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    Sulla base del nuovo Regolamento ANAC del 7 dicembre 2018 per il rilascio del parere di precontenzioso, è adesso preclusa la possibilità di rivolgersi all’Autorità ai soggetti portatori di interessi collettivi, tra i quali anche la Fondazione Inarcassa, mentre potranno trasmettere istanza le sole parti direttamente interessate al procedimento di gara.   Tuttavia, l’azione di contrasto della Fondazione promossa nei confronti delle Amministrazioni che emettono bandi ritenuti irregolari proseguirà con diffida notificata alla stazione appaltante per il ritiro in autotutela del bando di gara, quindi, in caso di inerzia, con la richiesta all’ANAC di un parere consultivo.   I liberi professionisti architetti e ingegneri, registrati alla Fondazione, che vorranno intraprendere la strada del precontenzioso per le gare a cui parteciperanno, avendone titolo, potranno essere assistiti dalla Fondazione Inarcassa. A tal fine, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: preliminarmente sia già stata notificata una diffida alla stazione appaltante da parte dello Studio legale per conto di Fondazione Inarcassa, a seguito di segnalazione di irregolarità da parte dell’interessato;  il segnalante il bando “irregolare” dovrà essere un partecipante alla gara, o un soggetto impossibilitato a partecipare a causa di una previsione illegittima della lex specialis; l’istanza redatta con l’assistenza della Fondazione Inarcassa e dello studio legale Rotigliano, dovrà essere sottoscritta e trasmessa all’Autorità direttamente dal segnalante partecipante alla gara entro il termine di impugnazione giurisdizionale dell’atto, ossia entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; la richiesta di parere di precontenzioso dovrà sempre tendere alla tutela degli ingegneri e degli architetti intesi quali categoria, non potendo la Fondazione tutelare interessi personali dei singoli liberi professionisti. Continuate a segnalare i bandi “irregolari” al seguente indirizzo e-mail: segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it allegando la scheda compilata in ogni suo campo.  (Clicca QUI per scaricare la scheda).
  • martello2
    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 6919/2019: parcella del professionista a rischio se non è dettagliata nelle voci di spesa. Acque ancor agitate per le retribuzioni dei professionisti che ottengano incarichi da pubbliche amministrazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile. È stata quindi respinta la richiesta di un architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva realizzata nell’interesse di un Comune. L’amministrazione si è difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario. La Cassazione ritiene che questa motivazione sia sufficiente a negare il pagamento, perché l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Secondo i giudici, qualora manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. L’orientamento della Cassazione si presta a più critiche. Anzitutto, impone al professionista un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; inoltre, è vero che l’art. 191 del d.lgs. n.  267 / 2000 impone una rigida contabilità ai Comuni, ma è altrettanto vero che l’art. 194 della stessa norma prevede la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. Inoltre esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art. 24, co. 8-bis, d.lgs. n.  50/2016). Oltretutto, il caso deciso dalla Cassazione fa eco ad altri precedenti che non danno nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali. Diventa, quindi, irrilevante che l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera (peraltro, probabilmente ottenuti grazie all’impegno proprio del progettista direttore dei lavori). In sintesi, l’orientamento della Cassazione è improntato ad assoluta rigidità a tutela della finanza locale, giungendo addirittura a escludere la possibilità che il professionista ottenga dal giudice il riconoscimento di un indebito arricchimento dell’ente locale. Altre volte, invece, proprio attraverso il riconoscimento dell’utilità conseguita dall’ente locale, si è ottenuta una delibera di pagamento, seppur per debito fuori bilancio e quindi con il rischio di giudizi di responsabilità contabile per i pubblici amministratori. Bisogna, comunque, precisare che la sentenza de qua si riferisce ad un servizio affidato ante Codice dei Contratti Pubblici. Oggi le amministrazioni devono indicare, nei bandi per i servizi di architettura ed ingegneria, sia le risorse già accantonate con cui sarà remunerato l’aggiudicatario, sia il calcolo dettagliato dei compensi, redatto secondo il d.m. parametri. Con ciò rendendo, di fatto, quasi impossibile che manchi la “dettagliata previsione di spesa” richiesta dalla Cassazione. L’unica casistica in cui c’è ancora la concreta possibilità che si verifichi quanto fin’ora descritto è rinvenibile negli affidamenti diretti. Pertanto, l’appello che si rivolge a tutti gli architetti e gli ingegneri, che si trovino affidatari diretti di un appalto, è di stare attenti agli impegni di spesa che gli enti locali devono indicare negli atti di affidamento, nonché a verificare che siano indicate in modo dettagliato le voci di spesa spettanti al professionista. Avv. Riccardo Rotigliano     Niente garanzie per gli appalti sotto i 40.000 euro. La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese/professionisti di presentare le garanzie provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40.000 euro, assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto 40.000 euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere l'obbligo di presentare le garanzie. È quanto ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 140/2019, pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera, chiarisce l'ANAC, risponde alle “istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia”. