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  • Di che si tratta Erasmus per giovani professionisti è il progetto della Fondazione Inarcassa in collaborazione con Materahub, organizzazione intermediaria leader in Italia, nell’ambito del programma di scambio per gli imprenditori finanziato dall’Unione europea. Il progetto ti offre la possibilità di lavorare a fianco di un professionista esperto in un altro Paese dell’Unione europea e di rafforzare le competenze di cui hai bisogno per sviluppare la tua attività. Il tuo soggiorno all’estero potrà durare da 1 a 6 mesi. È previsto per il giovane professionista un contributo finanziario, rapportato alla qualità di vita del Paese di destinazione (vedi tabella file allegato). Puoi beneficiare del programma se Hai la partita Iva da meno di tre anni e sei iscritto a Inarcassa (si considera storico apertura P.IVA) Sei residente in modo stabile in uno dei Paesi dell’Unione europea Hai un progetto concreto o un’idea programmatica esposti in un piano commerciale Sei in grado di dimostrare la tua motivazione e il tuo impegno a partecipare in una relazione professionale con un architetto o ingegnere esperto di un altro Paese dell’Unione europea Sei pronto a contribuire allo sviluppo dello studio ospitante Sei pronto a coprire le spese del tuo soggiorno all’estero che eccedessero la sovvenzione UE Non esiste un limite d’età! Nella pratica Il programma è gestito da una rete di punti di contatto locali di sostegno ai soggetti operanti nei diversi Paesi dell’Unione europea. Dopo che avrai compilato la tua candidatura on line e la tua richiesta di partecipazione al programma sarà stata accettata, il punto di contatto Materahub ti fornirà sostegno e assistenza nella ricerca della struttura ospitante. Riceverai anche un supporto pratico durante il tuo soggiorno all’estero. Avrai la possibilità di Sviluppare contatti internazionali Sapere come funziona il mercato in un altro Paese europeo e scoprire modi diversi di esercitare la tua professione Rafforzare le tue competenze settoriali Scoprire potenziali opportunità di cooperazione Ottenere una sovvenzione da un programma della Commissione europea Entra nel programma in 5 mosse! 1. Prepara il tuo CV, la lettera di motivazione e il business plan 2. Presenta la tua candidatura su www.erasmus-entrepreneurs.eu e invia una email a e.valente@fondazioneinarcassa.it per confermarci l’iscrizione e permetterci di seguirne l’esito 3. Scegli Materahub come punto di contatto nel tuo Paese 4. Resta in attesa di ricevere una proposta oppure contatta uno studio ospitante all’estero e concorda il progetto di scambio (date, obiettivi e attività) 5. Una volta che l’abbinamento è approvato firmerete un accordo di finanziamento con Materahub Sei pronto per iniziare il soggiorno all’estero? Hai la p. IVA da più di 3 anni? Diventa Host! Se hai la p. IVA da più di 3 anni o hai già partecipato al programma come giovane professionista, puoi diventare un professionista ospitante senza sostenere spese e accogliere nel tuo studio un giovane professionista europeo Inoltre il programma EYE ha introdotto Erasmus 4Ukraine, ovvero la possibilità di ospitare professionisti ucraini anche se già sul suolo italiano. Consigliamo una lettura alle guide: per l'iscrizione al portale come Professionista Ospitante (HE) o come Giovane Professionista (NE) ed una Guida generale del programma EYE. Qui i riferimenti su CV e Business Plan (solo per NE) con modello, dopodichè si può procedere in autonomia alla registrazione: https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/   Scarica la presentazione del progetto   Per informazioni  (t) +39 06 852 74 209 (e) e.valente@fondazioneinarcassa.it www.fondazioneinarcassa.it | www.materahub.com
    • erasmus
  • Dai lavori in Commissione Finanze della Camera, impegnata nell’esame di conversione del decreto legge 11/2023, cosiddetto “cessione crediti”, sembra emergere la massima disponibilità di tutte le forze politiche a voler migliorare il provvedimento che, nato con lo scopo di tutelare i bilanci pubblici a fronte della spesa sostenuta per i bonus edilizi, punta a “contribuire alla soluzione dei gravi problemi di liquidità delle imprese e delle famiglie”, come ha precisato il Presidente della VI Commissione, l’Onorevole Osnato, nella seduta del 9 marzo scorso. Il tema al centro del dibattito parlamentare è certamente quello dei cosiddetti crediti “incagliati” che ammontano, secondo le stime del governo, a circa 19 miliardi di euro. Già lo scorso anno, la Fondazione Inarcassa lanciava l’allarme dei cassetti fiscali di imprese e professionisti ormai pieni di crediti non più cedibili alle banche perché, a loro volta, avevano esaurito il plafond disponibile. Una situazione che si è ben presto tradotta, di fatto, in una profonda crisi di liquidità per migliaia di professionisti dell’area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi. Il governo ha cercato di porvi rimedio con il decreto-legge 11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, approvato nella riunione Consiglio dei ministri n. 21 del 16 febbraio u.s. La Fondazione Inarcassa, all’indomani dell’approvazione del decreto “cessione crediti”, in una nota rilasciata alla stampa ha raccolto le prime impressioni critiche sul provvedimento che, di fatto, annuncia la fine della stagione dei bonus edilizi. