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    L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la determinazione n.4/2012, ha dato una prima attuazione a quanto previsto dall’art.64, comma 4–bis, in coordinato disposto con l’art.46, comma 1-bis, del Codice, fornendo alle stazioni appaltanti le prime indicazioni per la redazione dei bandi di gara in ordine all’individuazione delle cause tassative di esclusione. Come anticipato nella stessa determinazione, l’Autorità procederà ad elaborare specifici bandi–tipo distinti in base all’oggetto del contratto che, oltre a riprodurre le cause tassative di esclusione già indicate in via generale, conterranno le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara. Con riferimento all’elaborazione dei bandi-tipo per gli appalti di servizi e forniture, considerata la delicatezza e l’importanza del compito, anche in relazione alla numerosità, eterogeneità e complessità degli ambiti merceologici presenti nel settore, l’Autorità ha predisposto il documento “Bandi-tipo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” per una consultazione on line. Scopo della consultazione è raccogliere osservazioni e proposte sull’individuazione degli specifici settori sui quali si ritiene prioritaria un’attività regolatoria e sulla metodologia per l’adozione dei bandi – tipo previsti dall’articolo 64, comma 4–bis, del Codice, il quale prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorità”. I soggetti interessati potevano far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 9 aprile 2013 scorso. Ecco il contributo che la Fondazione ha formulato all’AVCP. Scarica il documento in PDF.  
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    SEMINARIO INFORMATIVO Adempimenti e nuove procedure di prevenzione incendi e formazione permanente dei professionisti. Sabato 23 marzo 2013 Fiera di Roma / Padiglione 4 Sala D   LA VOCE DEI PROFESSIONISTI INGEGNERI E ARCHITETTI Ing. Marco Senese Consigliere Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa VERSIONE INTEGRALE   DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 7 AGOSTO 2012 Ing. Francesco Notaro Dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi VERSIONE INTEGRALE PDF PRESENTAZIONE   MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DELLE SEGNALAZIONI  E DELLE ISTANZE PREVISTE DAL D.M. 07/08/2012 Ing. Massimiliano Gaddini Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Roma VERSIONE INTEGRALE PDF PRESENTAZIONE   APPROFONDIMENTO SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA Ing. Maria Cavalieri Dirigente Comando Vigili del Fuoco di Roma VERSIONE INTEGRALE PDF PRESENTAZIONE   L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEI PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ing. Guido Parisi Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania VERSIONE INTEGRALE PDF PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI DEL PROFESSIONISTA Dott. Federico Bisceglia Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Napoli VERSIONE INTEGRALE  
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    Sentenza TAR

    Si riporta un’importante sentenza del TAR del Lazio che ribadisce l’impossibilità per un pubblico dipendente (docente universitario) a partecipare a gare di appalto di servizi”. vai al testo della SENTENZA  
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    La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa e Ala Assoarchitetti, l’associazione sindacale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani, hanno siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un osservatorio. L’obiettivo è quello di analizzare le cause che incidono negativamente sull’esercizio della professione, d’indicare le linee operative utili per indurre i necessari miglioramenti e di avanzare proposte organiche o parziali da sottoporre e promuovere presso gli organismi deputati alla loro emanazione. L’osservatorio, che sarà composto da 6 esponenti di cui 3 nominati dalla Fondazione e 3 da Ala, agirà da subito sulla base di un programma annuale per creare un prezziario e una disciplinare di incarico tipo. Inoltre, è prevista l’elaborazione di un progetto di legge che introduca nei contratti il concetto e la procedura dell’individuazione ed eliminazione delle offerte anomale in analogia ai listini ufficiali emanate dalle associazioni degli imprenditori dell’edilizia. Tra i temi di urgente trattazione, infine, rientrano anche l’analisi e la proposta di regolamentazione dei rapporti libero-professionali interni agli studi come consulenze continuative o come rapporti di mono-committenza. “E’ necessario invertire l’attuale tendenza e rilanciare il settore delle costruzioni sull’intera filiera”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Inarcassa, arch. Andrea Tomasi. “Per questo “, ha sottolineato Tomasi, “è stato necessario costituire un osservatorio per analizzare il sistema delle opere e degli appalti pubblici, insieme a tutti gli altri fattori che incidono in modo negativo sul settore, per mettere a punto strategie e progetti per sostenere il settore”. “Agiremo ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie finalità istituzionali collaborando su singole iniziative e progetti per mettere a frutto ed esperienze e risorse nei superiori interessi del Paese”, spiega il Presidente di ALA, Bruno Gabbiani. “A rischio infatti non c’è solo il patrimonio architettonico italiano, ma anche quello professionale e sociale. Urgeva quindi realizzare un progetto per tutelare non solo l’architettura ma anche architetti e ingegneri”.  