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla presentazione delle garanzie le imprese/professionisti che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai 40.000 euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di interpretazione. L'ANAC chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il “Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti” e dunque impone “la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere richieste. Avv. Giuseppe Acierno  
  • Consorzio
    La Fondazione ha individuato nel consorzio lo strumento più competitivo per permettere anche ai singoli professionisti e ai piccoli studi di partecipare a gare nazionali e internazionali. L’unione fa la forza! Ci occuperemo di costruire una rete di professionisti motivati e forniremo tutti gli strumenti necessari per l’avvio del progetto. Cosa fare: l’adesione avverrà in due fasi Entro il 5 aprile dovrai confermare la tua adesione al progetto restituendoci, compilata in ogni sua parte, l’autorizzazione all’utilizzo dei tuoi dati (scarica qui il modulo) indicando nome, cognome, provincia di residenza, numero di telefono, per organizzare le cooperative territoriali con i tuoi colleghi - di minimo 9 professionisti - inviandolo all’indirizzo: international@fondazioneinarcassa.it. Entro il 3 maggio dovrai versare la quota annuale di adesione di euro 1.500,00 nelle modalità che ti verranno comunicate al termine della prima fase.   N.B.: il consorzio verrà costituito solo al raggiungimento del numero minimo di 3 cooperative aderenti. Scarica qui tutto il materiale relativo al consorzio  Guarda il webinar dell’incontro operativo  Scarica il modulo di adesione Consulta le nostre FAQ
  • equo compenso
    Si è tenuto il 5 marzo a Roma l’incontro promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa. Al centro della riunione, la necessità della definizione a livello nazionale di una legge in materia di equo compenso per la tutela dei professionisti, la difesa della dignità delle libere professioni e per la qualità del loro lavoro e il futuro del nostro Paese. Sulla scorta delle positive esperienze delle Regioni Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia – che hanno approvato specifiche leggi regionali in materia di equo compenso – l’incontro è stata l’occasione dunque per la discussione di una proposta di legge, da incardinare a livello nazionale, in materia di equo compenso per i liberi professionisti. A prendere parte all’incontro sono stati per le Assemblee regionali Vito Santarsiero Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Arturo Bova Consigliere della Calabria, Giovanni Malanchini Consigliere Segretario della Lombardia, Gianluca Cefaratti Vice Presidente del Consiglio regionale del Molise e Maurizio Colman Consigliere del Veneto. Per la Fondazione Inarcassa il Presidente Egidio Comodo, il Consigliere Antonio Guglielmini e l’Avv. Michele Mammone. Sono intervenuti il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) e i deputati Chiara Gribaudo (Partito Democratico) e Luca Pastorino (LEU) che hanno confermato il loro personale impegno a continuare a seguire il tema, del quale si sono occupati e si stanno occupando, auspicando che possa rientrare quanto prima nell’agenda dei lavori parlamentari. Hanno, inoltre, espresso apprezzamento per l’iniziativa l’on. Andrea Mandelli (FI) e il sen. Agostino Santillo (M5S). “Quella che stanno vivendo gli ingegneri e architetti liberi professionisti è una situazione economica ed occupazionale estremamente preoccupante. Dal 2007 al 2016 la contrazione reddituale degli ingegneri e architetti liberi professionisti è stata del 32% per gli under 40 e del 47% per gli over 40. Ma sono comunque i giovani i più colpiti, se pensiamo che il reddito di un giovane professionista under 40 si attesta a malapena sui 14 mila euro annui. L’abrogazione dei tariffari minimi e la grave crisi economica degli ultimi anni hanno deteriorato fortemente la condizione dell’intera categoria. Senza considerare la pratica dell’offerta economica al massimo ribasso e l’assenza di parametri che giudichino l’equità del compenso previsto che hanno determinato un impoverimento della competitività, con inevitabili ripercussioni sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini” ha detto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo. “È importante che si possa arrivare ad una legislazione nazionale che faccia sintesi dell’accelerazione che è venuta dalle Regioni – ha detto il Presidente Santarsiero – e che contenga i tre principi cardine delle leggi regionali in materia di equo compenso: la tutela delle professioni, la qualità della prestazione e la lotta all’evasione fiscale”.
