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  • Dai lavori in Commissione Finanze della Camera, impegnata nell’esame di conversione del decreto legge 11/2023, cosiddetto “cessione crediti”, sembra emergere la massima disponibilità di tutte le forze politiche a voler migliorare il provvedimento che, nato con lo scopo di tutelare i bilanci pubblici a fronte della spesa sostenuta per i bonus edilizi, punta a “contribuire alla soluzione dei gravi problemi di liquidità delle imprese e delle famiglie”, come ha precisato il Presidente della VI Commissione, l’Onorevole Osnato, nella seduta del 9 marzo scorso. Il tema al centro del dibattito parlamentare è certamente quello dei cosiddetti crediti “incagliati” che ammontano, secondo le stime del governo, a circa 19 miliardi di euro. Già lo scorso anno, la Fondazione Inarcassa lanciava l’allarme dei cassetti fiscali di imprese e professionisti ormai pieni di crediti non più cedibili alle banche perché, a loro volta, avevano esaurito il plafond disponibile. Una situazione che si è ben presto tradotta, di fatto, in una profonda crisi di liquidità per migliaia di professionisti dell’area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi. Il governo ha cercato di porvi rimedio con il decreto-legge 11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, approvato nella riunione Consiglio dei ministri n. 21 del 16 febbraio u.s. La Fondazione Inarcassa, all’indomani dell’approvazione del decreto “cessione crediti”, in una nota rilasciata alla stampa ha raccolto le prime impressioni critiche sul provvedimento che, di fatto, annuncia la fine della stagione dei bonus edilizi. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal governo, il meccanismo della cessione del credito e lo sconto in fattura si sono rivelati due elementi centrali e fondamentali per dare avvio alle pratiche di superbonus e dei bonus edilizi. Senza questi due strumenti, difficilmente le assemblee condominiali, anche di fronte alla richiesta di interventi urgenti, potranno deliberare l’avvio di lavori di messa in sicurezza. Ulteriori critiche sono state, poi, mosse in relazione alla ratio del provvedimento poiché esso, salvo eventuali modifiche che potranno arrivare in fase di conversione, non sembra aver risolto il problema dei crediti “incagliati”, ovvero incedibili in assenza di soggetti qualificati che possano aumentare la capacità di acquisto. Successivamente, in vista dell’esame di conversione del decreto-legge 11/2023, la Fondazione Inarcassa ha messo a punto un pacchetto di proposte da sottoporre all’attenzione della Commissione Finanze della Camera. A tale scopo, è stato riattivato il dialogo con l’On De Bertoldi, già Senatore nella scorsa Legislatura, ora relatore del provvedimento in VI Commissione alla Camera. Nel documento trasmesso all’On. De Bertoldi sono state, innanzitutto, sottolineate le ragioni che tanti attori della filiera dell’edilizia muovono a sostegno delle politiche di incentivazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza. Oggi, ancor di più che in passato, visti gli importanti passi in avanti che in sede europea si stanno compiendo per la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, il cui obiettivo è raggiungere specifici obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia finale degli edifici entro il 2030 nonché la definizione di una visione per l'edilizia verso la neutralità climatica a livello comunitario entro il 2050, è necessario che lo Stato affianchi i cittadini, di ogni fascia di reddito, e compartecipi, attraverso la definizione di un pacchetto di bonus edilizi, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Né può sottovalutarsi la fragilità del nostro territorio dal punto di vista dell’esposizione al rischio sismico sul quale occorre intervenire attraverso la definizione puntuale di un piano nazionale di prevenzione. Se si valuta esclusivamente il fattore economico della ricostruzione, dal 1968 ad oggi, l’Italia ha finanziato una spesa di oltre 135 Mld di euro a seguito di eventi simici. In questo scenario, è evidente il ruolo fondamentale che possono continuare a giocare i bonus edilizi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, soprattutto se accompagnati dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Sul piano delle proposte di modifica al decreto-legge 11/2023, la Fondazione Inarcassa ha, inoltre, sottolineato come il divieto imposto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti già maturati alla data di entrata in vigore del provvedimento, ha ridotto ulteriormente la platea dei potenziali acquirenti. A tal proposito, la Fondazione Inarcassa ha formulato una proposta correttiva volta a prevedere quantomeno una eccezione verso gli enti previdenziali professionali perché possano rilevare i crediti certificati dei propri associati. In continuità con quanto ampiamente proposto da altri stakeholder della filiera dell’edilizia, la Fondazione Inarcassa ha proposto che alle banche vada consentita la possibilità di allargare la capacità di acquisto dei crediti già maturati utilizzando il 3% dei debiti fiscali raccolti con gli importi dei relativi modelli F24 da compensare con i crediti ceduti dalle