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    L’Associazione degli Architetti del Vietnam e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, hanno indetto un Concorso di idee, con il quale si intende proporre alla città di Hanoi un intervento di riqualificazione di una parte  tra le più significative del suo Centro Storico. Il contesto urbano preso in esame è particolarmente significativo. Comprende la porzione di Centro Storico che affaccia sul lago Hoan Kiem, la piazza Dong Kinh Nghia Thuc, il primo tratto della via Dinh Tien Hoang e la via Hang Dao. Tale aree sono evidenziate nella documentazione a corredo del bando. La via Hang Dao è il primo tratto dell’asse principale che collega il lago al mercato di Dong Xuan, mentre la porzione di area prospiciente il lago è attualmente la porta d’ingresso al Centro Storico e luogo di aggregazione sociale.  
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    Vergogna n. 4

    … siamo alla quarta, e non si finisce mai di imparare. Circa venti giorni fa, ci era stato segnalato da un collega il caso dell’ASL di CREMONA, ancora in Lombardia dunque, ma risultando l’incarico già assegnato con delibera definitiva avevamo deciso che saremo intervenuti ex post, dopo aver controllato, oltre la procedura, anche l’attività. Ora, scopriamo, quasi casualmente, che dopo aver assunto un deliberazione definitiva d’incarico, 5 marzo, peraltro dopo mesi dall’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ottobre 2013, la dott.ssa Pierina GHILARDI R.U.P., palesemente impreparato a svolgere questo ruolo,  dopo aver dichiarato in occasione della delibera definitiva l’offerta vincitrice “congrua”,  decide di attivare la procedura di “verifica delle offerte anomale”. Stiamo parlando di due incarichi di redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) di alcuni fabbricati dell’Asl di Cremona e dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano (CIG 5462626D91). Clicca QUI per prendere visione dell’avviso e della relativa documentazione. Considerato che la procedura, con questa nuova attività si è evidentemente riaperta, la Fondazione anche in questo caso interviene, tempestivamente e con forza, per difendere la dignità e l’orgoglio degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti. QUI la lettera già inoltrata alla competente A.S.L. con la quale la Fondazione invita l’Amministrazione a ritirare in autotutela l’avviso pubblico e a volere procedere secondo quanto stabilito al riguardo dal d. lgs.vo n. 163/06, e dal D.P.R. n. 207/10,  ovvero mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, nelle quali sia preventivamente indicato il prezzo posto a base d’asta, prezzo che dovrà essere comunque congruo con la natura, specie e quantità delle prestazioni oggetto di affidamento, così da non mortificare la dignità della prestazione e gli interessi dei professionisti potenzialmente interessati alla commessa. Vi terremo come sempre costantemente aggiornati sugli sviluppi!!! basta con R.U.P. impreparati che non conoscono le regole ma soprattutto non capiscono quali sono i veri interessi delle Amministrazioni  
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    Illegittimo l’affidamento diretto di un appalto pubblico, senza previa gara, mediante il quale due enti pubblici istituiscono tra loro un contratto che non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. A distanza di 8 mesi dalla pronuncia della Corte Europea (Sentenza 19 dicembre 2012, causa C-159/11), arriva la sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013) in merito la legittimità di un contratto stipulato tra due Enti pubblici con il quale veniva affidato l’incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere, da eseguirsi alla luce delle recenti normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, con un corrispettivo di 200.000 euro al netto di Iva. