elementi dell’offerta economica nell’offerta tecnica.
Nelle procedure di affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non opera in modo assoluto. L’inserimento nell’offerta tecnica di elementi aventi anche un contenuto o un riflesso economico non determina automaticamente la violazione del principio di separazione tra le due componenti dell’offerta. Tale violazione sussiste soltanto quando le informazioni economiche contenute nell’offerta tecnica consentano di ricostruire o, comunque, di desumere con sufficiente attendibilità, l’offerta economica complessiva, determinando così un’effettiva lesione della neutralità della valutazione tecnica.
La sentenza in parola riguarda una procedura di gara nell’ambito della quale uno dei concorrenti aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.
In particolare, il ricorrente aveva censurato l’offerta tecnica dell’operatore economico risultato aggiudicatario, sostenendo che essa conteneva elementi di natura economica (computo metrico) tali da consentire alla commissione giudicatrice di conoscere anticipatamente l’entità dell’offerta economica, alterando il corretto ordine procedimentale che impone la previa valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata e, solo successivamente, l’apertura delle offerte economiche.
Il TAR investito della controversia respingeva il ricorso ritenendo che la presenza di elementi economici relativi alle sole lavorazioni migliorative non fosse idonea a determinare una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. Avverso tale decisione è stato proposto appello, con il quale il ricorrente ha reiterato le medesime censure, sostenendo che la conoscenza anticipata dei prezzi delle lavorazioni migliorative avrebbe potuto influenzare la valutazione della commissione giudicatrice.
La questione sottoposta al Giudice di appello ha, dunque, riguardato, per quanto qui d’interesse, l’interpretazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica e, in particolare, la possibilità di inserire nell’offerta tecnica elementi suscettibili di avere anche un rilievo economico.
La decisione del Consiglio di Stato conferma l’interpretazione secondo cui il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica deve essere applicato secondo un criterio non formalistico ma sostanziale.
Il punto di partenza del ragionamento del Giudice amministrativo è rappresentato dalla funzione stessa del principio di separazione tra le offerte. Tale principio trova la propria ratio nell’esigenza di evitare che la commissione giudicatrice, chiamata a valutare gli aspetti qualitativi delle proposte, possa essere influenzata dalla conoscenza anticipata dell’entità dell’offerta economica dei concorrenti. La valutazione tecnica deve, infatti, essere compiuta in condizioni di piena neutralità rispetto al fattore prezzo, al fine di garantire che il giudizio qualitativo sia formulato esclusivamente sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla lex specialis.
Proprio alla luce di tale funzione, la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito che il divieto di commistione non può essere interpretato in modo rigidamente formale. Come ricordato nella pronuncia del Consiglio di Stato, esso deve essere apprezzato in concreto, verificando se l’anticipata conoscenza di un elemento economico sia effettivamente idonea a consentire la ricostruzione dell’offerta economica complessiva del concorrente.
In questa prospettiva, non ogni riferimento ad elementi economicamente valutabili determina automaticamente la violazione del principio di separazione. La stessa natura delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti può rendere inevitabile il riferimento a parametri economici, soprattutto quando la lex specialis richieda l’indicazione di migliorie progettuali o di soluzioni tecniche alternative.
Secondo tale impostazione, la presenza di elementi economici nell’offerta tecnica è ammissibile finché tali elementi non siano tali da rendere conoscibile, direttamente o indirettamente, l’offerta economica complessiva del concorrente. Il divieto di commistione opera, quindi, soltanto quando il contenuto economico dell’offerta tecnica consenta di desumere agevolmente il ribasso offerto o, comunque, di ricostruire il valore complessivo dell’offerta economica.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Giudice amministrativo ha ritenuto che il computo metrico estimativo inserito nell’offerta tecnica riguardasse esclusivamente le lavorazioni migliorative proposte dal concorrente e non le lavorazioni previste dal progetto posto a base di gara. Di conseguenza, la conoscenza del valore economico delle sole migliorie non era idonea a consentire la ricostruzione dell’offerta economica complessiva.
