29 Sep 2021
Riportiamo di seguito i dettagli:
- Interpello n. 630 – Interventi limitati alla singola unità strutturale e non eseguiti sulla base di un "progetto unitario" - L'istante residente in Italia è comproprietario di un fabbricato, costituito da due unità immobiliari di categoria A/3, confinante con altri edifici ed intende effettuare interventi di consolidamento sismico dell'edificio. Considerato che l'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione è sita in un centro storico, l'istante chiede se può fruire del Superbonus, sebbene gli interventi siano limitati alla singola unità strutturale e non vengano eseguiti sulla base di un "progetto unitario", che coinvolga tutti gli edifici contigui all'immobile.
- Risposta. – L’Ade ritiene che essendo l’istante comproprietario di un edificio sito in un centro storico, spetterà al professionista incaricato, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva, valutare se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati "interventi di riparazioni o locali, ed ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all'edificio considerato nella sua interezza. Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni, limiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, l’AdE afferma che l'Istante per i suddetti interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell'edificio in cui sono situate le due unità immobiliari A/3, avrà diritto a fruire delle agevolazioni di cui al Superbonus.
- Interpello n. 624 – Sismabonus acquisti in caso di variazione della zona sismica del comune in cui sorge l'unità immobiliare, dalla classe 4 alla classe 3, intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire – L’istante ha acquistato un’unità immobiliare a fine abitativo. Attualmente in costruzione con un permesso rilasciato dal Comune per la "realizzazione di un nuovo complesso residenziale plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge regionale" e chiede se possa validamente fruire del Supersismabonus acquisti.
- Risposta. – L’Ade afferma per usufruire dell’agevolazione è fondamentale che venga rispettata la condizione che gli immobili siano alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e che l’asseverazione di ciò sia presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile. Ciò posto, l’istante nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti normativamente previsti non oggetto di interpello, può beneficiare del Sismabonus acquisti applicando la maggiore aliquota prevista.
- Interpello n. 620 – Imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato – L’istante è la pubblica amministrazione e afferma che a seguito dell'alienazione del patrimonio immobiliare si sono venute a verificare situazioni di proprietà condominiale ) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà dell'amministrazione istante non ancora venduti. Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire dell'agevolazione cd. Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni. Considerato che l'amministrazione in commento non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati, tuttavia, non si opporrà , in caso di valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo. Iò cnsiderato, l’istante chiede all’AdE se una procedura di questo tipo può ritenersi corretta.
- Risposta. – L’Ade ritiene che , gli altri condomini, diversi dall'Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi della disciplina di cui al Superbonus.
- Interpello n. 615 - Ambito applicativo agevolativo a favore di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, quale onlus parziale – L’istante è un ente religioso iscritto al registro delle Onlus e intende effettuare interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica sugli immobili impiegati nelle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale della Onlus stessa. Per questo chiede se possa beneficiare delle detrazioni di cui al Superbonus e se l’Ade può confermare che non sia necessario stipulare un contratto di comodato né la stesura di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la parte di utilizzo dei beni immobili da parte del ramo di attività della Onlus parziale per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura di cui al Superbonus.
- Risposta. – L’Ade afferma che considerato che l'Ente Istante è iscritto nell'anagrafe delle Onlus e che utilizza gli immobili oggetto di intervento nell'ambito del ramo Onlus per il perseguimento delle proprie finalità sociali, potrà usufruire dei benefici previsti dal Superbonus.
- Interpello n. 614 – Installazione di impianti solari fotovoltaici – L’istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d'uso registrato. Nello specifico, vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico "a servizio dell'abitazione con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'interno dell'unità immobiliare, mentre la posa dei soli pannelli solari, sarebbe effettuata sulla falda del tetto dell'edificio adiacente all'edificio oggetto dell'intervento. Ciò posto, l'Istante chiede se è possibile beneficiare del Superbonus "per l'impianto con i pannelli solari installati sull'altra falda del tetto.
- Risposta. – L’Ade ritiene che purché sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico; l'Istante possa fruire del Superbonus per tale intervento anche quando l'installazione, come nel caso in esame, è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà dell'area necessaria all'installazione stessa.
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