News

383 Risultati
Seleziona ordinamento risultati
  • risposteinterpelli2
    Riportiamo di seguito i dettagli: Interpello n. 498 – Interventi di riqualificazione realizzati dall’usufruttuario di immobile – L’istante è residente all’estero e dichiara di aver acquistato con sua moglie nel 1989 un immobile di civile abitazione in Italia da destinare ai figli; l’immobile è intestato al figlio maggiore. L’istante specifica che il 31 gennaio 2018 l’intestatario dell’immobile ha attribuito quest’ultimo in un Trust di tipo autodichiarato del quale ha assunto anche il ruolo di Trustee nominando i genitori beneficiari. L'immobile è stato frazionato in quattro distinti appartamenti e che il figlio (Disponente e Trustee) intende cedere in usufrutto per dieci anni ad ognuno dei due genitori due appartamenti, i quali si impegnerebbero a sostenere le spese per gli interventi di cui al Superbonus circa l’isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, gli interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici e  di strutture di ricarica per veicoli elettrici. Queste operazioni saranno effettuate sia sulle parti comuni sia su quelle singole delle unità immobiliari. Ciò posto, l'Istante chiede se le spese che sosterrà per i prospettati interventi possa beneficiare dell'agevolazione prevista dalla disciplina del Superbonus, optando per la cessione del credito d'imposta oppure lo sconto ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto.   Risposta. L’AdE ha affermato che gli incentivi di cui al Superbonus potranno applicarsi anche in capo all’istante usufruttuario a condizione che lo stesso sostenga le spese e che l’usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al momento di avvio. Inoltre, specifica che il Superbonus non spetta ai soggetti che possiedono redditi imponibili i quali, non possono esercitare l’opzione dello sconto in fattura, come ad esempio le persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato; tali soggetti, tuttavia, possono optare per modalità alternative alla detrazione ivi previste.   Interpello n.524 – Modifica dimensione serramenti per interventi diversi da demolizione e ricostruzione - L'Istante riferisce che durante la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell'edificio. Come intervento "trainato", verranno sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione causando la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Ciò considerato l'Istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui Superbonus.   Risposta. L’AdE ha premesso che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. Relativamente al quesito, l’Ade sostiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati". Come nell'Ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.   Interpello n. 533 – Rilevanza effetti IVA in affidamento concessione del servizio di distribuzione del gas – L’istante è una società operante nel settore della distribuzione del gas naturale e della vendita di gas ed energia elettrica. Nello specifico, l’attività di distribuzione di gas naturale è svolta in convenzione di servizio con un Comune. Tale convenzione non prevede canoni contrattuali, tuttavia gli Enti locali concedenti possono richiedere un canone annuo, assoggettato ad IVA, fisso o parametrato al “Vincolo sui Ricavi di Distribuzione – VRD”, nei limiti del 10% del VRD. Ai gestori è data facoltà di recuperare tale onere in tariffa addebitandolo in bolletta agli utenti finali. Ciò posto, l’istante ritiene che la quota incrementale del canone sia soggetta ad IVA ordinaria e chiede se sia quindi tenuta a corrispondere l’imposta al Comune ed a portarla in detrazione.   Risposta – L’AdE ha premesso che secondo il documento di prassi il Comune concedente il servizio di distribuzione del gas naturale non agisce in qualità di pubblica autorità in quanto i rapporti fra l’Ente locale e la società sono regolati da un contratto di servizio in una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati. L’Agenzia ha sottolineato come la concessione del servizio di erogazione del gas da parte di un Comune sulla base di un atto negoziale costituisce naturalmente un’attività economica non istituzionale rientrante nel campo di applicazione dell’IVA. Inoltre, l’obbligo del pagamento del canone incrementale per il servizio di distribuzione equivale ad un corrispettivo per la concessione pur non essendovi un canone contrattuale, fornendo carattere commerciale all'attività resa dall'ente locale nel rapporto con il soggetto gestore. Ciò considerato, l’AdE è del parere che ove vi sia l'eventuale riconoscimento della componente tariffaria denominata "canoni comunali", con evidenza in bolletta, tale voce rileverà agli effetti dell'IVA nell'ambito del rapporto di fornitura verso il cliente.   Interpello n. 554 – Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo – L’istante afferma di essere proprietario di un immobile sito in zona sismica 3 sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. Nel mese di agosto 2018, ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire, senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico. L'esecuzione dei lavori è stata concessa ma questi ultimi sono stati interrotti prima ancora della demolizione dell'unità immobiliare. L'Istante dichiara di voler presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus. Il contribuente chiede all’AdE se è possibile procedere con interventi di riduzione di rischio sismico sebbene l’asseverazione sismica non sia stata presentata insieme alla richiesta del titolo abitativo ma solo in una fase successiva.   Risposta – L’AdE ha argomentato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune in cui è sito l’immobile o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche. Premesso ciò, ai fini della detrazione in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Inoltre, l’AdE sottolinea che i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 per questo, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018). Pertanto, per quanto concerne gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.   