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  • martedì 12 ottobre ore 14.00     Real Estate Development “made in UAE”         Relatori:   arch. Fabio Grilli –   Senior Design Manager, EMAAR   L’evento, aperto a tutti gli interessati, avrà luogo martedì 12 ottobre, con inizio alle ore 14.00 e  sarà trasmesso in modalità streaming con possibilità di essere seguito anche in diretta libera sulla nostra pagina Facebook.   SCARICA IL PROGRAMMA     Per gli Ingegneri e gli architetti che parteciperanno all’evento è stata presentata domanda ai Consigli Nazionali di appartenenza per il riconoscimento di n.2 CFP.     Speakers: arch. Fabio Grilli - Senior Design Manager, EMAAR The event, open to all interested parties, will take place on Tuesday 12 October, starting at 14.00 and will be broadcast in streaming mode with the possibility of being followed live on our Facebook page. For the Engineers and architects who will participate in the event, an application has been submitted to the National Councils to which they belong for the recognition of 2 CFPs.

  • Riportiamo di seguito i dettagli in merito alle ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli relativi al Superbonus ed alle detrazioni IVA per revamping centrale elettrica: Interpello n. 697 – Acquisto case antisismiche – L’istante è una famiglia che ha acquistato una unità immobiliare zona sismica 3.  L’istante ha comprato l’immobile da una società, la quale non aveva presentato asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche in quanto alla data di acquisto la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni. L’istante chiede di conoscere se possa usufruire delle detrazioni previste per l’acquisto di case antisismiche anche ex post, e se possa usufruire delle detrazioni spettanti per l'acquisto dell'unità immobiliare antisismica secondo le previsioni del c.d decreto Rilancio e, quindi, dal Superbonus. Risposta – L’AdE ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di Case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma, quindi, risulta applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30 giugno 2022). Nel caso prospettato l’AdE ha stabilito che l’istante possa beneficiare della detrazione relativa al Superbonus Interpello n.685 – Lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata –  L’istante è un condominio e intende procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al Superbonus. L'edificio in oggetto è caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari e, tuttavia, non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici. Inoltre, l’istante specifica che l'isolamento termico della facciata presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione dei suddetti elementi estetici (con elementi a misura isolanti) che incidono in modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. Ciò premesso, l’istante chiede se i lavori che intende effettuare possano beneficiare delle agevolazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE afferma che per quanto concerne la possibilità di fruire del Superbonus per le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro architettonico, sono escluse dal beneficio fiscale tutte le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti. Conseguentemente, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma. Interpello n. 684 – Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume –  L’istante è comproprietario di un edificio che a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito nel 2011 ed è stata certificata dall'amministrazione comunale che, successivamente, ha anche rilasciato il permesso di costruzione. I lavori di ricostruzione devono ancora iniziare, il permesso rilasciato dal comune è tutt’ora valido e l’istante non dispone di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito. Ciò premesso, l’istante chiede se gli interventi di riduzione di rischio sismico e di efficientamento energetico siano incentivabili ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di agevolazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE ritiene che, laddove l'intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'Istante potrà fruire delle citate agevolazioni nei limiti sopra riportati, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto. Interpello n. 680 – Isolamento del tetto di una villetta a schiera -sottotetto non riscaldato –  L'Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato. Ciò posto, l’istante chiede se gli interventi che vuole effettuare possano beneficiare delle detrazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE informa che, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. Interpello n. 674 –  Interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 - ambito temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero per il rilascio del titolo abilitativo – L'Istante rappresenta che sta ristrutturando un edificio collabente F/2, dove i lavori sono stati iniziati nel 2016 ma non ancora conclusi, il cui scopo è quello di demolire e ricostruire l’edificio (lavori eseguiti parzialmente) e, al contempo, risanare un’altra parte dell’edificio (lavoro non ancora iniziato). Alla luce di ciò, l’istante chiede se, considerato che i lavori sono iniziati prima dell’esistenza delle agevolazioni di cui al Superbonus, possa accedere alle detrazioni previste dalla normativa per effettuare interventi antisismici che ancora non sono stati effettuati. Risposta – L’AdE afferma che, dalla documentazione integrativa presentata, emerge che l'Istante ha ottenuto il permesso a costruire in data antecedente al 1° gennaio 2017, per questa ragione non può fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici descritti nell'istanza. Resta fermo il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è subordinata la spettanza di tale agevolazione. Interpello n. 672 – Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation per impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria – L’istante è proprietario di un appartamento all'interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso e rappresenta che i lavori che si intendono effettuare per accedere al Superbonus sono costituiti dalla coibentazione delle strutture opache, dal cambio dei serramenti, dalla nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e dalla installazione di sistemi BACS. Chiede, tra le altre cose, se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022; se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo; quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto; per i sistemi di sistemi di building automation (BACS), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi. Risposta – L’AdE afferma che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi. Fa presente che il secondo quesito è stato chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, par. 4.5.3 secondo cui in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento. Sull’amianto, precisa che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla 7 realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Sui BACS, è agevolata l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal decreto e nei limiti di 15.000 euro.

