News

90 Risultati
Seleziona ordinamento risultati
  • webinardubai12
    martedì 12 ottobre ore 14.00     Real Estate Development “made in UAE”         Relatori:   arch. Fabio Grilli –   Senior Design Manager, EMAAR   L’evento, aperto a tutti gli interessati, avrà luogo martedì 12 ottobre, con inizio alle ore 14.00 e  sarà trasmesso in modalità streaming con possibilità di essere seguito anche in diretta libera sulla nostra pagina Facebook.   SCARICA IL PROGRAMMA     Per gli Ingegneri e gli architetti che parteciperanno all’evento è stata presentata domanda ai Consigli Nazionali di appartenenza per il riconoscimento di n.2 CFP.     Speakers: arch. Fabio Grilli - Senior Design Manager, EMAAR The event, open to all interested parties, will take place on Tuesday 12 October, starting at 14.00 and will be broadcast in streaming mode with the possibility of being followed live on our Facebook page. For the Engineers and architects who will participate in the event, an application has been submitted to the National Councils to which they belong for the recognition of 2 CFPs.
  • risposteinterpelli2
    Riportiamo di seguito i dettagli: Interpello n. 630 – Interventi limitati alla singola unità strutturale e non eseguiti sulla base di un "progetto unitario" - L'istante residente in Italia è comproprietario di un fabbricato, costituito da due unità immobiliari di categoria A/3, confinante con altri edifici ed intende effettuare interventi di consolidamento sismico dell'edificio. Considerato che l'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione è sita in un centro storico, l'istante chiede se può fruire del Superbonus, sebbene gli interventi siano limitati alla singola unità strutturale e non vengano eseguiti sulla base di un "progetto unitario", che coinvolga tutti gli edifici contigui all'immobile. Risposta. – L’Ade ritiene che essendo l’istante comproprietario di un edificio sito in un centro storico, spetterà al professionista incaricato, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva, valutare se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati "interventi di riparazioni o locali, ed ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all'edificio considerato nella sua interezza. Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni, limiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, l’AdE afferma che l'Istante per i suddetti interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell'edificio in cui sono situate le due unità immobiliari A/3, avrà diritto a fruire delle agevolazioni di cui al Superbonus. Interpello n. 624 – Sismabonus acquisti in caso di variazione della zona sismica del comune in cui sorge l'unità immobiliare, dalla classe 4 alla classe 3, intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire – L’istante ha acquistato un’unità immobiliare a fine abitativo. Attualmente in costruzione con un permesso rilasciato dal Comune per la "realizzazione di un nuovo complesso residenziale plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge regionale" e chiede se possa validamente fruire del Supersismabonus acquisti. Risposta. – L’Ade afferma per usufruire dell’agevolazione è fondamentale che venga rispettata la condizione che gli immobili siano alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e che l’asseverazione di ciò sia presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile. Ciò posto, l’istante nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti normativamente previsti non oggetto di interpello, può beneficiare del Sismabonus acquisti applicando la maggiore aliquota prevista. Interpello n. 620 – Imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato – L’istante è la pubblica amministrazione e afferma che a seguito dell'alienazione del patrimonio immobiliare si sono venute a verificare situazioni di proprietà condominiale ) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà dell'amministrazione istante non ancora venduti. Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire dell'agevolazione cd. Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni. Considerato che l'amministrazione in commento non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati, tuttavia, non si opporrà , in caso di valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo. Iò cnsiderato, l’istante chiede all’AdE se una procedura di questo tipo può ritenersi corretta. Risposta. – L’Ade ritiene che , gli altri condomini, diversi dall'Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi della disciplina di cui al Superbonus. Interpello n. 615 - Ambito applicativo agevolativo a favore di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, quale onlus parziale – L’istante è un ente religioso iscritto al registro delle Onlus e intende effettuare interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica sugli immobili impiegati nelle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale della Onlus stessa. Per questo chiede se possa beneficiare delle detrazioni di cui al Superbonus e se l’Ade può confermare che non sia necessario stipulare un contratto di comodato né la stesura di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la parte di utilizzo dei beni immobili da parte del ramo di attività della Onlus parziale per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura di cui al Superbonus. Risposta. – L’Ade afferma che considerato che l'Ente Istante è iscritto nell'anagrafe delle Onlus e che utilizza gli immobili oggetto di intervento nell'ambito del ramo Onlus per il perseguimento delle proprie finalità sociali, potrà usufruire dei benefici previsti dal Superbonus. Interpello n. 614 – Installazione di impianti solari fotovoltaici – L’istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d'uso registrato. Nello specifico, vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico "a servizio dell'abitazione con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'interno dell'unità immobiliare, mentre la posa dei soli pannelli solari, sarebbe effettuata sulla falda del tetto dell'edificio adiacente all'edificio oggetto dell'intervento. Ciò posto, l'Istante chiede se è possibile beneficiare del Superbonus "per l'impianto con i pannelli solari installati sull'altra falda del tetto. Risposta. – L’Ade ritiene che purché sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico; l'Istante possa fruire del Superbonus per tale intervento anche quando l'installazione, come nel caso in esame, è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà dell'area necessaria all'installazione stessa.
