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  • Le nostre proposte correttive al Codice dei contratti
    Mese molto caldo quello di luglio sul fronte delle iniziative promosse dalla Fondazione Inarcassa sul Codice dei contratti pubblici, dal Manifesto con CNI e CNAPPC che raccoglie le principali proposte di modifica, fino alla consultazione lanciata dal MIT sul cosiddetto “correttivo”. Il mese di luglio si è aperto con diverse iniziative intraprese dalla Fondazione Inarcassa sul tema del Codice dei contratti pubblici. Tanti i temi all’ordine del giorno sui quali Fondazione ha voluto far sentire alle Istituzioni la voce dei 175 mila architetti e ingegneri liberi professionisti. Il 1° luglio, su iniziativa del Ministro Salvini, Fondazione Inarcassa è stata convocata per partecipare al tavolo sul “correttivo” al Codice, aperto agli stakeholder più rappresentativi della filiera. Un’occasione “istituzionale” molto importante che ha consentito anche a Fondazione Inarcassa di rappresentare le principali criticità del Codice che impattano negativamente sulla vita professionale degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Innanzitutto, il tema dei requisiti minimi di partecipazione alle gare, poiché l’attuale previsione codicistica, di fatto, limita la concorrenza. E poi il tema dell’equo compenso su cui - paradossalmente - sembra non sufficiente una legge dello Stato volta a chiarire, una volta per tutte, che anche i liberi professionisti nei rapporti con la PA hanno diritto ad un compenso equo e giusto proporzionato al lavoro svolto. Sulla base dei principi affermati dalla Legge 49/2023, Fondazione Inarcassa non solo ha chiesto alle istituzioni di agire in difesa dell’equo compenso, ma ha, inoltre, posto il tema - altrettanto urgente – dell’aggiornamento del decreto “parametri”. Non sono mancati, quindi, spunti e riflessioni critiche sull’appalto integrato. L’attuale legislazione, ha ricordato il Presidente De Maio al Ministro Salvini, è schiacciata sulla posizione delle imprese a svantaggio dei liberi professionisti che, invece, rappresentano l’elemento di garanzia degli interessi della Pubblica Amministrazione. Questi e altri temi – l’accordo quadro, su tutti, ad esempio, – sono stati, successivamente, oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Fondazione Inarcassa nell’ambito della consultazione promossa dallo stesso MIT sul cosiddetto “correttivo”. La consultazione si è conclusa lunedì 22/07 ed ora tocca al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tirare le somme e fare sintesi delle diverse posizioni che sono state rappresentate dagli stakeholders partecipanti. Su molti dei temi evidenziati in sede ministeriale la Fondazione Inarcassa ha costruito un’ampia convergenza, in particolar modo con i Consigli Nazionali degli Architetti e Ingegneri. L’11 luglio scorso, sulle pagine del Corriere della Sera è stato pubblicato il Manifesto, sottoscritto da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale Ingegneri e Consiglio Nazionale Architetti PPC, che raccoglie le principali proposte di modifica al Codice dei contratti pubblici. La pubblicazione del Manifesto - anticipata dal Presidente De Maio durante il format TV “Largo Chigi”, cui hanno partecipato, oltre al giornalista di La Presse, Tommaso Tetro, anche l’Onorevole Marco Simiani, Capogruppo PD in Commissione Ambiente della Camera – è stata una importante occasione per rappresentare unitariamente sei proposte migliorative al Codice dei contratti pubblici, su cui chiedere al Ministro Salvini un intervento urgente “per correggere le criticità che mettono a rischio la qualità della progettazione, la sicurezza delle opere, delle maestranze e limitano l’accesso al mercato delle future generazioni di professionisti”. Temi già ampiamente trattati e dettagliati in un editoriale, a firma del Presidente De Maio pubblicato il 01/07 sulla rivista Formiche.net, con il quale informando un’ampia platea di lettori si è redatto un primo bilancio del D.lgs. 36/2023 ad un anno circa dalla sua entrata in vigore e si sono condivise alcune proposte costruttive finalizzate alla crescita del Paese. Leggi qui l’editoriale su Formiche.net a firma del Presidente Guarda qui la puntata di “Largo Chigi” del 10 luglio Leggi qui il Manifesto di Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti PPC  
  • AIRES INGEGNERIA srl è una Società di Ingegneria specializzata nello sviluppo di progetti e consulenze nel campo dell'Ingegneria Strutturale e Sismica e nella Valutazione di Vulnerabilità di edifici esistenti. Fondata nel 2008 originariamente come associazione professionale, è guidata dagli ingegneri Pasquale Crisci, Gennaro Di Lauro e Gianfranco Laezza. "Per crescere professionalmente e mirare a determinati obiettivi, ci ha spiegato Pasquale Crisci, è importante il confronto quotidiano e il lavoro di gruppo grazie al quale le idee nascono e si sviluppano in modo esponenziale: “un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”. Su questo principio è nata Aires Ingegneria nel 2008 come studio associato di tre “artigiani delle ingegneria” per poi diventare nel 2016 una società di ingegneria grazie alla sinergia con altri giovani colleghi che negli anni hanno creduto in noi e con i quali abbiamo raggiunto inaspettati traguardi. È stato strategico e, oggi possiamo dire anche lungimirante, investire sulla nostra formazione universitaria, che è anche la nostra passione: l’Ingegneria Sismica e Strutturale.  Ci siamo in particolare focalizzati sulla conoscenza strutturale degli edifici esistenti e sulla applicazione delle tecnologie soprattutto innovative per gli interventi di consolidamento finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico.    Nel video l'intervista del format ArchiTalkIng del mese di Marzo   Guarda la versione integrale
