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  • tutela2
    Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione possono accedere al dominio web dedicato: https://fondazione.assigeco.it Dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti” il sistema rileverà la polizza in corso ed evidenzierà due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, resta fatta salva la possibilità per il professionista di stipulare un contratto assicurativo stand alone, con massimale esclusivo per il Superbonus, vincolato alla durata dei lavori (max 48 mesi). Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it    
  • enea
    Superbonus e Legge di Bilancio 2021: cosa cambia?   Quali sono le opportunità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio? Nuove scadenze, interventi ammessi e beneficiari: facciamo il punto con i ricercatori ENEA e gli esperti di settore attraverso dei casi reali di riqualificazione energetica e sismica.   Iscriviti gratis all'incontro online.
  • cv2

    PIATTAFORMA WORK

    La piattaforma per i professionisti registrati alla Fondazione che ti permette di tenere sempre aggiornato il tuo CV e visualizzare, tramite il filtro per categorie, tutti i lavori svolti anche ai fini della partecipazione ai bandi di gara per gli appalti pubblici. Guarda il video per scoprirne le funzionalità.         
  • web2
    E' ora disponibile una nuova sezione del sito del Governo dedicata esclusivamente al Superbonus. La pagina raccoglie tutte le informazioni relative alla misura, comprese la normativa in vigore e le FAQ. E’ , inoltre, prevista la possibilità di formulare quesiti specifici per accedere alla misura. Clicca qui per accedere al sito
  • cipertura2
    Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Il mercato, conseguentemente, deve ora in pochi giorni adeguarsi e le compagnie assicurative si stanno dividendo tra coloro che offrono soluzioni stand alone e coloro che offrono coperture specifiche per l’intera attività di asseverazione. La norma, comunque, ha creato un diffuso quadro di incertezza oltre a maggior costi per i professionisti. Pertanto la Fondazione Inarcassa ha aperto un canale di dialogo con gli attuali assicuratori in convenzione (Assigeco/Lloyd’s) per lo studio e la realizzazione di un prodotto che vada incontro alle esigenze di copertura degli associati in termini di semplicità e costi. L’obiettivo è quello di garantire agli associati, nel giro di un paio di settimane al massimo, un’unica copertura assicurativa compliance sotto tutti i profili, asseverazioni incluse.
  • domande
    Trovate di seguito una raccolta delle risposte ad interpello di vostro potenziale interesse pubblicate questa settimana dall’Agenzia delle entrate:   Risposta n. 9 del 5/01/2021 - Superbonus - Villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni Risposta n. 10 del 5/01/2021 - Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti dispesa applicabili   Risposta n. 11 del 7/01/2021 - Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni   Risposta n. 12 del 7/01/2021 - Superbonus - Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente Risposta n. 14 del 7/01/2021 - Superbonus - Enti non commerciali - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni   Risposta n. 15 del 7/01/2021 - Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori   Risposta n. 16 del 7/01/2021 - Superbonus - Unità immobiliare "funzionalmente indipendente" e con "accesso autonomo dall'esterno"   Risposta n. 17 del 7/01/2021 - Superbonus - Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2   Risposta n. 18 del 8/01/2021 - Articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90   Risposta n. 19 del 8/01/2021 - Articolo 16, comma l-septies, decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 Risposta n. 21 del 8/01/2021 - Superbonus - Unità immobiliare a destinazione residenziale - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) Risposta n. 23 del 8/01/2021 - Bonus facciate - Edifici in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" - Articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160   Risposta n. 24 del 8/01/2021 - Superbonus - Interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)   Risposta n. 25 del 8/01/2021 - Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 - Sismabonus   Risposta n. 26 del 8/01/2021 - Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 - Asseverazione tardiva  
  • webinar covid 2
