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  • Correttivo al Codice dei contratti pubblici: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso (n. 305, Suppl. Ordinario n. 45) il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. (c.d. Dlgs Correttivo Codice Appalti). Il “Correttivo”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre scorso, tiene conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia. La Fondazione Inarcassa è stata audita sul provvedimento (“Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; A.G. n. 226) presso le Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici della Camera e del Senato. Le due audizioni, tenutesi alla fine del mese di novembre scorso, hanno rappresentano un valido strumento, infatti, per segnalare al legislatore alcune criticità che insistono sulle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. Il “Correttivo” accoglie diverse proposte formulate dalla Fondazione Inarcassa nel corso delle audizioni parlamentari, a partire dall’art. 100 del Codice in materia di requisiti capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale. La proposta della Fondazione Inarcassa, accolta nel “Correttivo”, è sempre stata finalizzata, coerentemente al principio del favor partecipationis, ad ampliare l’accesso al mercato della progettazione al fine di favorire, in particolare, la crescita delle nuove generazioni di architetti e ingegneri liberi professionisti. L’art. 32 del D.Lgs. 209/2024 modifica l’art. 100 del Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda il periodo di riferimento sul quale valutare il possesso del requisito relativo al fatturato globale, dagli attuali ultimi 3, ai migliori 3 degli ultimi 5 anni, nonché il periodo di valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale dagli attuali 3 a 10 anni. Sull’equo compenso, la soluzione (65% prezzo fisso; 35% ribassabile) adottata dal Legislatore, di cui all’art. 14, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater del “Correttivo”, premia la capacità degli stakeholder della filiera della progettazione di fare sintesi rispetto agli “interessi” della Pubblica Amministrazione circa la tenuta e stabilità dei conti pubblici. Un risultato importante che premia, altresì, lo sforzo della Fondazione Inarcassa di interloquire ad ogni livello istituzionale per rappresentare in maniera diffusa gli interessi della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, nella piena consapevolezza che d’ora in poi occorrerà, da un lato, vigilare sulla concreta interpretazione e applicazione della novella normativa, e, dall’altro, sollecitare il legislatore in funzione dell’aggiornamento del decreto “parametri”, considerato che diverse prestazioni professionali, alcune delle quali legate al PNRR, non sono in esso contemplate. Sull’accordo quadro, la modifica introdotta dal “Correttivo” è, a nostro giudizio, insufficiente per limitare gli effetti di un istituto che, in applicazione ai servizi di architettura e ingegneria, determina un innalzamento dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, la graduale espulsione dal mercato della progettazione delle realtà medio-piccole. Al riguardo, la proposta della Fondazione Inarcassa, chiaramente espressa in audizione, è finalizzata a vietare l’utilizzo dell’accordo quadro per i servizi di natura intellettuale, considerata la complessità e specificità da sviluppare in più livelli progettuali. Il progetto è un prodotto dell’intelletto e non il frutto di un processo industriale. Su altri temi - appalto integrato e ruolo della PA nei servizi della progettazione, su tutti - per i quali si rimanda alle memorie depositate in Commissione Ambiente di Camera e Senato per maggiori approfondimenti, il “Correttivo” non offre, a nostro avviso, soluzioni di modifica valide. Sull’appalto integrato, che ha già dimostrato in passato molteplici criticità in termini di legalità, incremento dei costi e dei tempi realizzativi, la Fondazione Inarcassa propone di limitarne il ricorso ai soli appalti di lavori di valore superiore alla soglia europea. Sul ruolo della P.A. occorre, invece, un deciso cambio di passo: la P.A. deve limitarsi all’attività di programmazione e controllo dei tempi realizzativi, senza interferire nell’attività di progettazione che, invece, deve essere affidata alla competenza, flessibilità ed efficienza dei liberi professionisti.   Consulta qui il “Correttivo” Leggi la memoria depositata alla Camera e al Senato
    • audizione
  • Lo scorso 21 gennaio Fondazione Inarcassa è stata audita presso la VIII Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato, per evidenziare alcuni aspetti importanti sul disegno di legge n. 1294, Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. "Restiamo convinti che l’esame di questo disegno di legge possa rappresentare una ottima opportunità per imprimere un cambio di paradigma e di prospettiva rispetto al tema della ricostruzione, affinché esso vada affrontato con metodo diverso da quello dell’emergenza tout court, tenendo altresì conto dell’importanza delle politiche di prevenzione, secondo un approccio sinergico tra prevenzione e ri-costruzione post evento" ha affermato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio. Guarda l'audizione
