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  • Fietta, Fondazione Inarcassa: “Il c.d. DL Cessione credito ha dato un colpo definitivo ai bonus edilizi, lasciando con il cerino in mano molti liberi professionisti. L’ottovolante delle norme che hanno accompagnato il Superbonus 110% chiude i battenti. A rischio gli interventi di adeguamento antisismico e efficientamento energetico degli immobili”.   Clicca qui per scaricare il Comunicato
  • La Fondazione Inarcassa ha trasmesso alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato un documento di proposte e osservazioni allo Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 19. Il Parlamento, entro il prossimo 21 febbraio, è chiamato ad esprimere un parere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. La Fondazione Inarcassa ha raccolto l’invito formulato dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato a trasmettere un contributo scritto sui profili di maggior interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, e in particolar modo per quanto attiene l’ambito della progettazione, dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. Il provvedimento - atto governo n. 19 – è, infatti, all’esame della VIII Commissione di Camera e Senato, le quali, entro il prossimo 21 febbraio, dovranno rilasciare il relativo parere. Successivamente, lo schema di decreto legislativo tornerà a Palazzo Chigi per l’approvazione in via definitiva da rendersi entro il prossimo mese di marzo. Il nuovo Codice, che si compone, salvo modificazioni, di 229 articoli e di 36 allegati, si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Sui termini di entrata in vigore del nuovo Codice la Fondazione Inarcassa ha sollevato alcune perplessità. Nel documento trasmesso alle Commissioni parlamentari, la Fondazione Inarcassa ha, infatti, condiviso i rilievi già sollevati da Confindustria che ha parlato di rischio di “shock regolatorio” nel caso di mancata posticipazione dell’entrata in vigore del provvedimento. Gli operatori del mercato, imprese e professionisti, necessitano di confrontarsi con un sistema di norme uniforme, chiaro e di immediata attuazione, ha evidenziato la Fondazione nel documento inviato alle Camere e successivamente in una nota stampa congiunta con il Tavolo delle libere professioni. Il documento proposto dalla Fondazione Inarcassa integra quanto già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha avviato, a novembre scorso, una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Si ricorderà, infatti, che ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Oltre le questioni già messe in evidenza nei mesi scorsi in riferimento alla bozza del nuovo Codice degli appalti, la Fondazione ha voluto portare all’attenzione delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato le ulteriori criticità che insistono sui principali temi di interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. In primo luogo, la Fondazione ha sottolineato la contrarietà alla riduzione dei livelli di progettazione prescritta all’art. 41 dello Schema di codice dei contratti pubblici perché rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Anche l’Anac si è mostrata d’accordo su questo aspetto. La progettazione è l’elemento chiave che consente alle amministrazioni di raggiungere l’obiettivo che intendono perseguire, hanno detto i rappresentanti dell’Autorità nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame dell’atto governo n. 19. Altro tema critico è certamente l’appalto integrato. L’art. 44, comma 2, conferma i dubbi che da sempre la Fondazione Inarcassa nutre nei confronti di questo istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore. Anche l’Anac ha sollevato la questione in Commissione Ambiente della Camera sottolineando che l’appalto integrato non deve diventare una pratica generale, ma da applicarsi solo per gli appalti più complessi. Nel documento la Fondazione ha voluto, quindi, ribadire la sua posizione che vede da un lato il progettista, terzo garante della pubblica amministrazione, e dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la P.A. con il suo ruolo di indirizzo e controllo. Inoltre, in riferimento alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie contenute nello Schema di decreto legislativo, oltre alle criticità già evidenziate precedentemente al MIT, la Fondazione ha sottolineato, rispetto ai servizi di architettura e ingegneria, la necessità che le stazioni appaltanti indichino sempre il procedimento adottato ai fini della determinazione del calcolo dei compensi, ai sensi del decreto “parametri” del 17 giugno 2016. Ulteriori osservazioni sono state formulate in ordine agli articoli 100 e 119 dello Schema di decreto, rispettivamente i requisiti di partecipazione