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Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 10/2024
Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 10/2024.
Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.
Le azioni di contrasto.
Nel mese di ottobre 2024, 5 sono state le amministrazioni diffidate e 5 gli esposti all’ANAC.
Si fa riferimento, nello specifico, all’Università di Foggia, al Comune di Alessandria, al Comune di Palagonia (CT) ed al Comune di Firenze.
Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:
- l’Università di Foggia ha bandito una procedura aperta, nella quale veniva violato l’equo compenso, la base d’asta era incongrua, in quanto nel PFTE non erano presenti tutte le categorie richieste per il progetto definitivo e, infine, nel gruppo di lavoro era richiesto uno specialista in S.04, categoria non prevista dal progetto. In assenza di un riscontro da parte della Stazione Appaltante si è adita l’ANAC;
- il Comune di Alessandria ha pubblicato una indagine di mercato per la realizzazione di due asili nido, nella quale non v’era stata la suddivisione in lotti, nonostante non fosse stato redatto il PFTE, la base d’asta teneva conto della sola progettazione esecutiva, infine, non era prevista la comprova del possesso dei requisiti mediante dimostrazione di pregressi servizi svolti in categorie superiori. In assenza di riscontro si è adita l’ANAC;
- il Comune di Palagonia (CT) ha bandito due avvisi pubblici, ai quali non era allegato il calcolo del compenso e nei quali, inoltre, la base d’asta era stata calcolata in modo assolutamente esiguo rispetto all’ammontare stimato dei lavori (in entrambi gli avvisi, circa l’1% dei lavori). Non avendo ricevuto riscontro si è proceduto con la presentazione di due esposti all’ANAC;
- infine, il Comune di Firenze ha pubblicato una procedura aperta per appalto integrato, nella quale la base d’asta era incongrua, richiedendo il disciplinare delle prestazioni non computate ai fini della determinazione della base d’asta, e non veniva rispettato l’equo compenso, essendo prevista la ribassabilità sulla parte di onorario spettante al professionista. In assenza di riscontro si è adita l’ANAC.