News

399 Risultati
Seleziona ordinamento risultati
  • "Lasciamo lo sviluppo dei servizi di architettura e ingegneria all'iniziativa dei liberi professionisti. Lo Stato, invece, si occupi di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di ricostruzione. Gli affidamenti dei servizi tecnici agli ingegneri e architetti liberi professionisti favoriscono la concorrenza e il merito e accrescono la qualità della progettazione". Questo è uno dei passaggi del Presidente della Fondazione Inarcassa, ing. Andrea De Maio, intervenuto lo scorso 11 aprile in audizione in Commissione Ambiente alla Camera sul ddl ricostruzione post calamità. Guarda il video dell'audizione
    • lobby
  • In ottemperanza all’articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, l’Anac a gennaio scorso ha lanciato una nuova consultazione pubblica aperta a tutti gli Stakeholder interessati sullo schema di bando tipo n. 2/2023 - "Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Alla consultazione, terminata il 1° marzo scorso, ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa che ha posto il punto di vista degli architetti e ingegneri liberi professionisti all’attenzione dell’Anac su alcune questioni considerate dalla stessa Autorità “problematiche a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative”. Per facilitare il lavoro degli stakeholder, l’Anac ha fornito ai soggetti partecipanti due o più soluzioni interpretative ai temi e alle questioni poste in consultazione. Cosi ad esempio, su un tema molto complesso e spinoso dal punto di vista interpretativo, come quello dell’equo compenso e in particolare il coordinamento tra la legge n. 49/2023 e le disposizioni in materia di equo compenso all’interno del nuovo Codice, l’Anac ha fornito tre possibili soluzioni sulle quali interrogare gli stakeholder: 1) Necessità di svolgere gare a prezzo fisso; 2) Possibile ribasso limitato alle spese generali; 3) Non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Al riguardo, la posizione della Fondazione Inarcassa è molto chiara: l’equo compenso è sempre applicabile e il compenso non può essere oggetto di ribasso. La soluzione n. 2, sulla quale si stanno orientando molte stazioni appaltanti, appare di evidente compromesso rispetto, invece, alla opzione n. 3 che la Fondazione Inarcassa ha bocciato tout court in quanto contrasta con la legge n. 49/2023 in materia di equo compenso.  Altro tema sul quale si è pronunciata la Fondazione Inarcassa nel formulario messo in consultazione è quello relativo all’oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti. Nelle more dell’aggiornamento del DM Giustizia del 17 giugno 2016, la Fondazione ha chiesto che per le prestazioni in esso non contemplate (ad esempio, la relazione DNSH) si dovrebbe prevedere il calcolo a vacazione. Nel caso in cui la stazione appaltante preveda, invece, il ribasso delle spese generali, dovrebbe motivare la scelta, atteso che si tratta di spese che il professionista sostiene per il procedimento de quo e per il mantenimento dell’attività (spese di partecipazione alla gara, cauzioni, polizze assicurative, licenze applicativi software ecc… ). Inoltre, conformemente al principio europeo della concorrenza, andrebbe imposta la suddivisione in lotti funzionali in tutti le procedure con accordo quadro. C’è stato anche lo spazio per ribadire, in merito ai requisiti generali, che nel caso di affidamento di incarichi al personale dipendente della PA andrebbe acquisita l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza a garanzia della serietà dell’offerta. Per quanto riguarda, invece, i requisiti finanziari e tecnici, la Fondazione ha confermato la richiesta di una revisione dell’art. 100 del Codice in quanto disposizione limitativa della concorrenza ed in contraddizione con i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alle gare. Pertanto, come richiesto anche in altri contesti, la Fondazione Inarcassa propone, a tal proposito, di estendere il periodo di riferimento sul quale valutare il possesso del requisito relativo al fatturato globale, dagli attuali ultimi 3, ai migliori 3 degli ultimi 5 anni, come peraltro avveniva prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice; estendere dagli attuali 3 a 10 anni il periodo di valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale; specificare che la locuzione “contratti analoghi”, di cui al comma 11, non si riferisce all’importo dei servizi espletati, parametro non oggettivo e non rappresentativo del valore e dell’importanza dell’opera per cui si è svolto il servizio. Nel complesso, il giudizio della Fondazione Inarcassa sullo schema di bando tipo resta positivo. Ciò nonostante, restano ancora diverse criticità, alcune sopra argomentate e altre, comunque, oggetto di altrettanta attenzione da parte della Fondazione Inarcassa. È evidente che la consultazione promossa dall’Anac non esaurisce le future interlocuzioni che la Fondazione Inarcassa continuerà ad avere anche con il legislatore di primo livello sulle criticità che ancora oggi riscontriamo nel nuovo Codice sul quale è auspicabile un “correttivo” in tempi brevi.