    • architalking
  • In ottemperanza all’articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, l’Anac a gennaio scorso ha lanciato una nuova consultazione pubblica aperta a tutti gli Stakeholder interessati sullo schema di bando tipo n. 2/2023 - "Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Alla consultazione, terminata il 1° marzo scorso, ha partecipato anche la Fondazione Inarcassa che ha posto il punto di vista degli architetti e ingegneri liberi professionisti all’attenzione dell’Anac su alcune questioni considerate dalla stessa Autorità “problematiche a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative”. Per facilitare il lavoro degli stakeholder, l’Anac ha fornito ai soggetti partecipanti due o più soluzioni interpretative ai temi e alle questioni poste in consultazione. Cosi ad esempio, su un tema molto complesso e spinoso dal punto di vista interpretativo, come quello dell’equo compenso e in particolare il coordinamento tra la legge n. 49/2023 e le disposizioni in materia di equo compenso all’interno del nuovo Codice, l’Anac ha fornito tre possibili soluzioni sulle quali interrogare gli stakeholder: 1) Necessità di svolgere gare a prezzo fisso; 2) Possibile ribasso limitato alle spese generali; 3) Non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Al riguardo, la posizione della Fondazione Inarcassa è molto chiara: l’equo compenso è sempre applicabile e il compenso non può essere oggetto di ribasso. La soluzione n. 2, sulla quale si stanno orientando molte stazioni appaltanti, appare di evidente compromesso rispetto, invece, alla opzione n. 3 che la Fondazione Inarcassa ha bocciato tout court in quanto contrasta con la legge n. 49/2023 in materia di equo compenso.  Altro tema sul quale si è pronunciata la Fondazione Inarcassa nel formulario messo in consultazione è quello relativo all’oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti. Nelle more dell’aggiornamento del DM Giustizia del 17 giugno 2016, la Fondazione ha chiesto che per le prestazioni in esso non contemplate (ad esempio, la relazione DNSH) si dovrebbe prevedere il calcolo a vacazione. Nel caso in cui la stazione appaltante preveda, invece, il ribasso delle spese generali, dovrebbe motivare la scelta, atteso che si tratta di spese che il professionista sostiene per il procedimento de quo e per il mantenimento dell’attività (spese di partecipazione alla gara, cauzioni, polizze assicurative, licenze applicativi software ecc… ). Inoltre, conformemente al principio europeo della concorrenza, andrebbe imposta la suddivisione in lotti funzionali in tutti le procedure con accordo quadro. C’è stato anche lo spazio per ribadire, in merito ai requisiti generali, che nel caso di affidamento di incarichi al personale dipendente della PA andrebbe acquisita l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza a garanzia della serietà dell’offerta. Per quanto riguarda, invece, i requisiti finanziari e tecnici, la Fondazione ha confermato la richiesta di una revisione dell’art. 100 del Codice in quanto disposizione limitativa della concorrenza ed in contraddizione con i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alle gare. Pertanto, come richiesto anche in altri contesti, la Fondazione Inarcassa propone, a tal proposito, di estendere il periodo di riferimento sul quale valutare il possesso del requisito relativo al fatturato globale, dagli attuali ultimi 3, ai migliori 3 degli ultimi 5 anni, come peraltro avveniva prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice; estendere dagli attuali 3 a 10 anni il periodo di valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale; specificare che la locuzione “contratti analoghi”, di cui al comma 11, non si riferisce all’importo dei servizi espletati, parametro non oggettivo e non rappresentativo del valore e dell’importanza dell’opera per cui si è svolto il servizio. Nel complesso, il giudizio della Fondazione Inarcassa sullo schema di bando tipo resta positivo. Ciò nonostante, restano ancora diverse criticità, alcune sopra argomentate e altre, comunque, oggetto di altrettanta attenzione da parte della Fondazione Inarcassa. È evidente che la consultazione promossa dall’Anac non esaurisce le future interlocuzioni che la Fondazione Inarcassa continuerà ad avere anche con il legislatore di primo livello sulle criticità che ancora oggi riscontriamo nel nuovo Codice sul quale è auspicabile un “correttivo” in tempi brevi.
