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  • EUROPCAR
    La Fondazione, nell’ambito delle iniziative assunte a favore degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, ha sottoscritto una convenzione con Europcar Mobility Group, gruppo leader nel settore del noleggio a breve e medio termine.   Questo servizio permetterà agli Architetti e Ingegneri, singoli o associati registrati alla Fondazione Inarcassa e ai familiari conviventi, di usufruire dei servizi di noleggio a breve e medio termine con applicazione di uno sconto sulle tariffe previste per i non convenzionati e/o pubblico in generale. Lo sconto si applica al noleggio di vetture in Italia ed all'estero e di furgoni in Italia sia su tariffe prepagate sia non prepagate e pure sui pacchetti week end.   Per approfondire le specifiche della convenzione si rimanda alla pagina CONVENZIONI:    https://fondazioneinarcassa.it/convenzioni   Se anche Tu, vuoi contribuire alla promozione e allo sviluppo della categoria entra a far parte della Fondazione! 
  • logical_news_ok
      LOGICAL SOFT – FONDAZIONE INARCASSA   La Fondazione Architetti Ingegneri ha stipulato una convenzione con Logical Soft che si impegna ad offrire ai professionisti registrati alla fondazione l’acquisto della licenza d’uso per varie configurazioni dei software TERMOLOG, TRAVILOG, ACUSTILOG e SCHEDULOG con un risparmio sul prezzo di mercato.   Un risparmio dell’80% per gli under 35; Un risparmio del 20% per gli over 35.   Per approfondire le specifiche della convenzione si rimanda alla pagina CONVENZIONI:    https://fondazioneinarcassa.it/convenzioni   Se anche Tu, vuoi contribuire alla promozione e allo sviluppo della categoria entra a far parte della Fondazione!   
  • shutterstock_178709516.jpg
    Sulla base del nuovo Regolamento ANAC del 7 dicembre 2018 per il rilascio del parere di precontenzioso, è adesso preclusa la possibilità di rivolgersi all’Autorità ai soggetti portatori di interessi collettivi, tra i quali anche la Fondazione Inarcassa, mentre potranno trasmettere istanza le sole parti direttamente interessate al procedimento di gara.   Tuttavia, l’azione di contrasto della Fondazione promossa nei confronti delle Amministrazioni che emettono bandi ritenuti irregolari proseguirà con diffida notificata alla stazione appaltante per il ritiro in autotutela del bando di gara, quindi, in caso di inerzia, con la richiesta all’ANAC di un parere consultivo.   I liberi professionisti architetti e ingegneri, registrati alla Fondazione, che vorranno intraprendere la strada del precontenzioso per le gare a cui parteciperanno, avendone titolo, potranno essere assistiti dalla Fondazione Inarcassa. A tal fine, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: preliminarmente sia già stata notificata una diffida alla stazione appaltante da parte dello Studio legale per conto di Fondazione Inarcassa, a seguito di segnalazione di irregolarità da parte dell’interessato;  il segnalante il bando “irregolare” dovrà essere un partecipante alla gara, o un soggetto impossibilitato a partecipare a causa di una previsione illegittima della lex specialis; l’istanza redatta con l’assistenza della Fondazione Inarcassa e dello studio legale Rotigliano, dovrà essere sottoscritta e trasmessa all’Autorità direttamente dal segnalante partecipante alla gara entro il termine di impugnazione giurisdizionale dell’atto, ossia entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; la richiesta di parere di precontenzioso dovrà sempre tendere alla tutela degli ingegneri e degli architetti intesi quali categoria, non potendo la Fondazione tutelare interessi personali dei singoli liberi professionisti. Continuate a segnalare i bandi “irregolari” al seguente indirizzo e-mail: segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it allegando la scheda compilata in ogni suo campo.  (Clicca QUI per scaricare la scheda).
