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  • È legittimo l’accordo tra amministrazioni per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura? Diverse notizie indicano che nel nostro Paese si sta estendendo il ricorso elusivo allo strumento dell’accordo tra amministrazioni per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura. È un fenomeno grave che interessa diverse Università e loro consorzi, ovvero enti senza fine di lucro, che utilizzando fondi e risorse pubbliche operano sul mercato privato, godendo di vantaggi competitivi infiniti senza neanche essere tenuti a vincere una gara pubblica. Il 5 giugno è stato pubblicato l'editoriale a firma del Presidente della Fondazione Inarcassa, Ing. Franco Fietta su Lavori Pubblici: “Affidamento diretto a università e loro consorzi: è illegittimo”. Disponibile al seguente link  
  • Presentazione dello studio a cura della Luiss Guido Carli Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" Il 13 giugno 2023 sarà presentata la ricerca sviluppata dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della Università LUISS sul fenomeno del “doppio lavoro”. Partendo dal principio di esclusività della prestazione lavorativa sancito dall’articolo 98, comma 1, della Costituzione, la ricerca promossa dalla Fondazione Inarcassa si propone di offrire un quadro di analisi multidisciplinare, sul piano normativo e giurisprudenziale, che consideri i conflitti di interesse e limiti il proliferare del “doppio lavoro” nel pubblico impiego. Specializzazione e competenza sono valori da perseguire: la libera professione e la pubblica amministrazione, ognuna nel proprio ambito, alleate per rendere più efficiente il nostro Paese.
  • Intervento dell’ing. Franco Fietta – presidente della Fondazione Inarcassa al seminario “Etica e legalità nella professione di architetto” A 31 anni dalla strage di Capaci, il ricordo è ancora forte e vivo in ognuno di noi. Ricordare la memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia, è un impegno civile che deve continuare a richiamare l’attenzione di tutti coloro che ogni giorno si battono a difesa della legalità. Coltivare la memoria è un esercizio complesso che richiede uno sforzo continuo da parte di tutte le componenti sane della società civile impegnate nella costruzione di una realtà migliore e più giusta. Il seminario promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo e la sua Fondazione, consente di offrire, da una prospettiva nuova e, per certi versi, privilegiata, uno sguardo singolare sui temi dell’etica e della legalità. I professionisti dell’area tecnica, architetti e ingegneri, sono attori centrali nel processo di costruzione di una realtà capace di trarre l’insegnamento più genuino che i giudici Falcone e Borsellino, e i tanti altri servitori dello Stato, hanno consegnato alle nuove generazioni di giovani professionisti. In questo percorso, la Fondazione Inarcassa, sin dalla sua costituzione, ha continuato ad interrogarsi sul ruolo che i liberi professionisti architetti e ingegneri sono in grado di promuovere a beneficio dell’economia “sana” del Paese. Lo scopo istituzionale della Fondazione Inarcassa è, infatti, promuovere a tutti i livelli istituzionali l’immagine della figura dell’architetto e ingegnere libero professionista e, contestualmente, sollecitare il legislatore ad adottare ogni strumento utile alla costruzione e affermazione dei principi di legalità ed etica pubblica. Nell’ambito dei lavori pubblici, l’attenzione del Legislatore e di tutti gli stakeholder di riferimento deve continuare ad essere molto alta contro ogni fenomeno corruttivo. In questo ambito di intervento, l’azione della Fondazione Inarcassa si è sempre distinta per favorire ogni occasione di dialogo con le istituzioni e i decisori pubblici nel segno della trasparenza. Nella recente riforma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), la Fondazione Inarcassa ha, infatti, continuamente proposto modifiche correttive all’impianto generale finalizzate, per quanto di competenza, a restringere le maglie della corruzione che si annidano nelle procedure di aggiudicazione e affidamento dei lavori pubblici. Ciò nella evidente convinzione che gli architetti e ingegneri liberi professionisti rappresentano un autentico argine alla corruzione per via della loro riconosciuta indipendenza e terzietà dalla pubblica amministrazione e dalle imprese aggiudicatrici. In tutti i passaggi della fase preparatoria alla stesura del nuovo Codice, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo scorso, la Fondazione Inarcassa ha sempre mostrato un atteggiamento responsabile e di massima collaborazione istituzionale. L’impegno della Fondazione Inarcassa è stato, in ogni momento, promuovere la centralità dei servizi di architettura e ingegneria e, di conseguenza, difendere la terzietà e indipendenza dei professionisti della progettazione. E’ stata motivata in tutte le sedi istituzionali, nel corso delle diverse interlocuzioni intrattenute dalla Fondazione Inarcassa con i principali decisori pubblici, la più convinta contrarietà all’appalto integrato, di cui si consente largo ricorso all’articolo 44 del nuovo Codice, istituto che non riduce i tempi di realizzazione delle opere, né garantisce gli impegni di spesa della pubblica amministrazione, come del resto ha osservato anche l’Anac nel 2021 quando ha reso pubblici i risultati di uno studio condotto sui lavori di Anas per la strada statale 106 Jonica e ha rilevato come l’impiego di una figura che assume su di sé le