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  • equo compenso
    L’art. 70 del maxi emendamento 1.9000 presentato dal Governo in Senato, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di Bilancio 2020, introduce lo sconto in fattura sopra i 200 mila euro e abroga l'art. 10 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. decreto crescita). Il provvedimento è ora atteso alla Camera per il via libera definitivo.  Qui la posizione di Fondazione Inarcassa.
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    L’azione di contrasto ai bandi irregolari promossa dalla Fondazione Inarcassa continua ad offrire un sostegno concreto al lavoro degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono state notificate 84 diffide alle stazioni appaltanti le quali, in 30 casi, hanno dato ampia disponibilità ad accogliere le ragioni mosse dalla Fondazione. In 13 casi, infatti, le amministrazioni hanno provveduto ad annullare le procedure di gara, mentre in 17 casi sono stati rettificati i bandi nelle parti ritenute illegittime. Nella maggior parte dei casi, le illegittimità riscontrate si riferiscono al compenso spettante al professionista. Sono molti i casi in cui le stazioni appaltanti nella determinazione dell'importo a base d'asta nelle gare di aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria sottostimano il compenso spettante al professionista a causa di una errata applicazione del decreto parametri. In altri casi, le azioni di contrasto si concentrano sulle cause – illegittime – di esclusione dalle procedure di gara per i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti ai fini della partecipazione. Interessante è il dato sulla distribuzione geografica delle azioni di contrasto. Su 84 azioni avviate nel 2019, 12 si collocano in regione Campania, 11 in Lombardia, 8 in Puglia. Nelle restanti regioni, le azioni di contrasto si attestano su numeri inferiori.  E’ altrettanto interessante, nonché virtuoso, il caso della regione Sicilia che nel corso del 2019 ha raccolto solo 6 segnalazioni a fronte, invece, delle 32 accumulate nel biennio 2017-2019, da quando, cioè, è stata consolidata la partnership con lo studio legale dell’avv. Rotigliano; seguono Lombardia e Puglia rispettivamente con 28 e 21 azioni di contrasto. Invitiamo, dunque, gli architetti e ingegneri a segnalarci nuovi bandi “irregolari” al seguente indirizzo e-mail: segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it. Clicca qui per maggiori informazioni.
  • sentenza corte europea
    Fondazione Inarcassa e l’Ordine degli Architetti PPC di Roma commentano la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio scorso, che prende in esame la disciplina degli onorari minimi e massimi per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri. Per approfondire: Comunicato Stampa Fondazione Inarcassa Articolo ItaliaOggi
  • sentenza corte europea
    Sulla sentenza del 4 luglio scorso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Fondazione Inarcassa e l’Ordine degli Architetti di Roma hanno avviato un confronto per discutere delle implicazioni che il caso tedesco, su cui hanno ragionato i giudici europei, potrà avere anche sul modello ordinistico italiano e, in particolare, sui compensi determinati per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-377/17, promossa dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Federale tedesca, pur sostenendo l’incompatibilità tra la disciplina che regola gli onorari degli architetti e ingegneri rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva servizi del 2006 /2006/123/CE) , ha precisato taluni punti che vale la pena sottolineare e che si ritiene possano essere di supporto ad un’analisi complessiva del modello di tariffazione delle professioni regolamentate in Europa. Innanzitutto, la Corte sostiene che la disciplina normativa delle tariffe in Germania è effettivamente non discriminatoria, dal momento che si applica a tutti gli operatori; in secondo luogo, la Corte riconosce che “l’esistenza delle tariffe minime per le prestazioni di progettazione è atta, in linea di principio, in considerazione delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e, di conseguenza, a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Repubblica federale di Germania”. Quest’ultimo è il punto da cui Fondazione Inarcassa e l’Ordine degli Architetti di Roma intendono ripartire per sottolineare che il sistema delle tariffe legato alle prestazioni rese dagli architetti e ingegneri non è incompatibile tout court con la disciplina europea che ricaviamo dalla direttiva servizi del 2006. E’ vero che la Corte infligge una condanna alla Repubblica Federale tedesca, ma ciò in quanto la normativa nazionale tedesca, così come è strutturata ora, non è idonea a garantire adeguati livelli di qualità delle prestazioni rese dai professionisti.  Occorre ritornare a riflettere sull’opportunità di dotare anche il nostro Paese di un sistema tariffario, sinonimo di garanzia della qualità delle prestazioni, e invitare, quindi, il legislatore ad ampliare la sfera interpretativa dell’equo compenso, su cui molto si sta facendo anche a livello regionale, senza escludere di fissare una tariffa al di sotto della quale il professionista, in relazione ad una prestazione resa, non deve essere pagato. Qui è disponibile il comunicato congiunto Fondazione Inarcassa e Ordine degli architetti di Roma Qui è disponibile il testo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea    Qui è disponibile l'articolo della rivista ItaliaOggi          
