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  • Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione, dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti”, scegliere tra due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, si può optare per la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni,entrata a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it  
  • anac2
    L’Anac accoglie integralmente una delle proposte formulate da Fondazione Inarcassa nell’ambito della Consultazione pubblica sul bando tipo recante il disciplinare di gara per procedure svolte interamente con sistemi informatici. L’Anac, sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata, già richiamata da Fondazione Inarcassa nella formulazione della proposta, sancisce l’illegittimità della clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara. Quest’importo pari ad almeno l'1 per cento del servizio posto a base di gara graverebbe non poco sul prestatore di servizi erodendo il suo reddito imponibile.   Scarica il Comunicato Anac.    
  • audizionef
    Fondazione Inarcassa è stata audita nella mattina del 21 giugno in Commissione ambiente della Camera sulle misure introdotte dal decreto semplificazioni bis (decreto legge 77/2021). I temi di maggiore interesse sono stati: appalto integrato, superbonus/cila, nuove soglie per affidamento diretto servizi architettura e ingegneria.   Clicca qui per rivedere la diretta dal minuto 1.49.40
  • webinar 25 def
    Il 25 giugno 2021 alle ore 15.30 la Fondazione Inarcassa organizzerà un webinar avente quale oggetto la situazione degli appalti in Italia e i rimedi per ripartire, con l’intervento di relatori di assoluto livello quali il Consigliere di Stato Michele Corradino, l’Avv. Massimiliano Brugnoletti e il Professore Giovanni Fabio Licata, Docente di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Catania. Clicca qui per scaricare il programma. Il webinar è totalmente gratuito e aperto a tutti gli Architetti ed Ingegneri interessati.  
  • webinar appalti
      Webinar venerdì 18 giugno  “Le novità in tema di codice degli appalti pubblici”   Relatori: Avv. Andrea Napoleone (giurista della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) Avv. Martina Alò (esperta del settore della contrattualistica pubblica presso lo Studio Brugnoletti & Associati) Avv. Gianfranco Carcione (Segretario Generale della Fondazione Inarcassa) L’evento, aperto a tutti gli interessati, avrà luogo venerdì 18 giugno, con inizio alle ore 14.30 e  sarà trasmesso in modalità streaming con possibilità di essere seguito anche in diretta libera sulla nostra pagina Facebook.   Per gli Ingegneri e gli architetti che parteciperanno all’evento è stata presentata domanda ai Consigli Nazionali di appartenenza per il riconoscimento di n.2 CFP.    
  • audizione fondazione
    Fondazione Inarcassa è stata audita il 3 giugno in Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni (A.C. 301 e abb.)  Qui è disponibile la registrazione dell'audizione di Fondazione Qui è disponibile il documento con i temi trattati dalla Fondazione
  • fietta
    Il presidente Fietta: "Semplificare le gare senza riproporre modelli che hanno già fallito" “L’appalto integrato non è una scelta obbligata da adottare per velocizzare la realizzazione delle opere e sopperire alla mancanza di progettisti nella Pa". E' quanto dichiara Franco Fietta, presidente Fondazione Inarcassa, che rappresenta oggi in Italia circa 180.000 ingegneri e architetti liberi professionisti, in merito al possibile ritorno dell’appalto integrato con il Decreto Semplificazioni, ora ancora in bozza. "Un istituto che genera un conflitto di interessi in quanto sia coloro che devono garantire la qualità progettuale, sia i principali attori del controllo nell’esecuzione dell’opera, sono pagati dall’impresa esecutrice. Inoltre, non interviene sulla riduzione dei tempi di processo se non in maniera molto limitata", sottolinea la Fondazione. “I servizi di progettazione possono e devono essere esternalizzati per evitare che con l’appalto integrato si crei un conflitto di interessi tra impresa appaltante e progettisti. Va infatti assolutamente salvaguardato il principio generale della separazione dei ruoli fra progettista e costruttore, che rappresenta un elemento di trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e della qualità dei lavori, per avere elevati standard di qualità che nel progetto deve essere sempre al centro del processo”, spiega ancora. “Probabilmente l’esempio del ponte Morandi di Genova ha spinto verso una volontà radicale di semplificazione che travolge l’intero sistema delle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sebbene quel modello sia stato adottato per un caso assolutamente straordinario e di attenzione internazionale. C’è il concreto rischio che la reintroduzione dell’appalto integrato applicato all’intera filiera degli appalti riduca significativamente i controlli con nefaste conseguenze. Sbloccare le opere -conclude Fietta- è l’obiettivo fondamentale in questo momento, ma farlo bene lo è ancora di più”.
  • Ade2
    Interpello n. 318 – Demolizione e ricostruzione di immobili appartenenti alla categoria catastale A/1. L’Istante è proprietario di due immobili appartenenti alla categoria catastale A/1 che vuole demolire e ricostruire, cambiando di conseguenza la categoria catastale, allo scopo di ridurre il rischio sismico di due classi. Il Dl Rilancio esclude dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alla suddetta categoria catastale. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se, nel rispetto di tutti i requisiti di legge previsti, gli acquirenti persone fisiche possano beneficiare della suddetta agevolazione. Risposta. Secondo l’AdE, nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire del c.d. Sismabonus. Quanto agli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, essi non potranno beneficiare del Sismabonus in quanto quest’ultima, a partire dal 1° luglio 2020, resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal Superbonus. Interpello n. 321 -  Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’Istante è un’azienda Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di un Comune. Premesso ciò, l’Istante chiede se, ai fini del Superbonus, le spese da esso fatturate per competenze tecniche rientrino tra quelle detraibili e se, in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire. Risposta. In risposta, l’AdE ha chiarito che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante nei confronti del soggetto promotore del Project Financing e del condominio potranno essere ammesse al Superbonus. Tuttavia, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione. Quanto al secondo quesito, il parere tecnico in questione è escluso dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto richiede competenze non di carattere fiscale che esulano dall’Agenzia in questione. Risposta ad un interpello in merito al credito d’imposta 4.0 Interpello n. 343 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0. L’Istante è una società che dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione. Le attività di formazione sono ammissibili al beneficio a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’accordo, tuttavia, è stato depositato in ritardo e i motivi non sono stati chiariti. Ciò posto, la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito. Risposta. L’AdE ha risposto affermando che, non avendo la società istante provveduto al deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta formazione 4.0 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina. Guida operativa Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% Pubblicata la Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati. La guida si sofferma, inoltre, sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009 (comunicato).