La decisione sottolinea, infatti, che l’offerta economica nella procedura in esame consisteva nel ribasso percentuale applicato all’importo posto a base di gara. Pertanto, anche conoscendo il valore economico attribuito alle lavorazioni migliorative, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto desumere l’entità del ribasso percentuale proposto dal concorrente né, di conseguenza, il valore complessivo dell’offerta economica.
Parere MIT n. 3850/2026: cauzione definitiva nelle gare di progettazione.
Con il parere del 2 marzo 2026 n. 3850, l’ufficio di supporto del MIT chiarisce le dinamiche di calcolo della garanzia definitiva nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura dopo le recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 209/2024.
In particolare, per il caso trattato, il riferimento è relativo al nuovo co. 15-bis dell’art. 41 del Codice nel quale, come si legge nel parere n. 1463/2024 della commissione del Consiglio di Stato, viene innestata una organica disciplina per l’aggiudicazione “dei contratti per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, prevedente il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell’importo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma del prezzo fisso; b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte”.
Nel parere si pone la questione pratico-operativa relativa alla corretta quantificazione dell’importo della garanzia definitiva, visto che l’art. 117, co. 2, del Codice impone aumenti, ai fini della tutela dell’interesse pubblico, distinguendo i ribassi superiori al 10%, e in questo caso “la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento”, mentre “se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento”.
L’istante evidenzia il problema in riferimento ai servizi tecnici, stante la necessità di fissare due importi (come visto) di cui solo uno assoggettato a ribasso.
Nel quesito si propongono due esempi: se il ribasso debba essere applicato all’intero prezzo di contratto, oppure debba essere parametrato tenendo conto del ribasso e dell’importo complessivo messo a base dell’affidamento.
Il MIT propende per quest’ultima soluzione.
L’ufficio di supporto, in premessa, ricorda la dinamica dell’art. 117 (che determina un aumento dell’importo della garanzia in base ai ribassi) evidenziando – con richiamo al parere del Consiglio di Stato - la peculiarità dei servizi in argomento.
Nei servizi di progettazione, spiega il servizio di supporto, “l’importo a base di gara è costituito da due sotto importi, di cui soltanto uno è individuato come ribassabile in sede di presentazione delle offerte nella misura del 35 per cento del totale”.
Per l’effetto, il valore percentuale del ribasso deve essere calibrato tenendo conto “come riferimento l’intero importo a base di gara e proporzionando l’incidenza del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico all’intero valore posto a base di gara e non soltanto sul valore percentuale indicato quale ribassabile in termini assoluti”.
In questo modo si riesce a conciliare il principio dell’accesso al mercato, ossia l’esigenza “di garantire la conservazione e l’implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione”, con il principio di proporzionalità.
Il principio da ultimo citato tende a realizzare il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati coinvolti e, in particolare, “obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a predisporre la documentazione di gara in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici”.
Pertanto, in relazione ai servizi tecnici, la conclusione è che “gli aumenti dell’importo della garanzia sono calcolati in funzione della percentuale di ribasso offerto dall’operatore economico parametrata all’importo a base di gara comprensivo dei corrispettivi per entrambe le prestazioni, che costituiscono l’oggetto specifico del contratto in discorso”.
Questa soluzione parametrata, invece, non si può applicare al caso dell’appalto integrato (secondo quesito posto dal richiedente).
Nel caso dell’appalto integrato, spiega l’ufficio di supporto, “il contratto è stipulato all’esito di una procedura apposita, che è unica e non doppia, unicamente con l’operatore economico che si è aggiudicato la gara. Pertanto, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare per le finalità indicate nell’art. 117, comma 2, deve sottolinearsi l’unicità del ribasso, nonostante la distinta indicazione dell’offerta formulata per i lavori e per la progettazione”.