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  • Quello della mancanza di appeal della libera professione tra i giovani è un fenomeno già attenzionato da Fondazione Inarcassa che in più occasioni ha evidenziato al legislatore l’importanza di urgenti modifiche normative riguardanti le  Società tra Professionisti (StP), quale strumento di inserimento e crescita nel mercato in evoluzione continua. Ora, anche Confprofessioni, denuncia il 'costante calo del lavoro autonomo fra giovani’. La pandemia da Covid-19 ha "solo accentuato e accelerato una tendenza che si preparava da tempo", ossia che "la propensione a scegliere la libera professione è in costante calo: l'incidenza dei liberi professionisti sui laureati di secondo livello, a 5 anni dalla laurea, è scesa dal 22,2% del 2018 al 18% del 2022, pari a 2.151 unità in meno". È un passaggio dell'audizione che Confprofessioni ha svolto il 18 Gennaio nella Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali, aggiungendo che, "guardando ai tradizionali bacini elettivi delle libere professioni", nel 2022 ha deciso di intraprendere una forma di lavoro autonomo "solamente il 36% dei laureati in giurisprudenza e il 38,5% degli architetti e ingegneri. È un fenomeno - osserva la Confederazione presieduta da Gaetano Stella - comune a tutte le aree territoriali". Secondo Confprofessioni, "la crescita di 'appeal' delle professioni passa necessariamente dalla costituzione di strutture multidisciplinari, formate da un insieme di professionisti estremamente specializzati, ovvero in grado di rispondere efficacemente alla domanda di servizi complessi", soprattutto da parte delle imprese, che richiedono una pluralità di prestazioni specialistiche coordinate tra loro", dunque, è stato argomentato nell'organismo parlamentare guidato dal deputato della Lega Alberto Bagnai, sarebbe opportuno intervenire su una legislazione fiscale e su norme che oggi penalizzano pesantemente i processi di aggregazione in Società tra Professionisti (StP), o Società tra avvocati (StA). Le proposte di adeguamento normativo per favorire la diffusione e crescita delle StP sono già state prodotte da Fondazione Inarcassa agli organi competenti; ora ci attendiamo un pronto riscontro da parte della Politica.
  • Dal 4 gennaio 2024 è possibile presentare le domande d’iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale circondariale. Dopo aver testato il funzionamento della piattaforma abbiamo prontamente segnalato alcuni problemi tecnici alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Alcuni dei nostri suggerimenti sono stati accolti ed è ora, quindi, possibile caricare direttamente sulla piattaforma i documenti richiesti in modalità “autocertificazione”. Per agevolare il lavoro dei nostri colleghi è possibile scaricare la modulistica di riferimento in formato editabile: Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale Dichiarazione sostitutiva estratto atto di nascita Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo professionale Dichiarazione sostitutiva residenza Vi consigliamo, comunque, di verificare sempre la completezza delle informazioni. I professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea, dal 4 gennaio 2024 dovranno ripresentare la domanda in modalità telematica procedendo all’iscrizione attraverso il suddetto portale, coloro che lo faranno entro il 4 marzo 2024, non dovranno effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa. I professionisti che devono effettuare la prima iscrizione all'albo dei ctu ( consulenti tecnici d'ufficio nel ramo civile) potranno procedere esclusivamente dal 1°  marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. Per i periti ( consulenti tecnici nel ramo penale) non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni. Come fare? 1) Accedere al Portale unico nazionale dei CTU e periti, al link:  https://alboctuelenchi.giustizia.it 2) utilizzare le credenziali  SPID CIE e CNS per accreditarsi; 3) compilare e presentare la domanda di iscrizione, se già iscritti all’albo cartaceo indicare data e numero d’iscrizione; 4) firmare PDF della domanda, sono ammesse entrambe le tipologie di firma digitale, CAdES e PAdES. Per tutti i dettagli consultare il link del Ministero  
  • Dal 15 al 18 novembre la Fondazione Inarcassa è stata presente al Made Expo di Milano con uno spazio espositivo all’interno dello stand del Gruppo Sole 24 Ore. Nella mattina del 17 novembre, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Codice degli appalti tra novità e profili critici”, moderata dal giornalista Andrea Picardi, alla quale ha partecipato il Presidente della Fondazione Inarcassa, ing. Andrea De Maio. A margine della tavola rotonda, il Presidente ha rilasciato una intervista ai microfoni del Sole 24 Ore per sottolineare le criticità che ancora persistono nel nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023. Scarica qui il programma del Convegno. Qui per l'intervista.  