  • Inserito più volte tra i migliori 100 architetti italiani grazie ai lavori realizzati sia in Italia che all’estero, Carlo Magnoli è presidente della Magnoli & Partners, studio di progettazione che contribuisce a progettare la transizione energetica e a promuovere la realizzazione di comunità resilienti e sostenibili. È lui il protagonista dell’edizione di febbraio di ArchiTalkIng, il nuovo format di Fondazione Inarcassa volto a valorizzare l’attività dei liberi professionisti iscritti a Inarcassa.  Con lui abbiamo parlato di sviluppo urbano sostenibile: “Purtroppo, in questa fase dello sviluppo della nostra società, l’ambiente costruito dall’uomo sta danneggiando l’ambiente naturale e sta pregiudicando la capacità delle future generazioni di vivere sul pianeta. L’ambiente costruito, antropizzato – ci ha spiegato l’arch. Magnoli - va inserito nell’ambiente naturale con un inevitabile rapporto di interdipendenza. Ogni contesto su cui insistono le nostre città ha dunque alcune esigenze prioritarie: ridurre i consumi, ridurre l’inquinamento, diminuire le immissioni di CO2 in atmosfera, consentire una qualità della vita urbana più sana, abbassare le spese di gestione pubblica e privata e combattere la povertà energetica diminuendo il peso economico per l’energia sostenuto oggi dalle famiglie. Questi sono di fatto nuovi driver progettuali. Rispetto alla sua esperienza all’estero, abbiamo chiesto all’arch. Magnoli quali siano le principali differenze con i professionisti italiani. Secondo l’architetto “Il tema è esattamente quello della crescita dimensionale. Nella mia esperienza non ho rilevato grossi gap qualitativi (anzi), mentre sono evidenti i gap quantitativi: in Italia siamo tanti (e non troppi) ma quasi tutti “troppo piccoli” per gestire commesse rilevanti. Ho lavorato all’estero in cordate auto-generate, spesso poco solide perché improvvisate, ma era l’unico modo per competere su un mercato dominato da grandi società di ingegneria, con referenze importanti e esperienze pregresse quasi ineguagliabili”. Nel video l'intervista integrale  
  • Good news! La Fondazione Inarcassa ottiene un altro importante risultato nell’attività di contrasto ai bandi irregolari. L’Anac si è espressa su una procedura indetta da Gesac spa, la Società di gestione dei servizi aeroportuali della Campania, ai fini dell’affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente l’incarico di progettazione dei lavori di ampliamento dell’area arrivi dell’aeroporto di Napoli. Con una diffida notificata a Gesac il 13 aprile scorso, la Fondazione Inarcassa ha evidenziato l’illegittimità, ai sensi del Codice del 2016, della procedura di gara nella parte in cui è previsto che “l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate comporterà l’applicazione, a carico dell’Affidatario medesimo, di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata, per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”. Una previsione giudicata illegittima anche dall’Anac che con delibera n. 73 del 17 gennaio 2023 si è pronunciata sul caso sollevato dalla Fondazione. L’ipotesi di penale prevista nel documento di gara, confermata nella Nota di riscontro del Rup, non rientra nella disciplina di cui all’articolo 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016 (speculare all’articolo 126 del nuovo Codice D.lgs. n. 36/2023). A tal proposito, l’ipotesi di penale “non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti”, sostiene l’Anac, che, però, prosegue: “Autonomia negoziale, anche della pubblica amministrazione, incontra limiti inderogabili rinvenibili nei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e di ordine pubblico, sulla base dei quali compiere il giudizio di meritevolezza di cui all’articolo 1322 codice civile”.     Clicca qui per scaricare la delibera dell'ANAC
