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Servizi tecnici: sotto i 75mila euro, no a criterio OEPV

admin 7 Jan 2021

Servizi tecnici, sotto i 75.000 euro affidamento diretto svincolato dal criterio dell'offerta più vantaggiosa. Luci e ombre.

Nell'affidamento diretto, per importi inferiori i 75.000 euro, non si pone un problema di criterio di aggiudicazione. Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 757/2020.

Il servizio di supporto giuridico del MIT ha fornito un importante chiarimento in tema di affidamenti di servizi di architettura e ingegneria che avrebbe dovuto essere espresso, probabilmente, nella recente circolare ministeriale del 18 novembre 2020 che, invece, contiene una semplice ricognizione delle novità previste dal cosiddetto decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020 e legge di conversione n. 120/2020).

Quindi i servizi di architettura e ingegneria devono essere affidati, obbligatoriamente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solamente nel caso di importi pari o superiori a 75.000 euro con l'utilizzo, quindi, della procedura negoziata.

Nel quesito, la stazione appaltante istante ha posto la questione della corretta interpretazione delle norme contenute nei provvedimenti citati con particolare riferimento agli importi e ai criteri di aggiudicazione da utilizzare per gli affidamenti di servizi tecnici. È stato chiesto quali siano le procedure applicabili a seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del d.l. Semplificazioni, per l'affidamento dei servizi in oggetto e, più nel dettaglio, se “fino a 75mila euro” sia possibile utilizzare l'affidamento diretto; per importi compresi tra i 75.000 euro fino ai 100.000, la procedura negoziata con 5 operatori economici con il “criterio del prezzo più basso”; e, infine, se sopra i 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria la procedura negoziata con 5 operatori economici ma con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio di consulenza, premesse le deroghe specifiche previste dalla recente legislazione (al co. 2 dell'art. 36 e co. 2 dell'art. 157 del Codice) ha puntualizzato che, in relazione all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura le prescrizioni prevedono in realtà due sole fattispecie, in particolare il Rup:

a) fino a 75.000 euro potrà procedere mediante affidamento diretto (da notare che il parere, in realtà, si esprime in termini perentori);

b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali dovrà procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti.
Secondo il MIT, e questo effettivamente rappresenta uno degli aspetti non chiari, alla luce del richiamo nel co. 3 dell'art. 1 dei criteri di aggiudicazione attualmente in vigore ai sensi dell'art. 95 del Codice, il multicriterio (offerta economicamente più vantaggiosa) “basato sul miglior rapporto qualità/prezzo” deve essere applicato solamente “per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75mila euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un'ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione”.

Nel caso di affidamento diretto, si legge nel parere (e quindi nell'ambito dei 75.000 euro) i RUP sono tenuti a indicare nella determina semplificata, nel caso in cui si proceda con atto unico, le ragioni poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario.
Quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria per importi pari o superiori ai “75mila euro, dovrà essere utilizzato il criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l'articolo 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 del Codice”.
Pertanto, il multicriterio, a differenza della norma codicistica (art. 95, co. 3, lett. b)), risulta obbligatorio, in applicazione delle norme emergenziali solamente nel caso di affidamenti, dei servizi tecnici, per importi pari o superiori ai 75.000 euro.

Dichiarazione del presidente della Fondazione, ing. Franco Fietta:

“Questa misura si inserisce correttamente all’interno di una serie di semplificazioni burocratiche che tutti auspicano, anche se altre erano quelle più urgenti e attese. Pensiamo solo allo spropositato numero di adempimenti di nuova ideazione previsti all’interno del Superbonus 110%. Inoltre la scelta di escludere ogni forma di valutazione qualitativa apre sempre più le porte a ribassi selvaggi, che in una fase di crisi come l’attuale porterà a compensi inadeguati e necessariamente a prestazioni conseguenti, questo a discapito della qualità non solo del servizio, ma anche del manufatto. È una visione ottusa quella di risparmiare sui servizi di progettazione, compromettendo la qualità di tutto il processo edilizio".



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