  • Good news! La Fondazione Inarcassa ottiene un altro importante risultato nell’attività di contrasto ai bandi irregolari. L’Anac si è espressa su una procedura indetta da Gesac spa, la Società di gestione dei servizi aeroportuali della Campania, ai fini dell’affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente l’incarico di progettazione dei lavori di ampliamento dell’area arrivi dell’aeroporto di Napoli. Con una diffida notificata a Gesac il 13 aprile scorso, la Fondazione Inarcassa ha evidenziato l’illegittimità, ai sensi del Codice del 2016, della procedura di gara nella parte in cui è previsto che “l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate comporterà l’applicazione, a carico dell’Affidatario medesimo, di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata, per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”. Una previsione giudicata illegittima anche dall’Anac che con delibera n. 73 del 17 gennaio 2023 si è pronunciata sul caso sollevato dalla Fondazione. L’ipotesi di penale prevista nel documento di gara, confermata nella Nota di riscontro del Rup, non rientra nella disciplina di cui all’articolo 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016 (speculare all’articolo 126 del nuovo Codice D.lgs. n. 36/2023). A tal proposito, l’ipotesi di penale “non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti”, sostiene l’Anac, che, però, prosegue: “Autonomia negoziale, anche della pubblica amministrazione, incontra limiti inderogabili rinvenibili nei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e di ordine pubblico, sulla base dei quali compiere il giudizio di meritevolezza di cui all’articolo 1322 codice civile”.     Clicca qui per scaricare la delibera dell'ANAC
  • La Fondazione Inarcassa ha partecipato al tavolo di lavoro sulle politiche abitative, cosiddetto “Piano casa”, promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dopo i primi due incontri, ai quali hanno partecipato le principali organizzazioni e associazioni impegnate nelle politiche di riqualificazione e tutela del patrimonio edilizio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato un documento sul proprio sito con le principali proposte, suddivise per macroaree, tramesse dagli stakeholder. La Fondazione Inarcassa, già in occasione del primo incontro, a dicembre scorso, ha sviluppato e condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero un documento di proposte dal quale, coerentemente con la mission del tavolo di lavoro congiunto, ha valutato le seguenti:  1) recupero e riconversione del patrimonio pubblico inutilizzato; 2) promozione della partnership pubblico-privata per interventi di housing sociale; 3) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociali delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute in accordo con i proprietari.
  • Dal 4 gennaio 2024 è possibile presentare le domande d’iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale circondariale. Dopo aver testato il funzionamento della piattaforma abbiamo prontamente segnalato alcuni problemi tecnici alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Alcuni dei nostri suggerimenti sono stati accolti ed è ora, quindi, possibile caricare direttamente sulla piattaforma i documenti richiesti in modalità “autocertificazione”. Per agevolare il lavoro dei nostri colleghi è possibile scaricare la modulistica di riferimento in formato editabile: Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale Dichiarazione sostitutiva estratto atto di nascita Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo professionale Dichiarazione sostitutiva residenza Vi consigliamo, comunque, di verificare sempre la completezza delle informazioni. I professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea, dal 4 gennaio 2024 dovranno ripresentare la domanda in modalità telematica procedendo all’iscrizione attraverso il suddetto portale, coloro che lo faranno entro il 4 marzo 2024, non dovranno effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa. I professionisti che devono effettuare la prima iscrizione all'albo dei ctu ( consulenti tecnici d'ufficio nel ramo civile) potranno procedere esclusivamente dal 1°  marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. Per i periti ( consulenti tecnici nel ramo penale) non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni. Come fare? 1) Accedere al Portale unico nazionale dei CTU e periti, al link:  https://alboctuelenchi.giustizia.it 2) utilizzare le credenziali  SPID CIE e CNS per accreditarsi; 3) compilare e presentare la domanda di iscrizione, se già iscritti all’albo cartaceo indicare data e numero d’iscrizione; 4) firmare PDF della domanda, sono ammesse entrambe le tipologie di firma digitale, CAdES e PAdES. Per tutti i dettagli consultare il link del Ministero  
  • fondazione audizione
    Di seguito il video  dell'audizione della Fondazione Inarcassa dinanzi la 8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330).   Clicca qui per rivedere dal minuto 1.41.23 l'intervento del Presidente della Fondazione Inarcassa, l'ing. Franco Fietta.