  • martello2
    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 6919/2019: parcella del professionista a rischio se non è dettagliata nelle voci di spesa. Acque ancor agitate per le retribuzioni dei professionisti che ottengano incarichi da pubbliche amministrazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile. È stata quindi respinta la richiesta di un architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva realizzata nell’interesse di un Comune. L’amministrazione si è difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario. La Cassazione ritiene che questa motivazione sia sufficiente a negare il pagamento, perché l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Secondo i giudici, qualora manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. L’orientamento della Cassazione si presta a più critiche. Anzitutto, impone al professionista un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; inoltre, è vero che l’art. 191 del d.lgs. n.  267 / 2000 impone una rigida contabilità ai Comuni, ma è altrettanto vero che l’art. 194 della stessa norma prevede la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. Inoltre esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art. 24, co. 8-bis, d.lgs. n.  50/2016). Oltretutto, il caso deciso dalla Cassazione fa eco ad altri precedenti che non danno nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali. Diventa, quindi, irrilevante che l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera (peraltro, probabilmente ottenuti grazie all’impegno proprio del progettista direttore dei lavori). In sintesi, l’orientamento della Cassazione è improntato ad assoluta rigidità a tutela della finanza locale, giungendo addirittura a escludere la possibilità che il professionista ottenga dal giudice il riconoscimento di un indebito arricchimento dell’ente locale. Altre volte, invece, proprio attraverso il riconoscimento dell’utilità conseguita dall’ente locale, si è ottenuta una delibera di pagamento, seppur per debito fuori bilancio e quindi con il rischio di giudizi di responsabilità contabile per i pubblici amministratori. Bisogna, comunque, precisare che la sentenza de qua si riferisce ad un servizio affidato ante Codice dei Contratti Pubblici. Oggi le amministrazioni devono indicare, nei bandi per i servizi di architettura ed ingegneria, sia le risorse già accantonate con cui sarà remunerato l’aggiudicatario, sia il calcolo dettagliato dei compensi, redatto secondo il d.m. parametri. Con ciò rendendo, di fatto, quasi impossibile che manchi la “dettagliata previsione di spesa” richiesta dalla Cassazione. L’unica casistica in cui c’è ancora la concreta possibilità che si verifichi quanto fin’ora descritto è rinvenibile negli affidamenti diretti. Pertanto, l’appello che si rivolge a tutti gli architetti e gli ingegneri, che si trovino affidatari diretti di un appalto, è di stare attenti agli impegni di spesa che gli enti locali devono indicare negli atti di affidamento, nonché a verificare che siano indicate in modo dettagliato le voci di spesa spettanti al professionista. Avv. Riccardo Rotigliano     Niente garanzie per gli appalti sotto i 40.000 euro. La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese/professionisti di presentare le garanzie provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40.000 euro, assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto 40.000 euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere l'obbligo di presentare le garanzie. È quanto ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 140/2019, pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera, chiarisce l'ANAC, risponde alle “istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia”. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla presentazione delle garanzie le imprese/professionisti che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai 40.000 euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di interpretazione. L'ANAC chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il “Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti” e dunque impone “la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere richieste. Avv. Giuseppe Acierno  
  • Consorzio
    La Fondazione ha individuato nel consorzio lo strumento più competitivo per permettere anche ai singoli professionisti e ai piccoli studi di partecipare a gare nazionali e internazionali. L’unione fa la forza! Ci occuperemo di costruire una rete di professionisti motivati e forniremo tutti gli strumenti necessari per l’avvio del progetto. Cosa fare: l’adesione avverrà in due fasi Entro il 5 aprile dovrai confermare la tua adesione al progetto restituendoci, compilata in ogni sua parte, l’autorizzazione all’utilizzo dei tuoi dati (scarica qui il modulo) indicando nome, cognome, provincia di residenza, numero di telefono, per organizzare le cooperative territoriali con i tuoi colleghi - di minimo 9 professionisti - inviandolo all’indirizzo: international@fondazioneinarcassa.it. Entro il 3 maggio dovrai versare la quota annuale di adesione di euro 1.500,00 nelle modalità che ti verranno comunicate al termine della prima fase.   N.B.: il consorzio verrà costituito solo al raggiungimento del numero minimo di 3 cooperative aderenti. Scarica qui tutto il materiale relativo al consorzio  Guarda il webinar dell’incontro operativo  Scarica il modulo di adesione Consulta le nostre FAQ
  • equo compenso