imprese. Infine, è stata proposta una deroga al divieto di esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi antecedenti al 17 febbraio 2023, ovvero alla data di entrata in vigore del provvedimento, per i quali sia stata già realizzata la progettazione, necessaria per l’avvio e conclusione dei lavori al fine di offrire maggiori garanzie a quei professionisti che rischiano di non vedersi riconosciuta dai committenti l’attività progettuale già eseguita. Le proposte della Fondazione Inarcassa sono state successivamente al centro degli incontri realizzati con altri componenti la Commissione Finanze della Camera. Con gli Onorevoli, Fenu, Congedo e Lovecchio sono state, infatti, presentate e discusse le ragioni mosse dalla Fondazione Inarcassa per interventi puntuali di modifica al decreto-legge “cessione crediti”. Al disegno di legge di conversione del decreto 11/2023 sono state presentate circa 300 proposte di modifica. Tra queste, molte raccolgono l’invito promosso dagli attori della filiera dell’edilizia sul tema della compensazione in modelli F24. Di interesse, inoltre, è l’emendamento 1.11 a prima firma dell’Onorevole Congedo secondo il quale il divieto per la pubblica amministrazione di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, non si applica agli enti previdenziali di diritto privato. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
    • cessione
  • Il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 25, offre l’occasione per mettere a punto alcune proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento per il lavoro autonomo e le aggregazioni professionali. Il testo del disegno di legge delega esaminato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso presenta, infatti, alcune rilevanti novità di interesse per la platea degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Non sono certamente sfuggiti i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi di lavoro autonomo richiamati nel provvedimento. Tra questi, infatti, è compresa la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Il tema dell’equità e parità fiscale tra i liberi professionisti che svolgono la libera professione in forma individuale e i liberi professionisti che, invece, svolgono l’attività in forma associata, è al centro dell’agenda della Fondazione Inarcassa. Nel mese di luglio scorso, la Fondazione ha promosso uno studio di analisi e proposte dettagliate di riforma del contesto normativo e fiscale entro cui si muovono le società tra professionisti. Considerata la crescente domanda di aggregazione professionale che arriva da ampie fasce della popolazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, la Fondazione Inarcassa, anche sulla scorta delle esperienze dirette degli iscritti, ha rilevato l’effetto dirompente che l’innalzamento, fino a 85 mila euro, del limite di reddito professionale ai fini dell’accesso al regime forfettario, ha avuto sulla scarsa crescita delle aggregazioni professionali.    Gli evidenti vantaggi del regime forfettario hanno, infatti, frenato le aggregazioni tra professionisti e, di conseguenza, favorito le forme individuali di esercizio della libera professione. A tal proposito, si richiama l’art. 1, comma 57, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. A differenza delle società di ingegneria che negli ultimi anni hanno registrato una crescita costante, le società tra professionisti hanno avuto più difficoltà ad imporsi nel mercato delle aggregazioni professionali, nonostante esse rappresentino uno strumento di più agevole applicazione e meglio rispondono alle esigenze del mercato dei servizi tecnici di piccole e medie dimensioni per la possibilità di condividere spese e costi, integrare competenze e conoscenze specialistiche, effettuare investimenti nella dotazione di strumenti informatici e per la facilità di accedere al mercato del credito. Basti considerare che, come rilevato nello studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, nel 2018, il numero complessivo delle società tra professionisti di natura tecnica è stato pari a 298 unità; mentre, nello stesso anno, le società di ingegneria hanno raggiunto le 7.188 unità. Ne consegue, dunque, che la riforma del regime forfettario, promossa dall’ultima legge di Bilancio, rischia di favorire ulteriormente un processo di atomizzazione del tessuto professionale che mal si concilia con le caratteristiche ed esigenze del mercato dei servizi dell’area tecnica.  