  • Si terrà dal 4 al 6 novembre presso il Padiglione Italia di Expo 2020 il workshop "Urban Renaissance", ideato e promosso da Fondazione Inarcassa in collaborazione con il Commissariato Generale per la Partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai. Programmata durante la Urban & Rural Development week, l’iniziativa vedrà 15 giovani professionisti italiani - 8 donne e 7 uomini, ingegneri e architetti - lavorare al fianco di 15 colleghi operanti negli Emirati Arabi Uniti per un confronto professionale di sicuro valore, con l’obiettivo di realizzare un progetto di “Rinascimento urbano” nell’area di Downtown Boulevard di Dubai, uno dei luoghi di maggior attrazione della capitale economica degli Emirati Arabi Uniti.   L'evento è organizzato in collaborazione con con EMAAR, tra le più grandi aziende al mondo nello sviluppo immobiliare, leader di settore negli Emirati Arabi. I lavori prenderanno il via il 4 novembre alle ore 11.00 alla presenza, tra gli altri, di Nicola Lener, Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti e del Prof. Carlo Ratti, co-designer del Padiglione Italia. Dalle 16.00 alle 19.00 si parlerà di alcuni esempi di rigenerazione urbana che sono stati insigniti dal Premio Internazionale Dedalo Minosse di ALA Assoarchitetti - con l’intervento dell’arch. Marcella Gabbiani, l’arch. Posarelli e l’ing. Funaro, insieme al committente per eccellenza degli Emirati, EMAAR - rappresentato dall’arch. Fabio Grilli. Il 5 novembre è previsto un intervento da parte di Hussam Raouf e X-Architects sul tema della rigenerazione urbana nell’area del Golfo e di Dubai, con un’attenta analisi degli elementi di successo e lo sguardo verso il futuro. Il 6 novembre Farid Esmaeil, Sumaya Dabbagh, Ahmed Al-Ali, Luigi Prestinenza Puglisi e Fabio Grilli parteciperanno alle presentazioni finali dei progetti realizzati nel corso del workshop.Guarda i video di presentazione dei partecipanti

  • Seminario web   Mercoledì 24 novembre, dalle ore 14:30 alle 18.00.   A distanza di alcuni mesi dall’introduzione del Superbonus 110% il webinar vuole rispondere ai quesiti di maggior interesse posti dai professionisti, a partire dagli effetti della nuova CILA semplificata. Tra i relatori, un tecnico esperto di ENEA per approfondire le tematiche relative ai controlli e agli aspetti di natura civilistica e assicurativa.  Clicca qui per rivedere il seminario

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  • Questa mattina alle ore 12.38 nel programma radiofonico Sportello Italia di Radio Rai1, Franco Fietta, Presidente Fondazione Inarcassa, interverrà sulle tematiche relative alle ultime novità sul superbonus e su come questo ha generato picchi di richieste con aumenti di costi e indisponibilità delle imprese. Nel suo intervento il presidente auspicherà un aggiustamento da rendere, almeno in alcuni ambiti, strutturale.

  • Di seguito il video  dell'audizione della Fondazione Inarcassa dinanzi la 8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330).   Clicca qui per rivedere dal minuto 1.41.23 l'intervento del Presidente della Fondazione Inarcassa, l'ing. Franco Fietta.