    Si è tenuto il 5 marzo a Roma l’incontro promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa. Al centro della riunione, la necessità della definizione a livello nazionale di una legge in materia di equo compenso per la tutela dei professionisti, la difesa della dignità delle libere professioni e per la qualità del loro lavoro e il futuro del nostro Paese. Sulla scorta delle positive esperienze delle Regioni Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia – che hanno approvato specifiche leggi regionali in materia di equo compenso – l’incontro è stata l’occasione dunque per la discussione di una proposta di legge, da incardinare a livello nazionale, in materia di equo compenso per i liberi professionisti. A prendere parte all’incontro sono stati per le Assemblee regionali Vito Santarsiero Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Arturo Bova Consigliere della Calabria, Giovanni Malanchini Consigliere Segretario della Lombardia, Gianluca Cefaratti Vice Presidente del Consiglio regionale del Molise e Maurizio Colman Consigliere del Veneto. Per la Fondazione Inarcassa il Presidente Egidio Comodo, il Consigliere Antonio Guglielmini e l’Avv. Michele Mammone. Sono intervenuti il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) e i deputati Chiara Gribaudo (Partito Democratico) e Luca Pastorino (LEU) che hanno confermato il loro personale impegno a continuare a seguire il tema, del quale si sono occupati e si stanno occupando, auspicando che possa rientrare quanto prima nell’agenda dei lavori parlamentari. Hanno, inoltre, espresso apprezzamento per l’iniziativa l’on. Andrea Mandelli (FI) e il sen. Agostino Santillo (M5S). “Quella che stanno vivendo gli ingegneri e architetti liberi professionisti è una situazione economica ed occupazionale estremamente preoccupante. Dal 2007 al 2016 la contrazione reddituale degli ingegneri e architetti liberi professionisti è stata del 32% per gli under 40 e del 47% per gli over 40. Ma sono comunque i giovani i più colpiti, se pensiamo che il reddito di un giovane professionista under 40 si attesta a malapena sui 14 mila euro annui. L’abrogazione dei tariffari minimi e la grave crisi economica degli ultimi anni hanno deteriorato fortemente la condizione dell’intera categoria. Senza considerare la pratica dell’offerta economica al massimo ribasso e l’assenza di parametri che giudichino l’equità del compenso previsto che hanno determinato un impoverimento della competitività, con inevitabili ripercussioni sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini” ha detto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo. “È importante che si possa arrivare ad una legislazione nazionale che faccia sintesi dell’accelerazione che è venuta dalle Regioni – ha detto il Presidente Santarsiero – e che contenga i tre principi cardine delle leggi regionali in materia di equo compenso: la tutela delle professioni, la qualità della prestazione e la lotta all’evasione fiscale”.
  • Split payment
    Con ricorso r.g. n. 1412/2016 proposto da un professionista innanzi il TAR Calabria – Catanzaro, è stato impugnato un bando di gara pubblicato dal Comune di Catanzaro. Il ricorso poggiava su due motivi: 1)         l’illegittima esclusione del ricorrente per non aver il titolo di studi richiesto dalla lex specialis; 2)         la previsione di affidare un servizio di architettura ed ingegneria a titolo gratuito. Il TAR, con la sentenza n. 1507/2018, ha accolto il ricorso promosso dal professionista, sottolineando l’elemento di illegittimità della gratuità dell’appalto. Contro la sentenza, il Comune ha proposto appello innanzi il Consiglio di Stato che, il 21 febbraio scorso, ha pubblicato il dispositivo della sentenza, dichiarando accolto l’appello. Ciò posto, il dispositivo di una sentenza, per sua stessa natura, non contiene le motivazioni sulle quali si basa la decisione del Collegio, bensì, ha il solo scopo di anticipare alle parti tale decisione, rinviando al futuro per le motivazioni. Ciò per dire che, ad oggi, non si conoscono né i motivi di appello, né, tantomeno, i motivi su cui si basa la decisione del Giudice. Non si sa, dunque, se il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado in entrambi i suoi capi o esclusivamente uno di essi; ad esempio gravando solo il giudizio sull’equipollenza dei titoli di studio. In ogni caso, anche nell’eventualità in cui il Consiglio di Stato si sia nuovamente espresso favorevolmente sulla gratuità dei servizi di architettura ed ingegneria, va considerato che il bando a suo tempo impugnato è stato pubblicato nel 2016; dunque, precedentemente ai due recenti interventi legislativi: il d.lgs. n. 56/2017 e il  d.l. n. 148/2017. Il primo ha introdotto, all’art. 24 del Codice degli Appalti, il comma 8-ter a mente del quale “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151”. Il secondo, invece, afferma il principio dell’equo compenso. A lume dell’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Pertanto, nel caso in cui il Giudice di appello abbia accolto la tesi prospettata dall’Amministrazione circa la possibilità di affidare un appalto a titolo gratuito (ciò che ancora non è dato sapere), in ogni caso, essendo stato il bando pubblicato anteriormente alle due riforme sopracitate, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto applicare, sulla base del criterio temporale, le due riforme legislative, introdotte, appunto, successivamente al 2016. E’ necessario, dunque, attendere fiduciosi la pubblicazione delle motivazioni del Giudice, così da poter conoscere anche i motivi di appello, senza creare inutili allarmismi e proclami che rischiano solo di far perdere di vista le politiche a tutela della categoria che gli architetti e ingegneri liberi professionisti stanno promuovendo in tutte le sedi istituzionali.