È noto, infatti, che per rispondere alla crescente competizione del mercato dei servizi tecnici, per creare efficienza e qualità della progettazione, l’aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i professionisti è un fattore vincente e più incisivo. Già durante i lavori che hanno impegnato il Parlamento sull’ultima legge di Bilancio, la Fondazione Inarcassa ha formulato una precisa modifica all’impianto normativo di riferimento volta, innanzitutto, ad eliminare la causa di esclusione delle società di professionisti dall’ingresso nel regime forfettario, di cui alla legge n. 190 del 2014. Si tratta di una proposta che può garantire una maggiore equità fiscale tra professionisti che svolgono l’attività in forma individuale e i professionisti che svolgono l’attività in forma associata. Inoltre, essa avrebbe anche il merito di ridurre il rischio che il regime forfetario possa avere un effetto distorsivo del mercato dei servizi tecnici in termini di incentivo implicito alla non aggregazione delle attività professionali. La proposta della Fondazione Inarcassa si è rafforzata anche in vista delle successive interlocuzioni con il MEF. L’impegno del governo a lavorare su una riforma fiscale di ampio respiro ha tenuto conto, almeno nei principi e criteri direttivi che disegnano la legge delega, delle esigenze del lavoro autonomo e della necessità di favorire la formazione di aggregazioni professionali. Come anticipato in una nota diffusa agli organi di stampa all’indomani dell’approvazione del disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, la Fondazione Inarcassa sarà impegnata a portare all’attenzione del Parlamento la proposta di equità e parità fiscale e incentivazione delle aggregazioni professionali, contestualmente all’avvio dell’esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038) e aumenterà il livello di attenzione sugli interventi normativi di dettaglio che saranno adottati, in funzione dei principi e criteri direttivi fissati nella delega, attraverso i decreti delegati che il Governo dovrà emanare entro 24 mesi dall’approvazione della legge delega. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
    • riforma
  • Fietta, Fondazione Inarcassa: “Il c.d. DL Cessione credito ha dato un colpo definitivo ai bonus edilizi, lasciando con il cerino in mano molti liberi professionisti. L’ottovolante delle norme che hanno accompagnato il Superbonus 110% chiude i battenti. A rischio gli interventi di adeguamento antisismico e efficientamento energetico degli immobili”.   Clicca qui per scaricare il Comunicato
  • La Fondazione Inarcassa ha trasmesso alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato un documento di proposte e osservazioni allo Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 19. Il Parlamento, entro il prossimo 21 febbraio, è chiamato ad esprimere un parere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. La Fondazione Inarcassa ha raccolto l’invito formulato dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato a trasmettere un contributo scritto sui profili di maggior interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, e in particolar modo per quanto attiene l’ambito della progettazione, dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso. Il provvedimento - atto governo n. 19 – è, infatti, all’esame della VIII Commissione di Camera e Senato, le quali, entro il prossimo 21 febbraio, dovranno rilasciare il relativo parere. Successivamente, lo schema di decreto legislativo tornerà a Palazzo Chigi per l’approvazione in via definitiva da rendersi entro il prossimo mese di marzo. Il nuovo Codice, che si compone, salvo modificazioni, di 229 articoli e di 36 allegati, si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Sui termini di entrata in vigore del nuovo Codice la Fondazione Inarcassa ha sollevato alcune perplessità. Nel documento trasmesso alle Commissioni parlamentari, la Fondazione Inarcassa ha, infatti, condiviso i rilievi già sollevati da Confindustria che ha parlato di rischio di “shock regolatorio” nel caso di mancata posticipazione dell’entrata in vigore del provvedimento. Gli operatori del mercato, imprese e professionisti, necessitano di confrontarsi con un sistema di norme uniforme, chiaro e di immediata attuazione, ha evidenziato la Fondazione nel documento inviato alle Camere e successivamente in una nota stampa congiunta con il Tavolo delle libere professioni. Il documento proposto dalla Fondazione Inarcassa integra quanto già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha avviato, a novembre scorso, una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Si ricorderà, infatti, che ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Oltre le questioni già messe in evidenza nei mesi scorsi in riferimento alla bozza del nuovo Codice degli appalti, la Fondazione ha voluto portare all’attenzione delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato le ulteriori criticità che insistono sui principali temi di interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. In primo luogo, la Fondazione ha sottolineato la contrarietà alla riduzione dei livelli di progettazione prescritta all’art. 41 dello Schema di codice dei contratti pubblici perché rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Anche l’Anac si è mostrata d’accordo su questo aspetto. La progettazione è l’elemento chiave che consente alle amministrazioni di raggiungere l’obiettivo che intendono perseguire, hanno detto i rappresentanti dell’Autorità nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame dell’atto governo n. 19. Altro tema critico è certamente l’appalto integrato. L’art. 44, comma 2, conferma i dubbi che da sempre la Fondazione Inarcassa nutre nei confronti di questo istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore. Anche l’Anac ha sollevato la questione in Commissione Ambiente della Camera sottolineando che l’appalto integrato non deve diventare