  • Split payment
    Con ricorso r.g. n. 1412/2016 proposto da un professionista innanzi il TAR Calabria – Catanzaro, è stato impugnato un bando di gara pubblicato dal Comune di Catanzaro. Il ricorso poggiava su due motivi: 1)         l’illegittima esclusione del ricorrente per non aver il titolo di studi richiesto dalla lex specialis; 2)         la previsione di affidare un servizio di architettura ed ingegneria a titolo gratuito. Il TAR, con la sentenza n. 1507/2018, ha accolto il ricorso promosso dal professionista, sottolineando l’elemento di illegittimità della gratuità dell’appalto. Contro la sentenza, il Comune ha proposto appello innanzi il Consiglio di Stato che, il 21 febbraio scorso, ha pubblicato il dispositivo della sentenza, dichiarando accolto l’appello. Ciò posto, il dispositivo di una sentenza, per sua stessa natura, non contiene le motivazioni sulle quali si basa la decisione del Collegio, bensì, ha il solo scopo di anticipare alle parti tale decisione, rinviando al futuro per le motivazioni. Ciò per dire che, ad oggi, non si conoscono né i motivi di appello, né, tantomeno, i motivi su cui si basa la decisione del Giudice. Non si sa, dunque, se il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado in entrambi i suoi capi o esclusivamente uno di essi; ad esempio gravando solo il giudizio sull’equipollenza dei titoli di studio. In ogni caso, anche nell’eventualità in cui il Consiglio di Stato si sia nuovamente espresso favorevolmente sulla gratuità dei servizi di architettura ed ingegneria, va considerato che il bando a suo tempo impugnato è stato pubblicato nel 2016; dunque, precedentemente ai due recenti interventi legislativi: il d.lgs. n. 56/2017 e il  d.l. n. 148/2017. Il primo ha introdotto, all’art. 24 del Codice degli Appalti, il comma 8-ter a mente del quale “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151”. Il secondo, invece, afferma il principio dell’equo compenso. A lume dell’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Pertanto, nel caso in cui il Giudice di appello abbia accolto la tesi prospettata dall’Amministrazione circa la possibilità di affidare un appalto a titolo gratuito (ciò che ancora non è dato sapere), in ogni caso, essendo stato il bando pubblicato anteriormente alle due riforme sopracitate, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto applicare, sulla base del criterio temporale, le due riforme legislative, introdotte, appunto, successivamente al 2016. E’ necessario, dunque, attendere fiduciosi la pubblicazione delle motivazioni del Giudice, così da poter conoscere anche i motivi di appello, senza creare inutili allarmismi e proclami che rischiano solo di far perdere di vista le politiche a tutela della categoria che gli architetti e ingegneri liberi professionisti stanno promuovendo in tutte le sedi istituzionali.