  • rcprofessionale
    Dal mese di agosto u.s., la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni, entra a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per ulteriori dettagli, clicca qui.
  • psdiglione expo
    A poco più di un mese dal Workshop “Rinascimento Urbano” che si terrà nel corso dell’Expo2020 Dubai, è stata presentata la squadra dei 30 giovani professionisti che prenderanno parte all’evento nel padiglione italiano, dal 4 al 6 novembre. Architetti e ingegneri, provenienti da 10 diversi paesi, daranno vita ad un progetto di “rinascimento urbano” incentrato su una nuova visione dell’area del Downtown Boulevard di Dubai, e lo faranno insieme ai professionisti italiani, vincitori della borsa di studio messa a disposizione della Fondazione Inarcassa. Per prepararsi all’evento, è stato messo a punto un fitto calendario di appuntamenti, in parte aperti anche a quanti interessati allo sviluppo internazionale della professione e alla zona del Middle est in particolare. Il primo incontro di presentazione del progetto, riservato ai partecipanti, si è svolto lo scorso 15 settembre con l’introduzione dell’arch. Cristiano Luchetti, docente presso Heriot Watt University e tutor del workshop. E' poi la volta di Hussam Raouf, developer di masterplan di larga scala, per la presentazione ai borsisti dell’area che sarà oggetto dell’intervento di progettazione, il 21 settembre. Bisognerà attendere il 24 settembre per il webinar aperto a tutti, per la presentazione ufficiale del progetto “Rinascimento Urbano”. In questa occasione sarà dato ampio spazio al padiglione italiano all’Expo, con gli interventi dell’arch. Italo Rota e dell’agr. Flavio Pollano, nonché di uno degli sviluppatori del progetto Expo, arch. Steven Velegrinis, anche lui tutor del “Rinascimento Urbano”.   Maggiori informazioni sui nostri eventi e il calendario, saranno pubblicate su questo sito. Guarda i video di presentazione dei giovani professionisti che parteciperanno al workshop “Rinascimento Urbano”.
