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  • Italia Nostra presenta il "Piano Borghi", una proposta di Piano Nazionale Straordinario per il restauro, messa in sicurezza e riuso del patrimonio storico, architettonico, urbanistico dei borghi e dei centri storici minori con priorità delle aree interne e marginali a maggiore rischio sismico. Il Piano Borghi, è stato elaborato da Italia Nostra avvalendosi di specialisti delle molte discipline e settori economici interessati. Scaturisce, ben prima del crescente interesse verso i Borghi determinato dalla pandemia, dalla obiettiva necessità di assicurare qualità che non possono mancare in qualunque forma di recupero: conservazione e restauro dei caratteri architettonici e ambientali pur nei necessari adattamenti, sicurezza antisismica e idrogeologica, incentivi per il reinsediamento attraverso nuove occasioni di lavoro, contestuale conservazione e recupero del paesaggio, coinvolgimento di capitali privati e risorse pubbliche già esistenti, procedure e tecniche di intervento unificate. Il Piano vuole coordinare e rendere più efficaci importanti strumenti già varati di recente quali Strategia Nazionale Aree Interne, Sisma Bonus, Ecobonus, oltre all’utilizzo di Recovery Fund, Fondi Nazionali da Banca Depositi e Prestiti, assicurativi, bancari, di fondazioni private ribaltando la logica secondo la quale dato un finanziamento si propone un intervento qualunque esso sia ma elaborando un progetto organico e su di esso far confluire più canali di finanziamento.  Per presentare il Piano Borghi si terrà il 28 gennaio dalle ore 15 alle ore 18, un webinar in cui interveranno i principali attori coinvolti, istituzionali e professionali. Per iscriverti al webinar clicca qui Scarica il programma del webinar Scarica il Piano Borghi

  • Il bando oggetto di attenzione è stato indetto dal Comune di Sulmona e ha per oggetto un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio nel quale ha sede l’istituto scolastico “Ovidio” nell’ambito del progetto “Scuole d’Abruzzo”. Già nel mese di dicembre scorso, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari promossa da Fondazione Inarcassa, era stata notificata una diffida al Comune di Sulmona per segnalare alcune criticità riscontrate nel bando di gara. Innanzitutto, il compenso per la prestazione richiesta era assolutamente esiguo: circa lo 0,6% rispetto al valore complessivo dei lavori da realizzare, superiore ai 3 milioni di euro. In secondo luogo, al bando non è stato allegato il calcolo dei corrispettivi redatto secondo il DM del 17 giugno 2016 (c.d. “decreto parametri”) in violazione di quanto espressamente previsto dalle Linee Guida Anac n. 1 sui servizi di architettura e ingegneria. In riferimento al primo punto, nella diffida sono stati forniti tutti i dettagli circa la violazione del principio dell’equo compenso attraverso il costante richiamo alla più recente giurisprudenza. Il Tar Sicilia parla di annullamento del bando allorquando “è individuato il prezzo posto a base d’asta in maniera del tutto incongrua” (Tar Palermo, sez. III, n. 909/2008); il Tar Aosta parla di legittimo ricorso al giudice “ogni qualvolta si intenda far eliminare una condizione sicuramente lesiva del proprio interesse a partecipare alla gara stessa” (Tar Aosta, sez. I n. 37/2009) . Una giurisprudenza solida, dunque, che poggia su un orientamento del legislatore che sta progressivamente rafforzandosi nell’ambito della disciplina della materia sull’equo compenso, come mostra la portata dell’art. 19-quaterdecies del decreto legge 148/2017 (c.d. “decreto fiscale”) che ha introdotto il principio a favore di tutti i liberi professionisti. Si consideri, inoltre, e ciò sempre ai fini della determinazione del compenso, che nel disciplinare si parla di progetto esecutivo redatto ma non approvato a causa delle mancate di autorizzazioni da parte della Soprintendenza  e dell’ufficio del genio civile.  Alla diffida, il Comune di Sulmona ha fornito riscontro pubblicando una rettifica del bando di gara che accoglie solo parzialmente le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa. Se l’Amministrazione ha provveduto, da un lato, ad allegare alla documentazione di gara il calcolo dei corrispettivi, dall’altro però, la remunerazione per la prestazione richiesta continua ad essere insufficiente e non congrua. Parallelamente, e in autonomia, anche l’Ordine degli architetti dell’Aquila aveva avviato un’azione di contrasto al bando di gara. Nei primi giorni del nuovo anno, l’Ordine ha comunicato alla Fondazione Inarcaassa di procedere all’impugnazione del bando di gara presso il TAR dell’Aquila. Fondazione Inarcassa sosterrà con grande convinzione l’azione dell’Ordine e parteciperà al ricorso al Tar attraverso un intervento ad adiuvandum.  Probabilmente non è un caso che si tratti di un appalto integrato, dove la figura del professionista viene considerata secondaria ed “accessoria”. La Fondazione si continua ad opporre con forza anche nella sua attività di lobbying normativo affinché questa modalità di appalto sia nuovamente impedita.