  • Quello della mancanza di appeal della libera professione tra i giovani è un fenomeno già attenzionato da Fondazione Inarcassa che in più occasioni ha evidenziato al legislatore l’importanza di urgenti modifiche normative riguardanti le  Società tra Professionisti (StP), quale strumento di inserimento e crescita nel mercato in evoluzione continua. Ora, anche Confprofessioni, denuncia il 'costante calo del lavoro autonomo fra giovani’. La pandemia da Covid-19 ha "solo accentuato e accelerato una tendenza che si preparava da tempo", ossia che "la propensione a scegliere la libera professione è in costante calo: l'incidenza dei liberi professionisti sui laureati di secondo livello, a 5 anni dalla laurea, è scesa dal 22,2% del 2018 al 18% del 2022, pari a 2.151 unità in meno". È un passaggio dell'audizione che Confprofessioni ha svolto il 18 Gennaio nella Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali, aggiungendo che, "guardando ai tradizionali bacini elettivi delle libere professioni", nel 2022 ha deciso di intraprendere una forma di lavoro autonomo "solamente il 36% dei laureati in giurisprudenza e il 38,5% degli architetti e ingegneri. È un fenomeno - osserva la Confederazione presieduta da Gaetano Stella - comune a tutte le aree territoriali". Secondo Confprofessioni, "la crescita di 'appeal' delle professioni passa necessariamente dalla costituzione di strutture multidisciplinari, formate da un insieme di professionisti estremamente specializzati, ovvero in grado di rispondere efficacemente alla domanda di servizi complessi", soprattutto da parte delle imprese, che richiedono una pluralità di prestazioni specialistiche coordinate tra loro", dunque, è stato argomentato nell'organismo parlamentare guidato dal deputato della Lega Alberto Bagnai, sarebbe opportuno intervenire su una legislazione fiscale e su norme che oggi penalizzano pesantemente i processi di aggregazione in Società tra Professionisti (StP), o Società tra avvocati (StA). Le proposte di adeguamento normativo per favorire la diffusione e crescita delle StP sono già state prodotte da Fondazione Inarcassa agli organi competenti; ora ci attendiamo un pronto riscontro da parte della Politica.
  • Dal 4 gennaio 2024 è possibile presentare le domande d’iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale circondariale. Dopo aver testato il funzionamento della piattaforma abbiamo prontamente segnalato alcuni problemi tecnici alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Alcuni dei nostri suggerimenti sono stati accolti ed è ora, quindi, possibile caricare direttamente sulla piattaforma i documenti richiesti in modalità “autocertificazione”. Per agevolare il lavoro dei nostri colleghi è possibile scaricare la modulistica di riferimento in formato editabile: Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale Dichiarazione sostitutiva estratto atto di nascita Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo professionale Dichiarazione sostitutiva residenza Vi consigliamo, comunque, di verificare sempre la completezza delle informazioni. I professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea, dal 4 gennaio 2024 dovranno ripresentare la domanda in modalità telematica procedendo all’iscrizione attraverso il suddetto portale, coloro che lo faranno entro il 4 marzo 2024, non dovranno effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa. I professionisti che devono effettuare la prima iscrizione all'albo dei ctu ( consulenti tecnici d'ufficio nel ramo civile) potranno procedere esclusivamente dal 1°  marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. Per i periti ( consulenti tecnici nel ramo penale) non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni. Come fare? 1) Accedere al Portale unico nazionale dei CTU e periti, al link:  https://alboctuelenchi.giustizia.it 2) utilizzare le credenziali  SPID CIE e CNS per accreditarsi; 3) compilare e presentare la domanda di iscrizione, se già iscritti all’albo cartaceo indicare data e numero d’iscrizione; 4) firmare PDF della domanda, sono ammesse entrambe le tipologie di firma digitale, CAdES e PAdES. Per tutti i dettagli consultare il link del Ministero  
  • Dal 15 al 18 novembre la Fondazione Inarcassa è stata presente al Made Expo di Milano con uno spazio espositivo all’interno dello stand del Gruppo Sole 24 Ore. Nella mattina del 17 novembre, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Codice degli appalti tra novità e profili critici”, moderata dal giornalista Andrea Picardi, alla quale ha partecipato il Presidente della Fondazione Inarcassa, ing. Andrea De Maio. A margine della tavola rotonda, il Presidente ha rilasciato una intervista ai microfoni del Sole 24 Ore per sottolineare le criticità che ancora persistono nel nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023. Scarica qui il programma del Convegno. Qui per l'intervista.  