e l’istituto del subappalto. L’art. 100, comma 11, in particolare, chiede agli operatori economici di possedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. Una richiesta, ha osservato la Fondazione, che si pone, in primo luogo, in contrasto ai principi di economicità, concorrenza e apertura del mercato ampiamente definiti nella Legge delega 21 giugno n. 78 del 2022. Inoltre, la norma in esame non tiene conto della specificità delle attività connesse ai servizi di architettura e ingegneria. Il fatturato maturato nell’anno precedente, infatti, non necessariamente corrisponde alla effettiva attività svolta dal professionista nello stesso periodo poiché esso è il risultato del lavoro svolto anche in più anni precedenti, con incassi fortemente diversi nei singoli periodi. Sul punto, la proposta della Fondazione Inarcassa, volta a favorire la partecipazione degli operatori economici, è finalizzata a chiarire che, in riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, nel decennio precedente a quello di indizione della procedura sia stato eseguito almeno un servizio per importo non superiore al doppio del valore stimato.   Infine, in merito al subappalto, per scongiurane l’applicazione anche in relazione ai servizi della progettazione, la Fondazione non ha potuto non richiamare l’art. 2230 del Codice civile che disciplina la prestazione di opera intellettuale in un rapporto di fiducia tra le parti, il committente e il prestatore d’opera. Puoi consultare qui e qui il documento trasmesso alle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19). Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa Leggi qui il comunicato congiunto del Tavolo delle libere professioni
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  
    • committenza
  • Il 16 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.  Il testo, che si compone di 229 articoli e di 36 allegati, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato che entro l’8 febbraio dovranno esprimere i propri pareri. Successivamente, il provvedimento sarà nuovamente trasmesso al governo che, salvo modificazioni, dovrà approvarlo, entro il prossimo mese di marzo, in via definitiva in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il nuovo Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso[1]. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri ricalca in sostanza la versione a cui ha lavorato il Consiglio di Stato tra i mesi di luglio e ottobre scorsi. Ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Nell’ambito della consultazione promossa dalla Commissione al fine di raccogliere proposte e osservazioni da parte dei principali stakeholder, la Fondazione Inarcassa ha trasmesso a luglio scorso, all’attenzione dell’allora Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, e del Coordinatore della Commissione incaricata di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”, Luigi Carbone, una corposa documentazione d’interesse che opera sulla materia dei lavori pubblici. Come anticipato nella Nota di accompagnamento, la Fondazione Inarcassa è intervenuta in diverse audizioni parlamentari e ha partecipato alle consultazioni promosse da ANAC (tra cui quelle sul bando tipo per le procedure svolte interamente con sistemi informatici e sugli affidamenti in house) per formulare proposte correttive alla disciplina vigente e suggerire al decisore pubblico le politiche più idonee che interessano il mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Il riferimento è senz’altro all’audizione del 26 ottobre 2021 in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (S. 2330), durante la quale sono emerse una serie di considerazioni e proposte volte, in particolar modo, a sottolineare la centralità e la qualità della progettazione, indispensabili ai fini del buon esito dell’attività realizzativa. Una progettazione al “ribasso” può, nel lungo periodo, costare di più dell’apparente risparmio iniziale, è stato sottolineato in audizione dal Presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. Solo limitando al massimo il ribasso sui servizi di architettura e ingegneria, e garantendo un equo compenso professionale, si potranno avere progettazioni multidisciplinari di alto livello. Su questo tema, la Fondazione Inarcassa è poi ritornata a maggio scorso coordinando una ricerca, realizzata da REF ricerche, sugli effetti dei ribassi eccessivi nelle gare per i servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel corso della presentazione della ricerca, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, alcuni autorevoli rappresentanti del Parlamento e del Governo è emerso, dall’elaborazione dei dati ANAC, che nella fase esecutiva i ritardi, le sospensioni e le varianti in corso d’opera annullano