  • logo anac
    Il 10 febbraio è entrato in vigore il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pubblicato sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019, il Regolamento introduce significative novità che interessano la Fondazione, in particolar modo, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari. Il nuovo Regolamento prevede, all’art. 3 che possano trasmettere all’Autorità Anticorruzione le istanze di parere di precontenzioso i soggetti di cui all’art. 211, ovvero “le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice”. Il nuovo Regolamento preclude alla Fondazione, in quanto soggetto portatore di interessi collettivi, la possibilità di presentare istanze di parere di precontenzioso. In precedenza, invece, con il Regolamento adottato il 5 ottobre 2016 (in vigore fino al 10 febbraio 2019), la legittimazione a presentare istanze di parere di precontenzioso era estesa a “i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati” (art. 2, regolamento 5/10/16). Dunque, anche alla Fondazione. Il nuovo Regolamento opera un integrale rinvio all’art. 211, co. 1, del Codice appalti, ai sensi del quale “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.” L’Anac, alla luce dei pareri resi dal Consiglio di Stato alla base dei quali è formulato il nuovo Regolamento, considera il termine “parte/i” in un’accezione restrittiva, intendendo, cioè, esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. Nel parere del C.d.S. n. 1632/2018 reso sullo Schema di Linee guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac, “la stazione appaltante o una o più delle altre parti” è da intendersi quale “insieme di soggetti legittimati accumunati dalla sola ma discriminante posizione di partecipi al medesimo procedimento amministrativo, i quali altri non sono se non la stazione e i concorrenti. Ne consegue che gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come “parti” del procedimento amministrativo di evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari degli effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. Ed infatti, la questione precontenziosa eventualmente oggetto della richiesta non riguarda altro, e non può riguardare che, la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica, di cui tali soggetti non sono partecipi.” L’Anac, dunque, nella definizione del nuovo Regolamento, considera le “parti” esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. In questo senso, la Fondazione, come ente esponenziale di interessi collettivi, non può trasmettere istanze di parere di precontenzioso all’Anac. Ciò nonostante, l’Anac, consapevole del ruolo importante che giocano tali soggetti nella tutela degli interessi legittimi di categoria, ha adottato il 7 dicembre 2018 un nuovo regolamento sul rilascio di pareri consultivi (Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso) al cui art. 3, c. 1, lett. f), prevede che possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere “in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati”. Il regolamento consultivo adottato dall’Anac consentirà, dunque, alla Fondazione di proseguire nell’azione di contrasto ai bandi di gara. Continueremo, con il supporto dello Studio legale dell’Avv. Rotigliano, a tutelare l’interesse dell’intera categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti: alla diffida, notificata alla stazione appaltante, seguirà, in caso di mancata rettifica e/o accettazione delle doglianze mosse, la richiesta di parere consultivo all’Anac. Nell’ambito dell’attività di precontenzioso, stiamo, invece, valutando le modalità, attraverso le quali continuare a garantire il sostegno e l’affiancamento a tutti gli iscritti ad Inarcassa. Per maggiori informazioni sull' attività di contrasto bando irregolari, clicca QUI 
  • Concorso Bologna
    È stato pubblicato il bando di concorso per la progettazione del nuovo complesso scolastico Carracci in Comune di Bologna, promosso sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Bologna, Inarcassa e la Fondazione Inarcassa, con il contributo  degli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, per favorire e promuovere l’utilizzo dello strumento concorsuale nella realizzazione di un progetto innovativo di rigenerazione e ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica del capoluogo emiliano, il primo di cinque. Il concorso di progettazione è a procedura aperta in due gradi in forma anonima e in modalità on line, finalizzato alla realizzazione di un innovativo complesso scolastico a basso impatto ambientale per ospitare una scuola primaria e una secondaria di primo grado su complessivi 3.325 metri quadri utili in grado di accogliere 405 alunni, con uno stanziamento complessivo di circa 7 milioni di €uro. Nella prima fase, aperta a tutti i soggetti ammessi, i partecipanti dovranno elaborare una idea progettuale nel rispetto dei costi, della documentazione di concorso e delle prestazioni richieste. Verranno ammesse al secondo grado le cinque migliori proposte, selezionate senza formazione di graduatoria. Nella seconda fase (elaborazione progettuale) la Commissione giudicatrice valuterà i progetti migliori ed elaborerà, entro il 30 aprile 2019, la graduatoria finale che individuerà il vincitore a cui sarà assegnato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, del valore netto di circa 360 mila €uro. Le domande di partecipazione al primo grado della selezione dovranno essere presentate entro il 14 gennaio 2019. Le cinque proposte ammesse al secondo grado saranno rese note il 5 febbraio 2019 e si dovranno trasformare in un elaborato progettuale entro l’8 aprile 2019. Per informazioni sul bando di progettazione e per visualizzare i documenti ufficiali cliccare qui I partecipanti devono consultare costantemente il link di cui sopra per verificare eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura.
