Con ricorso r.g. n. 1412/2016 proposto da un professionista innanzi il TAR Calabria – Catanzaro, è stato impugnato un bando di gara pubblicato dal Comune di Catanzaro.
Il ricorso poggiava su due motivi:
1) l’illegittima esclusione del ricorrente per non aver il titolo di studi richiesto dalla lex specialis;
2) la previsione di affidare un servizio di architettura ed ingegneria a titolo gratuito.
Il TAR, con la sentenza n. 1507/2018, ha accolto il ricorso promosso dal professionista, sottolineando l’elemento di illegittimità della gratuità dell’appalto.
Contro la sentenza, il Comune ha proposto appello innanzi il Consiglio di Stato che, il 21 febbraio scorso, ha pubblicato il dispositivo della sentenza, dichiarando accolto l’appello.
Ciò posto, il dispositivo di una sentenza, per sua stessa natura, non contiene le motivazioni sulle quali si basa la decisione del Collegio, bensì, ha il solo scopo di anticipare alle parti tale decisione, rinviando al futuro per le motivazioni. Ciò per dire che, ad oggi, non si conoscono né i motivi di appello, né, tantomeno, i motivi su cui si basa la decisione del Giudice.
Non si sa, dunque, se il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado in entrambi i suoi capi o esclusivamente uno di essi; ad esempio gravando solo il giudizio sull’equipollenza dei titoli di studio.
In ogni caso, anche nell’eventualità in cui il Consiglio di Stato si sia nuovamente espresso favorevolmente sulla gratuità dei servizi di architettura ed ingegneria, va considerato che il bando a suo tempo impugnato è stato pubblicato nel 2016; dunque, precedentemente ai due recenti interventi legislativi: il d.lgs. n. 56/2017 e il d.l. n. 148/2017.
Il primo ha introdotto, all’art. 24 del Codice degli Appalti, il comma 8-ter a mente del quale “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151”.
Il secondo, invece, afferma il principio dell’equo compenso. A lume dell’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Pertanto, nel caso in cui il Giudice di appello abbia accolto la tesi prospettata dall’Amministrazione circa la possibilità di affidare un appalto a titolo gratuito (ciò che ancora non è dato sapere), in ogni caso, essendo stato il bando pubblicato anteriormente alle due riforme sopracitate, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto applicare, sulla base del criterio temporale, le due riforme legislative, introdotte, appunto, successivamente al 2016.
E’ necessario, dunque, attendere fiduciosi la pubblicazione delle motivazioni del Giudice, così da poter conoscere anche i motivi di appello, senza creare inutili allarmismi e proclami che rischiano solo di far perdere di vista le politiche a tutela della categoria che gli architetti e ingegneri liberi professionisti stanno promuovendo in tutte le sedi istituzionali.
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