  • Dal 4 al 6 novembre presso il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, 15 giovani professionisti italiani insieme a 15 colleghi operanti negli Emirati Arabi Uniti hanno lavorato fianco a fianco dando vita a 5 progetti innovativi, destinati a donare un nuovo volto all’area di Downtown Boulevard di Dubai. Alla presentazione, che si è tenuta all’interno dell’anfiteatro del padiglione Italia presso l’Expo, hanno preso parte l’Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, e numerosi professionisti di fama internazionale tra i quali il co-progettista del Padiglione Italia Prof. Carlo Ratti. Il workshop nato dalla collaborazione con Emaar, principale developer degli Emirati, ha dato modo a 30 giovani promesse dell’architettura e dell’ingegneria di confrontarsi e mettere a fattor comune i rispettivi background. I progetti di urban activation ideati al termine di 3 giorni di intenso lavoro, hanno riguardato il centro nevralgico di Dubai, la zona del Downtown, che ospita il Burj Kalifa e il Dubai Mall, rispettivamente il grattacielo e il centro commerciale più grandi al mondo. Con approcci molto differenti, i cinque progetti elaborati hanno fornito numerosi spunti per donare nuova linfa ad una zona ancora in forte espansione, all’insegna del green e della nuova mobilità. Gli elaborati del workshop saranno raccolti in una pubblicazione prodotta da Fondazione Inarcassa. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI      

    • Expo
  • Prossimo appuntamento web, venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 10.00.  É approvata la Legge di Bilancio 2023: cosa cambia per i professionisti delle riqualificazioni con i Bonus Fiscali? Ne parliamo con gli esperti del settore.  Clicca qui per scaricare il programma dell'evento. Clicca qui per le slide 