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    Tiarstudio e abp architetti si aggiudicano il concorso di progettazione bandito il 14 novembre 2018 dal Comune di Bologna, in collaborazione con Inarcassa, Fondazione Inarcassa, e con gli ordini professionali di Architetti e Ingegneri di Bologna, che si è svolta sulla piattaforma informatica sviluppata dall’Ordine Architetti    Team:   tiarstudio (Federico Florena e Vincenzo Mancuso con Giovanni Ruggieri, Ornel Menaj e Teresa Ulivi) Fondato da Federico Florena, tiarstudio è uno studio di architettura e design che lavora all’interno delle arti e della progettazione, operando su diverse scale di intervento attraverso contributi specialistici e multidisciplinari. Lo studio lavora a progetti privati e pubblici, sia in Italia che all’estero.   abp architetti (Alberto Becherini, Piera Bongiorni, Andrea Borghi)   abp architetti è uno studio di architettura che nasce nel 2018 a Firenze dalla costante collaborazione di tre giovani architetti. Lo studio si occupa di progettazione architettonica e urbana, in campo pubblico e privato.    Oggetto del concorso era l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato alla realizzazione del nuovo complesso scolastico Carracci, che ospiterà una sezione di scuola primaria e tre sezioni di scuola secondaria di primo grado, per circa 400 ragazzi. Linee guida per la progettazione erano il basso impatto ambientale e il risparmio energetico, per avere un “edificio a energia quasi zero" (NZEB) ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in gran parte da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco.   Il progetto vincitore:   Nelle intenzioni dei progettisti la nuova scuola “offre un nuovo servizio alla comunità e valorizza il contesto circostante. La composizione architettonica del complesso, l’accessibilità, l’organizzazione degli spazi esterni, lo studio dei percorsi e l’integrazione di servizi aperti alla città, consentono al nuovo polo scolastico di essere parte integrante della vita della collettività, aprendosi in orari diversi da quelli scolastici e garantendo un rapporto sostenibile con l’esistente.     Il sistema costruttivo adottato per rispondere alle richieste del bando consente alte prestazioni dal punto di vista strutturale e ambientale: un telaio in calcestruzzo armato consente di risolvere il rapporto con le fondazioni e il terreno, mentre la struttura in elevazione è in legno, garantendo una vita utile dell’edificio di 100 anni, con prestazioni di massima sicurezza in relazione alle norme tecniche vigenti.   Comunicato Stampa Fondazione Inarcassa:   "Sostenere e diffondere una nuova cultura della qualità del costruire, in tutti i suoi molteplici aspetti - dichiara il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo - deve diventare un obiettivo primario di tutti gli operatori del settore per il futuro del nostro Paese, una precisa responsabilità nei confronti delle generazioni future. Fondazione Inarcassa ha consolidata esperienza nel processo di accompagnamento delle istituzioni, pubbliche e private, alla definizione delle modalità più consone ad individuare i migliori progetti che possano contribuire a far crescere il valore e la qualità del costruire, per far rivivere in qualche modo quello spirito artistico che ci ha consegnato nel tempo un patrimonio di ineguagliabile valore storico e architettonico, ammirato e invidiatoci da tutto il mondo. In questo contesto il Concorso di Progettazione del nuovo complesso scolastico Carracci, come gli altri che verranno, è un esempio di buone pratiche che, partendo dal tema molto sensibile dell’edilizia scolastica - conclude Egidio Comodo - determina una sperimentazione virtuosa e sinergica tra i diversi soggetti, atta a cogliere aspetti innovativi in diversi campi al fine di migliorare la qualità della vita di coloro che vivranno dall'interno, ma anche dall'esterno, questi nuovi spazi collettivi.  