  • E' ora disponibile una nuova sezione del sito del Governo dedicata esclusivamente al Superbonus. La pagina raccoglie tutte le informazioni relative alla misura, comprese la normativa in vigore e le FAQ. E’ , inoltre, prevista la possibilità di formulare quesiti specifici per accedere alla misura. Clicca qui per accedere al sito

  • Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Il mercato, conseguentemente, deve ora in pochi giorni adeguarsi e le compagnie assicurative si stanno dividendo tra coloro che offrono soluzioni stand alone e coloro che offrono coperture specifiche per l’intera attività di asseverazione. La norma, comunque, ha creato un diffuso quadro di incertezza oltre a maggior costi per i professionisti. Pertanto la Fondazione Inarcassa ha aperto un canale di dialogo con gli attuali assicuratori in convenzione (Assigeco/Lloyd’s) per lo studio e la realizzazione di un prodotto che vada incontro alle esigenze di copertura degli associati in termini di semplicità e costi. L’obiettivo è quello di garantire agli associati, nel giro di un paio di settimane al massimo, un’unica copertura assicurativa compliance sotto tutti i profili, asseverazioni incluse.

  • Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le “Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle Stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”. Tra le varie misure previste dal “Decreto Semplificazioni” (D.L. 76/2020), all’art. 6 si prevede la costituzione obbligatoria del collegio consultivo tecnico presso ogni Stazione appaltante nei casi di esecuzione di lavori di importo superiore alle soglie europee (art. 35 del d.lgs. 50/2016). Scarica il documento

  • Trovate di seguito una raccolta delle risposte ad interpello di vostro potenziale interesse pubblicate questa settimana dall’Agenzia delle entrate:   Risposta n. 9 del 5/01/2021 - Superbonus - Villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni Risposta n. 10 del 5/01/2021 - Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti dispesa applicabili   Risposta n. 11 del 7/01/2021 - Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni   Risposta n. 12 del 7/01/2021 - Superbonus - Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente Risposta n. 14 del 7/01/2021 - Superbonus - Enti non commerciali - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni   Risposta n. 15 del 7/01/2021 - Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori   Risposta n. 16 del 7/01/2021 - Superbonus - Unità immobiliare "funzionalmente indipendente" e con "accesso autonomo dall'esterno"   Risposta n. 17 del 7/01/2021 - Superbonus - Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2   Risposta n. 18 del 8/01/2021 - Articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90   Risposta n. 19 del 8/01/2021 - Articolo 16, comma l-septies, decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 Risposta n. 21 del 8/01/2021 - Superbonus - Unità immobiliare a destinazione residenziale - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) Risposta n. 23 del 8/01/2021 - Bonus facciate - Edifici in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" - Articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160   Risposta n. 24 del 8/01/2021 - Superbonus - Interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)   Risposta n. 25 del 8/01/2021 - Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 - Sismabonus   Risposta n. 26 del 8/01/2021 - Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 - Asseverazione tardiva  