i presunti vantaggi dei forti ribassi, e comportano costi e tempi superiori rispetto a qualsiasi altro tipo di procedura. La posizione della Fondazione Inarcassa è stata apprezzata anche nel corso del dibattito al Senato sul disegno di Delega Contratti pubblici. Durante la discussione generale del provvedimento al Senato il 14 giugno scorso, il senatore De Bertoldi, che oggi siede in Commissione Finanze della Camera, richiamando lo studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, ha sottolineato che “ancora oggi gran parte delle commissioni di gara penalizzano il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e, di fatto, si arriva ancora all'aggiudicazione sulla base di ribassi del 40-50 per cento”[2]. Gli interventi della Fondazione Inarcassa sono proseguiti nei mesi a seguire allo scopo di proporre puntuali modifiche e correzioni allo schema di codice dei contratti pubblici. Non appena entrato in carica il nuovo Governo presieduto dall’Onorevole Meloni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato a novembre scorso una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Alla consultazione ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa inviando un position paper dettagliato di proposte che toccano diversi punti del provvedimento, tra cui: a) RUP e responsabilità dei dipendenti della stazione appaltante; b) Livelli di progettazione; c) Appalto integrato; d) Procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie. Sul primo punto, la Fondazione Inarcassa ha sottolineato quanto sia fuorviante definire il RUP Responsabile Unico del Progetto poiché in tal modo si individua un servizio specifico di ingegneria e architettura. In alternativa, si è proposto il termine “Procedimento” o “Programmazione e Controllo”. Sulla riduzione dei livelli di progettazione, la posizione della Fondazione Inarcassa è netta: non sono i livelli di progettazione la causa degli attuali ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, bensì i tempi di attraversamento che incidono per il 60% sulla durata della progettazione. La riduzione dei livelli di progettazione rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Altrettanto netta è la posizione sull’appalto integrato, un istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore, e non garantisce la qualità del progetto e la rispondenza dello stesso a criteri esclusivi di interesse pubblico. La proposta della Fondazione Inarcassa è, quindi, preservare e garantire l’indipendenza dei ruoli: da un lato, il progettista, terzo garante della P.A., dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la PA con il suo ruolo di indirizzo e controllo.    Ulteriori considerazioni  e proposte sono state avanzate in merito alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie considerato che l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria a 139.000 euro, ha fatto emergere una serie di criticità, tra cui: 1) l’accaparramento di incarichi da parte dei “soggetti più forti” - indipendentemente dalle competenze tecniche e professionali; 2) la reintroduzione - in modo surrettizio - del criterio del prezzo più basso quale prassi comune delle stazioni appaltanti per la selezione del professionista a cui affidare i servizi tecnici; 3) una disparità di trattamento tra i regimi ordinari e quelli forfettari che sono preferiti dalle stazioni appaltanti più piccole per l’azzeramento dell’IVA. Contestualmente all’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in esame preliminare, la Fondazione Inarcassa il 16 dicembre scorso ha partecipato ad un evento promosso a Roma dall’On. Mazzetti, della Commissione Lavori Pubblici, sul nuovo codice degli appalti quale “momento di condivisione e di raccolta di proposte per completare e migliorare il testo”.  Il provvedimento, come anticipato, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato. A tal riguardo, la Fondazione Inarcassa ha dapprima trasmesso una Nota ai rispettivi Presidenti, On. Rotelli e Sen. Fazzone, per esprimere loro alcune osservazioni e proposte di modifica al testo già evidenziati nei precedenti appuntamenti istituzionali, e successivamente ha formalizzato una precisa richiesta di audizione, l’11 gennaio scorso, presso la Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.   Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa   [1] https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339 [2] Senato della Repubblica, seduta del 14 giugno 2022 sulla discussione generale del disegno di legge Delega al governo in materia di contratti pubblici, ripresa video disponibile al seguente link  https://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=439&leg=18&xmid=25059 al minuto 23:50.
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