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L’Anac dà ragione alla Fondazione Inarcassa: Asmel non è qualificata come centrale di committenza.

redazione 23 Jan 2023

“Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate.

Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16.

L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”.

Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”.

Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto.

Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b).

Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022

Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa

 

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