In ottemperanza all’articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, l’Anac a gennaio scorso ha lanciato una nuova consultazione pubblica aperta a tutti gli Stakeholder interessati sullo schema di bando tipo n. 2/2023 - "Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".
Alla consultazione, terminata il 1° marzo scorso, ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa che ha posto il punto di vista degli architetti e ingegneri liberi professionisti all’attenzione dell’Anac su alcune questioni considerate dalla stessa Autorità “problematiche a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative”.
Per facilitare il lavoro degli stakeholder, l’Anac ha fornito ai soggetti partecipanti due o più soluzioni interpretative ai temi e alle questioni poste in consultazione. Cosi ad esempio, su un tema molto complesso e spinoso dal punto di vista interpretativo, come quello dell’equo compenso e in particolare il coordinamento tra la legge n. 49/2023 e le disposizioni in materia di equo compenso all’interno del nuovo Codice, l’Anac ha fornito tre possibili soluzioni sulle quali interrogare gli stakeholder: 1) Necessità di svolgere gare a prezzo fisso; 2) Possibile ribasso limitato alle spese generali; 3) Non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Al riguardo, la posizione della Fondazione Inarcassa è molto chiara: l’equo compenso è sempre applicabile e il compenso non può essere oggetto di ribasso. La soluzione n. 2, sulla quale si stanno orientando molte stazioni appaltanti, appare di evidente compromesso rispetto, invece, alla opzione n. 3 che la Fondazione Inarcassa ha bocciato tout court in quanto contrasta con la legge n. 49/2023 in materia di equo compenso.
Altro tema sul quale si è pronunciata la Fondazione Inarcassa nel formulario messo in consultazione è quello relativo all’oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti. Nelle more dell’aggiornamento del DM Giustizia del 17 giugno 2016, la Fondazione ha chiesto che per le prestazioni in esso non contemplate (ad esempio, la relazione DNSH) si dovrebbe prevedere il calcolo a vacazione. Nel caso in cui la stazione appaltante preveda, invece, il ribasso delle spese generali, dovrebbe motivare la scelta, atteso che si tratta di spese che il professionista sostiene per il procedimento de quo e per il mantenimento dell’attività (spese di partecipazione alla gara, cauzioni, polizze assicurative, licenze applicativi software ecc… ). Inoltre, conformemente al principio europeo della concorrenza, andrebbe imposta la suddivisione in lotti funzionali in tutti le procedure con accordo quadro.
C’è stato anche lo spazio per ribadire, in merito ai requisiti generali, che nel caso di affidamento di incarichi al personale dipendente della PA andrebbe acquisita l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza a garanzia della serietà dell’offerta.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti finanziari e tecnici, la Fondazione ha confermato la richiesta di una revisione dell’art. 100 del Codice in quanto disposizione limitativa della concorrenza ed in contraddizione con i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alle gare. Pertanto, come richiesto anche in altri contesti, la Fondazione Inarcassa propone, a tal proposito, di estendere il periodo di riferimento sul quale valutare il possesso del requisito relativo al fatturato globale, dagli attuali ultimi 3, ai migliori 3 degli ultimi 5 anni, come peraltro avveniva prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice; estendere dagli attuali 3 a 10 anni il periodo di valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale; specificare che la locuzione “contratti analoghi”, di cui al comma 11, non si riferisce all’importo dei servizi espletati, parametro non oggettivo e non rappresentativo del valore e dell’importanza dell’opera per cui si è svolto il servizio.
Nel complesso, il giudizio della Fondazione Inarcassa sullo schema di bando tipo resta positivo. Ciò nonostante, restano ancora diverse criticità, alcune sopra argomentate e altre, comunque, oggetto di altrettanta attenzione da parte della Fondazione Inarcassa. È evidente che la consultazione promossa dall’Anac non esaurisce le future interlocuzioni che la Fondazione Inarcassa continuerà ad avere anche con il legislatore di primo livello sulle criticità che ancora oggi riscontriamo nel nuovo Codice sul quale è auspicabile un “correttivo” in tempi brevi.
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