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    Recentemente, l’Autorità Anticorruzione ha comunicato l’esito di quattro richieste di parere consultivo segnalate tra i mesi di marzo e di maggio scorsi. Le indicazioni fornite dall’Anac descrivono in maniera puntuale la normativa di riferimento, che riteniamo possano essere di supporto ai professionisti. In materia di equo compenso, l’Anac, nelle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria”, recentemente aggiornate, chiarisce che “al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”. Si tratta di una precisazione fondamentale e di grande supporto all’attività di contrasto ai bandi irregolari perché conferma i principi che hanno animato la Fondazione negli ultimi anni sul tema dell’equo compenso. Infatti, l’aggiornamento delle Linee Guida n. 1 s’inserisce in quadro già piuttosto chiaro di definizione dell’equo compenso. Infatti, l’Anac aveva già chiarito che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016” e che “per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo”. Nei pareri proposti, l’Anac affronta, inoltre, le questioni relative allo svolgimento delle indagini di mercato per l’affidamento di incarichi tecnici e i criteri di aggiudicazione. Di particolare interesse è il riferimento che l’Anac offre su un’azione di contrasto promossa dalla Fondazione Inarcassa contro il decreto adottato dal Presidente della Provincia di Pistoia, col quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ampliamento e la ristrutturazione di un polo scolastico, donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L’Anac, a tal proposito, ribadisce che “la donazione di progetti di opere pubbliche in favore dell’amministrazione aggiudicatrice da parte di soggetti terzi, si configura come ipotesi non prevista nella disciplina di settore”. In tal modo, l’Autorità conferma quanto la Fondazione aveva già messo in evidenza nella diffida trasmessa all’Amministrazione provinciale.   Parere consultivo Anac - Agenzia Demanio direzione Marche Parere consultivo Anac - Comune Milano Parere consultivo Anac - Mibac Parere consultivo Anac - Provincia Pistoia  
  • martello2
    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 6919/2019: parcella del professionista a rischio se non è dettagliata nelle voci di spesa. Acque ancor agitate per le retribuzioni dei professionisti che ottengano incarichi da pubbliche amministrazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile. È stata quindi respinta la richiesta di un architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva realizzata nell’interesse di un Comune. L’amministrazione si è difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario. La Cassazione ritiene che questa motivazione sia sufficiente a negare il pagamento, perché l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Secondo i giudici, qualora manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. L’orientamento della Cassazione si presta a più critiche. Anzitutto, impone al professionista un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; inoltre, è vero che l’art. 191 del d.lgs. n.  267 / 2000 impone una rigida contabilità ai Comuni, ma è altrettanto vero che l’art. 194 della stessa norma prevede la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. Inoltre esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art. 24, co. 8-bis, d.lgs. n.  50/2016). Oltretutto, il caso deciso dalla Cassazione fa eco ad altri precedenti che non danno nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali. Diventa, quindi, irrilevante che l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera (peraltro, probabilmente ottenuti grazie all’impegno proprio del progettista direttore dei lavori). In sintesi, l’orientamento della Cassazione è improntato ad assoluta rigidità a tutela della finanza locale, giungendo addirittura a escludere la possibilità che il professionista ottenga dal giudice il riconoscimento di un indebito arricchimento dell’ente locale. Altre volte, invece, proprio attraverso il riconoscimento dell’utilità conseguita dall’ente locale, si è ottenuta una delibera di pagamento, seppur per debito fuori bilancio e quindi con il rischio di giudizi di responsabilità contabile per i pubblici amministratori. Bisogna, comunque, precisare che la sentenza de qua si riferisce ad un servizio affidato ante Codice dei Contratti