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    Seminario web   Mercoledì 24 novembre, dalle ore 14:30 alle 18.00.   A distanza di alcuni mesi dall’introduzione del Superbonus 110% il webinar vuole rispondere ai quesiti di maggior interesse posti dai professionisti, a partire dagli effetti della nuova CILA semplificata. Tra i relatori, un tecnico esperto di ENEA per approfondire le tematiche relative ai controlli e agli aspetti di natura civilistica e assicurativa.  Clicca qui per rivedere il seminario
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    Riportiamo di seguito i dettagli in merito alle ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli relativi al Superbonus ed alle detrazioni IVA per revamping centrale elettrica: Interpello n. 697 – Acquisto case antisismiche – L’istante è una famiglia che ha acquistato una unità immobiliare zona sismica 3.  L’istante ha comprato l’immobile da una società, la quale non aveva presentato asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche in quanto alla data di acquisto la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni. L’istante chiede di conoscere se possa usufruire delle detrazioni previste per l’acquisto di case antisismiche anche ex post, e se possa usufruire delle detrazioni spettanti per l'acquisto dell'unità immobiliare antisismica secondo le previsioni del c.d decreto Rilancio e, quindi, dal Superbonus. Risposta – L’AdE ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di Case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma, quindi, risulta applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30 giugno 2022). Nel caso prospettato l’AdE ha stabilito che l’istante possa beneficiare della detrazione relativa al Superbonus Interpello n.685 – Lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata –  L’istante è un condominio e intende procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al Superbonus. L'edificio in oggetto è caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari e, tuttavia, non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici. Inoltre, l’istante specifica che l'isolamento termico della facciata presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione dei suddetti elementi estetici (con elementi a misura isolanti) che incidono in modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. Ciò premesso, l’istante chiede se i lavori che intende effettuare possano beneficiare delle agevolazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE afferma che per quanto concerne la possibilità di fruire del Superbonus per le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro architettonico, sono escluse dal beneficio fiscale tutte le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti. Conseguentemente, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma. Interpello n. 684 – Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume –  L’istante è comproprietario di un edificio che a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito nel 2011 ed è stata certificata dall'amministrazione comunale che, successivamente, ha anche rilasciato il permesso di costruzione. I lavori di ricostruzione devono ancora iniziare, il permesso rilasciato dal comune è tutt’ora valido e l’istante non dispone di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito. Ciò premesso, l’istante chiede se gli interventi di riduzione di rischio sismico e di efficientamento energetico siano incentivabili ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di agevolazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE ritiene che, laddove l'intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'Istante potrà fruire delle citate agevolazioni nei limiti sopra riportati, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto. Interpello n. 680 – Isolamento del tetto di una villetta a schiera -sottotetto non riscaldato –  L'Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato. Ciò posto, l’istante chiede se gli interventi che vuole effettuare possano beneficiare delle detrazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE informa che, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. Interpello n. 674 –  Interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 - ambito temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero per il rilascio del titolo abilitativo – L'Istante rappresenta che sta ristrutturando un edificio collabente F/2, dove i lavori sono stati iniziati nel 2016 ma non ancora conclusi, il cui scopo è quello di demolire e ricostruire l’edificio (lavori eseguiti parzialmente) e, al contempo, risanare un’altra parte dell’edificio (lavoro non ancora iniziato). Alla luce di ciò, l’istante chiede se, considerato che i lavori sono iniziati prima dell’esistenza delle agevolazioni di cui al Superbonus, possa accedere alle detrazioni previste dalla normativa per effettuare interventi antisismici che ancora non sono stati effettuati. Risposta – L’AdE afferma che, dalla documentazione integrativa presentata, emerge che l'Istante ha ottenuto il permesso a costruire in data antecedente al 1° gennaio 2017, per questa ragione non può fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici descritti nell'istanza. Resta fermo il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è subordinata la spettanza di tale agevolazione. Interpello n. 672 – Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation per impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria – L’istante è proprietario di un appartamento all'interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso e rappresenta che i lavori che si intendono effettuare per accedere al Superbonus sono costituiti dalla coibentazione delle strutture opache, dal cambio dei serramenti, dalla nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e dalla installazione di sistemi BACS. Chiede, tra le altre cose, se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022; se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo; quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto; per i sistemi di sistemi di building automation (BACS), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi. Risposta – L’AdE afferma che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi. Fa presente che il secondo quesito è stato chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, par. 4.5.3 secondo cui in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento. Sull’amianto, precisa che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla 7 realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Sui BACS, è agevolata l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal decreto e nei limiti di 15.000 euro.