funzioni di progettista e costruttore, non incide né sull’accelerazione dei tempi di realizzazione dell’opera, né sullo snellimento delle procedure. Piuttosto, è indubbio che la vera causa dei ritardi, sia nella fase di aggiudicazione, sia in quella di esecuzione dell’opera, è da ricercarsi nelle inefficienze della pubblica amministrazione. In particolare, è nei tempi di attraversamento che incidono per quasi il 60% sulla durata della progettazione che si determina la causa degli attuali ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche. Al contempo, la Fondazione Inarcassa ha espresso forti perplessità sulla riduzione dei livelli di progettazione. La progettazione in materia di lavori pubblici, prescrive l’articolo 41 del nuovo Codice, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. La scelta operata dal Legislatore non tiene conto della specificità dell’attività di progettazione. In questo modo, il D.Lgs. 36/2023 trasmette un messaggio fuorviante, ovvero che la progettazione riveste un carattere secondario, e per certi versi, trascurabile, rispetto all’esecuzione vera e propria dell’opera. La progettazione è, invece, fondamentale per una opera di qualità. La riduzione dei livelli di progettazione rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Vi è un motivo se a far data dalla Legge quadro sui Lavori Pubblici (Legge n. 109/94) la progettazione è stata articolata su tre livelli. Essi si configurano, difatti, come approfondimenti di carattere sia “qualitativo” sia “quantitativo” in quanto, oltre a sviluppare un progressivo incremento del grado di dettaglio tecnico/economico dell’intervento, concretizzano fasi concettualmente distinte del processo progettuale, con contenuti e finalità differenti e interagenti tra loro con continuità. La proposta di eliminare la fase del progetto definitivo, sulla base della quale si acquisiscono i pareri e si approfondisce l’opera ad un livello tale da definirne l’importo complessivo dell’opera, rischia di compromettere il livello complessivo di qualità progettuale. Anche volendo anticipare queste valutazioni tipiche del progetto definitivo alla fase preliminare di fattibilità, i tempi di progettazione non sarebbero ridotti ma, al più, si sommerebbero in un’unica fase, a meno di non voler sacrificare taluni approfondimenti progettuali a discapito della qualità e della sicurezza delle opere, che potrebbero far nascere contenziosi e varianti in fase esecutiva in particolare per quei progetti da affidare in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. Si consideri che l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in deroga alla norma generale, già consentiva alla Stazione Appaltante, “laddove la specifica tipologia e dimensione dell’intervento lo consentano”, di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione “purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”. Sotto questo profilo, restano assolutamente condivisibili le argomentazioni sostenute dall’Autorità Anticorruzione secondo cui la progettazione è l’elemento chiave che consente alle amministrazioni di raggiungere l’obiettivo che intendono perseguire. Nel nuovo Codice, aveva sottolineato l’Anac nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente alla Camera nell'ambito dell'esame dello schema di decreto sul nuovo codice dei contratti pubblici (Atto Governo n. 19), c’è una evidente sottovalutazione di questo aspetto[1].   In definitiva, la riduzione dei livelli di progettazione - sic et simpliciter - se non adeguatamente bilanciata con opportuni approfondimenti, che comunque non dovranno mai comprimere il giusto tempo di un progetto, rischia seriamente di pregiudicare la qualità complessiva delle opere pubbliche, di dilatarne i costi e tempi realizzativi non garantendo affatto la migliore allocazione delle risorse pubbliche. Né appare secondario un ulteriore elemento di osservazione. La riduzione dei livelli di progettazione sembra, inoltre, rispondere ad una esigenza di mero carattere normativo, nel segno della semplificazione. La Fondazione Inarcassa si è sempre detta favorevole a promuovere concreti processi di semplificazione delle procedure, volti, in primo luogo, ad offrire agli operatori economici impegnati nelle gare pubbliche un contesto normativo chiaro, di facile applicazione e, soprattutto, scevro da ogni fonte di incertezza interpretativa. L’articolo 41 del nuovo Codice, a dire il vero, sembra andare in un’altra direzione. Il Legislatore, infatti, a nostro dire, ha operato nel segno di una semplificazione che si traduce, di fatto, in un impoverimento della fase progettuale. La riduzione dei livelli di progettazione, e, quindi, della qualità della proposta progettuale, ha ripercussioni immediate sulla fase di esecuzione dell’opera che, priva degli adeguati apporti tecnici preliminari, richiederà varianti in corso d’opera con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione. La semplificazione va operata, invece, tenuto conto di tutte le fasi della procedura di gara. Se si interviene solo in una fase delicata e importante quale è la progettazione, si offre il fianco a quegli operatori economici interessati a far lievitare i costi - per di più a carico del pubblico - attraverso il continuo ricorso al contenzioso o che, addirittura, operano in contesti di malaffare. È la corretta esecuzione del contratto ad essere messa in discussione perché non sono rispettati i termini di realizzazione, né il budget preventivato per via dell’aumento dei costi rispetto a quelli concordati, come del