  • La Fondazione Inarcassa ottiene un altro importante risultato nell’ambito dell’azione di contrasto ai bandi irregolari. La Struttura Commissariale di Governo della ZES Calabria ha rettificato, in autotutela, gli atti di gara della procedura di affidamento di un appalto integrato concernente la realizzazione di una infrastruttura per la sicurezza nelle aree della ZES Calabria. Alla diffida notificata il 27 ottobre scorso - cui l’Amministrazione non aveva inizialmente dato riscontro - è seguito un esposto all’Anac della Fondazione Inarcassa per ribadire le irregolarità riscontrate nel bando di gara. Ben prima, dunque, dell’eventuale pronunciamento da parte dell’Autorità, la Struttura Commissariale ha provveduto alla rettifica degli atti di gara, in accoglimento dei rilievi mossi dalla Fondazione Inarcassa.   Sono quattro gli aspetti critici segnalati dalla Fondazione Inarcassa. Il primo riguarda la mancata motivazione del ricorso all’istituto dell’appalto integrato. Contrariamente al dettato dell’art. 44, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante non ha motivato il ricorso all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche”. L’altro elemento critico sottoposto all’attenzione della Struttura commissariale è la mancata indicazione dei criteri di determinazione della base d’asta. Infatti, la stazione appaltante, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, ha specificato l’importo spettante al professionista senza però indicare la relativa modalità di calcolo. A tal proposito, nella diffida è stato richiamato non solo l’art, 41, comma 15 del Codice e il rimando all’allegato I.13 nel quale “sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura”, ma anche una robusta giurisprudenza in materia, oltre alle Linee Guida Anac n. 1 che specificano il ricorso al decreto “parametri” del 2016 ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara. Contestualmente, la Fondazione Inarcassa ha riscontrato una violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge 49/2023 laddove nel disciplinare è stato previsto un ribasso dell’importo posto a base di gara, comprensivo dell’importo dei SIA. Al riguardo, nella diffida è stata richiamata la delibera Anac n. 343/2023 secondo cui i parametri ministeriali fissati dal decreto ministeriale del 17 giugno 2016 alla luce della recente legge in materia di equo compenso “assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di architettura e ingegneria e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Infine, in contrasto con il dettato dell’art. 44, comma 6, del Codice, negli atti di gara è mancata la previsione del pagamento diretto al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta. La Struttura Commissariale, quindi, ha accolto i nostri rilievi. Innanzitutto, l’Amministrazione ha chiarito le esigenze tecniche che hanno motivato il ricorso all’appalto integrato.  In secondo luogo, la Struttura Commissariale ha precisato che “il ribasso proposto dagli operatori economici partecipanti, non sarà applicato al corrispettivo dei compensi determinati per i servizi di ingegneria ed architettura, che saranno riconosciuti in modo diretto ai professionisti aggiudicatari della procedura”. Infine, sulla piattaforma e-procurement utilizzata per l’espletamento della procedura di gara, la stazione appaltante ha pubblicato le specifiche ai fini della determinazione del calcolo dei corrispettivi sulla base del DM 17/06/2016.