    • audizione
  • Correttivo al Codice dei Contratti: audizioni
    Fondazione Inarcassa ha partecipato alle audizioni in Commissione ambiente di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. “Continuiamo ad esprimere una posizione fortemente contraria sull’appalto integrato, un istituto che non riduce i costi né i tempi realizzativi, come peraltro confermato da Anac nel 2021. Inoltre, l’appalto integrato lede il principio di terzietà del progettista, a garanzia della pubblica amministrazione. L’altro tema critico riguarda l’accordo quadro, un istituto cui ricorrono talune stazioni appaltanti medio-grandi che, per evitare le gare accorpano in un unico grande appalto l’affidamento di tanti incarichi professionali tra loro diversi, non omogenei, non standardizzabili e non ripetitivi. Il progetto è un prodotto dell’intelletto e non il frutto di un processo industriale”. Il progetto è un prodotto dell’intelletto e non il frutto di un processo industriale. "Apprezziamo molto che il correttivo abbia recepito la nostra richiesta di revisione dell’art. 100, ampliando i periodi di riferimento sui quali valutare i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale dei professionisti. Lamentiamo però l’assenza - nella novella normativa - di una previsione analoga, sui requisiti dei tecnici della P.A. che possono svolgere progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici. Premesso che, a nostro avviso, i tecnici della P.A. dovrebbero occuparsi solo di attività di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche, con controllo dei tempi di realizzazione, lasciando il mercato ai liberi professionisti e alle loro strutture aggregate per l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura, ad ogni modo, qualora i soggetti interni alla P.A, volessero, nel loro ruolo, svolgere servizi di ingegneria e architettura, secondo noi, dovrebbero dimostrare (a soggetti terzi idonei ad un’attività di controllo) gli stessi requisiti richiesti ai professionisti esterni per lo svolgimento di servizi analoghi", ha sostenuto il Presidente di Fondazione Inarcassa, l'ing. Andrea De Maio.  Clicca qui per rivedere al minuto 1:22:58 l'intervento del Presidente di Fondazione Inarcassa, l'Ing. Andrea De Maio in Commissione Ambiente del Senato. Clicca qui per rivedere al minuto 1:15:50 l'intervento del Presidente di Fondazione Inarcassa, l'Ing. Andrea De Maio in Commissione Ambiente della Camera. Leggi il comunicato.
    • audizione
  • Audizione del 20 maggio in Commissione Bilancio del Senato sul "Decreto Coesione"
    Valorizzazione degli studi associati e studi professionali, verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, limite agli incarichi di direzione lavori e collaudo a favore dei dipendenti. Questi i temi affrontanti dal Presidente della Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio, in audizione il 20 maggio scorso in Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge di conversione del “decreto coesione” (DL 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione). In riferimento agli articoli 17 e 18 del provvedimento, è stata evidenziata l’esclusione degli studi associati e delle società di professionisti (“SdP”) tra i modelli previsti di aggregazione dell’attività libero professionale ai fini della concessione di finanziamenti per l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale libero professionali anche in forma collettiva. Le “SdP”, ha ricordato Fondazione Inarcassa, costituiscono una particolare forma di aggregazione dell’attività libero professionale che merita senz’altro una maggiore valorizzazione all’interno del panorama complessivo dei modelli societari delle aggregazioni professionali. A tal proposito, è stata formulata la proposta di aggiungere le “SdP” e gli studi associati all’elenco dei modelli già previsti agli articoli 17 e 18 del provvedimento. L’altro aspetto sul quale è stata richiamata l’attenzione della Commissione Bilancio ha riguardato l’art. 28 del “decreto coesione”, per quanto concerne, in particolare, la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati. Sono due gli elementi critici evidenziati dal Presidente De Maio: innanzitutto, la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, prima di procedere al saldo finale dei lavori, da parte del direttore dei lavori; inoltre, la previsione sanzionatoria a carico del direttore dei lavori in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione. Infine, per rafforzare e rendere più efficienti i controlli nei cantieri, Fondazione Inarcassa ha proposto una misura finalizzata ad escludere che, nei cantieri pubblici e privati, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, di Direzione Lavori e di Collaudo, possano essere svolte da soggetti che ricoprono incarichi di dipendenza, anche in part-time in misura minore del 50%. Clicca qui per la Memoria dell'audizione della Fondazione Inarcassa. Disponibile qui il video dell'audizione dal minuto 17:40 a 22:55.