resto la stessa Anac aveva sottolineato già ad ottobre 2021. In audizione al Senato, nell’ambito dei lavori sul disegno di legge delega codice dei contratti pubblici (S. 2330) il Presidente di Anac già parlava della progettazione quale “attività dalla quale dipende la qualità dell’opera e dei servizi e la corretta esecuzione del contratto e che costituisce, quindi, strumento in grado di garantire efficienza e capacità di gestione da parte delle pubbliche amministrazioni ma, soprattutto, la riduzione al ricorso alle varianti in corso di esecuzione, del contenzioso che può derivarne, e dei conseguenti costi economici”[2]. Il tema è, dunque, di particolare interesse per la sua incidenza anche sotto il profilo della trasparenza delle procedure. In questo ambito, la Fondazione Inarcassa, lo scorso anno, ha promosso uno studio sugli effetti critici dell’applicazione del massimo ribasso da parte delle stazioni appaltanti quale criterio di aggiudicazione delle gare per i servizi di architettura e ingegneria. I risultati della ricerca, realizzati su dati forniti dall’Anac, hanno evidenziato che le gare assegnate con il criterio del massimo ribasso non producono risparmi sostanziali. È stato dimostrato, infatti, che con il massimo ribasso si hanno maggiori sospensioni e ritardi negli stadi di avanzamento dei lavori, varianti in corso d’opera e un maggiore numero di contenziosi tra le parti. Con maggiori ribassi i progetti ultimati con ritardi toccano punte del 66%, contro appena il 34% in caso di ribassi contenuti; e addirittura, i contenziosi sono pari all’88% quando le gare sono aggiudicate con alti ribassi, e solo il 13% con ribassi inferiori. Tra l’altro il massimo ribasso, soprattutto senza soglie di anomalia, consente più facilmente accordi truffaldini in fase di gara. La questione si riflette sul ruolo della pubblica amministrazione e, in particolare, nel suo rapporto con i professionisti. La Fondazione Inarcassa ha sempre sottolineato la necessità di operare una corretta separazione dei ruoli di progettista e pubblica amministrazione, con quest’ultima impegnata nelle funzioni di controllo e programmazione. In questo scenario, il nuovo Codice dei contratti pubblici opera un vero e proprio sbilanciamento a favore della pubblica amministrazione nei confronti dei progettisti. L’innalzamento a 140 mila euro della soglia per gli affidamenti diretti di servizi e procedure senza bando, benché trovi la sua ratio nella semplificazione delle procedure – vale a dire, velocizzare i termini di aggiudicazione - impatta negativamente sul regime di concorrenza e, in particolare, sul principio di massima partecipazione degli operatori economici. Al riguardo, l’Anac ha precisato che proprio nell’ambito dei servizi, la soglia fissata dal Codice ai fini dell’affidamento diretto assorbe la maggior parte dell’attività eseguita di piccole amministrazioni. Il rischio è evidente in termini di trasparenza e legalità delle procedure, poiché senza il minimo confronto concorrenziale si favorisce un meccanismo, soprattutto nelle piccole realtà, di “affidamento a ditte conosciute, non sempre le più efficienti”[3]. Non meno preoccupante l’innalzamento fino alla soglia comunitaria degli importi per la procedura negoziata. Sta prendendo forma, in questo modo, un modello di procedura di gara nel quale si annida il rischio di una infiltrazione costante, permanente, del malaffare, e dove la componente prezzo risulta decisiva e dominante ai fini dell’aggiudicazione, a discapito della qualità della proposta progettuale. Già nel corso dell’istruttoria legislativa riferita al disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (S. 2330), la Fondazione Inarcassa, ad ottobre 2021, aveva sottolineato come l’innalzamento della soglia operata nel decreto-legge “semplificazioni-bis” (DL  77/2021) avesse favorito: a)         la reintroduzione in modo surrettizio del criterio del prezzo più basso quale prassi comune delle stazioni appaltanti per la selezione del professionista a cui affidare i servizi tecnici; b)        l’accaparramento di incarichi da parte di “soggetti forti”, a volte privi dell’adeguate competenze tecniche e professionali (lavori similari, fatturato, regolarità contributiva e fiscale, polizza professionale); c)         riduzione arbitrarie degli onorari per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto. Per quanto attiene ai servizi di progettazione, le principali novità introdotte dal nuovo Codice – tra tutti, appalto integrato e riduzione dei livelli di progettazione - mal si conciliano con i principi del risultato e della fiducia su cui regge l’intero impianto normativo. In particolare, il principio del risultato, pilastro della riforma, rivela l’aspetto più debole e permeabile al rischio corruttivo: l’obiettivo della pubblica amministrazione appare quello di aggiudicare la gara, a prescindere dall’offerta e dalla qualità proposta del servizio. La Fondazione Inarcassa, infatti, non ha mancato di segnalare che i principi del risultato e della fiducia, come declinati nel nuovo Codice, ostano al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione. Del resto, è l’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023 che conferma la previsione della Fondazione Inarcassa, laddove, al comma 4, stabilisce che “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”. La struttura normativa sulla quale regge il nuovo Codice conferma uno scenario nel quale il “fine prevale sul mezzo, e la sostanza sulla forma”. Al principio del risultato, infatti, risultano