  • webinardubai
        venerdì 24 settembre   “ Expo2020 Dubai: il progetto, il padiglione italiano e il “Rinascimento Urbano”   CLICCA QUI PER ISCRIVERTI     Relatori:   arch. Steven Velegrinis, project director: Il Masterplan di Expo2020 Dubai (eng) arch. Italo Rota, Il Padiglione Italia a Expo 2020 agr. Flavio Pollano, La progettazione degli spazi verdi nel padiglione Italia arch. Cinzia Prestifilippo, Workshop Rinascimento Urbano: il progetto e le collaborazioni (intervengono il prof. Luigi Prestinenza Puglisi per AIAC – Associazione Italiana Architettura e Critica, ing. Christian Bonu per Much More- Architecture and Landscape, arch. Cristiano Luchetti – docente presso Heriot Watt University) L’evento, aperto a tutti gli interessati, avrà luogo venerdì  24 settembre, con inizio alle ore 10.00 e  sarà trasmesso in modalità streaming con possibilità di essere seguito anche in diretta libera sulla nostra pagina Facebook. Scarica il prog/documents/10194/0/Programma+Webinar+24+settembre+ore+10%2C00.pdf/a6f73649-7cf8-40ba-8058-c21ac00df638ramma   Per gli Ingegneri e gli architetti che parteciperanno all’evento è stata presentata domanda ai Consigli Nazionali di appartenenza per il riconoscimento di n.2 CFP.   Webinar Friday 24 September   "Expo2020 Dubai: the project, the Italian pavilion and the" Urban Renaissance " CLICK HERE TO REGISTE/documents/10194/0/Webinar++sept+24th.pdf/41779cbc-d559-4cda-9441-8b51bfdfdf84R NOW Speakers:   arch. Steven Velegrinis, project director: The Expo2020 Dubai Masterplan (eng) arch. Italo Rota, The Italian Pavilion at Expo 2020 agr. Flavio Pollano, The design of green spaces in the Italian pavilion arch. Cinzia Prestifilippo, Urban Renaissance Workshop: the project and collaborations (with the participation of Prof. Luigi Prestinenza Puglisi for AIAC - Italian Association of Architecture and Critics, Eng. Christian Bonu for Much More - Architecture and Landscape, arch. Cristiano Luchetti - professor at Heriot Watt University) The event, open to all interested parties, will take place on Friday 24 September, starting at 10.00 and will be broadcast in streaming mode with the possibility of being followed live free on our Facebook page. Download the program   For the Engineers and architects who will participate in the event, an application has been submitted to the National Councils to which they belong for the recognition of 2 CFPs.
  • isnovaciclo
    Come si applicano sul campo i bonus fiscali? Lo scopriamo con i nuovi incontri tecnici che approfondiscono soluzioni pratiche di ristrutturazione con Ecobonus e Sismabonus. Intervengono i ricercatori di ENEA e gli esperti di settore che ci guidano nelle applicazioni pratiche del Superbonus.   Con il patrocinio della Fondazione Inarcassa, l’Istituto ISNOVA, con ENEA e in collaborazione con Logical Soft propone i seguenti 6 appuntamenti:   • WEBINAR - 16 settembre 2021 Ore 15.00 - 17:00 - Evento Gratuito: LA COMPILAZIONE DEL PORTALE ENEA PER IL SUPER ECOBONUS   • WEBINAR - 30 settembre 2021 Ore 15.00 - 17:00 - Evento Gratuito: CESSIONE DEL CREDITO E SUPERBONUS: IL PORTALE ADE   • WEBINAR - 14 ottobre 2021 Ore 15:00 - 17:00 - Evento Gratuito: GLI IMPIANTI IN POMPA DI CALORE   • WEBINAR - 28 ottobre 2021 Ore 15:00 - 17:00 - Evento Gratuito: ISOLAMENTO A CAPPOTTO E INTERVENTI COMBINATI ECO-SISMABONUS   • WEBINAR - 11 novembre 2021 Ore 15:00 - 17:00 - Evento Gratuito: IL FOTOVOLTAICO PER ECO E SISMABONUS   • WEBINAR - 25 novembre 2021 Ore 15:00 - 17:00 - Evento Gratuito: SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI   Clicca qui per maggiori informazioni
  • risposteinterpelli2
    Riportiamo di seguito i dettagli: Interpello n. 498 – Interventi di riqualificazione realizzati dall’usufruttuario di immobile – L’istante è residente all’estero e dichiara di aver acquistato con sua moglie nel 1989 un immobile di civile abitazione in Italia da destinare ai figli; l’immobile è intestato al figlio maggiore. L’istante specifica che il 31 gennaio 2018 l’intestatario dell’immobile ha attribuito quest’ultimo in un Trust di tipo autodichiarato del quale ha assunto anche il ruolo di Trustee nominando i genitori beneficiari. L'immobile è stato frazionato in quattro distinti appartamenti e che il figlio (Disponente e Trustee) intende cedere in usufrutto per dieci anni ad ognuno dei due genitori due appartamenti, i quali si impegnerebbero a sostenere le spese per gli interventi di cui al Superbonus circa l’isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, gli interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici e  di strutture di ricarica per veicoli elettrici. Queste operazioni saranno effettuate sia sulle parti comuni sia su quelle singole delle unità immobiliari. Ciò posto, l'Istante chiede se le spese che sosterrà per i prospettati interventi possa beneficiare dell'agevolazione prevista dalla disciplina del Superbonus, optando per la cessione del credito d'imposta oppure lo sconto ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto.   