    • audizione
  • "Lasciamo lo sviluppo dei servizi di architettura e ingegneria all'iniziativa dei liberi professionisti. Lo Stato, invece, si occupi di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di ricostruzione. Gli affidamenti dei servizi tecnici agli ingegneri e architetti liberi professionisti favoriscono la concorrenza e il merito e accrescono la qualità della progettazione". Questo è uno dei passaggi del Presidente della Fondazione Inarcassa, ing. Andrea De Maio, intervenuto lo scorso 11 aprile in audizione in Commissione Ambiente alla Camera sul ddl ricostruzione post calamità. Guarda il video dell'audizione
    • lobby
  • Il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 25, offre l’occasione per mettere a punto alcune proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento per il lavoro autonomo e le aggregazioni professionali. Il testo del disegno di legge delega esaminato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso presenta, infatti, alcune rilevanti novità di interesse per la platea degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Non sono certamente sfuggiti i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi di lavoro autonomo richiamati nel provvedimento. Tra questi, infatti, è compresa la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Il tema dell’equità e parità fiscale tra i liberi professionisti che svolgono la libera professione in forma individuale e i liberi professionisti che, invece, svolgono l’attività in forma associata, è al centro dell’agenda della Fondazione Inarcassa. Nel mese di luglio scorso, la Fondazione ha promosso uno studio di analisi e proposte dettagliate di riforma del contesto normativo e fiscale entro cui si muovono le società tra professionisti. Considerata la crescente domanda di aggregazione professionale che arriva da ampie fasce della popolazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, la Fondazione Inarcassa, anche sulla scorta delle esperienze dirette degli iscritti, ha rilevato l’effetto dirompente che l’innalzamento, fino a 85 mila euro, del limite di reddito professionale ai fini dell’accesso al regime forfettario, ha avuto sulla scarsa crescita delle aggregazioni professionali.    Gli evidenti vantaggi del regime forfettario hanno, infatti, frenato le aggregazioni tra professionisti e, di conseguenza, favorito le forme individuali di esercizio della libera professione. A tal proposito, si richiama l’art. 1, comma 57, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. A differenza delle società di ingegneria che negli ultimi anni hanno registrato una crescita costante, le società tra professionisti hanno avuto più difficoltà ad imporsi nel mercato delle aggregazioni professionali, nonostante esse rappresentino uno strumento di più agevole applicazione e meglio rispondono alle esigenze del mercato dei servizi tecnici di piccole e medie dimensioni per la possibilità di condividere spese e costi, integrare competenze e conoscenze specialistiche, effettuare investimenti nella dotazione di strumenti informatici e per la facilità di accedere al mercato del credito. Basti considerare che, come rilevato nello studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, nel 2018, il numero complessivo delle società tra professionisti di natura tecnica è stato pari a 298 unità; mentre, nello stesso anno, le società di ingegneria hanno raggiunto le 7.188 unità. Ne consegue, dunque, che la riforma del regime forfettario, promossa dall’ultima legge di Bilancio, rischia di favorire ulteriormente un processo di atomizzazione del tessuto professionale che mal si concilia con le caratteristiche ed esigenze del mercato dei servizi dell’area tecnica.  È noto, infatti, che per rispondere alla crescente competizione del mercato dei servizi tecnici, per creare efficienza e qualità della progettazione, l’aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i professionisti è un fattore vincente e più incisivo. Già durante i lavori che hanno impegnato il Parlamento sull’ultima legge di Bilancio, la Fondazione Inarcassa ha formulato una precisa modifica all’impianto normativo di riferimento volta, innanzitutto, ad eliminare la causa di esclusione delle società di professionisti dall’ingresso nel regime forfettario, di cui alla legge n. 190 del 2014. Si tratta di una proposta che può garantire una maggiore equità fiscale tra professionisti che svolgono l’attività in forma individuale e i professionisti che svolgono l’attività in forma associata. Inoltre, essa avrebbe anche il merito di ridurre il rischio che il regime forfetario possa avere un effetto distorsivo del mercato dei servizi tecnici in termini di incentivo implicito alla non aggregazione delle attività professionali. La proposta della Fondazione Inarcassa si è rafforzata anche in vista delle successive interlocuzioni con il MEF. L’impegno del governo a lavorare su una riforma fiscale di ampio respiro ha tenuto conto, almeno nei principi e criteri direttivi che disegnano la legge delega, delle esigenze del lavoro autonomo e della necessità di favorire la formazione di aggregazioni professionali. Come anticipato in una nota diffusa agli organi di stampa all’indomani dell’approvazione del disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, la Fondazione Inarcassa sarà impegnata a portare all’attenzione del Parlamento la proposta di equità e parità fiscale e incentivazione delle aggregazioni professionali, contestualmente all’avvio dell’esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038) e aumenterà il livello di attenzione sugli interventi normativi di dettaglio che saranno adottati, in funzione dei principi e criteri direttivi fissati nella delega, attraverso i decreti delegati che il Governo dovrà emanare entro 24 mesi dall’approvazione della legge delega. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