subordinati sia il principio della concorrenza, sia il principio della trasparenza. Così come al principio della fiducia, espresso all’articolo 2 del Codice, il cui scopo è sconfiggere una burocrazia “nemica” dei risultati, sono funzionali il principio di buona fede e tutela dell’affidamento enunciati all’articolo 5. L’introduzione del principio della fiducia segnerebbe un passaggio importante di riconoscimento alla pubblica amministrazione della capacità di organizzazione e programmazione della spesa pubblica. È convinzione comune, invece, che la pubblica amministrazione manchi di personale adeguato ed esperto in grado di riconoscere all’esterno, nella partnership, essenziale, con i privati, le migliori competenze che offre il mercato. Su questo terreno, del resto, si sono sempre mosse le critiche da parte della Fondazione Inarcassa contro ogni tentativo di creazione di centrali di progettazione, le quali possono assumere funzioni di supervisione, controllo e coordinamento tra le stazioni appaltanti, senza però andare ad impegnare spazi già occupati dai liberi professionisti nel campo della progettazione, che hanno sempre dimostrato maggiori competenze, flessibilità ed efficienza rispetto alla pubblica amministrazione. Il risultato finale – è questo il rischio concreto che temiamo ci aspetti – sarà un principio della fiducia che si traduce nel coinvolgimento, e affidamento degli incarichi, ad operatori esterni già noti alla pubblica amministrazione, nel segno di una logica di appartenenza e spartitoria delle commesse pubbliche. Andando a concludere, la struttura del nuovo Codice, il cui obiettivo sembra voler soddisfare una domanda “politica” che chiede di intervenire in tempi certi e rapidi, si fa interprete del momento storico e politico che attraversa il Paese, alle prese, in particolare, con l’esigenza di spendere – velocemente – i fondi del Pnrr. La rapidità di esecuzione della spesa pubblica è un fattore determinate che ha certamente guidato le varie fasi di lavorazione del nuovo Codice. Stupisce, però, e le evidenze delle cronache parlamentari delle ultime settimane lo dimostrano, che il Legislatore non abbia dato altrettanto priorità alla qualità di spesa pubblica. “Spendere bene” e “spendere “velocemente” non possono essere confliggenti. Anzi, devono poter andare di pari passo, perché è nella qualità della spesa pubblica che ritroviamo pieno riconoscimento dei principi di trasparenza, controllo e libera concorrenza. Ogni riforma, qualunque sia l’ambito di applicazione, è figlia del proprio tempo. Ciò vale ancor di più in riferimento all’ambito dei lavori pubblici. La recente riforma del Codice dei contratti pubblici interviene, infatti, in un momento nel quale il dibattito pubblico è ampiamente concentrato sui risultati da raggiungere nel breve periodo attraverso l’impiego dei fondi messi a disposizione dall’Europa per contrastare la depressione economica post pandemia e, in parte, i rincari dell’energia quale conseguenza del conflitto in Ucraina. Siamo lontani dalla stagione dei grandi scandali corruttivi che hanno attraversato il Paese oltre trenta anni fa. Ne siamo lontani, perché da quella esperienza la politica dei partiti, e le istituzioni, hanno saputo rinnovarsi ed aprirsi alla modernità, mettendo da parte logiche di potere talvolta intrecciate con il sistema più diffuso del malaffare e della corruzione. Non possiamo dire, purtroppo, che quel sistema sia stato definitivamente abbattuto. Ha cambiato veste rispetto al passato. Per questo, la soglia dell’attenzione dovrà continuare ad essere alta da parte di tutti coloro che operano direttamente e indirettamente nell’ambito dei lavori pubblici. Responsabilità, trasparenza e concorrenza devono essere i principi ispiratori della stagione di riforme e investimenti che si sta aprendo di fronte al Paese. È una occasione imperdibile, una iniezione di fiducia per tutto il sistema-paese che non possiamo sprecare.   [1] “Nuovo codice appalti, Busia: diversi punti da migliorare”. Commento disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-appalti-busia-diversi-punti-da-migliorare [2] Audizione del Presidente Avv. Giuseppe Busia presso la VIII Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni Senato della Repubblica - 21 ottobre 2021, disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/codice-appalti-busia-delega-al-governo-troppo-generica-serve-semplificazione-e-digitalizzazione- , p. 18. [3] Nuovo Codice degli Appalti, ecco le modifiche e i miglioramenti che Anac richiede al Parlamento, disponibile al seguente link  https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-degli-appalti-ecco-le-modifiche-e-i-miglioramenti-che-anac-richiede-al-parlamento , p. 11.   Clicca qui per scaricare la Locandina       [1] “Nuovo codice appalti, Busia: diversi punti da migliorare”. Commento disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-appalti-busia-diversi-punti-da-migliorare [2] Audizione del Presidente Avv. Giuseppe Busia presso la VIII Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni Senato della Repubblica - 21 ottobre 2021, disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/codice-appalti-busia-delega-al-governo-troppo-generica-serve-semplificazione-e-digitalizzazione- , p. 18. [3] Nuovo Codice degli Appalti, ecco le modifiche e i miglioramenti che Anac richiede al Parlamento, disponibile al seguente link  https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-degli-appalti-ecco-le-modifiche-e-i-miglioramenti-che-anac-richiede-al-parlamento , p. 11.