Risposta. L’AdE ha affermato che gli incentivi di cui al Superbonus potranno applicarsi anche in capo all’istante usufruttuario a condizione che lo stesso sostenga le spese e che l’usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al momento di avvio. Inoltre, specifica che il Superbonus non spetta ai soggetti che possiedono redditi imponibili i quali, non possono esercitare l’opzione dello sconto in fattura, come ad esempio le persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato; tali soggetti, tuttavia, possono optare per modalità alternative alla detrazione ivi previste.   Interpello n.524 – Modifica dimensione serramenti per interventi diversi da demolizione e ricostruzione - L'Istante riferisce che durante la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell'edificio. Come intervento "trainato", verranno sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione causando la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Ciò considerato l'Istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui Superbonus.   Risposta. L’AdE ha premesso che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. Relativamente al quesito, l’Ade sostiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati". Come nell'Ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.   Interpello n. 533 – Rilevanza effetti IVA in affidamento concessione del servizio di distribuzione del gas – L’istante è una società operante nel settore della distribuzione del gas naturale e della vendita di gas ed energia elettrica. Nello specifico, l’attività di distribuzione di gas naturale è svolta in convenzione di servizio con un Comune. Tale convenzione non prevede canoni contrattuali, tuttavia gli Enti locali concedenti possono richiedere un canone annuo, assoggettato ad IVA, fisso o parametrato al “Vincolo sui Ricavi di Distribuzione – VRD”, nei limiti del 10% del VRD. Ai gestori è data facoltà di recuperare tale onere in tariffa addebitandolo in bolletta agli utenti finali. Ciò posto, l’istante ritiene che la quota incrementale del canone sia soggetta ad IVA ordinaria e chiede se sia quindi tenuta a corrispondere l’imposta al Comune ed a portarla in detrazione.   Risposta – L’AdE ha premesso che secondo il documento di prassi il Comune concedente il servizio di distribuzione del gas naturale non agisce in qualità di pubblica autorità in quanto i rapporti fra l’Ente locale e la società sono regolati da un contratto di servizio in una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati. L’Agenzia ha sottolineato come la concessione del servizio di erogazione del gas da parte di un Comune sulla base di un atto negoziale costituisce naturalmente un’attività economica non istituzionale rientrante nel campo di applicazione dell’IVA. Inoltre, l’obbligo del pagamento del canone incrementale per il servizio di distribuzione equivale ad un corrispettivo per la concessione pur non essendovi un canone contrattuale, fornendo carattere commerciale all'attività resa dall'ente locale nel rapporto con il soggetto gestore. Ciò considerato, l’AdE è del parere che ove vi sia l'eventuale riconoscimento della componente tariffaria denominata "canoni comunali", con evidenza in bolletta, tale voce rileverà agli effetti dell'IVA nell'ambito del rapporto di fornitura verso il cliente.   Interpello n. 554 – Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo – L’istante afferma di essere proprietario di un immobile sito in zona sismica 3 sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. Nel mese di agosto 2018, ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire, senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico. L'esecuzione dei lavori è stata concessa ma questi ultimi sono stati interrotti prima ancora della demolizione dell'unità immobiliare. L'Istante dichiara di voler presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus. Il contribuente chiede all’AdE se è possibile procedere con interventi di riduzione di rischio sismico sebbene l’asseverazione sismica non sia stata presentata insieme alla richiesta del titolo abitativo ma solo in una fase successiva.   Risposta – L’AdE ha argomentato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune in cui è sito l’immobile o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche. Premesso ciò, ai fini della detrazione in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Inoltre, l’AdE sottolinea che i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 per questo, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018). Pertanto, per quanto concerne gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.   