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  • Di che si tratta Erasmus per giovani professionisti è il progetto della Fondazione Inarcassa in collaborazione con Materahub, organizzazione intermediaria leader in Italia, nell’ambito del programma di scambio per gli imprenditori finanziato dall’Unione europea. Il progetto ti offre la possibilità di lavorare a fianco di un professionista esperto in un altro Paese dell’Unione europea e di rafforzare le competenze di cui hai bisogno per sviluppare la tua attività. Il tuo soggiorno all’estero potrà durare da 1 a 6 mesi. È previsto per il giovane professionista un contributo finanziario, rapportato alla qualità di vita del Paese di destinazione (vedi tabella file allegato). Puoi beneficiare del programma se Hai la partita Iva da meno di tre anni e sei iscritto a Inarcassa (si considera storico apertura P.IVA) Sei residente in modo stabile in uno dei Paesi dell’Unione europea Hai un progetto concreto o un’idea programmatica esposti in un piano commerciale Sei in grado di dimostrare la tua motivazione e il tuo impegno a partecipare in una relazione professionale con un architetto o ingegnere esperto di un altro Paese dell’Unione europea Sei pronto a contribuire allo sviluppo dello studio ospitante Sei pronto a coprire le spese del tuo soggiorno all’estero che eccedessero la sovvenzione UE Non esiste un limite d’età! Nella pratica Il programma è gestito da una rete di punti di contatto locali di sostegno ai soggetti operanti nei diversi Paesi dell’Unione europea. Dopo che avrai compilato la tua candidatura on line e la tua richiesta di partecipazione al programma sarà stata accettata, il punto di contatto Materahub ti fornirà sostegno e assistenza nella ricerca della struttura ospitante. Riceverai anche un supporto pratico durante il tuo soggiorno all’estero. Avrai la possibilità di Sviluppare contatti internazionali Sapere come funziona il mercato in un altro Paese europeo e scoprire modi diversi di esercitare la tua professione Rafforzare le tue competenze settoriali Scoprire potenziali opportunità di cooperazione Ottenere una sovvenzione da un programma della Commissione europea Entra nel programma in 5 mosse! 1. Prepara il tuo CV, la lettera di motivazione e il business plan 2. Presenta la tua candidatura su www.erasmus-entrepreneurs.eu e invia una email a e.valente@fondazioneinarcassa.it per confermarci l’iscrizione e permetterci di seguirne l’esito 3. Scegli Materahub come punto di contatto nel tuo Paese 4. Resta in attesa di ricevere una proposta oppure contatta uno studio ospitante all’estero e concorda il progetto di scambio (date, obiettivi e attività) 5. Una volta che l’abbinamento è approvato firmerete un accordo di finanziamento con Materahub Sei pronto per iniziare il soggiorno all’estero? Hai la p. IVA da più di 3 anni? Diventa Host! Se hai la p. IVA da più di 3 anni o hai già partecipato al programma come giovane professionista, puoi diventare un professionista ospitante senza sostenere spese e accogliere nel tuo studio un giovane professionista europeo Inoltre il programma EYE ha introdotto Erasmus 4Ukraine, ovvero la possibilità di ospitare professionisti ucraini anche se già sul suolo italiano. Consigliamo una lettura alle guide: per l'iscrizione al portale come Professionista Ospitante (HE) o come Giovane Professionista (NE) ed una Guida generale del programma EYE. Qui i riferimenti su CV e Business Plan (solo per NE) con modello, dopodichè si può procedere in autonomia alla registrazione: https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/   Scarica la presentazione del progetto   Per informazioni  (t) +39 06 852 74 209 (e) e.valente@fondazioneinarcassa.it www.fondazioneinarcassa.it | www.materahub.com
    • erasmus
  • Il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 25, offre l’occasione per mettere a punto alcune proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento per il lavoro autonomo e le aggregazioni professionali. Il testo del disegno di legge delega esaminato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso presenta, infatti, alcune rilevanti novità di interesse per la platea degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Non sono certamente sfuggiti i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi di lavoro autonomo richiamati nel provvedimento. Tra questi, infatti, è compresa la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Il tema dell’equità e parità fiscale tra i liberi professionisti che svolgono la libera professione in