    Servizi tecnici, sotto i 75.000 euro affidamento diretto svincolato dal criterio dell'offerta più vantaggiosa. Luci e ombre. Nell'affidamento diretto, per importi inferiori i 75.000 euro, non si pone un problema di criterio di aggiudicazione. Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 757/2020. Il servizio di supporto giuridico del MIT ha fornito un importante chiarimento in tema di affidamenti di servizi di architettura e ingegneria che avrebbe dovuto essere espresso, probabilmente, nella recente circolare ministeriale del 18 novembre 2020 che, invece, contiene una semplice ricognizione delle novità previste dal cosiddetto decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020 e legge di conversione n. 120/2020). Quindi i servizi di architettura e ingegneria devono essere affidati, obbligatoriamente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solamente nel caso di importi pari o superiori a 75.000 euro con l'utilizzo, quindi, della procedura negoziata. Nel quesito, la stazione appaltante istante ha posto la questione della corretta interpretazione delle norme contenute nei provvedimenti citati con particolare riferimento agli importi e ai criteri di aggiudicazione da utilizzare per gli affidamenti di servizi tecnici. È stato chiesto quali siano le procedure applicabili a seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del d.l. Semplificazioni, per l'affidamento dei servizi in oggetto e, più nel dettaglio, se “fino a 75mila euro” sia possibile utilizzare l'affidamento diretto; per importi compresi tra i 75.000 euro fino ai 100.000, la procedura negoziata con 5 operatori economici con il “criterio del prezzo più basso”; e, infine, se sopra i 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria la procedura negoziata con 5 operatori economici ma con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio di consulenza, premesse le deroghe specifiche previste dalla recente legislazione (al co. 2 dell'art. 36 e co. 2 dell'art. 157 del Codice) ha puntualizzato che, in relazione all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura le prescrizioni prevedono in realtà due sole fattispecie, in particolare il Rup: a) fino a 75.000 euro potrà procedere mediante affidamento diretto (da notare che il parere, in realtà, si esprime in termini perentori); b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali dovrà procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti. Secondo il MIT, e questo effettivamente rappresenta uno degli aspetti non chiari, alla luce del richiamo nel co. 3 dell'art. 1 dei criteri di aggiudicazione attualmente in vigore ai sensi dell'art. 95 del Codice, il multicriterio (offerta economicamente più vantaggiosa) “basato sul miglior rapporto qualità/prezzo” deve essere applicato solamente “per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75mila euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un'ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione”. Nel caso di affidamento diretto, si legge nel parere (e quindi nell'ambito dei 75.000 euro) i RUP sono tenuti a indicare nella determina semplificata, nel caso in cui si proceda con atto unico, le ragioni poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario. Quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria per importi pari o superiori ai “75mila euro, dovrà essere utilizzato il criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l'articolo 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 del Codice”. Pertanto, il multicriterio, a differenza della norma codicistica (art. 95, co. 3, lett. b)), risulta obbligatorio, in applicazione delle norme emergenziali solamente nel caso di affidamenti, dei servizi tecnici, per importi pari o superiori ai 75.000 euro. Dichiarazione del presidente della Fondazione, ing. Franco Fietta: “Questa misura si inserisce correttamente all’interno di una serie di semplificazioni burocratiche che tutti auspicano, anche se altre erano quelle più urgenti e attese. Pensiamo solo allo spropositato numero di adempimenti di nuova ideazione previsti all’interno del Superbonus 110%. Inoltre la scelta di escludere ogni forma di valutazione qualitativa apre sempre più le porte a ribassi selvaggi, che in una fase di crisi come l’attuale porterà a compensi inadeguati e necessariamente a prestazioni conseguenti, questo a discapito della qualità non solo del servizio, ma anche del manufatto. È una visione ottusa quella di risparmiare sui servizi di progettazione, compromettendo la qualità di tutto il processo edilizio".