  • Il 16 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.  Il testo, che si compone di 229 articoli e di 36 allegati, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato che entro l’8 febbraio dovranno esprimere i propri pareri. Successivamente, il provvedimento sarà nuovamente trasmesso al governo che, salvo modificazioni, dovrà approvarlo, entro il prossimo mese di marzo, in via definitiva in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il nuovo Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso[1]. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri ricalca in sostanza la versione a cui ha lavorato il Consiglio di Stato tra i mesi di luglio e ottobre scorsi. Ai fini della redazione della bozza dello schema di decreto legislativo, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 4 della delega al governo in materia di contratti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Consiglio di Stato, con Decreto del Presidente n. 236 del 4 luglio 2022, ha istituito una Commissione incaricata, per l’appunto, di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”. Nell’ambito della consultazione promossa dalla Commissione al fine di raccogliere proposte e osservazioni da parte dei principali stakeholder, la Fondazione Inarcassa ha trasmesso a luglio scorso, all’attenzione dell’allora Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, e del Coordinatore della Commissione incaricata di redigere il “progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici”, Luigi Carbone, una corposa documentazione d’interesse che opera sulla materia dei lavori pubblici. Come anticipato nella Nota di accompagnamento, la Fondazione Inarcassa è intervenuta in diverse audizioni parlamentari e ha partecipato alle consultazioni promosse da ANAC (tra cui quelle sul bando tipo per le procedure svolte interamente con sistemi informatici e sugli affidamenti in house) per formulare proposte correttive alla disciplina vigente e suggerire al decisore pubblico le politiche più idonee che interessano il mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Il riferimento è senz’altro all’audizione del 26 ottobre 2021 in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (S. 2330), durante la quale sono emerse una serie di considerazioni e proposte volte, in particolar modo, a sottolineare la centralità e la qualità della progettazione, indispensabili ai fini del buon esito dell’attività realizzativa. Una progettazione al “ribasso” può, nel lungo periodo, costare di più dell’apparente risparmio iniziale, è stato sottolineato in audizione dal Presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. Solo limitando al massimo il ribasso sui servizi di architettura e ingegneria, e garantendo un equo compenso professionale, si potranno avere progettazioni multidisciplinari di alto livello. Su questo tema, la Fondazione Inarcassa è poi ritornata a maggio scorso coordinando una ricerca, realizzata da REF ricerche, sugli effetti dei ribassi eccessivi nelle gare per i servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel corso della presentazione della ricerca, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, alcuni autorevoli rappresentanti del Parlamento e del Governo è emerso, dall’elaborazione dei dati ANAC, che nella fase esecutiva i ritardi, le sospensioni e le varianti in corso d’opera annullano i presunti vantaggi dei forti ribassi, e comportano costi e tempi superiori rispetto a qualsiasi altro tipo di procedura. La posizione della Fondazione Inarcassa è stata apprezzata anche nel corso del dibattito al Senato sul disegno di Delega Contratti pubblici. Durante la discussione generale del provvedimento al Senato il 14 giugno scorso, il senatore De Bertoldi, che oggi siede in Commissione Finanze della Camera, richiamando lo studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, ha sottolineato che “ancora oggi gran parte delle commissioni di gara penalizzano il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e, di fatto, si arriva ancora all'aggiudicazione sulla base di ribassi del 40-50 per cento”[2]. Gli interventi della Fondazione Inarcassa sono proseguiti nei mesi a seguire allo scopo di proporre puntuali modifiche e correzioni allo schema di codice dei contratti pubblici. Non appena entrato in carica il nuovo Governo presieduto dall’Onorevole Meloni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato a novembre scorso una consultazione sul testo trasmesso dal Consiglio di Stato. Alla consultazione ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa inviando un position paper dettagliato di proposte che toccano diversi punti del provvedimento, tra cui: a) RUP e responsabilità dei dipendenti della stazione appaltante; b) Livelli di progettazione; c) Appalto integrato; d) Procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie. Sul primo punto, la Fondazione Inarcassa ha sottolineato quanto sia fuorviante definire il RUP Responsabile Unico del Progetto poiché in tal modo si individua un servizio specifico di ingegneria e architettura. In alternativa, si è proposto il termine “Procedimento” o “Programmazione e Controllo”. Sulla riduzione dei livelli di progettazione, la posizione della Fondazione Inarcassa è netta: non sono i livelli di progettazione la causa degli attuali ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, bensì i tempi di attraversamento che incidono per il 60% sulla durata della progettazione. La riduzione dei livelli di progettazione rischia seriamente di compromettere la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche. Altrettanto netta è la posizione sull’appalto integrato, un istituto che nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore, e non garantisce la qualità del progetto e la rispondenza dello stesso a criteri esclusivi di interesse pubblico. La proposta della Fondazione Inarcassa è, quindi, preservare e garantire l’indipendenza dei ruoli: da un lato, il progettista, terzo garante della P.A., dall’altro l’impresa, che esegue i lavori; nel mezzo, la PA con il suo ruolo di indirizzo e controllo.    Ulteriori considerazioni  e proposte sono state avanzate in merito alle procedure per l’affidamento sotto le soglie comunitarie considerato che l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria a 139.000 euro, ha fatto emergere una serie di criticità, tra cui: 1) l’accaparramento di incarichi da parte dei “soggetti più forti” - indipendentemente dalle competenze tecniche e professionali; 2) la reintroduzione - in modo surrettizio - del criterio del prezzo più basso quale prassi comune delle stazioni appaltanti per la selezione del professionista a cui affidare i servizi tecnici; 3) una disparità di trattamento tra i regimi ordinari e quelli forfettari che sono preferiti dalle stazioni appaltanti più piccole per l’azzeramento dell’IVA. Contestualmente all’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in esame preliminare, la Fondazione Inarcassa il 16 dicembre scorso ha partecipato ad un evento promosso a Roma dall’On. Mazzetti, della Commissione Lavori Pubblici, sul nuovo codice degli appalti quale “momento di condivisione e di raccolta di proposte per completare e migliorare il testo”.  Il provvedimento, come anticipato, è ora all’esame delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato. A tal riguardo, la Fondazione Inarcassa ha dapprima trasmesso una Nota ai rispettivi Presidenti, On. Rotelli e Sen. Fazzone, per esprimere loro alcune osservazioni e proposte di modifica al testo già evidenziati nei precedenti appuntamenti istituzionali, e successivamente ha formalizzato una precisa richiesta di audizione, l’11 gennaio scorso, presso la Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.   Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa   [1] https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339 [2] Senato della Repubblica, seduta del 14 giugno 2022 sulla discussione generale del disegno di legge Delega al governo in materia di contratti pubblici, ripresa video disponibile al seguente link  https://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=439&leg=18&xmid=25059 al minuto 23:50.

    • codice
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  

    • committenza