Interpello n. 556 - Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione – L'Istante afferma di voler acquistare una o più unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l'altro industriale. Gli interventi che verranno effettuati garantiscono sui due edifici il miglioramento sismico di due classi, la riqualificazione energetica e l'incremento delle unità immobiliari. Ciò premesso l’istante chiede quale sia la misura dell'agevolazione spettante per il Sismabonus e per il Superbonus per l'acquisto di unità immobiliari derivanti dalla demolizione e ricostruzione sia dell'edificio residenziale sia dell'edificio industriale, chiedendo se sia rilevante la qualificazione dell'edificio all'inizio dei lavori (residenziale o non residenziale) e il relativo cambio di destinazione d'uso dell'edificio a fine intervento. Inoltre, chiede se siano detraibili solo gli acconti versati nel 2021 o anche il saldo corrisposto al rogito nel 2022, nel caso in cui dovesse perfezionare l'acquisto delle unità immobiliari successivamente al 31 dicembre 2021. Inoltre, l’istante vuole sapere se fosse possibile trasferire al venditore/costruttore l'intero credito corrispondente alla detrazione, anche a fronte di uno sconto in fattura.   Risposta – L’AdE afferma che il Superbonus trova applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo e, al contrario, per quanto concerne il Sismabonus, la tipologia dell'unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o produttiva è irrilevante. Conseguentemente ai soli fini del Superbonus al termine degli interventi l'immobile deve avere natura residenziale e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili. Per quanto concerne la detraibilità degli acconti, in relazione alle modalità di fruizione del cd. Sismabonus acquisti, è stato chiarito che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Inoltre, gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del Superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. Poi, l’AdE sottolinea che è riconosciuta la possibilità e di optare per un contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.   Interpello n. 557 - Inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento – L'Istante è proprietario insieme alla moglie di un fabbricato, categoria catastale C/2, sul quale sta svolgendo lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione per renderlo abitabile al proprio nucleo familiare; per questi lavori aveva già presentato istanza di interpello in merito all'applicabilità del Superbonus e del bonus facciate. L'Istante chiede se può usufruire dei benefici previsti dal Superbonus anche per l’installazione di un impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, e per l’installazione di un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili.   Risposta – L’AdE ha affermato che l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico di cui al Superbonus.   Interpello n. 560 - Realizzazione di interventi "di riparazione o locale" su di una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative – L'Istante intende effettuare interventi finalizzati all'eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica della propria unità immobiliare, per i quali vorrebbe usufruire della detrazione prevista dal Superbonus. Gli interventi sono da effettuarsi su una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall'esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3. Ciò posto, l'Istante chiede se tali interventi rientrino tra quelli per i quali si possa usufruire del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus.   Risposta – L’AdE sostiene che solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", l'Istante potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previste, del Superbonus.   Interpello n. 563 - Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione – L'istante intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità immobiliare di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi trainanti e trainati sanciti dalla disciplina del Superbonus. L'istante precisa che l'immobile ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo. Ciò posto, l'istante chiede se gli interventi che intende effettuare possano fruire dell'aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione e su quali massimali è da calcolarsi l'aumento del 50 per cento.   Risposta – L’AdE ha decretato che in base a quanto riferito dall'istante, il contributo per la ricostruzione è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l'Istante non può fruire del Superbonus rafforzato considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.
  • modulistica
      Dalla Conferenza Unificata il via libera al nuovo modulo CILA: Leggi qui l'accordo della Conferenza Unificata. Scarica qui il nuovo modulo CILA unificato, la comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.  
  • Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione, dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti”, scegliere tra due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, si può optare per la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni,entrata a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it