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    Seminario web   Mercoledì 24 novembre, dalle ore 14:30 alle 18.00.   A distanza di alcuni mesi dall’introduzione del Superbonus 110% il webinar vuole rispondere ai quesiti di maggior interesse posti dai professionisti, a partire dagli effetti della nuova CILA semplificata. Tra i relatori, un tecnico esperto di ENEA per approfondire le tematiche relative ai controlli e agli aspetti di natura civilistica e assicurativa.  Clicca qui per rivedere il seminario
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  • rcprofessionale
    Dal mese di agosto u.s., la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni, entra a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per ulteriori dettagli, clicca qui.
  • Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione, dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti”, scegliere tra due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, si può optare per la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni,entrata a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it  
  • proroga superbonus
    “Se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica. Così rischiamo di impoverire la nostra professione per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale". Lo dice il presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta.       "Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione. Infine, c’è la questione tutt’altro secondaria della responsabilità professionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità."       Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che   garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore” conclude Fietta.   Leggi il Comunicato
  • sicurezza
    AimSafe offre, tramite il proprio portale, un software gestionale destinato ad aziende, consulenti, enti di formazione associazioni di categoria per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tramite AimSafe è possibile: 1) registrare i dati significativi della propria azienda o dei propri clienti, tra cui: presenza, data e scadenza dei documenti, della formazione, delle visite mediche; 2) disporre di uno scadenzario automatico generato direttamente dai dati inseriti dall'utente e che comunica con questo anche via email; 3) avere visibilità degli adempimenti non ancora rispettati dalla propria azienda o dai propri clienti; 4) disporre di un supporto nella redazione dei principali documenti di valutazione dei rischi (DVR, rumore, vibrazioni, rischio chimico, rischio esplosione, ergonomia, relazioni di sopralluogo, pianificazione); 5) disporre di un supporto per la gestione delle attività di formazione, generazione degli attestati e invio automatico via email e archiviazione nell'anagrafica del singolo partecipante; 6) monitorare le scadenze, anche personalizzate; 7) verificare l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori. La registrazione al sistema è assolutamente gratuita e può essere fatta all'indirizzo www.aimsafe.it, per usufruire dello sconto indicato è sufficiente specificare il codice che troverai nella pagina della sezione CONVENZIONI del nostro sito, una volta che avrai completato la registrazione gratuita alla Fondazione Inarcassa. A seguito della registrazione è possibile provare gratuitamente, per 3 mesi, la maggior parte delle funzionalità del gestionale, senza impegno di rinnovo. Agli aderenti verrà riconosciuto, per il periodo di validità della convenzione, uno sconto del 20% utilizzabile per il loro primo acquisto tramite l’area shop o applicato sulla prima offerta da essi richiesta o uno sconto del 10% in caso di rinnovo dei servizi sottoscritti. Per assistenza è possibile scrivere a: info@aimsafe.it - per assistenza commerciale support@aimsafe.it - per assistenza tecnica La presente convenzione avrà durata fino al 31 marzo 2022
  • webinar 14 ap
    "SUPERBONUS 110%: dalla teoria alla pratica con focus sugli aspetti assicurativi” – 14 aprile"   Con il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, si punta agli obiettivi green chiesti dall’Europa entro il 2050 e alla ripresa economica dell’Italia. Per la figura del tecnico edile tuttavia accedervi non è semplice:  l’evoluzione dei cambiamenti normativi in atto può essere un ostacolo. Fondazione Inarcassa con questo webinar dal  taglio molto pratico ha voluto illustrare delle situazioni reali che vedono coinvolti i tecnici edili alle prese con la maxiagevolazione  e dare loro spunti concreti e utili per gestire questa opportunità con la giusta serenità.   L’appuntamento è per mercoledì 14 aprile, dalle ore 14:15 alle 18.00 (Scarica il programma)   MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La registrazione sarà aperta dal giorno 12 aprile fino ad esaurimento dei posti disponibili in aula. Una volta aver cliccato sul tasto REGISTRATI AL SEMINARIO WEB, salva il codice e il link che apparirà a video,  riceverai comunque una email riepilogativa con il link per accedere al corso, non la perdere! ATTENZIONE: Per gli indirizzi email:@libero-@hotmail, @archiword il sistema potrebbe impiegare più tempo per l'invio del link che completa la procedura di registrazione. Non aspettare l'ultimo giorno, potresti rischiare di perdere il seminario che ti interessa! Potrai accedere all’aula a partire dalle ore 14 del giorno dell’evento, dovrai attendere le 14.30 per l'inizio del webinar. Si avranno a disposizione 35 minuti per accedere al webinar, trascorsi i quali non si avrà più diritto ai crediti formativi; Sarà possibile seguire il video in diretta streaming anche sulla nostra pagina Facebook, senza il riconoscimento dei crediti. N.B.: Per l'evento è in corso istanza di riconoscimento di 3 CFP presso CNI e CNAPPC.    vai al seminario       
  • tutela2
    Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione possono accedere al dominio web dedicato: https://fondazione.assigeco.it Dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti” il sistema rileverà la polizza in corso ed evidenzierà due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, resta fatta salva la possibilità per il professionista di stipulare un contratto assicurativo stand alone, con massimale esclusivo per il Superbonus, vincolato alla durata dei lavori (max 48 mesi). Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it    
  • cipertura2
    Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Il mercato, conseguentemente, deve ora in pochi giorni adeguarsi e le compagnie assicurative si stanno dividendo tra coloro che offrono soluzioni stand alone e coloro che offrono coperture specifiche per l’intera attività di asseverazione. La norma, comunque, ha creato un diffuso quadro di incertezza oltre a maggior costi per i professionisti. Pertanto la Fondazione Inarcassa ha aperto un canale di dialogo con gli attuali assicuratori in convenzione (Assigeco/Lloyd’s) per lo studio e la realizzazione di un prodotto che vada incontro alle esigenze di copertura degli associati in termini di semplicità e costi. L’obiettivo è quello di garantire agli associati, nel giro di un paio di settimane al massimo, un’unica copertura assicurativa compliance sotto tutti i profili, asseverazioni incluse.
  • striscia b
                            Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it Numero verde  800 978446  
  • martello2
    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 6919/2019: parcella del professionista a rischio se non è dettagliata nelle voci di spesa. Acque ancor agitate per le retribuzioni dei professionisti che ottengano incarichi da pubbliche amministrazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile. È stata quindi respinta la richiesta di un architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva realizzata nell’interesse di un Comune. L’amministrazione si è difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario. La Cassazione ritiene che questa motivazione sia sufficiente a negare il pagamento, perché l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Secondo i giudici, qualora manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. L’orientamento della Cassazione si presta a più critiche. Anzitutto, impone al professionista un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; inoltre, è vero che l’art. 191 del d.lgs. n.  267 / 2000 impone una rigida contabilità ai Comuni, ma è altrettanto vero che l’art. 194 della stessa norma prevede la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. Inoltre esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art. 24, co. 8-bis, d.lgs. n.  50/2016). Oltretutto, il caso deciso dalla Cassazione fa eco ad altri precedenti che non danno nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali. Diventa, quindi, irrilevante che l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera (peraltro, probabilmente ottenuti grazie all’impegno proprio del progettista direttore dei lavori). In sintesi, l’orientamento della Cassazione è improntato ad assoluta rigidità a tutela della finanza locale, giungendo addirittura a escludere la possibilità che il professionista ottenga dal giudice il riconoscimento di un indebito arricchimento dell’ente locale. Altre volte, invece, proprio attraverso il riconoscimento dell’utilità conseguita dall’ente locale, si è ottenuta una delibera di pagamento, seppur per debito fuori bilancio e quindi con il rischio di giudizi di responsabilità contabile per i pubblici amministratori. Bisogna, comunque, precisare che la sentenza de qua si riferisce ad un servizio affidato ante Codice dei Contratti Pubblici. Oggi le amministrazioni devono indicare, nei bandi per i servizi di architettura ed ingegneria, sia le risorse già accantonate con cui sarà remunerato l’aggiudicatario, sia il calcolo dettagliato dei compensi, redatto secondo il d.m. parametri. Con ciò rendendo, di fatto, quasi impossibile che manchi la “dettagliata previsione di spesa” richiesta dalla Cassazione. L’unica casistica in cui c’è ancora la concreta possibilità che si verifichi quanto fin’ora descritto è rinvenibile negli affidamenti diretti. Pertanto, l’appello che si rivolge a tutti gli architetti e gli ingegneri, che si trovino affidatari diretti di un appalto, è di stare attenti agli impegni di spesa che gli enti locali devono indicare negli atti di affidamento, nonché a verificare che siano indicate in modo dettagliato le voci di spesa spettanti al professionista. Avv. Riccardo Rotigliano     Niente garanzie per gli appalti sotto i 40.000 euro. La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese/professionisti di presentare le garanzie provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40.000 euro, assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto 40.000 euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere l'obbligo di presentare le garanzie. È quanto ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 140/2019, pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera, chiarisce l'ANAC, risponde alle “istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia”. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla presentazione delle garanzie le imprese/professionisti che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai 40.000 euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di interpretazione. L'ANAC chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il “Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti” e dunque impone “la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere richieste. Avv. Giuseppe Acierno