  • Si è svolto nella giornata di martedì 4 aprile l'incontro diretto ad approfondire e documentare se la riforma dell’equo compenso possa permettere ai professionisti di svolgere la libera professione seguendo un percorso lavorativo che non punti al ribasso ma che valorizzi la dignità della proprietà intellettuale.    Clicca qui per vedere il video
  • Dai lavori in Commissione Finanze della Camera, impegnata nell’esame di conversione del decreto legge 11/2023, cosiddetto “cessione crediti”, sembra emergere la massima disponibilità di tutte le forze politiche a voler migliorare il provvedimento che, nato con lo scopo di tutelare i bilanci pubblici a fronte della spesa sostenuta per i bonus edilizi, punta a “contribuire alla soluzione dei gravi problemi di liquidità delle imprese e delle famiglie”, come ha precisato il Presidente della VI Commissione, l’Onorevole Osnato, nella seduta del 9 marzo scorso. Il tema al centro del dibattito parlamentare è certamente quello dei cosiddetti crediti “incagliati” che ammontano, secondo le stime del governo, a circa 19 miliardi di euro. Già lo scorso anno, la Fondazione Inarcassa lanciava l’allarme dei cassetti fiscali di imprese e professionisti ormai pieni di crediti non più cedibili alle banche perché, a loro volta, avevano esaurito il plafond disponibile. Una situazione che si è ben presto tradotta, di fatto, in una profonda crisi di liquidità per migliaia di professionisti dell’area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi. Il governo ha cercato di porvi rimedio con il decreto-legge 11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, approvato nella riunione Consiglio dei ministri n. 21 del 16 febbraio u.s. La Fondazione Inarcassa, all’indomani dell’approvazione del decreto “cessione crediti”, in una nota rilasciata alla stampa ha raccolto le prime impressioni critiche sul provvedimento che, di fatto, annuncia la fine della stagione dei bonus edilizi. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal governo, il meccanismo della cessione del credito e lo sconto in fattura si sono rivelati due elementi centrali e fondamentali per dare avvio alle pratiche di superbonus e dei bonus edilizi. Senza questi due strumenti, difficilmente le assemblee condominiali, anche di fronte alla richiesta di interventi urgenti, potranno deliberare l’avvio di lavori di messa in sicurezza. Ulteriori critiche sono state, poi, mosse in relazione alla ratio del provvedimento poiché esso, salvo eventuali modifiche che potranno arrivare in fase di conversione, non sembra aver risolto il problema dei crediti “incagliati”, ovvero incedibili in assenza di soggetti qualificati che possano aumentare la capacità di acquisto. Successivamente, in vista dell’esame di conversione del decreto-legge 11/2023, la Fondazione Inarcassa ha messo a punto un pacchetto di proposte da sottoporre all’attenzione della Commissione Finanze della Camera. A tale scopo, è stato riattivato il dialogo con l’On De Bertoldi, già Senatore nella scorsa Legislatura, ora relatore del provvedimento in VI Commissione alla Camera. Nel documento trasmesso all’On. De Bertoldi sono state, innanzitutto, sottolineate le ragioni che tanti attori della filiera dell’edilizia muovono a sostegno delle politiche di incentivazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza. Oggi, ancor di più che in passato, visti gli importanti passi in avanti che in sede europea si stanno compiendo per la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, il cui obiettivo è raggiungere specifici obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia finale degli edifici entro il 2030 nonché la definizione di una visione per l'edilizia verso la neutralità climatica a livello comunitario entro il 2050, è necessario che lo Stato affianchi i cittadini, di ogni fascia di reddito, e compartecipi, attraverso la definizione di un pacchetto di bonus edilizi, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Né può sottovalutarsi la fragilità del nostro territorio dal punto di vista dell’esposizione al rischio sismico sul quale occorre intervenire attraverso la definizione puntuale di un piano nazionale di prevenzione. Se si valuta esclusivamente il fattore economico della ricostruzione, dal 1968 ad oggi, l’Italia ha finanziato una spesa di oltre 135 Mld di euro a seguito di eventi simici. In questo scenario, è evidente il ruolo fondamentale che possono continuare a giocare i bonus edilizi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, soprattutto se accompagnati dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Sul piano delle proposte di modifica al decreto-legge 11/2023, la Fondazione Inarcassa ha, inoltre, sottolineato come il divieto imposto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti già maturati alla data di entrata in vigore del provvedimento, ha ridotto ulteriormente la platea dei potenziali acquirenti. A tal proposito, la Fondazione Inarcassa ha formulato una proposta correttiva volta a prevedere quantomeno una eccezione verso gli enti previdenziali professionali perché possano rilevare i crediti certificati dei propri associati. In continuità con quanto ampiamente proposto da altri stakeholder della filiera dell’edilizia, la Fondazione Inarcassa ha proposto che alle banche