una pratica generale, ma da applicarsi solo per gli appalti più complessi. Nel documento la Fondazione ha voluto, quindi, ribadire la sua posizione che vede da un lato il progettista, terzo garante della pubblica amministrazione, e dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la P.A. con il suo ruolo di indirizzo e controllo. Inoltre, in riferimento alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie contenute nello Schema di decreto legislativo, oltre alle criticità già evidenziate precedentemente al MIT, la Fondazione ha sottolineato, rispetto ai servizi di architettura e ingegneria, la necessità che le stazioni appaltanti indichino sempre il procedimento adottato ai fini della determinazione del calcolo dei compensi, ai sensi del decreto “parametri” del 17 giugno 2016. Ulteriori osservazioni sono state formulate in ordine agli articoli 100 e 119 dello Schema di decreto, rispettivamente i requisiti di partecipazione e l’istituto del subappalto. L’art. 100, comma 11, in particolare, chiede agli operatori economici di possedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. Una richiesta, ha osservato la Fondazione, che si pone, in primo luogo, in contrasto ai principi di economicità, concorrenza e apertura del mercato ampiamente definiti nella Legge delega 21 giugno n. 78 del 2022. Inoltre, la norma in esame non tiene conto della specificità delle attività connesse ai servizi di architettura e ingegneria. Il fatturato maturato nell’anno precedente, infatti, non necessariamente corrisponde alla effettiva attività svolta dal professionista nello stesso periodo poiché esso è il risultato del lavoro svolto anche in più anni precedenti, con incassi fortemente diversi nei singoli periodi. Sul punto, la proposta della Fondazione Inarcassa, volta a favorire la partecipazione degli operatori economici, è finalizzata a chiarire che, in riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, nel decennio precedente a quello di indizione della procedura sia stato eseguito almeno un servizio per importo non superiore al doppio del valore stimato.   Infine, in merito al subappalto, per scongiurane l’applicazione anche in relazione ai servizi della progettazione, la Fondazione non ha potuto non richiamare l’art. 2230 del Codice civile che disciplina la prestazione di opera intellettuale in un rapporto di fiducia tra le parti, il committente e il prestatore d’opera. Puoi consultare qui e qui il documento trasmesso alle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19). Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa Leggi qui il comunicato congiunto del Tavolo delle libere professioni
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  
    • committenza
  • Il 16 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.  Il testo, che si compone di 229 articoli e di 36 allegati, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato che entro l’8 febbraio dovranno esprimere i propri pareri. Successivamente, il provvedimento sarà nuovamente trasmesso al governo che, salvo modificazioni, dovrà approvarlo, entro il prossimo mese di marzo, in via definitiva in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il nuovo Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso[1]. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri ricalca in sostanza la versione a cui ha lavorato il Consiglio di Stato tra i mesi di luglio e ottobre scorsi. Ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Nell’ambito della consultazione promossa dalla Commissione al fine di raccogliere proposte e osservazioni da parte dei principali stakeholder, la Fondazione Inarcassa ha trasmesso a luglio scorso, all’attenzione dell’allora Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, e del Coordinatore della Commissione incaricata di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”, Luigi Carbone, una corposa documentazione d’interesse che opera sulla materia dei lavori pubblici. Come anticipato nella Nota di accompagnamento, la Fondazione Inarcassa è intervenuta in diverse audizioni parlamentari e ha partecipato alle consultazioni promosse da ANAC (tra cui quelle sul bando tipo per le procedure svolte interamente con sistemi informatici e sugli affidamenti in house) per formulare proposte correttive alla disciplina vigente e suggerire al decisore pubblico le politiche più idonee che interessano il mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Il riferimento è senz’altro all’audizione del 26 ottobre 2021 in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (S. 2330), durante la quale sono emerse una serie di considerazioni e proposte volte, in particolar modo, a sottolineare la centralità e la qualità della progettazione, indispensabili ai fini del buon esito dell’attività realizzativa. Una progettazione al “ribasso” può, nel lungo periodo, costare di più dell’apparente risparmio iniziale, è stato sottolineato in audizione dal Presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. Solo limitando al massimo il ribasso sui servizi di architettura e ingegneria, e garantendo un equo compenso professionale, si potranno avere progettazioni multidisciplinari di alto livello. Su questo tema, la Fondazione