  • Servizi tecnici, sotto i 75.000 euro affidamento diretto svincolato dal criterio dell'offerta più vantaggiosa. Luci e ombre. Nell'affidamento diretto, per importi inferiori i 75.000 euro, non si pone un problema di criterio di aggiudicazione. Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 757/2020. Il servizio di supporto giuridico del MIT ha fornito un importante chiarimento in tema di affidamenti di servizi di architettura e ingegneria che avrebbe dovuto essere espresso, probabilmente, nella recente circolare ministeriale del 18 novembre 2020 che, invece, contiene una semplice ricognizione delle novità previste dal cosiddetto decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020 e legge di conversione n. 120/2020). Quindi i servizi di architettura e ingegneria devono essere affidati, obbligatoriamente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solamente nel caso di importi pari o superiori a 75.000 euro con l'utilizzo, quindi, della procedura negoziata. Nel quesito, la stazione appaltante istante ha posto la questione della corretta interpretazione delle norme contenute nei provvedimenti citati con particolare riferimento agli importi e ai criteri di aggiudicazione da utilizzare per gli affidamenti di servizi tecnici. È stato chiesto quali siano le procedure applicabili a seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del d.l. Semplificazioni, per l'affidamento dei servizi in oggetto e, più nel dettaglio, se “fino a 75mila euro” sia possibile utilizzare l'affidamento diretto; per importi compresi tra i 75.000 euro fino ai 100.000, la procedura negoziata con 5 operatori economici con il “criterio del prezzo più basso”; e, infine, se sopra i 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria la procedura negoziata con 5 operatori economici ma con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio di consulenza, premesse le deroghe specifiche previste dalla recente legislazione (al co. 2 dell'art. 36 e co. 2 dell'art. 157 del Codice) ha puntualizzato che, in relazione all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura le prescrizioni prevedono in realtà due sole fattispecie, in particolare il Rup: a) fino a 75.000 euro potrà procedere mediante affidamento diretto (da notare che il parere, in realtà, si esprime in termini perentori); b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali dovrà procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti. Secondo il MIT, e questo effettivamente rappresenta uno degli aspetti non chiari, alla luce del richiamo nel co. 3 dell'art. 1 dei criteri di aggiudicazione attualmente in vigore ai sensi dell'art. 95 del Codice, il multicriterio (offerta economicamente più vantaggiosa) “basato sul miglior rapporto qualità/prezzo” deve essere applicato solamente “per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75mila euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un'ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione”. Nel caso di affidamento diretto, si legge nel parere (e quindi nell'ambito dei 75.000 euro) i RUP sono tenuti a indicare nella determina semplificata, nel caso in cui si proceda con atto unico, le ragioni poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario. Quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria per importi pari o superiori ai “75mila euro, dovrà essere utilizzato il criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l'articolo 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 del Codice”. Pertanto, il multicriterio, a differenza della norma codicistica (art. 95, co. 3, lett. b)), risulta obbligatorio, in applicazione delle norme emergenziali solamente nel caso di affidamenti, dei servizi tecnici, per importi pari o superiori ai 75.000 euro. Dichiarazione del presidente della Fondazione, ing. Franco Fietta: “Questa misura si inserisce correttamente all’interno di una serie di semplificazioni burocratiche che tutti auspicano, anche se altre erano quelle più urgenti e attese. Pensiamo solo allo spropositato numero di adempimenti di nuova ideazione previsti all’interno del Superbonus 110%. Inoltre la scelta di escludere ogni forma di valutazione qualitativa apre sempre più le porte a ribassi selvaggi, che in una fase di crisi come l’attuale porterà a compensi inadeguati e necessariamente a prestazioni conseguenti, questo a discapito della qualità non solo del servizio, ma anche del manufatto. È una visione ottusa quella di risparmiare sui servizi di progettazione, compromettendo la qualità di tutto il processo edilizio".

  •                         Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it Numero verde  800 978446