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    L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la determinazione n.4/2012, ha dato una prima attuazione a quanto previsto dall’art.64, comma 4–bis, in coordinato disposto con l’art.46, comma 1-bis, del Codice, fornendo alle stazioni appaltanti le prime indicazioni per la redazione dei bandi di gara in ordine all’individuazione delle cause tassative di esclusione. Come anticipato nella stessa determinazione, l’Autorità procederà ad elaborare specifici bandi–tipo distinti in base all’oggetto del contratto che, oltre a riprodurre le cause tassative di esclusione già indicate in via generale, conterranno le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara. Con riferimento all’elaborazione dei bandi-tipo per gli appalti di servizi e forniture, considerata la delicatezza e l’importanza del compito, anche in relazione alla numerosità, eterogeneità e complessità degli ambiti merceologici presenti nel settore, l’Autorità ha predisposto il documento “Bandi-tipo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” per una consultazione on line. Scopo della consultazione è raccogliere osservazioni e proposte sull’individuazione degli specifici settori sui quali si ritiene prioritaria un’attività regolatoria e sulla metodologia per l’adozione dei bandi – tipo previsti dall’articolo 64, comma 4–bis, del Codice, il quale prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorità”. I soggetti interessati potevano far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 9 aprile 2013 scorso. Ecco il contributo che la Fondazione ha formulato all’AVCP. Scarica il documento in PDF.  
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    Aderisci anche tu!

    “La Fondazione si è associata agli Stati Generali dell’Innovazione. Questa connessione permette a tutti gli iscritti alla Fondazione di  partecipare attivamente a progetti generati da SGI di interesse delle categorie come, a titolo esemplificativo, la Consulta  dell’Innovazione e Roma Smart CITY, oltre a a tante altre iniziative che SGI sta avviando. E’ un’opportunità di collaborazione e di apertura che gli Architetti e gli  Ingegneri devono assolutamente cogliere! Quote associative: socio individuale: € 50,00 socio collettivo (ente, azienda, ecc.): € 150,00 socio studente: € 10,00 Puoi sostenere gli Stati Generali dell’Innovazione anche con una cifra maggiore”.  
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    Sentenza TAR

    Si riporta un’importante sentenza del TAR del Lazio che ribadisce l’impossibilità per un pubblico dipendente (docente universitario) a partecipare a gare di appalto di servizi”. vai al testo della SENTENZA  
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    La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa e Ala Assoarchitetti, l’associazione sindacale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani, hanno siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un osservatorio. L’obiettivo è quello di analizzare le cause che incidono negativamente sull’esercizio della professione, d’indicare le linee operative utili per indurre i necessari miglioramenti e di avanzare proposte organiche o parziali da sottoporre e promuovere presso gli organismi deputati alla loro emanazione. L’osservatorio, che sarà composto da 6 esponenti di cui 3 nominati dalla Fondazione e 3 da Ala, agirà da subito sulla base di un programma annuale per creare un prezziario e una disciplinare di incarico tipo. Inoltre, è prevista l’elaborazione di un progetto di legge che introduca nei contratti il concetto e la procedura dell’individuazione ed eliminazione delle offerte anomale in analogia ai listini ufficiali emanate dalle associazioni degli imprenditori dell’edilizia. Tra i temi di urgente trattazione, infine, rientrano anche l’analisi e la proposta di regolamentazione dei rapporti libero-professionali interni agli studi come consulenze continuative o come rapporti di mono-committenza. “E’ necessario invertire l’attuale tendenza e rilanciare il settore delle costruzioni sull’intera filiera”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Inarcassa, arch. Andrea Tomasi. “Per questo “, ha sottolineato Tomasi, “è stato necessario costituire un osservatorio per analizzare il sistema delle opere e degli appalti pubblici, insieme a tutti gli altri fattori che incidono in modo negativo sul settore, per mettere a punto strategie e progetti per sostenere il settore”. “Agiremo ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie finalità istituzionali collaborando su singole iniziative e progetti per mettere a frutto ed esperienze e risorse nei superiori interessi del Paese”, spiega il Presidente di ALA, Bruno Gabbiani. “A rischio infatti non c’è solo il patrimonio architettonico italiano, ma anche quello professionale e sociale. Urgeva quindi realizzare un progetto per tutelare non solo l’architettura ma anche architetti e ingegneri”.  
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    Vergogna n. 4