Pubblici. Oggi le amministrazioni devono indicare, nei bandi per i servizi di architettura ed ingegneria, sia le risorse già accantonate con cui sarà remunerato l’aggiudicatario, sia il calcolo dettagliato dei compensi, redatto secondo il d.m. parametri. Con ciò rendendo, di fatto, quasi impossibile che manchi la “dettagliata previsione di spesa” richiesta dalla Cassazione. L’unica casistica in cui c’è ancora la concreta possibilità che si verifichi quanto fin’ora descritto è rinvenibile negli affidamenti diretti. Pertanto, l’appello che si rivolge a tutti gli architetti e gli ingegneri, che si trovino affidatari diretti di un appalto, è di stare attenti agli impegni di spesa che gli enti locali devono indicare negli atti di affidamento, nonché a verificare che siano indicate in modo dettagliato le voci di spesa spettanti al professionista. Avv. Riccardo Rotigliano     Niente garanzie per gli appalti sotto i 40.000 euro. La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese/professionisti di presentare le garanzie provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40.000 euro, assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto 40.000 euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere l'obbligo di presentare le garanzie. È quanto ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 140/2019, pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera, chiarisce l'ANAC, risponde alle “istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia”. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla presentazione delle garanzie le imprese/professionisti che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai 40.000 euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di interpretazione. L'ANAC chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il “Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti” e dunque impone “la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere richieste. Avv. Giuseppe Acierno  
  • equo compenso
    Si è tenuto il 5 marzo a Roma l’incontro promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa. Al centro della riunione, la necessità della definizione a livello nazionale di una legge in materia di equo compenso per la tutela dei professionisti, la difesa della dignità delle libere professioni e per la qualità del loro lavoro e il futuro del nostro Paese. Sulla scorta delle positive esperienze delle Regioni Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia – che hanno approvato specifiche leggi regionali in materia di equo compenso – l’incontro è stata l’occasione dunque per la discussione di una proposta di legge, da incardinare a livello nazionale, in materia di equo compenso per i liberi professionisti. A prendere parte all’incontro sono stati per le Assemblee regionali Vito Santarsiero Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Arturo Bova Consigliere della Calabria, Giovanni Malanchini Consigliere Segretario della Lombardia, Gianluca Cefaratti Vice Presidente del Consiglio regionale del Molise e Maurizio Colman Consigliere del Veneto. Per la Fondazione Inarcassa il Presidente Egidio Comodo, il Consigliere Antonio Guglielmini e l’Avv. Michele Mammone. Sono intervenuti il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) e i deputati Chiara Gribaudo (Partito Democratico) e Luca Pastorino (LEU) che hanno confermato il loro personale impegno a continuare a seguire il tema, del quale si sono occupati e si stanno occupando, auspicando che possa rientrare quanto prima nell’agenda dei lavori parlamentari. Hanno, inoltre, espresso apprezzamento per l’iniziativa l’on. Andrea Mandelli (FI) e il sen. Agostino Santillo (M5S). “Quella che stanno vivendo gli ingegneri e architetti liberi professionisti è una situazione economica ed occupazionale estremamente preoccupante. Dal 2007 al 2016 la contrazione reddituale degli ingegneri e architetti liberi professionisti è stata del 32% per gli under 40 e del 47% per gli over 40. Ma sono comunque i giovani i più colpiti, se pensiamo che il reddito di un giovane professionista under 40 si attesta a malapena sui 14 mila euro annui. L’abrogazione dei tariffari minimi e la grave crisi economica degli ultimi anni hanno deteriorato fortemente la condizione dell’intera categoria. Senza considerare la pratica dell’offerta economica al massimo ribasso e l’assenza di parametri che giudichino l’equità del compenso previsto che hanno determinato un impoverimento della competitività, con inevitabili ripercussioni sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini” ha detto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo. “È importante che si possa arrivare ad una legislazione nazionale che faccia sintesi dell’accelerazione che è venuta dalle Regioni – ha detto il Presidente Santarsiero – e che contenga i tre principi cardine delle leggi regionali in materia di equo compenso: la tutela delle professioni, la qualità della prestazione e la lotta all’evasione fiscale”.