    • equo compenso
  • È scaduto il 13 novembre scorso il termine ultimo per partecipare alla consultazione promossa dall’Anac sullo “schema di domanda di partecipazione tipo” formulato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con la finalità di agevolare la preparazione dei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti, e già parte integrante del bando tipo n. 1/2023. La domanda di partecipazione, il cui schema tipo è stato sottoposto all’attenzione degli stakeholder al fine di raccogliere, da parte dell’Autorità, osservazioni e pareri in merito, contiene le dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle già previste nel DGUE, che i concorrenti dovranno rendere ai fini della partecipazione alle gare. La Fondazione Inarcassa, in quanto interlocutore in grado di tutelare e rappresentare, anche a livello istituzionale, gli interessi professionali della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, ha partecipato alla consultazione on line promossa dall’Anac inviando un proprio contributo di osservazioni secondo le modalità indicate dall’Autorità. Sono diversi i punti sui quali è intervenuta la Fondazione. Innanzitutto, è stato segnalato che lo schema tipo sottoposto alla consultazione non inserisce la figura del libero professionista tra i soggetti qualificati. Il libero professionista (che svolge attività di lavoro autonomo) non può rientrare nella tipologia societaria della ditta individuale, dal momento che quest’ultima svolge mera attività di impresa. In tale ambito, è stato proposto che la richiesta di partecipazione per gli RTP preveda anche l’individuazione del ruolo del soggetto istante (Capogruppo Mandatario o Componente mandante). La Fondazione Inarcassa, quale azione di contrasto al fenomeno del doppio lavoro irregolare, ha anche chiesto l’integrazione dello schema tipo della domanda di partecipazione con la dichiarazione di possesso dell’autorizzazione preventiva di cui all'art. 1 comma 60 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e art. 53 comma 7 D.L.165/2001. Infine, per consentire ai liberi professionisti di beneficiare della riduzione del 50% della garanzia (dovuta per i SIA in fase esecutiva) si è proposto di implementare lo schema tipo della domanda di partecipazione equiparando i liberi professionisti e loro raggruppamenti alle PMI coerentemente al diritto europeo (Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE).
  • Conosci le ricadute della Riforma Cartabia (D.M. 109/2023) sulle procedure di NUOVE ISCRIZIONI all’albo dei CTU e sul MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI esistenti? In attuazione dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo per la riforma del processo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, è stato emanato il 4 agosto 2023 il decreto del Ministro della Giustizia n. 109 che definisce e regolamenta l’iscrizione delle nuove iscrizioni all’albo dei CTU e il mantenimento delle loro iscrizioni esistenti. In considerazione del significativo ruolo che i CTU assumono nella dimensione pubblica, al servizio della collettività, per il buon andamento della pubblica amministrazione, e, più specificamente, del sistema giudiziario, la Fondazione Inarcassa sin dal 2021 ha segnalato al legislatore alcune specifiche proposte migliorative. Alcune di esse, sono state accolte nel decreto 109/2023: regolarità con gli obblighi di formazione professionale continua, regolarità con gli obblighi contributivi e previdenziali, competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse degli albi. Le novità introdotte dal decreto ministeriale riguardano due ambiti: il primo, interessa i professionisti che vorranno formulare la richiesta di prima iscrizione; il secondo, invece, coloro che intenderanno mantenere viva l’iscrizione al proprio albo di competenza. Ai fini delle nuove iscrizioni, i professionisti dovranno soddisfare i seguenti requisiti: a) iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali; b) regolarità con gli obblighi formativi e previdenziali; c) avere una condotta morale specchiata; d) almeno 5 anni di esperienza nelle materie oggetto della categoria di interesse, o in alternativa: 1) possedere adeguati titoli di specializzazione purché il professionista sia iscritto da almeno 5 anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; 2) adeguato curriculum scientifico; 3) certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. I professionisti che, invece, sono già iscritti manterranno la loro iscrizione fino alle future revisioni dell’albo, quando anch’essi saranno chiamati ad attestare di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e previdenziali.  Leggi la nota completa