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato una precedente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sentenza Sez. Staccata di Lecce, Sezione II n. 00416/2010) che aveva accolto il ricorso presentato da Ordini, Associazioni professionali e imprese di ingegneria che avevano ritenuto che il contratto stipulato tra i due enti sostanziasse un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizio ricadente nel perimetro di applicazione delle norme sull’evidenza pubblica comunitaria ed interna, ed in particolare di un contratto avente ad oggetto prestazioni qualificabili come servizi di ingegneria. Il Tar aveva, infatti, disatteso le difese degli enti resistenti volte a sostenere la legittimità del contratto, in quanto avente ad oggetto attività di ricerca scientifica e consulenza tecnica esercitabile dalle università nei confronti di enti pubblici in virtù di contratti o convenzioni e quindi riconducibile allo schema degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico, prestatore di servizi e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi. Secondo i giudici del CdS, il contratto oggetto della disputa “non contiene una” disciplina” di attività comuni agli enti, ma compone un contrasto di interessi tra l’ente pubblico che, da un lato, grazie all’attività scientifica da essa istituzionalmente svolta, offre prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi e l’ente che, conformandosi a precetti normativi, domanda tali prestazioni, in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico. Il tutto secondo la logica dello scambio economico suggellata dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 cod. civ. Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrattamente reperibili presso privati”. Il commento dell’OICE. Particolare soddisfazione viene espressa dal vice presidente vicario OICE, Luigi Iperti: “Il Consiglio di Stato, chiarisce con estrema precisione che se una determinata attività può essere svolta da soggetti operanti sul mercato non può essere oggetto di accordi tra amministrazioni laddove sia previsto un corrispettivo a favore di una delle amministrazioni e se l’attività non sia oggetto di interesse comune. Siamo particolarmente soddisfatti che si sia finalmente affermato un principio sacrosanto e cioè che, soprattutto in tempi come questi, la logica della concorrenza e del mercato debba sempre prevalere nell’interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e alla migliore qualità, frutto necessariamente di un confronto concorrenziale”. Importante, per l’OICE, è la ridefinizione dei limiti degli accordi fra Amministrazioni: “La norma della legge 241/90 – ha continuato Luigi Iperti – può essere utilizzata soltanto quando vi sia un interesse realmente in comune fra due amministrazioni e non sia previsto un corrispettivo; questo dicono sia il Tar, sia la Corte di giustizia, sia il Consiglio di Stato; in tutti gli altri casi occorre fare ricorso al mercato ed esperire una gara pubblica, sia sotto sia sopra soglia comunitaria. Sulla base di questo principio è nostro auspicio che sia dato un taglio netto alla pratica degli affidamenti diretti e in house che, spesso, prevedono prezzi del tutto fuori mercato e senza alcuna garanzia qualitativa. L’OICE, dopo questa importante vittoria non mancherà di monitorare che la sentenza sia rispettata su tutto il territorio nazionale”. Visualizza la sentenza.  
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    A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Bagheria (PA) che invita architetti ed ingegneri professionisti a manifestare la propria disponibilità a rendersi affidatari di non meglio precisati incarichi di progettazione su corrispettivo dell’appalto fissato in € 1,00 e con un termine per la presentazione delle candidature fissato in sole 48 ore, si comunica che, con un articolato ricorso legale, la Fondazione ha diffidato in modo perentorio l’Amministrazione Comunale di Bagheria a procedere in tale procedura e, nel contempo, ha segnalato all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici questo comportamento oltremodo offensivo per la dignità della professione di architetto e di ingegnere e posto in essere in totale spregio alle normative vigenti. VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA AGLI AMMINISTRATORI DI BAGHERIA: UN EURO PER UN PROGETTO E’ VERAMENTE UNA VERGOGNA Visualizza il bando ”Avviso di ricerca professionisti per redazione progetti in attuazione dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse obiettivi di servizio - delibera cipe 79/2012 finalizzato  a contrastare la dispersione scolastica”.  