vada consentita la possibilità di allargare la capacità di acquisto dei crediti già maturati utilizzando il 3% dei debiti fiscali raccolti con gli importi dei relativi modelli F24 da compensare con i crediti ceduti dalle imprese. Infine, è stata proposta una deroga al divieto di esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi antecedenti al 17 febbraio 2023, ovvero alla data di entrata in vigore del provvedimento, per i quali sia stata già realizzata la progettazione, necessaria per l’avvio e conclusione dei lavori al fine di offrire maggiori garanzie a quei professionisti che rischiano di non vedersi riconosciuta dai committenti l’attività progettuale già eseguita. Le proposte della Fondazione Inarcassa sono state successivamente al centro degli incontri realizzati con altri componenti la Commissione Finanze della Camera. Con gli Onorevoli, Fenu, Congedo e Lovecchio sono state, infatti, presentate e discusse le ragioni mosse dalla Fondazione Inarcassa per interventi puntuali di modifica al decreto-legge “cessione crediti”. Al disegno di legge di conversione del decreto 11/2023 sono state presentate circa 300 proposte di modifica. Tra queste, molte raccolgono l’invito promosso dagli attori della filiera dell’edilizia sul tema della compensazione in modelli F24. Di interesse, inoltre, è l’emendamento 1.11 a prima firma dell’Onorevole Congedo secondo il quale il divieto per la pubblica amministrazione di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, non si applica agli enti previdenziali di diritto privato. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
    • cessione
  • Fietta, Fondazione Inarcassa: “Il c.d. DL Cessione credito ha dato un colpo definitivo ai bonus edilizi, lasciando con il cerino in mano molti liberi professionisti. L’ottovolante delle norme che hanno accompagnato il Superbonus 110% chiude i battenti. A rischio gli interventi di adeguamento antisismico e efficientamento energetico degli immobili”.   Clicca qui per scaricare il Comunicato
  • La Fondazione Inarcassa ha trasmesso alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato un documento di proposte e osservazioni allo Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 19. Il Parlamento, entro il prossimo 21 febbraio, è chiamato ad esprimere un parere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. La Fondazione Inarcassa ha raccolto l’invito formulato dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato a trasmettere un contributo scritto sui profili di maggior interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, e in particolar modo per quanto attiene l’ambito della progettazione, dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. Il provvedimento - atto governo n. 19 – è, infatti, all’esame della VIII Commissione di Camera e Senato, le quali, entro il prossimo 21 febbraio, dovranno rilasciare il relativo parere. Successivamente, lo schema di decreto legislativo tornerà a Palazzo Chigi per l’approvazione in via definitiva da rendersi entro il prossimo mese di marzo. Il nuovo Codice, che si compone, salvo modificazioni, di 229 articoli e di 36 allegati, si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Sui termini di entrata in vigore del nuovo Codice la Fondazione Inarcassa ha sollevato alcune perplessità. Nel documento trasmesso alle Commissioni parlamentari, la Fondazione Inarcassa ha, infatti, condiviso i rilievi già sollevati da Confindustria che ha parlato di rischio di “shock regolatorio” nel caso di mancata posticipazione dell’entrata in vigore del provvedimento. Gli operatori del mercato, imprese e professionisti, necessitano di confrontarsi con un sistema di norme uniforme, chiaro e di immediata attuazione, ha evidenziato la Fondazione nel documento inviato alle Camere e successivamente in una nota stampa congiunta con il Tavolo delle libere professioni. Il documento proposto dalla Fondazione Inarcassa integra quanto già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha avviato, a novembre scorso, una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Si ricorderà, infatti, che ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Oltre le questioni già messe in evidenza nei mesi scorsi in riferimento alla bozza del nuovo Codice degli appalti, la Fondazione ha voluto portare all’attenzione delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato le ulteriori criticità che insistono sui principali temi di interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. In primo luogo, la Fondazione ha sottolineato la contrarietà alla riduzione dei livelli di progettazione prescritta all’art. 41 dello Schema di codice dei contratti pubblici perché rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Anche l’Anac si è mostrata d’accordo su questo aspetto. La progettazione è l’elemento chiave che consente alle amministrazioni di raggiungere l’obiettivo che intendono perseguire, hanno detto i rappresentanti dell’Autorità nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame dell’atto governo n. 19. Altro tema critico è certamente l’appalto integrato. L’art. 44, comma 2, conferma i dubbi che da sempre la Fondazione Inarcassa nutre nei confronti di questo istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore. Anche l’Anac ha sollevato la