  • striscia b
                            Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it Numero verde  800 978446  
  • polizz
    Le Polizze RC e Tutela Legale in convenzione   Si informano tutti gli iscritti che la Fondazione Inarcassa, a partire dal 1° gennaio 2021, ha reso disponibile un nuovo convenzionamento con i Lloyd’s che garantisce la continuità assicurativa per tutti gli Assicurati in corso che hanno sottoscritto le Polizze RC e Tutela Legale aderendo alla Convenzione Inarcassa che si conclude il 31/12/2020. Il servizio è fornito attraverso un processo completamente automatizzato che consente agli utenti, in qualsiasi momento, di quotare, adeguare il massimale in corso, emettere, pagare e firmare la polizza on line attraverso un meccanismo di firma elettronica avanzata, completamente gratuito. Per informazioni sono disponibili il numero verde 800 978446 oltre che un team di avvocati del Loss Adjuster CHP Legal. La Fondazione, nell’ambito degli accordi commerciali con gli assicuratori, è riuscita a contenere il costo dei premi (che rimangono invariati per i redditi più bassi) mantenendo il premio minimo di Euro 206,22. La polizza - di tipo ALL RISK - è più ampia e specifica, comprendendo in particolare alcune coperture: Attività di progettazione e verifica per conto di Enti Pubblici, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni commessi dall’Assicurato che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. – controlli in materia di sicurezza alimentare; Mediatore per la conciliazione delle controverse (D.Lgs.28/2010 e s.m.i.); Certificazioni/attestazioni/Asseverazioni/Perizie/Industrie 4.0./agibilità sismica schede AEDES e FAST; Ingegneria dell’informazione – Impianti e Sistemi Elettronici. La Fondazione ha comunque chiarito con Assigeco come la copertura comprenda anche i Commissari di gara. Per contenere l’aumento dei premi è stato, comunque, previsto un meccanismo di “malus” per i soli sinistri riservati oltre i 10.000,00 euro. L’Assicurato sarà tempestivamente informato di questa eventualità dall’Assicuratore. Le polizze per le attività di asseverazione connesse al Superbonus 110% Relativamente alle polizze per le attività di asseverazione connesse al Superbonus 110%, la legge di Bilancio 2021, prevede che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge» che non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione; impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di euro 500.000 per le asseverazioni. Conseguentemente, gli Assicurati in corso che hanno sottoscritto la Polizza RC aderendo alla Convenzione hanno due opzioni per l’acquisto di una polizza Superbonus 110%: richiedere un’appendice ovvero stipulare un contratto assicurativo stand alone, con massimale esclusivo per il Superbonus. La prima opzione erode il massimale della polizza RC già sottoscritta, ma è gratuita (l’eventuale scelta di innalzare il massimale è a pagamento). La seconda opzione è a pagamento. I Professionisti, quindi, valuteranno - di volta in volta - se dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus, ottenendo gratuitamente l’appendice specifica ovvero se acquistare una polizza dedicata. In linea di massima è preferibile optare per la prima opzione quando la sommatoria degli interventi sia inferiore ad euro 500.000,00 e per la seconda opzione quando il singolo intervento superi tale valore.   In sede di acquisto ed emissione della polizza stand alone, in convenzione dal mese di agosto 2021, il professionista nel premio di acquisto paga anche la postuma che sceglie di 8 o 10 anni. La tassazione è sugli introiti, il massimale è pari all’importo dei lavori da eseguire ed il premio minimo è di 550,00 euro. Il massimale riservato va dal minimo previsto dalla normativa di euro 500.000 ad euro 10.000.000 (per lavori fino a 10.000.000). Modalità di acquisto  Tutte le opzioni possono essere attivate accedendo al dominio web dedicato nella sezione del nostro sito: RC PROFESSIONALE - RICHIEDI UN PREVENTIVO Dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti” il sistema rileverà la polizza in corso ed evidenzierà due opzioni: - aumento massimale. - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila e che l’appendice erode il massimale della Polizza RC già sottoscritta, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale residuo non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. E’ sempre possibile adeguare il proprio massimale in relazione all’appendice emessa. Coloro che svolgono le attività di asseverazione collegate al Superbonus e intendono richiedere l’appendice specifica devono, quindi, verificare sempre la capienza residua del proprio massimale RC e, se necessario, adeguarla alle proprie esigenze. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un’appendice, resta fatta salva la possibilità per il professionista di stipulare un contratto assicurativo stand alone, con massimale esclusivo per il Superbonus.   Varie   In sede di rinnovi dal 1° gennaio 2021, quest’anno, sarà anche offerto, in omaggio, un servizio gratuito sulla Salute, che consentirà di poter usufruire di diversi servizi, a favore del singolo Assicurato e della propria famiglia. Nel corso dell’anno saranno organizzate dalla Fondazione e dagli Assicuratori diversi incontri formativi, mediante webinar a favore degli assicurati.   Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale e per la risoluzione di controversie con gli Assicuratori per le quali sarà adita apposita Commissione paritetica, scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it.   SCARICA LE FAQ DEL WEBINAR TENUTO CON ASSIGECO