  • Centrale lavori pubblici
    “In un periodo in cui i liberi professionisti stanno coraggiosamente lottando per affrontare e superare la crisi del settore dei lavori pubblici accentrare tutti i compiti inerenti alla progettazione di un’opera pubblica in un soggetto creato dal nulla è una vera e propria retromarcia” queste le parole del Presidente di Fondazione Inarcassa, l’Ing. Egidio Comodo in merito alla proposta di creare una nuova “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” così come previsto dall’art. 17 del disegno di legge di bilancio. “Quello che ci auspichiamo invece - spiega il Presidente - è che la centrale per la progettazione delle opere pubbliche possa svolgere un ruolo di supervisione, controllo e coordinamento tra le stazioni appaltanti: un organismo centrale infatti, rischia seriamente di impoverire la funzione degli enti locali nella fase progettuale delle opere e favorire la fuga dei professionisti, soprattutto dalle piccole province”. Il Presidente ha, inoltre, aggiunto: “Una netta distinzione tra controllori e controllati è fondamentale soprattutto alla luce dei falliti tentativi del passato volti a introdurre strutture centrali del tutto inefficaci. Riproporre un modello del genere, oltre a non avere eguali in Europa, appare anacronistico e irrispettoso per la funzione e il ruolo sociale che il lavoro dei liberi professionisti riveste”. Se la posizione di Fondazione Inarcassa sulla "Centrale per la progettazione delle opere pubblica" è contraria, apprezzamento viene espresso per altre misure contenute nella Manovra e annunciate dal Governo tra cui l’estensione del regime forfettario, la flat tax, l’ampliamento delle agevolazioni “resto al sud” anche ai liberi professionisti, il fondo enti territoriali destinato anche alla prevenzione del rischio sismico e la riforma del codice degli appalti. Leggi il testo completo del disegno di legge di Bilancio.
  • Concorso Marco Senese
    La Fondazione Inarcassa, con il patrocinio della Fondazione città della scienza, l’organizzazione dell’Associazione Ingegneri@Napoli e il supporto dell’Associazione Ingegneri Napoli Nord, promuove per il 2018 la seconda edizione del concorso  Nazionale dedicato a Marco Senese, esempio illuminato di libero professionista di cui è vivo il ricordo del grande impegno profuso per il progresso della figura del professionista Ingegnere e del ruolo culturale e sociale della stessa. Il premio, conferito in sua memoria, sarà assegnato pubblicamente nel corso del Memorial Day “Per gli Ingegneri … per l’Ingegneria” (seconda edizione) previsto per il 27 Novembre 2018 presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi Napoli Federico II. L’iniziativa è finalizzata a far emergere esperienze lavorative particolarmente significative, per contenuti tecnologici e/o aspetti professionali, capaci di incidere positivamente sullo sviluppo dei settori in cui l’Ing. Marco Senese è stato maggiormente impegnato, ovvero la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione incendi, la formazione dell’ingegnere, il progetto d’ingegneria e l’innovazione per lo sviluppo dell’ingegneria. Sono previsti due premi, ognuno da 4.000,00 euro, da assegnare a ingegneri liberi professionisti, in forma singola o associata, che si saranno particolarmente distinti in uno o più dei ambiti tematici succitati; detto premio, finanziato dalla Fondazione Inarcassa, potrà essere attribuito ai soli Candidati regolarmente associati, iscritti formalmente ad Inarcassa e registrati alla Fondazione stessa.   Ai vincitori sarà comunicata la notizia del conferimento del premio mezzo PEC entro il 19 Novembre 2018.   La data di ultimazione per la presentazione della domanda è il 05 Novembre   Clicca qui per le info e le modalità di partecipazione al concorso