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal governo, il meccanismo della cessione del credito e lo sconto in fattura si sono rivelati due elementi centrali e fondamentali per dare avvio alle pratiche di superbonus e dei bonus edilizi. Senza questi due strumenti, difficilmente le assemblee condominiali, anche di fronte alla richiesta di interventi urgenti, potranno deliberare l’avvio di lavori di messa in sicurezza. Ulteriori critiche sono state, poi, mosse in relazione alla ratio del provvedimento poiché esso, salvo eventuali modifiche che potranno arrivare in fase di conversione, non sembra aver risolto il problema dei crediti “incagliati”, ovvero incedibili in assenza di soggetti qualificati che possano aumentare la capacità di acquisto. Successivamente, in vista dell’esame di conversione del decreto-legge 11/2023, la Fondazione Inarcassa ha messo a punto un pacchetto di proposte da sottoporre all’attenzione della Commissione Finanze della Camera. A tale scopo, è stato riattivato il dialogo con l’On De Bertoldi, già Senatore nella scorsa Legislatura, ora relatore del provvedimento in VI Commissione alla Camera. Nel documento trasmesso all’On. De Bertoldi sono state, innanzitutto, sottolineate le ragioni che tanti attori della filiera dell’edilizia muovono a sostegno delle politiche di incentivazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza. Oggi, ancor di più che in passato, visti gli importanti passi in avanti che in sede europea si stanno compiendo per la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, il cui obiettivo è raggiungere specifici obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia finale degli edifici entro il 2030 nonché la definizione di una visione per l'edilizia verso la neutralità climatica a livello comunitario entro il 2050, è necessario che lo Stato affianchi i cittadini, di ogni fascia di reddito, e compartecipi, attraverso la definizione di un pacchetto di bonus edilizi, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Né può sottovalutarsi la fragilità del nostro territorio dal punto di vista dell’esposizione al rischio sismico sul quale occorre intervenire attraverso la definizione puntuale di un piano nazionale di prevenzione. Se si valuta esclusivamente il fattore economico della ricostruzione, dal 1968 ad oggi, l’Italia ha finanziato una spesa di oltre 135 Mld di euro a seguito di eventi simici. In questo scenario, è evidente il ruolo fondamentale che possono continuare a giocare i bonus edilizi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, soprattutto se accompagnati dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Sul piano delle proposte di modifica al decreto-legge 11/2023, la Fondazione Inarcassa ha, inoltre, sottolineato come il divieto imposto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti già maturati alla data di entrata in vigore del provvedimento, ha ridotto ulteriormente la platea dei potenziali acquirenti. A tal proposito, la Fondazione Inarcassa ha formulato una proposta correttiva volta a prevedere quantomeno una eccezione verso gli enti previdenziali professionali perché possano rilevare i crediti certificati dei propri associati. In continuità con quanto ampiamente proposto da altri stakeholder della filiera dell’edilizia, la Fondazione Inarcassa ha proposto che alle banche vada consentita la possibilità di allargare la capacità di acquisto dei crediti già maturati utilizzando il 3% dei debiti fiscali raccolti con gli importi dei relativi modelli F24 da compensare con i crediti ceduti dalle imprese. Infine, è stata proposta una deroga al divieto di esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi antecedenti al 17 febbraio 2023, ovvero alla data di entrata in vigore del provvedimento, per i quali sia stata già realizzata la progettazione, necessaria per l’avvio e conclusione dei lavori al fine di offrire maggiori garanzie a quei professionisti che rischiano di non vedersi riconosciuta dai committenti l’attività progettuale già eseguita. Le proposte della Fondazione Inarcassa sono state successivamente al centro degli incontri realizzati con altri componenti la Commissione Finanze della Camera. Con gli Onorevoli, Fenu, Congedo e Lovecchio sono state, infatti, presentate e discusse le ragioni mosse dalla Fondazione Inarcassa per interventi puntuali di modifica al decreto-legge “cessione crediti”. Al disegno di legge di conversione del decreto 11/2023 sono state presentate circa 300 proposte di modifica. Tra queste, molte raccolgono l’invito promosso dagli attori della filiera dell’edilizia sul tema della compensazione in modelli F24. Di interesse, inoltre, è l’emendamento 1.11 a prima firma dell’Onorevole Congedo secondo il quale il divieto per la pubblica amministrazione di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, non si applica agli enti previdenziali di diritto privato. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
    • cessione
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  
    • committenza