Inarcassa è poi ritornata a maggio scorso coordinando una ricerca, realizzata da REF ricerche, sugli effetti dei ribassi eccessivi nelle gare per i servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel corso della presentazione della ricerca, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, alcuni autorevoli rappresentanti del Parlamento e del Governo è emerso, dall’elaborazione dei dati ANAC, che nella fase esecutiva i ritardi, le sospensioni e le varianti in corso d’opera annullano i presunti vantaggi dei forti ribassi, e comportano costi e tempi superiori rispetto a qualsiasi altro tipo di procedura. La posizione della Fondazione Inarcassa è stata apprezzata anche nel corso del dibattito al Senato sul disegno di Delega Contratti pubblici. Durante la discussione generale del provvedimento al Senato il 14 giugno scorso, il senatore De Bertoldi, che oggi siede in Commissione Finanze della Camera, richiamando lo studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, ha sottolineato che “ancora oggi gran parte delle commissioni di gara penalizzano il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e, di fatto, si arriva ancora all'aggiudicazione sulla base di ribassi del 40-50 per cento”[2]. Gli interventi della Fondazione Inarcassa sono proseguiti nei mesi a seguire allo scopo di proporre puntuali modifiche e correzioni allo schema di codice dei contratti pubblici. Non appena entrato in carica il nuovo Governo presieduto dall’Onorevole Meloni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato a novembre scorso una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Alla consultazione ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa inviando un position paper dettagliato di proposte che toccano diversi punti del provvedimento, tra cui: a) RUP e responsabilità dei dipendenti della stazione appaltante; b) Livelli di progettazione; c) Appalto integrato; d) Procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie. Sul primo punto, la Fondazione Inarcassa ha sottolineato quanto sia fuorviante definire il RUP Responsabile Unico del Progetto poiché in tal modo si individua un servizio specifico di ingegneria e architettura. In alternativa, si è proposto il termine “Procedimento” o “Programmazione e Controllo”. Sulla riduzione dei livelli di progettazione, la posizione della Fondazione Inarcassa è netta: non sono i livelli di progettazione la causa degli attuali ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, bensì i tempi di attraversamento che incidono per il 60% sulla durata della progettazione. La riduzione dei livelli di progettazione rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Altrettanto netta è la posizione sull’appalto integrato, un istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore, e non garantisce la qualità del progetto e la rispondenza dello stesso a criteri esclusivi di interesse pubblico. La proposta della Fondazione Inarcassa è, quindi, preservare e garantire l’indipendenza dei ruoli: da un lato, il progettista, terzo garante della P.A., dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la PA con il suo ruolo di indirizzo e controllo.    Ulteriori considerazioni  e proposte sono state avanzate in merito alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie considerato che l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria a 139.000 euro, ha fatto emergere una serie di criticità, tra cui: 1) l’accaparramento di incarichi da parte dei “soggetti più forti” - indipendentemente dalle competenze tecniche e professionali; 2) la reintroduzione - in modo surrettizio - del criterio del prezzo più basso quale prassi comune delle stazioni appaltanti per la selezione del professionista a cui affidare i servizi tecnici; 3) una disparità di trattamento tra i regimi ordinari e quelli forfettari che sono preferiti dalle stazioni appaltanti più piccole per l’azzeramento dell’IVA. Contestualmente all’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in esame preliminare, la Fondazione Inarcassa il 16 dicembre scorso ha partecipato ad un evento promosso a Roma dall’On. Mazzetti, della Commissione Lavori Pubblici, sul nuovo codice degli appalti quale “momento di condivisione e di raccolta di proposte per completare e migliorare il testo”.  Il provvedimento, come anticipato, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato. A tal riguardo, la Fondazione Inarcassa ha dapprima trasmesso una Nota ai rispettivi Presidenti, On. Rotelli e Sen. Fazzone, per esprimere loro alcune osservazioni e proposte di modifica al testo già evidenziati nei precedenti appuntamenti istituzionali, e successivamente ha formalizzato una precisa richiesta di audizione, l’11 gennaio scorso, presso la Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.   Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa   [1] https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339 [2] Senato della Repubblica, seduta del 14 giugno 2022 sulla discussione generale del disegno di legge Delega al governo in materia di contratti pubblici, ripresa video disponibile al seguente link  https://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=439&leg=18&xmid=25059 al minuto 23:50.