forma individuale e i liberi professionisti che, invece, svolgono l’attività in forma associata, è al centro dell’agenda della Fondazione Inarcassa. Nel mese di luglio scorso, la Fondazione ha promosso uno studio di analisi e proposte dettagliate di riforma del contesto normativo e fiscale entro cui si muovono le società tra professionisti. Considerata la crescente domanda di aggregazione professionale che arriva da ampie fasce della popolazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, la Fondazione Inarcassa, anche sulla scorta delle esperienze dirette degli iscritti, ha rilevato l’effetto dirompente che l’innalzamento, fino a 85 mila euro, del limite di reddito professionale ai fini dell’accesso al regime forfettario, ha avuto sulla scarsa crescita delle aggregazioni professionali.    Gli evidenti vantaggi del regime forfettario hanno, infatti, frenato le aggregazioni tra professionisti e, di conseguenza, favorito le forme individuali di esercizio della libera professione. A tal proposito, si richiama l’art. 1, comma 57, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. A differenza delle società di ingegneria che negli ultimi anni hanno registrato una crescita costante, le società tra professionisti hanno avuto più difficoltà ad imporsi nel mercato delle aggregazioni professionali, nonostante esse rappresentino uno strumento di più agevole applicazione e meglio rispondono alle esigenze del mercato dei servizi tecnici di piccole e medie dimensioni per la possibilità di condividere spese e costi, integrare competenze e conoscenze specialistiche, effettuare investimenti nella dotazione di strumenti informatici e per la facilità di accedere al mercato del credito. Basti considerare che, come rilevato nello studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, nel 2018, il numero complessivo delle società tra professionisti di natura tecnica è stato pari a 298 unità; mentre, nello stesso anno, le società di ingegneria hanno raggiunto le 7.188 unità. Ne consegue, dunque, che la riforma del regime forfettario, promossa dall’ultima legge di Bilancio, rischia di favorire ulteriormente un processo di atomizzazione del tessuto professionale che mal si concilia con le caratteristiche ed esigenze del mercato dei servizi dell’area tecnica.  È noto, infatti, che per rispondere alla crescente competizione del mercato dei servizi tecnici, per creare efficienza e qualità della progettazione, l’aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i professionisti è un fattore vincente e più incisivo. Già durante i lavori che hanno impegnato il Parlamento sull’ultima legge di Bilancio, la Fondazione Inarcassa ha formulato una precisa modifica all’impianto normativo di riferimento volta, innanzitutto, ad eliminare la causa di esclusione delle società di professionisti dall’ingresso nel regime forfettario, di cui alla legge n. 190 del 2014. Si tratta di una proposta che può garantire una maggiore equità fiscale tra professionisti che svolgono l’attività in forma individuale e i professionisti che svolgono l’attività in forma associata. Inoltre, essa avrebbe anche il merito di ridurre il rischio che il regime forfetario possa avere un effetto distorsivo del mercato dei servizi tecnici in termini di incentivo implicito alla non aggregazione delle attività professionali. La proposta della Fondazione Inarcassa si è rafforzata anche in vista delle successive interlocuzioni con il MEF. L’impegno del governo a lavorare su una riforma fiscale di ampio respiro ha tenuto conto, almeno nei principi e criteri direttivi che disegnano la legge delega, delle esigenze del lavoro autonomo e della necessità di favorire la formazione di aggregazioni professionali. Come anticipato in una nota diffusa agli organi di stampa all’indomani dell’approvazione del disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, la Fondazione Inarcassa sarà impegnata a portare all’attenzione del Parlamento la proposta di equità e parità fiscale e incentivazione delle aggregazioni professionali, contestualmente all’avvio dell’esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038) e aumenterà il livello di attenzione sugli interventi normativi di dettaglio che saranno adottati, in funzione dei principi e criteri direttivi fissati nella delega, attraverso i decreti delegati che il Governo dovrà emanare entro 24 mesi dall’approvazione della legge delega. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
    • riforma
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  
    • committenza