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    Nel 2006, con le cosiddette “lenzuolate”, l’allora Ministro Bersani ha eliminato il vincolo del rispetto dei minimi alle tariffe professionali in Italia. Questo provvedimento doveva rientrare in una strategia complessiva di “liberalizzazione del mercato professionale” ma, di fatto, per molteplici ragioni, ha colpito unicamente architetti e ingegneri. Nel 2012, il Primo  Ministro Monti, non pago delle “liberalizzazioni” precedenti, ha cancellato completamente le tariffe professionali. Anche in questo caso, sempre per i medesimi motivi, le conseguenze sono state subite, quasi unicamente, da architetti e ingegneri. Tutta questa attività è stata giustificata con l’affermazione che queste forme di liberalizzazione “ce le chiedeva l’Europa” nell’ottica di creare un mercato ‘davvero’ libero. In questa attività liberalizzatrice, il Governo non ha ritenuto tenere in conto che, quando la domanda è irrisoria rispetto all’offerta, nella deregulation più totale è impossibile avere un mercato equilibrato: in Italia, gli architetti e gli ingegneri che vivono esclusivamente di libera professione (e pertanto iscritti a Inarcassa) sono 165.000:  uno ogni 350 abitanti, ai quali dobbiamo aggiungere una miriade di ingegneri e architetti dipendenti, pubblici e privati, che in molti modi e forme, peraltro non sempre rispettose delle norme, agiscono nel mondo libero professionale. Quindi il precedente rapporto si riduce ulteriormente. La situazione generale della professione esercitata in forma libera da architetti e ingegneri è veramente arrivata al limite della sopportabilità,  per colpa anche della gravissima crisi del mondo dell’edilizia. Queste non sono parole o lamenti:  i fatti li riscontriamo giornalmente, con gare al massimo ribasso che prevedono sconti del 70-80% o, come nel caso del Comune di Bagheria, con bandi per l’affidamento di progetti esecutivi di edilizia scolastica che prevedono un compenso professionale fisso pari a 1 euro. Non è un errore di digitazione: € 1,00. La risposta della Fondazione Architetti Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa è stata quella di documentarsi:  abbiamo ritenuto opportuno scandagliare le realtà degli appalti di servizi di ingegneria e architettura  nell’ambito della Comunità Europea.  Molta sorpresa nell’apprendere che il mondo a noi vicino è molto diverso: altrove è stato tutelato il lavoro professionale. Nell’ambito del Festival delle Professioni, iniziamo ad analizzare la realtà tedesca: una realtà che molto spesso viene assunta come modello virtuoso da replicare. Sarà una vera sorpresa apprendere che in Germania le tariffe professionali ci sono e costituiscono il limite minimo di contrattazione per le prestazioni professionali. Siamo convinti che comprendere modalità e motivazioni di questa realtà potrà essere spunto di proficua riflessione, sia per i professionisti, sia per il mondo della politica. Scarica l’Invito con il programma dettagliato. Vi aspettiamo!  
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    Vergogna Annullata

    Siamo lieti di comunicare che il Comune di Bagheria ha annullato, in autotutela, il bando da noi gravato con ricorso al Tar. Nelle motivazioni si dà atto, con riferimento al nostro ricorso, che esso: “… dall’attenta analisi delle motivazioni del soprarichiamato gravame proposto dalla predetta Fondazione Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti con sede in Roma, a giudizio della scrivente dirigenza, presenta elementi che lasciano presagire una prognosi negativa per  quest’ente con probabile rischio di soccombenza in giudizio e conseguenti danni al pubblico erario per spese legali, interessi e, per ogni altro eventuale risarcimento di danno che il ricorrente potrà rivendicare a seguito delle violazioni procedurali eccepite”.