  • La Fondazione Inarcassa ottiene un altro importante risultato nell’ambito dell’azione di contrasto ai bandi irregolari. La Struttura Commissariale di Governo della ZES Calabria ha rettificato, in autotutela, gli atti di gara della procedura di affidamento di un appalto integrato concernente la realizzazione di una infrastruttura per la sicurezza nelle aree della ZES Calabria. Alla diffida notificata il 27 ottobre scorso - cui l’Amministrazione non aveva inizialmente dato riscontro - è seguito un esposto all’Anac della Fondazione Inarcassa per ribadire le irregolarità riscontrate nel bando di gara. Ben prima, dunque, dell’eventuale pronunciamento da parte dell’Autorità, la Struttura Commissariale ha provveduto alla rettifica degli atti di gara, in accoglimento dei rilievi mossi dalla Fondazione Inarcassa.   Sono quattro gli aspetti critici segnalati dalla Fondazione Inarcassa. Il primo riguarda la mancata motivazione del ricorso all’istituto dell’appalto integrato. Contrariamente al dettato dell’art. 44, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante non ha motivato il ricorso all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche”. L’altro elemento critico sottoposto all’attenzione della Struttura commissariale è la mancata indicazione dei criteri di determinazione della base d’asta. Infatti, la stazione appaltante, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, ha specificato l’importo spettante al professionista senza però indicare la relativa modalità di calcolo. A tal proposito, nella diffida è stato richiamato non solo l’art, 41, comma 15 del Codice e il rimando all’allegato I.13 nel quale “sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura”, ma anche una robusta giurisprudenza in materia, oltre alle Linee Guida Anac n. 1 che specificano il ricorso al decreto “parametri” del 2016 ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara. Contestualmente, la Fondazione Inarcassa ha riscontrato una violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge 49/2023 laddove nel disciplinare è stato previsto un ribasso dell’importo posto a base di gara, comprensivo dell’importo dei SIA. Al riguardo, nella diffida è stata richiamata la delibera Anac n. 343/2023 secondo cui i parametri ministeriali fissati dal decreto ministeriale del 17 giugno 2016 alla luce della recente legge in materia di equo compenso “assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di architettura e ingegneria e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Infine, in contrasto con il dettato dell’art. 44, comma 6, del Codice, negli atti di gara è mancata la previsione del pagamento diretto al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta. La Struttura Commissariale, quindi, ha accolto i nostri rilievi. Innanzitutto, l’Amministrazione ha chiarito le esigenze tecniche che hanno motivato il ricorso all’appalto integrato.  In secondo luogo, la Struttura Commissariale ha precisato che “il ribasso proposto dagli operatori economici partecipanti, non sarà applicato al corrispettivo dei compensi determinati per i servizi di ingegneria ed architettura, che saranno riconosciuti in modo diretto ai professionisti aggiudicatari della procedura”. Infine, sulla piattaforma e-procurement utilizzata per l’espletamento della procedura di gara, la stazione appaltante ha pubblicato le specifiche ai fini della determinazione del calcolo dei corrispettivi sulla base del DM 17/06/2016.