questione in Commissione Ambiente della Camera sottolineando che l’appalto integrato non deve diventare una pratica generale, ma da applicarsi solo per gli appalti più complessi. Nel documento la Fondazione ha voluto, quindi, ribadire la sua posizione che vede da un lato il progettista, terzo garante della pubblica amministrazione, e dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la P.A. con il suo ruolo di indirizzo e controllo. Inoltre, in riferimento alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie contenute nello Schema di decreto legislativo, oltre alle criticità già evidenziate precedentemente al MIT, la Fondazione ha sottolineato, rispetto ai servizi di architettura e ingegneria, la necessità che le stazioni appaltanti indichino sempre il procedimento adottato ai fini della determinazione del calcolo dei compensi, ai sensi del decreto “parametri” del 17 giugno 2016. Ulteriori osservazioni sono state formulate in ordine agli articoli 100 e 119 dello Schema di decreto, rispettivamente i requisiti di partecipazione e l’istituto del subappalto. L’art. 100, comma 11, in particolare, chiede agli operatori economici di possedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. Una richiesta, ha osservato la Fondazione, che si pone, in primo luogo, in contrasto ai principi di economicità, concorrenza e apertura del mercato ampiamente definiti nella Legge delega 21 giugno n. 78 del 2022. Inoltre, la norma in esame non tiene conto della specificità delle attività connesse ai servizi di architettura e ingegneria. Il fatturato maturato nell’anno precedente, infatti, non necessariamente corrisponde alla effettiva attività svolta dal professionista nello stesso periodo poiché esso è il risultato del lavoro svolto anche in più anni precedenti, con incassi fortemente diversi nei singoli periodi. Sul punto, la proposta della Fondazione Inarcassa, volta a favorire la partecipazione degli operatori economici, è finalizzata a chiarire che, in riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, nel decennio precedente a quello di indizione della procedura sia stato eseguito almeno un servizio per importo non superiore al doppio del valore stimato.   Infine, in merito al subappalto, per scongiurane l’applicazione anche in relazione ai servizi della progettazione, la Fondazione non ha potuto non richiamare l’art. 2230 del Codice civile che disciplina la prestazione di opera intellettuale in un rapporto di fiducia tra le parti, il committente e il prestatore d’opera. Puoi consultare qui e qui il documento trasmesso alle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19). Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa Leggi qui il comunicato congiunto del Tavolo delle libere professioni
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  
    • committenza
  • Il 16 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.  Il testo, che si compone di 229 articoli e di 36 allegati, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato che entro l’8 febbraio dovranno esprimere i propri pareri. Successivamente, il provvedimento sarà nuovamente trasmesso al governo che, salvo modificazioni, dovrà approvarlo, entro il prossimo mese di marzo, in via definitiva in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il nuovo Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso[1]. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri ricalca in sostanza la versione a cui ha lavorato il Consiglio di Stato tra i mesi di luglio e ottobre scorsi. Ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Nell’ambito della consultazione promossa dalla Commissione al fine di raccogliere proposte e osservazioni da parte dei principali stakeholder, la Fondazione Inarcassa ha trasmesso a luglio scorso, all’attenzione dell’allora Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, e del Coordinatore della Commissione incaricata di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”, Luigi Carbone, una corposa documentazione d’interesse che opera sulla materia dei lavori pubblici. Come anticipato nella Nota di accompagnamento, la Fondazione Inarcassa è intervenuta in diverse audizioni parlamentari e ha partecipato alle consultazioni promosse da ANAC (tra cui quelle sul bando tipo per le procedure svolte interamente con sistemi informatici e sugli affidamenti in house) per formulare proposte correttive alla disciplina vigente e suggerire al decisore pubblico le politiche più idonee che interessano il mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Il riferimento è senz’altro all’audizione del 26 ottobre 2021 in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (S. 2330), durante la quale sono emerse una serie di considerazioni e proposte volte, in particolar modo, a sottolineare la centralità e la qualità della progettazione, indispensabili ai fini del buon esito dell’attività realizzativa. Una progettazione al “ribasso” può, nel lungo periodo, costare di più dell’apparente risparmio iniziale, è stato sottolineato in audizione dal Presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. Solo limitando al massimo il ribasso sui servizi di architettura e ingegneria, e garantendo un equo compenso professionale, si potranno avere progettazioni multidisciplinari di alto livello. Su