  • Split payment
    Con ricorso r.g. n. 1412/2016 proposto da un professionista innanzi il TAR Calabria – Catanzaro, è stato impugnato un bando di gara pubblicato dal Comune di Catanzaro. Il ricorso poggiava su due motivi: 1)         l’illegittima esclusione del ricorrente per non aver il titolo di studi richiesto dalla lex specialis; 2)         la previsione di affidare un servizio di architettura ed ingegneria a titolo gratuito. Il TAR, con la sentenza n. 1507/2018, ha accolto il ricorso promosso dal professionista, sottolineando l’elemento di illegittimità della gratuità dell’appalto. Contro la sentenza, il Comune ha proposto appello innanzi il Consiglio di Stato che, il 21 febbraio scorso, ha pubblicato il dispositivo della sentenza, dichiarando accolto l’appello. Ciò posto, il dispositivo di una sentenza, per sua stessa natura, non contiene le motivazioni sulle quali si basa la decisione del Collegio, bensì, ha il solo scopo di anticipare alle parti tale decisione, rinviando al futuro per le motivazioni. Ciò per dire che, ad oggi, non si conoscono né i motivi di appello, né, tantomeno, i motivi su cui si basa la decisione del Giudice. Non si sa, dunque, se il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado in entrambi i suoi capi o esclusivamente uno di essi; ad esempio gravando solo il giudizio sull’equipollenza dei titoli di studio. In ogni caso, anche nell’eventualità in cui il Consiglio di Stato si sia nuovamente espresso favorevolmente sulla gratuità dei servizi di architettura ed ingegneria, va considerato che il bando a suo tempo impugnato è stato pubblicato nel 2016; dunque, precedentemente ai due recenti interventi legislativi: il d.lgs. n. 56/2017 e il  d.l. n. 148/2017. Il primo ha introdotto, all’art. 24 del Codice degli Appalti, il comma 8-ter a mente del quale “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151”. Il secondo, invece, afferma il principio dell’equo compenso. A lume dell’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Pertanto, nel caso in cui il Giudice di appello abbia accolto la tesi prospettata dall’Amministrazione circa la possibilità di affidare un appalto a titolo gratuito (ciò che ancora non è dato sapere), in ogni caso, essendo stato il bando pubblicato anteriormente alle due riforme sopracitate, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto applicare, sulla base del criterio temporale, le due riforme legislative, introdotte, appunto, successivamente al 2016. E’ necessario, dunque, attendere fiduciosi la pubblicazione delle motivazioni del Giudice, così da poter conoscere anche i motivi di appello, senza creare inutili allarmismi e proclami che rischiano solo di far perdere di vista le politiche a tutela della categoria che gli architetti e ingegneri liberi professionisti stanno promuovendo in tutte le sedi istituzionali.
  • Detrazioni Fiscali
    Un ulteriore approfondimento sulle modifiche che la Legge di Bilancio 2019 ha prodotto sul regime forfettario. Nello specifico, il Dott. Giovanni Cretella, di Andersen Tax & Legal Italia, in questo video realizzato per la Fondazione, affronta il tema della deducibilità dei contributi previdenziali per i liberi professionisti nel regime fiscale forfettario.                                 
  • Split payment
    “Accogliamo il provvedimento della Giunta guidata dal Presidente Musumeci con grande soddisfazione” queste le parole del Presidente di Fondazione Inarcassa, l’Ing. Egidio Comodo in merito all’ approvazione della Giunta regionale siciliana della delibera n. 301 del 28 luglio. Il Presidente ha, inoltre, aggiunto: “Dopo Toscana e Puglia, anche la Sicilia ha dato seguito ad un’iniziativa che accoglie una delle storiche battaglie di Fondazione Inarcassa a tutela della dignità e della professionalità di centinaia di migliaia di professionisti. Non va dimenticato, inoltre, che questa misura si pone in piena sintonia con la legge recentemente approvata dal Consiglio regionale della Calabria, che oltre a contrastare l’evasione fiscale, tutela i professionisti da compensi inadeguati rispetto alle prestazioni svolte. Proprio in Regione Calabria, tra l’altro, il Tar si è recentemente espresso a favore dell’annullamento della decisione della giunta del Comune di Catanzaro che aveva previsto un compenso nullo per il professionista incaricato a realizzare il piano strutturale del Comune”. “Si tratta di un cambio di passo davvero molto importante, un’inversione di tendenza estremamente positiva, ancor più importante proprio perché vede il Mezzogiorno assoluto protagonista. Auspichiamo che, attraverso un dialogo aperto e costruttivo con le Istituzioni, si possa riportare e definitivamente affermare il tema dell’equo compenso anche a livello nazionale. L’Italia ha bisogno di una elevata professionalità e qualità del lavoro, e noi Architetti e Ingegneri, da sempre protagonisti in Italia e nel mondo, chiediamo a gran voce che, del nostro importante lavoro a servizio del Paese, torni ad avere valore la preparazione tecnica e la professionalità, come per tutti gli altri lavori”.