Interpello n. 556 - Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione – L'Istante afferma di voler acquistare una o più unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l'altro industriale. Gli interventi che verranno effettuati garantiscono sui due edifici il miglioramento sismico di due classi, la riqualificazione energetica e l'incremento delle unità immobiliari. Ciò premesso l’istante chiede quale sia la misura dell'agevolazione spettante per il Sismabonus e per il Superbonus per l'acquisto di unità immobiliari derivanti dalla demolizione e ricostruzione sia dell'edificio residenziale sia dell'edificio industriale, chiedendo se sia rilevante la qualificazione dell'edificio all'inizio dei lavori (residenziale o non residenziale) e il relativo cambio di destinazione d'uso dell'edificio a fine intervento. Inoltre, chiede se siano detraibili solo gli acconti versati nel 2021 o anche il saldo corrisposto al rogito nel 2022, nel caso in cui dovesse perfezionare l'acquisto delle unità immobiliari successivamente al 31 dicembre 2021. Inoltre, l’istante vuole sapere se fosse possibile trasferire al venditore/costruttore l'intero credito corrispondente alla detrazione, anche a fronte di uno sconto in fattura.   Risposta – L’AdE afferma che il Superbonus trova applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo e, al contrario, per quanto concerne il Sismabonus, la tipologia dell'unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o produttiva è irrilevante. Conseguentemente ai soli fini del Superbonus al termine degli interventi l'immobile deve avere natura residenziale e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili. Per quanto concerne la detraibilità degli acconti, in relazione alle modalità di fruizione del cd. Sismabonus acquisti, è stato chiarito che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Inoltre, gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del Superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. Poi, l’AdE sottolinea che è riconosciuta la possibilità e di optare per un contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.   Interpello n. 557 - Inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento – L'Istante è proprietario insieme alla moglie di un fabbricato, categoria catastale C/2, sul quale sta svolgendo lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione per renderlo abitabile al proprio nucleo familiare; per questi lavori aveva già presentato istanza di interpello in merito all'applicabilità del Superbonus e del bonus facciate. L'Istante chiede se può usufruire dei benefici previsti dal Superbonus anche per l’installazione di un impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, e per l’installazione di un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili.   Risposta – L’AdE ha affermato che l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico di cui al Superbonus.   Interpello n. 560 - Realizzazione di interventi "di riparazione o locale" su di una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative – L'Istante intende effettuare interventi finalizzati all'eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica della propria unità immobiliare, per i quali vorrebbe usufruire della detrazione prevista dal Superbonus. Gli interventi sono da effettuarsi su una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall'esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3. Ciò posto, l'Istante chiede se tali interventi rientrino tra quelli per i quali si possa usufruire del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus.   Risposta – L’AdE sostiene che solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", l'Istante potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previste, del Superbonus.   Interpello n. 563 - Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione – L'istante intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità immobiliare di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi trainanti e trainati sanciti dalla disciplina del Superbonus. L'istante precisa che l'immobile ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo. Ciò posto, l'istante chiede se gli interventi che intende effettuare possano fruire dell'aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione e su quali massimali è da calcolarsi l'aumento del 50 per cento.   Risposta – L’AdE ha decretato che in base a quanto riferito dall'istante, il contributo per la ricostruzione è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l'Istante non può fruire del Superbonus rafforzato considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.
  • modulistica
      Dalla Conferenza Unificata il via libera al nuovo modulo CILA: Leggi qui l'accordo della Conferenza Unificata. Scarica qui il nuovo modulo CILA unificato, la comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.  
  • questionario
    Per aiutarci con la ricerca promossa da Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert Project, Le chiediamo gentilmente di dedicare qualche minuto del Suo tempo a rispondere alle domande di seguito riportate.  Lo scopo del progetto è l'elaborazione di materiale formativo innovativo che possa rivolgersi a soggetti e PMI interessati ad intraprendere nuovi percorsi professionali: Esperto in Efficienza Energetica.  Tempo di compilazione due minuti. Clicca qui per avviare il questionario
  • audizionef
    Fondazione Inarcassa è stata audita nella mattina del 21 giugno in Commissione ambiente della Camera sulle misure introdotte dal decreto semplificazioni bis (decreto legge 77/2021). I temi di maggiore interesse sono stati: appalto integrato, superbonus/cila, nuove soglie per affidamento diretto servizi architettura e ingegneria.   Clicca qui per rivedere la diretta dal minuto 1.49.40
  • webinar 25 def
    Il 25 giugno 2021 alle ore 15.30 la Fondazione Inarcassa organizzerà un webinar avente quale oggetto la situazione degli appalti in Italia e i rimedi per ripartire, con l’intervento di relatori di assoluto livello quali il Consigliere di Stato Michele Corradino, l’Avv. Massimiliano Brugnoletti e il Professore Giovanni Fabio Licata, Docente di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Catania. Clicca qui per scaricare il programma. Il webinar è totalmente gratuito e aperto a tutti gli Architetti ed Ingegneri interessati.  