questo tema, la Fondazione Inarcassa è poi ritornata a maggio scorso coordinando una ricerca, realizzata da REF ricerche, sugli effetti dei ribassi eccessivi nelle gare per i servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel corso della presentazione della ricerca, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, alcuni autorevoli rappresentanti del Parlamento e del Governo è emerso, dall’elaborazione dei dati ANAC, che nella fase esecutiva i ritardi, le sospensioni e le varianti in corso d’opera annullano i presunti vantaggi dei forti ribassi, e comportano costi e tempi superiori rispetto a qualsiasi altro tipo di procedura. La posizione della Fondazione Inarcassa è stata apprezzata anche nel corso del dibattito al Senato sul disegno di Delega Contratti pubblici. Durante la discussione generale del provvedimento al Senato il 14 giugno scorso, il senatore De Bertoldi, che oggi siede in Commissione Finanze della Camera, richiamando lo studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, ha sottolineato che “ancora oggi gran parte delle commissioni di gara penalizzano il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e, di fatto, si arriva ancora all'aggiudicazione sulla base di ribassi del 40-50 per cento”[2]. Gli interventi della Fondazione Inarcassa sono proseguiti nei mesi a seguire allo scopo di proporre puntuali modifiche e correzioni allo schema di codice dei contratti pubblici. Non appena entrato in carica il nuovo Governo presieduto dall’Onorevole Meloni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato a novembre scorso una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Alla consultazione ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa inviando un position paper dettagliato di proposte che toccano diversi punti del provvedimento, tra cui: a) RUP e responsabilità dei dipendenti della stazione appaltante; b) Livelli di progettazione; c) Appalto integrato; d) Procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie. Sul primo punto, la Fondazione Inarcassa ha sottolineato quanto sia fuorviante definire il RUP Responsabile Unico del Progetto poiché in tal modo si individua un servizio specifico di ingegneria e architettura. In alternativa, si è proposto il termine “Procedimento” o “Programmazione e Controllo”. Sulla riduzione dei livelli di progettazione, la posizione della Fondazione Inarcassa è netta: non sono i livelli di progettazione la causa degli attuali ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, bensì i tempi di attraversamento che incidono per il 60% sulla durata della progettazione. La riduzione dei livelli di progettazione rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Altrettanto netta è la posizione sull’appalto integrato, un istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore, e non garantisce la qualità del progetto e la rispondenza dello stesso a criteri esclusivi di interesse pubblico. La proposta della Fondazione Inarcassa è, quindi, preservare e garantire l’indipendenza dei ruoli: da un lato, il progettista, terzo garante della P.A., dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la PA con il suo ruolo di indirizzo e controllo.    Ulteriori considerazioni  e proposte sono state avanzate in merito alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie considerato che l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria a 139.000 euro, ha fatto emergere una serie di criticità, tra cui: 1) l’accaparramento di incarichi da parte dei “soggetti più forti” - indipendentemente dalle competenze tecniche e professionali; 2) la reintroduzione - in modo surrettizio - del criterio del prezzo più basso quale prassi comune delle stazioni appaltanti per la selezione del professionista a cui affidare i servizi tecnici; 3) una disparità di trattamento tra i regimi ordinari e quelli forfettari che sono preferiti dalle stazioni appaltanti più piccole per l’azzeramento dell’IVA. Contestualmente all’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in esame preliminare, la Fondazione Inarcassa il 16 dicembre scorso ha partecipato ad un evento promosso a Roma dall’On. Mazzetti, della Commissione Lavori Pubblici, sul nuovo codice degli appalti quale “momento di condivisione e di raccolta di proposte per completare e migliorare il testo”.  Il provvedimento, come anticipato, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato. A tal riguardo, la Fondazione Inarcassa ha dapprima trasmesso una Nota ai rispettivi Presidenti, On. Rotelli e Sen. Fazzone, per esprimere loro alcune osservazioni e proposte di modifica al testo già evidenziati nei precedenti appuntamenti istituzionali, e successivamente ha formalizzato una precisa richiesta di audizione, l’11 gennaio scorso, presso la Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.   Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa   [1] https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339 [2] Senato della Repubblica, seduta del 14 giugno 2022 sulla discussione generale del disegno di legge Delega al governo in materia di contratti pubblici, ripresa video disponibile al seguente link  https://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=439&leg=18&xmid=25059 al minuto 23:50.
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