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Nuovo codice appalti: le proposte della Fondazione Inarcassa arrivano in Parlamento.

redazione 17 Feb 2023

La Fondazione Inarcassa ha trasmesso alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato un documento di proposte e osservazioni allo Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 19. Il Parlamento, entro il prossimo 21 febbraio, è chiamato ad esprimere un parere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso.

La Fondazione Inarcassa ha raccolto l’invito formulato dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato a trasmettere un contributo scritto sui profili di maggior interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, e in particolar modo per quanto attiene l’ambito della progettazione, dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. Il provvedimento - atto governo n. 19 – è, infatti, all’esame della VIII Commissione di Camera e Senato, le quali, entro il prossimo 21 febbraio, dovranno rilasciare il relativo parere. Successivamente, lo schema di decreto legislativo tornerà a Palazzo Chigi per l’approvazione in via definitiva da rendersi entro il prossimo mese di marzo.

Il nuovo Codice, che si compone, salvo modificazioni, di 229 articoli e di 36 allegati, si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Sui termini di entrata in vigore del nuovo Codice la Fondazione Inarcassa ha sollevato alcune perplessità. Nel documento trasmesso alle Commissioni parlamentari, la Fondazione Inarcassa ha, infatti, condiviso i rilievi già sollevati da Confindustria che ha parlato di rischio di “shock regolatorio” nel caso di mancata posticipazione dell’entrata in vigore del provvedimento. Gli operatori del mercato, imprese e professionisti, necessitano di confrontarsi con un sistema di norme uniforme, chiaro e di immediata attuazione, ha evidenziato la Fondazione nel documento inviato alle Camere e successivamente in una nota stampa congiunta con il Tavolo delle libere professioni.

Il documento proposto dalla Fondazione Inarcassa integra quanto già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha avviato, a novembre scorso, una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Si ricorderà, infatti, che ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”.

Oltre le questioni già messe in evidenza nei mesi scorsi in riferimento alla bozza del nuovo Codice degli appalti, la Fondazione ha voluto portare all’attenzione delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato le ulteriori criticità che insistono sui principali temi di interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti.

In primo luogo, la Fondazione ha sottolineato la contrarietà alla riduzione dei livelli di progettazione prescritta all’art. 41 dello Schema di codice dei contratti pubblici perché rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Anche l’Anac si è mostrata d’accordo su questo aspetto. La progettazione è l’elemento chiave che consente alle amministrazioni di raggiungere l’obiettivo che intendono perseguire, hanno detto i rappresentanti dell’Autorità nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame dell’atto governo n. 19.

Altro tema critico è certamente l’appalto integrato. L’art. 44, comma 2, conferma i dubbi che da sempre la Fondazione Inarcassa nutre nei confronti di questo istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore. Anche l’Anac ha sollevato la questione in Commissione Ambiente della Camera sottolineando che l’appalto integrato non deve diventare una pratica generale, ma da applicarsi solo per gli appalti più complessi. Nel documento la Fondazione ha voluto, quindi, ribadire la sua posizione che vede da un lato il progettista, terzo garante della pubblica amministrazione, e dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la P.A. con il suo ruolo di indirizzo e controllo.

Inoltre, in riferimento alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie contenute nello Schema di decreto legislativo, oltre alle criticità già evidenziate precedentemente al MIT, la Fondazione ha sottolineato, rispetto ai servizi di architettura e ingegneria, la necessità che le stazioni appaltanti indichino sempre il procedimento adottato ai fini della determinazione del calcolo dei compensi, ai sensi del decreto “parametri” del 17 giugno 2016.

Ulteriori osservazioni sono state formulate in ordine agli articoli 100 e 119 dello Schema di decreto, rispettivamente i requisiti di partecipazione e l’istituto del subappalto. L’art. 100, comma 11, in particolare, chiede agli operatori economici di possedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. Una richiesta, ha osservato la Fondazione, che si pone, in primo luogo, in contrasto ai principi di economicità, concorrenza e apertura del mercato ampiamente definiti nella Legge delega 21 giugno n. 78 del 2022. Inoltre, la norma in esame non tiene conto della specificità delle attività connesse ai servizi di architettura e ingegneria. Il fatturato maturato nell’anno precedente, infatti, non necessariamente corrisponde alla effettiva attività svolta dal professionista nello stesso periodo poiché esso è il risultato del lavoro svolto anche in più anni precedenti, con incassi fortemente diversi nei singoli periodi. Sul punto, la proposta della Fondazione Inarcassa, volta a favorire la partecipazione degli operatori economici, è finalizzata a chiarire che, in riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, nel decennio precedente a quello di indizione della procedura sia stato eseguito almeno un servizio per importo non superiore al doppio del valore stimato.  

Infine, in merito al subappalto, per scongiurane l’applicazione anche in relazione ai servizi della progettazione, la Fondazione non ha potuto non richiamare l’art. 2230 del Codice civile che disciplina la prestazione di opera intellettuale in un rapporto di fiducia tra le parti, il committente e il prestatore d’opera.

Puoi consultare qui e qui il documento trasmesso alle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19).

Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa

Leggi qui il comunicato congiunto del Tavolo delle libere professioni



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