  • webinar appalti
      Webinar venerdì 18 giugno  “Le novità in tema di codice degli appalti pubblici”   Relatori: Avv. Andrea Napoleone (giurista della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) Avv. Martina Alò (esperta del settore della contrattualistica pubblica presso lo Studio Brugnoletti & Associati) Avv. Gianfranco Carcione (Segretario Generale della Fondazione Inarcassa) L’evento, aperto a tutti gli interessati, avrà luogo venerdì 18 giugno, con inizio alle ore 14.30 e  sarà trasmesso in modalità streaming con possibilità di essere seguito anche in diretta libera sulla nostra pagina Facebook.   Per gli Ingegneri e gli architetti che parteciperanno all’evento è stata presentata domanda ai Consigli Nazionali di appartenenza per il riconoscimento di n.2 CFP.    
  • fietta
    Il presidente Fietta: "Semplificare le gare senza riproporre modelli che hanno già fallito" “L’appalto integrato non è una scelta obbligata da adottare per velocizzare la realizzazione delle opere e sopperire alla mancanza di progettisti nella Pa". E' quanto dichiara Franco Fietta, presidente Fondazione Inarcassa, che rappresenta oggi in Italia circa 180.000 ingegneri e architetti liberi professionisti, in merito al possibile ritorno dell’appalto integrato con il Decreto Semplificazioni, ora ancora in bozza. "Un istituto che genera un conflitto di interessi in quanto sia coloro che devono garantire la qualità progettuale, sia i principali attori del controllo nell’esecuzione dell’opera, sono pagati dall’impresa esecutrice. Inoltre, non interviene sulla riduzione dei tempi di processo se non in maniera molto limitata", sottolinea la Fondazione. “I servizi di progettazione possono e devono essere esternalizzati per evitare che con l’appalto integrato si crei un conflitto di interessi tra impresa appaltante e progettisti. Va infatti assolutamente salvaguardato il principio generale della separazione dei ruoli fra progettista e costruttore, che rappresenta un elemento di trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e della qualità dei lavori, per avere elevati standard di qualità che nel progetto deve essere sempre al centro del processo”, spiega ancora. “Probabilmente l’esempio del ponte Morandi di Genova ha spinto verso una volontà radicale di semplificazione che travolge l’intero sistema delle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sebbene quel modello sia stato adottato per un caso assolutamente straordinario e di attenzione internazionale. C’è il concreto rischio che la reintroduzione dell’appalto integrato applicato all’intera filiera degli appalti riduca significativamente i controlli con nefaste conseguenze. Sbloccare le opere -conclude Fietta- è l’obiettivo fondamentale in questo momento, ma farlo bene lo è ancora di più”.
  • Ade2
    Interpello n. 318 – Demolizione e ricostruzione di immobili appartenenti alla categoria catastale A/1. L’Istante è proprietario di due immobili appartenenti alla categoria catastale A/1 che vuole demolire e ricostruire, cambiando di conseguenza la categoria catastale, allo scopo di ridurre il rischio sismico di due classi. Il Dl Rilancio esclude dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alla suddetta categoria catastale. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se, nel rispetto di tutti i requisiti di legge previsti, gli acquirenti persone fisiche possano beneficiare della suddetta agevolazione. Risposta. Secondo l’AdE, nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire del c.d. Sismabonus. Quanto agli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, essi non potranno beneficiare del Sismabonus in quanto quest’ultima, a partire dal 1° luglio 2020, resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal Superbonus. Interpello n. 321 -  Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’Istante è un’azienda Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di un Comune. Premesso ciò, l’Istante chiede se, ai fini del Superbonus, le spese da esso fatturate per competenze tecniche rientrino tra quelle detraibili e se, in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire. Risposta. In risposta, l’AdE ha chiarito che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante nei confronti del soggetto promotore del Project Financing e del condominio potranno essere ammesse al Superbonus. Tuttavia, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione. Quanto al secondo quesito, il parere tecnico in questione è escluso dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto richiede competenze non di carattere fiscale che esulano dall’Agenzia in questione. Risposta ad un interpello in merito al credito d’imposta 4.0 Interpello n. 343 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0. L’Istante è una società che dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione. Le attività di formazione sono ammissibili al beneficio a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’accordo, tuttavia, è stato depositato in ritardo e i motivi non sono stati chiariti. Ciò posto, la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito. Risposta. L’AdE ha risposto affermando che, non avendo la società istante provveduto al deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta formazione 4.0 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina. Guida operativa Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% Pubblicata la Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati. La guida si sofferma, inoltre, sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009 (comunicato).