    • riforma
  • “Asmel non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”. Così l’Anac anticipa sul proprio portale la delibera n. 570 del 30 novembre 2022, resa nota solo l’11 gennaio, che conferma le doglianze mosse dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata ad aprile scorso ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e a tutte le Amministrazioni ad essa consorziate, per una serie di servizi che la stessa si è proposta di erogare alle sue amministrazioni consorziate, compresa l’attività di progettazione. Alla diffida è seguito un riscontro da parte di Asmel che rigettava le irregolarità contestate dalla Fondazione Inarcassa. Con il supporto dello studio legale Rotigliano, che assiste la Fondazione Inarcassa nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, sono state messe a punto precise controdeduzioni per contestare integralmente i contenuti della replica di Asmel dettagliando ulteriormente le criticità rilevate nell’azione condotta a favore delle Amministrazioni ad essa consorziate. Innanzitutto, ad Asmel è stata contestata la qualifica – autoattribuitasi, peraltro, poiché trattasi di un istituto non disciplinato dalla normativa vigente - di Centro di Competenza PNRR in forza della quale si dichiara disponibile ad erogare a favore dei propri soci diverse tipologie di servizi, tra cui la “progettazione tradizionale e in BIM”.  In secondo luogo, Asmel ha sostenuto di essere una centrale unica di committenza e, infine, ha reso noto a tutti i propri soci di avere istituito al suo interno una struttura permanente di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 9, del d.lgs. n. 50/16. L’Analisi di Anac contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre scorso è puntuale e fa seguito all’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa che ha innescato l’istruttoria e da cui è emerso, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa e dei pronunciamenti della stessa Autorità – già richiamati nell’esposto presentato dalla Fondazione Inarcassa - che “Asmel quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi”. Alla replica di Asmel che sostiene di poter operare nell’ambito delle gare gestite dal PNRR poiché trattasi di “società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile”, vale a dire un “consorzio tra enti pubblici territoriali” che fornisce attività di centralizzazione della committenza anche ausiliaria, l’Anac chiarisce che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono “amministrazioni aggiudicatrici” le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti. A tal riguardo, l’Anac richiama un suo precedente pronunciamento che già escludeva l’ipotesi che Asmel fosse qualificata come “organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice” (delibera n. 179/2020).  Sul punto, l’Anac ha richiamato anche una recente sentenza del Consiglio di Stato (8072/2021) secondo cui “non può riconoscersi ad Asmel consortile neppure la qualificazione di organismo di diritto pubblico, a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti”. Né, sotto altro profilo, Asmel può qualificarsi quale organismo in house. A tal proposito, arriva puntuale il richiamo da parte di Anac alla sua delibera n. 130 del 2022 che ha rigettato la domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione al “ ……mancato del rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell’attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”. Ne consegue, si legge nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, che, “a seguito di tale diniego di iscrizione nell’elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza”. Questo vuol dire, aggiunge l’Autorità, che ad Asmel è precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausiliaria, tra cui ad esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. Infine, non trovano riscontro, nell’ambito della disciplina vigente in materia, due ulteriori profili di contestazione. Il primo, riguardante la qualifica di Asmel quale struttura stabile di supporto al RUP. A tal riguardo, l’Anac dichiara non condivisibili le argomentazioni formulate da Asmel a sostegno di tale previsione poiché “si richiama quanto già argomentato in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la qualificazione in capo ad Asmel quale centrale di committenza”. Per la stessa ragione, e per quelle esposte in precedenza che rilevano il mancato riconoscimento ad Asmel di società in house, in riferimento al secondo profilo di contestazione, è da escludersi, secondo l’Anac, che Asmel possa effettuare attività di progettazione in favore delle proprie consorziate, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b). Leggi qui la delibera Anac n. 570 del 30 novembre 2022 Leggi qui il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa  
    • committenza