    … siamo alla quarta, e non si finisce mai di imparare. Circa venti giorni fa, ci era stato segnalato da un collega il caso dell’ASL di CREMONA, ancora in Lombardia dunque, ma risultando l’incarico già assegnato con delibera definitiva avevamo deciso che saremo intervenuti ex post, dopo aver controllato, oltre la procedura, anche l’attività. Ora, scopriamo, quasi casualmente, che dopo aver assunto un deliberazione definitiva d’incarico, 5 marzo, peraltro dopo mesi dall’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ottobre 2013, la dott.ssa Pierina GHILARDI R.U.P., palesemente impreparato a svolgere questo ruolo,  dopo aver dichiarato in occasione della delibera definitiva l’offerta vincitrice “congrua”,  decide di attivare la procedura di “verifica delle offerte anomale”. Stiamo parlando di due incarichi di redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) di alcuni fabbricati dell’Asl di Cremona e dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano (CIG 5462626D91). Clicca QUI per prendere visione dell’avviso e della relativa documentazione. Considerato che la procedura, con questa nuova attività si è evidentemente riaperta, la Fondazione anche in questo caso interviene, tempestivamente e con forza, per difendere la dignità e l’orgoglio degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti. QUI la lettera già inoltrata alla competente A.S.L. con la quale la Fondazione invita l’Amministrazione a ritirare in autotutela l’avviso pubblico e a volere procedere secondo quanto stabilito al riguardo dal d. lgs.vo n. 163/06, e dal D.P.R. n. 207/10,  ovvero mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, nelle quali sia preventivamente indicato il prezzo posto a base d’asta, prezzo che dovrà essere comunque congruo con la natura, specie e quantità delle prestazioni oggetto di affidamento, così da non mortificare la dignità della prestazione e gli interessi dei professionisti potenzialmente interessati alla commessa. Vi terremo come sempre costantemente aggiornati sugli sviluppi!!! basta con R.U.P. impreparati che non conoscono le regole ma soprattutto non capiscono quali sono i veri interessi delle Amministrazioni  
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    Sulla base del protocollo di intesa IN/ARCH – Fondazione architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti INARCASSA stipulato in data 09/07/2013, la Fondazione mette a concorso n. 4 borse di studio e 10 assegni di contributo spese, per un valore complessivo di euro 38.800,00. Il bando è rivolto ad architetti e ingegneri regolarmente iscritti alla Fondazione (info). Scarica il bando con tutte le informazioni.  
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    VERSO HORIZON 2020: I FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2014/2020 Le nuove prospettive e le politiche europee, gli incentivi ed i finanziamenti a fondo perduto. Venerdì 14 giugno 2013 Dr. Silvia Ciotti Galletti   Il workshop integrale è online a questo link.  
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    Illegittimo l’affidamento diretto di un appalto pubblico, senza previa gara, mediante il quale due enti pubblici istituiscono tra loro un contratto che non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. A distanza di 8 mesi dalla pronuncia della Corte Europea (Sentenza 19 dicembre 2012, causa C-159/11), arriva la sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013) in merito la legittimità di un contratto stipulato tra due Enti pubblici con il quale veniva affidato l’incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere, da eseguirsi alla luce delle recenti normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, con un corrispettivo di 200.000 euro al netto di Iva. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato una precedente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sentenza Sez. Staccata di Lecce, Sezione II n. 00416/2010) che aveva accolto il ricorso presentato da Ordini, Associazioni professionali e imprese di ingegneria che avevano ritenuto che il contratto stipulato tra i due enti sostanziasse un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizio ricadente nel perimetro di applicazione delle norme sull’evidenza pubblica comunitaria ed interna, ed in particolare di un contratto avente ad oggetto prestazioni qualificabili come servizi di ingegneria. Il Tar aveva, infatti, disatteso le difese degli enti resistenti volte a sostenere la legittimità del contratto, in quanto avente ad oggetto attività di ricerca scientifica e consulenza tecnica esercitabile dalle università nei confronti di enti pubblici in virtù di contratti o convenzioni e quindi riconducibile allo schema degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico, prestatore di servizi e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi. Secondo i giudici del CdS, il contratto oggetto della disputa “non contiene una” disciplina” di attività comuni agli enti, ma compone un contrasto di interessi tra l’ente pubblico che, da un lato, grazie all’attività scientifica da essa istituzionalmente svolta, offre prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi e l’ente che, conformandosi a precetti normativi, domanda tali prestazioni, in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico. Il tutto secondo la logica dello scambio economico suggellata dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 cod. civ. Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrattamente reperibili presso privati”. Il commento dell’OICE. Particolare soddisfazione viene espressa dal vice presidente vicario OICE, Luigi Iperti: “Il Consiglio di Stato, chiarisce con estrema precisione che se una determinata attività può essere svolta da soggetti operanti sul mercato non può essere oggetto di accordi tra amministrazioni laddove sia previsto un corrispettivo a favore di una delle amministrazioni e se l’attività non sia oggetto di interesse comune. Siamo particolarmente soddisfatti che si sia finalmente affermato un principio sacrosanto e cioè che, soprattutto in tempi come questi, la logica della concorrenza e del mercato debba sempre prevalere nell’interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e alla migliore qualità, frutto necessariamente di un confronto concorrenziale”. Importante, per l’OICE, è la ridefinizione dei limiti degli accordi fra Amministrazioni: “La norma della legge 241/90 – ha continuato Luigi Iperti – può essere utilizzata soltanto quando vi sia un interesse realmente in comune fra due amministrazioni e non sia previsto un corrispettivo; questo dicono sia il Tar, sia la Corte di giustizia, sia il Consiglio di Stato; in tutti gli altri casi occorre fare ricorso al mercato ed esperire una gara pubblica, sia sotto sia sopra soglia comunitaria. Sulla base di questo principio è nostro auspicio che sia dato un taglio netto alla pratica degli affidamenti diretti e in house che, spesso, prevedono prezzi del tutto fuori mercato e senza alcuna garanzia qualitativa. L’OICE, dopo questa importante vittoria non mancherà di monitorare che la sentenza sia rispettata su tutto il territorio nazionale”. Visualizza la sentenza.