  • montecitorio
    Il Parlamento è impegnato in queste settimane su due provvedimenti di straordinario interesse. Da un lato, alla Camera, è in corso l’esame del disegno di legge Bilancio 2021; dall’altro, al Senato, è in corso l’esame di conversione in legge del decreto “Ristori” al quale, nel corso delle ultime settimane, si sono aggiunti, in forma di emendamenti, ulteriori provvedimenti (bis-ter-quater).  Al Senato, Fondazione Inarcassa non ha voluto far mancare il proprio supporto alla senatrice Fiammetta Modena, (Commissione Giustizia) , che ha presentato una proposta emendativa al ddl di conversione in legge del decreto “Ristori” volto ad estendere i contributi a fondo perduto anche ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private. L’art. 25 del decreto “Rilancio”, non consente, infatti, ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private di poter accedere ai contributi a fondo perduto. Una ingiustificata discriminazione operata a sfavore dei liberi professionisti contro cui, già durante l’esame del decreto “Agosto”, era già stata avanzata una proposta analoga. In considerazione della complicata situazione economica generale in cui versa il paese, che non risparmia affatto la categoria dei liberi professionisti, la senatrice Modena ha nuovamente presentato l’emendamento al dl “Ristori” nell’auspicio “che oggi siano maturate le convinzioni da parte di tutti per consentire anche ai liberi professionisti di beneficiare di una misura che ritengo necessaria dato il momento così delicato per l’economia del Paese”. Di equo compenso, e non solo, Fondazione Inarcassa ne ha discusso con il senatore De Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro e componente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. All’incontro ha partecipato anche il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro, per rappresentare al Senatore i temi di maggiore interesse della Cassa. In materia di equo compenso, il Senatore de Bertoldi, che pure ha lamentato la marginalizzazione operata a danno dei liberi professionisti negli ultimi interventi del governo, ha presentato un disegno di legge, attualmente fermo in Commissione Lavoro. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati altri temi di particolare interesse della categoria. Il presidente Fietta, alla luce della difficile fase economica che stanno attraversando i professionisti, ha sottoposto al Senatore de Bertoldi l’opportunità di un intervento sul regime forfettario che oggi impedisce il ricorso alla aggregazione tra professionisti. Ancora al Senato, Fondazione Inarcassa ha avviato una interlocuzione con il Senatore Santillo col quale sono stati affrontati i principali temi di interesse della Fondazione. In materia di equo compenso, il senatore Santillo già lo scorso anno ha depositato un disegno di legge sul quale, poche settimane fa, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha espresso particolare apprezzamento. Nel corso dell’incontro, il presidente Fietta ha ricordato al senatore Santillo l’impegno della Fondazione Inarcassa volto, senza dubbio, a specificare la norma di principio sull’equo compenso contenuta all’art. 19-quaterdecies della legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza, però, rinunciare all’obiettivo di incoraggiare il legislatore a ripristinare il regime dei minimi tariffari. Con il senatore Santillo si è discusso, inoltre, della questione dell’obbligo della polizza assicurativa da parte dei professionisti per l’esercizio delle attività legate al “superbonus”. Un obbligo, confermato nel decreto asseverazioni e che inevitabilmente si traduce in un ulteriore costo economico a carico dei professionisti. Infine, si è discusso del disegno di legge, a prima firma del sen. Santillo che, apportando una modifica all’art. 80, c. 4 del codice appalti, innalza a 20.000 euro la soglia della c.d. “grave violazione” per l’accesso alle procedure di gara. Pur apprezzando la finalità generale della proposta, il presidente Fietta non ha fatto mancare alcune osservazioni in merito. In particolare, egli ha sottolineato il rischio che, se approvata una simile misura, possano generarsi comportamenti poco virtuosi da parte di piccoli operatori economici come i liberi professionisti coinvolti nella fornitura di servizi, con effetti negativi sui rispettivi enti previdenziali. Infine, con l’on. Gribaudo (Commissione Lavoro) la Fondazione ha ripreso una interlocuzione già avviata dal Consiglio direttivo precedente sul tema dell’equo compenso. L’On. Gribaudo, a marzo 2019, aveva partecipato all’evento organizzato da Fondazione Inarcassa presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni sul tema dell’equo compenso alla luce delle proposte di legge in materia presentate in Parlamento e presso le sedi dei consigli regionali. Più recentemente, con l’On. Gribaudo era stato fissato un percorso, ora intrapreso dal nuovo Consiglio della Fondazione, per arrivare ad una legge nazionale in materia di equo compenso che provi a raccogliere la partecipazione e il coinvolgimento anche dei tanti stakeholder rappresentanti degli interessi legittimi dei professionisti dell’area tecnica.