    • equo compenso
  • È scaduto il 13 novembre scorso il termine ultimo per partecipare alla consultazione promossa dall’Anac sullo “schema di domanda di partecipazione tipo” formulato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con la finalità di agevolare la preparazione dei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti, e già parte integrante del bando tipo n. 1/2023. La domanda di partecipazione, il cui schema tipo è stato sottoposto all’attenzione degli stakeholder al fine di raccogliere, da parte dell’Autorità, osservazioni e pareri in merito, contiene le dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle già previste nel DGUE, che i concorrenti dovranno rendere ai fini della partecipazione alle gare. La Fondazione Inarcassa, in quanto interlocutore in grado di tutelare e rappresentare, anche a livello istituzionale, gli interessi professionali della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, ha partecipato alla consultazione on line promossa dall’Anac inviando un proprio contributo di osservazioni secondo le modalità indicate dall’Autorità. Sono diversi i punti sui quali è intervenuta la Fondazione. Innanzitutto, è stato segnalato che lo schema tipo sottoposto alla consultazione non inserisce la figura del libero professionista tra i soggetti qualificati. Il libero professionista (che svolge attività di lavoro autonomo) non può rientrare nella tipologia societaria della ditta individuale, dal momento che quest’ultima svolge mera attività di impresa. In tale ambito, è stato proposto che la richiesta di partecipazione per gli RTP preveda anche l’individuazione del ruolo del soggetto istante (Capogruppo Mandatario o Componente mandante). La Fondazione Inarcassa, quale azione di contrasto al fenomeno del doppio lavoro irregolare, ha anche chiesto l’integrazione dello schema tipo della domanda di partecipazione con la dichiarazione di possesso dell’autorizzazione preventiva di cui all'art. 1 comma 60 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e art. 53 comma 7 D.L.165/2001. Infine, per consentire ai liberi professionisti di beneficiare della riduzione del 50% della garanzia (dovuta per i SIA in fase esecutiva) si è proposto di implementare lo schema tipo della domanda di partecipazione equiparando i liberi professionisti e loro raggruppamenti alle PMI coerentemente al diritto europeo (Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE).
  • Conosci le ricadute della Riforma Cartabia (D.M. 109/2023) sulle procedure di NUOVE ISCRIZIONI all’albo dei CTU e sul MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI esistenti? In attuazione dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo per la riforma del processo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, è stato emanato il 4 agosto 2023 il decreto del Ministro della Giustizia n. 109 che definisce e regolamenta l’iscrizione delle nuove iscrizioni all’albo dei CTU e il mantenimento delle loro iscrizioni esistenti. In considerazione del significativo ruolo che i CTU assumono nella dimensione pubblica, al servizio della collettività, per il buon andamento della pubblica amministrazione, e, più specificamente, del sistema giudiziario, la Fondazione Inarcassa sin dal 2021 ha segnalato al legislatore alcune specifiche proposte migliorative. Alcune di esse, sono state accolte nel decreto 109/2023: regolarità con gli obblighi di formazione professionale continua, regolarità con gli obblighi contributivi e previdenziali, competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse degli albi. Le novità introdotte dal decreto ministeriale riguardano due ambiti: il primo, interessa i professionisti che vorranno formulare la richiesta di prima iscrizione; il secondo, invece, coloro che intenderanno mantenere viva l’iscrizione al proprio albo di competenza. Ai fini delle nuove iscrizioni, i professionisti dovranno soddisfare i seguenti requisiti: a) iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali; b) regolarità con gli obblighi formativi e previdenziali; c) avere una condotta morale specchiata; d) almeno 5 anni di esperienza nelle materie oggetto della categoria di interesse, o in alternativa: 1) possedere adeguati titoli di specializzazione purché il professionista sia iscritto da almeno 5 anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; 2) adeguato curriculum scientifico; 3) certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. I professionisti che, invece, sono già iscritti manterranno la loro iscrizione fino alle future revisioni dell’albo, quando anch’essi saranno chiamati ad attestare di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e previdenziali.  Leggi la nota completa
  • Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica revoca l’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di consulenza a titolo gratuito. Nella diffida notificata all’Amministrazione i richiami al nuovo Codice dei contratti pubblici e alla recente legge sull’equo compenso.   Nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari promossa dalla Fondazione Inarcassa, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fatto marcia indietro e ha ritirato un avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di consulenza a titolo gratuito. Malgrado la complessità dell’incarico - analisi chimico-fisiche finalizzate alla sicurezza degli impianti di produzione/stoccaggio/trattamento idrocarburi – il Ministero non aveva previsto alcun compenso per il professionista che sarebbe stato selezionato. La revoca della manifestazione di interesse – motivata per “sopravvenute esigenze organizzative e mutate ragioni di interesse pubblico" - arriva dopo la diffida notificata dallo Studio legale per conto della Fondazione Inarcassa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.  Sono due gli elementi normativi che hanno caratterizzato l’impianto della diffida. Innanzitutto, l’art. 8, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), secondo cui “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. Eppure, nell’avviso pubblico pubblicato dal Ministero non erano indicati “casi eccezionali” né “adeguate motivazioni” che legittimassero la gratuità degli incarichi. In secondo luogo, la recente legge in materia di equo compenso non offre alcun tipo di giustificazione per gli affidamenti degli incarichi a titolo gratuito e impone, allo stesso tempo, anche alle pubbliche amministrazioni di calcolare i compensi professionali in modo proporzionato in base alla quantità e qualità del lavoro svolto. L’art. 2 della legge n. 49 del 2023 chiarisce, infatti, che le nuove disposizioni in materia di equo compenso si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Qui per approfondire.      
    • equo compenso
  • Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 28 luglio u.s., ha nominato membri del Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa: l’Ing. Andrea De Maio, l’Arch. Cinzia Prestifilippo, l’Ing. Lorenzo Daniele De Fabrizio.  Le tre nomine completano  la ricomposizione del Consiglio Direttivo,  per cui il Comitato Nazionale dei Delegati, nella riunione del 13 e 14 luglio u.s., aveva già eletto i componenti di sua competenza: Arch. Bruna Gozzi, Arch. Sergio Martinelli, Ing. Marco Muratore e Arch. Beniamino Visone.
    • Elezioni
  • Il 5 luglio u.s. Fondazione Inarcassa ha presentato lo studio a cura della Luiss Guido Carli Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". La ricerca sviluppata dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della Università LUISS ha interessato il fenomeno del “doppio lavoro”. Partendo dal principio di esclusività della prestazione lavorativa sancito dall’articolo 98, comma 1, della Costituzione, la ricerca promossa dalla Fondazione Inarcassa si è proposta di offrire un quadro di analisi multidisciplinare, sul piano normativo e giurisprudenziale, che consideri i conflitti di interesse e limiti il proliferare del “doppio lavoro” nel pubblico impiego. Specializzazione e competenza sono valori da perseguire: la libera professione e la pubblica amministrazione, ognuna nel proprio ambito, alleate per rendere più efficiente il nostro Paese. Clicca qui per approfondire. Clicca qui per la presentazione del Presidente di Inarcassa      
  • Si pubblica uno schema di raffronto delle principali caratteristiche delle possibili forme di aggregazione professionale per lo svolgimento dell’attività di natura tecnica. Lo scopo della pubblicazione è quello di aiutare gli architetti e gli ingegneri a comprendere le diverse opzioni e le opportunità di ciascuna forma di esercizio dell’attività professionale. Poiché le informazioni: • sono per lo più collegate con siti esterni o desunte da comunicazioni e documenti di uffici terzi, esterni alla Fondazione Inarcassa; • non sempre sono necessariamente aggiornate agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti; la Fondazione Inarcassa non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nel quadro sinottico e non è responsabile dell’uso che può esserne fatto. Lo schema che segue contiene degli indirizzi di carattere generale e non sostituisce la consulenza di un professionista esperto nei settori specifici (commercialista e/o legale). Clicca qui per il quadro sinottico.