    • codice
  • marocco settembre
    La Fondazione, dopo un’attenta riflessione in merito alle recenti vicende legate al virus COVID-19, in particolare ai provvedimenti presi da alcuni paesi in merito all’ingresso dei turisti provenienti dall’Italia, e tenuto conto delle possibili disagi che potrebbero verificarsi nel procedere con la missione in Marocco nel mese di marzo nell’attuale scenario di diffusione del virus, ha deciso di rinviare il Workshop. Le nuove date individuate sono dal 29 settembre al 1^ ottobre, tenuto conto di un tempo congruo trascorso il quale auspichiamo che la situazione sia ragionevolmente risolta e della disponibilità di tutti i servizi e collaboratori coinvolti nell'organizzazione, che ci consentono di riproporre il workshop alle stesse condizioni economiche. Comprendendo che la scelta di rinvio è indipendente dalla volontà dei singoli partecipanti, la Fondazione ha di conseguenza deciso di farsi carico delle penali contrattuali derivanti da tale decisione e di riaprire le iscrizioni per le nuove date indicate. Il Workshop internazionale della Fondazione, che questa volta vede protagonista il Marocco è un’occasione per conoscere le opportunità professionali di quella che viene definita “la mecca dell’architettura”, nonchè un’opportunità unica per visitare i cantieri di prestigiosi studi internazionali condividendo l'esperienza con altri professionisti. Adesioni entro il 30 giugno. Nel dettaglio, il “Focus Marocco” prevede: 22 gennaio: webinar introduttivo con Country Presentation a cura dell’arch. Walter Gaj Tripiano, libero professionista con esperienza internazionale che da oltre 15 anni opera in Marocco e diversi altri paesi nel mondo.            scarica le slide del webinar 29 settembre/1^ ottobre: Workshop a Casablanca – Tre giorni di full immersion a contatto con operatori locali per B2B, visite a cantieri ed approfondimenti sul mercato marocchino, gli strumenti formativi indispensabili per avviare un’attività in Marocco e le opportunità per ingegneri e architetti. Quote di partecipazione in hotel 4 stelle*: In camera doppia: € 670,00* Supplemento singola: €80,00* La quota comprende: Viaggio aereo con volo di linea ALITALIA/ROYAL AIR MAROC/AIR TUI FLY BELGIUM Roma-Milano-Bologna Casablanca andata e ritorno Tasse aeroportuali Sistemazione in camera doppia uso singola e/o doppia secondo la quota scelta Trattamento di pernottamento e prima colazione Cocktail del 24 marzo con vino e finger food Una cena tipica di networking Pacchetto workshop con coffee break e light lunch in hotel Trasferimenti in pullman deluxe con assistente/ guida parlante italiano per tutte le attività organizzate in gruppo Assicurazione medico-bagaglio Tasse di soggiorno incluse Scarica la scheda di adesione Scarica il programma del workshop (a breve disponibile il programma aggiornato per le nuove date)
  • attention
    ATTENZIONE!!! PER RAGIONI TECNICHE DOVUTE ALLA PROCEDURA DI INSERIMENTO DEI DATI NELLE RISPETTIVE PIATTAFORME DEI CONSIGLI NAZIONALI, PER QUANTI HANNO NECESSITA' DI VEDERSI ACCREDITATI I CORSI FAD NEL 2019, CHIEDIAMO DI SCARICARE I RELATIVI ATTESTATI TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 10 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2019.  COLORO CHE CONSEGUIRANNO GLI ATTESTATI FUORI TERMINE SI VEDRANNO ACCREDITATI I CORSI PER L'ANNUALITA' 2020. GRAZIE  
  • equo compenso
    L’art. 70 del maxi emendamento 1.9000 presentato dal Governo in Senato, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di Bilancio 2020, introduce lo sconto in fattura sopra i 200 mila euro e abroga l'art. 10 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. decreto crescita). Il provvedimento è ora atteso alla Camera per il via libera definitivo.  Qui la posizione di Fondazione Inarcassa.