  • logo anac
    Il 10 febbraio è entrato in vigore il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pubblicato sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019, il Regolamento introduce significative novità che interessano la Fondazione, in particolar modo, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari. Il nuovo Regolamento prevede, all’art. 3 che possano trasmettere all’Autorità Anticorruzione le istanze di parere di precontenzioso i soggetti di cui all’art. 211, ovvero “le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice”. Il nuovo Regolamento preclude alla Fondazione, in quanto soggetto portatore di interessi collettivi, la possibilità di presentare istanze di parere di precontenzioso. In precedenza, invece, con il Regolamento adottato il 5 ottobre 2016 (in vigore fino al 10 febbraio 2019), la legittimazione a presentare istanze di parere di precontenzioso era estesa a “i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati” (art. 2, regolamento 5/10/16). Dunque, anche alla Fondazione. Il nuovo Regolamento opera un integrale rinvio all’art. 211, co. 1, del Codice appalti, ai sensi del quale “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.” L’Anac, alla luce dei pareri resi dal Consiglio di Stato alla base dei quali è formulato il nuovo Regolamento, considera il termine “parte/i” in un’accezione restrittiva, intendendo, cioè, esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. Nel parere del C.d.S. n. 1632/2018 reso sullo Schema di Linee guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac, “la stazione appaltante o una o più delle altre parti” è da intendersi quale “insieme di soggetti legittimati accumunati dalla sola ma discriminante posizione di partecipi al medesimo procedimento amministrativo, i quali altri non sono se non la stazione e i concorrenti. Ne consegue che gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come “parti” del procedimento amministrativo di evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari degli effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. Ed infatti, la questione precontenziosa eventualmente oggetto della richiesta non riguarda altro, e non può riguardare che, la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica, di cui tali soggetti non sono partecipi.” L’Anac, dunque, nella definizione del nuovo Regolamento, considera le “parti” esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. In questo senso, la Fondazione, come ente esponenziale di interessi collettivi, non può trasmettere istanze di parere di precontenzioso all’Anac. Ciò nonostante, l’Anac, consapevole del ruolo importante che giocano tali soggetti nella tutela degli interessi legittimi di categoria, ha adottato il 7 dicembre 2018 un nuovo regolamento sul rilascio di pareri consultivi (Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso) al cui art. 3, c. 1, lett. f), prevede che possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere “in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati”. Il regolamento consultivo adottato dall’Anac consentirà, dunque, alla Fondazione di proseguire nell’azione di contrasto ai bandi di gara. Continueremo, con il supporto dello Studio legale dell’Avv. Rotigliano, a tutelare l’interesse dell’intera categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti: alla diffida, notificata alla stazione appaltante, seguirà, in caso di mancata rettifica e/o accettazione delle doglianze mosse, la richiesta di parere consultivo all’Anac. Nell’ambito dell’attività di precontenzioso, stiamo, invece, valutando le modalità, attraverso le quali continuare a garantire il sostegno e l’affiancamento a tutti gli iscritti ad Inarcassa. Per maggiori informazioni sull' attività di contrasto bando irregolari, clicca QUI