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  •   Una situazione drammatica dei tempi di realizzazione delle opere. Il 54,3% della durata dei lavori per un'opera se ne va in «tempi di attraversamento», pura inerzia burocratica che intercorre fra la fine di un procedimento e l'inizio di quello successivo. Continua    

  • Sulla base del protocollo di intesa IN/ARCH – Fondazione architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti INARCASSA stipulato in data 09/07/2013, la Fondazione mette a concorso n. 4 borse di studio e 10 assegni di contributo spese, per un valore complessivo di euro 38.800,00. Il bando è rivolto ad architetti e ingegneri regolarmente iscritti alla Fondazione (info). Scarica il bando con tutte le informazioni.  

  • La Fondazione avvia un nuovo percorso finalizzato alla redazione di proposte concrete che favoriscano la nascita di nuove opportunità e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei Liberi Professionisti. Un percorso che prevede una serie di incontri di formazione e confronto su temi della nostra professione, organizzati in diretta streaming con la possibilità quindi, da parte di ogni collega, di contribuire alla costruzione della proposta, in modo attivo. L’incontro verrà articolato in tre momenti: Incontro Web (evento moderato su temi specifici e di interesse generale per la categoria, durante il quale tutti avranno accesso alla visualizzazione dell’evento mentre solo i professionisti iscritti ad Inarcassa che si registreranno all’incontro web, tramite accesso al sito della Fondazione, potranno partecipare alla chat, formulare domande e/o proposte; Durante i 20 giorni successivi l’evento sarà attivato nella stessa pagina un blog dove, chi si è registrato all’incontro web, potrà inviare osservazioni e/o proposte (max 1 cartella) che potranno essere discusse e approfondite in una sessione aperta on-line con il coordinatore dell’evento; A seguire sarà reso disponibile un documento finale, frutto del lavoro di tutti e che tutti insieme potremo divulgare. Occorre partecipare, far crescere l’interesse sui temi generali e favorire la nascita di proposte dal basso. Partiamo da un problema che possiamo sperimentare tutti quotidianamente: IL DOPPIO LAVORO: le incompatibilità dei pubblici dipendenti nell’attività libero professionale. La legge prevede che in alcuni casi e se espressamente autorizzati, i dipendenti pubblici possano svolgere un secondo lavoro: Quando, come e con quali limitazioni il doppio lavoro è possibile È giusto che sia consentito a chi ha uno stipendio pagato dallo stato, con tutte le garanzie connesse, fare concorrenza i liberi professionisti che non hanno nessuna garanzia? Le incompatibilità: i possibili conflitti d’interessi tra incarico professionale e ruolo di controllore nell’attività del pubblico dipendente; Come avvengono i controlli da parte della P.A. per evitare abusi nello svolgimento delle funzioni? Un percorso per rispondere a queste domande e costruire una proposta che impedisca abusi, concorrenza sleale, diversità di trattamenti e tutto quanto i liberi professionisti, sono costretti a subire. Gli appuntamenti: 4 marzo 2015 dalle 15,00 alle 17,00 Incontro web e chat con il Prof. Avv. Vito TENORE Magistrato della Corte dei Conti con qualifica di Consigliere Clicca QUI ed iscriviti all’evento live che si terrà in diretta streaming dal 5 marzo 2015 “OPEN BLOG” 18 marzo 2015 dalle 15.00 alle 18.00 Intervento del coordinatore per l’approfondimento e discussione dei documenti inviati. Partecipa anche tu, diventiamo insieme protagonisti del nostro futuro. Per partecipare attivamente alla chat e al successivo Blog è necessario essere registrati. Se sei già socio della Fondazione sarà sufficiente accedere con Username Inarcassa on line e PSW della Fondazione, altrimenti potrai registrarti all’evento.  

  • Pubblichiamo una recente sentenza del Consiglio di Stato riguardante le competenze dei geometri in ambito edilizio. A fronte di un provvedimento di un Comune, ove le competenze dei geometri erano state individuate con criterio quantitativo (edifici di volume inferiore a 1.500 mc.), su ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, il Consiglio di Stato chiarisce, ed è proprio il caso di dirlo, in modo preciso, i limiti di competenza dei geometri secondo criteri qualitativi. Sentenza da leggere, tutta, con attenzione: per i più frettolosi abbiamo evidenziato le argomentazioni salienti. BUONA LETTURA MA, SOPRATTUTTO, BUONA DIVULGAZIONE!  

  • Fondazione Inarcassa intende promuovere il Fondo rotativo per la progettualità gestito da Cassa depositi e prestiti. Il Fondo, che consente l’anticipo delle spese necessarie per la redazione dei diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa vigente, costituisce per gli Enti un’opportunità per il rilancio degli investimenti pubblici necessari allo sviluppo del Paese. Fondazione Inarcassa, forte dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto “Fondazionescuola” - il fondo rotativo per il finanziamento della progettazione degli interventi destinati all’edilizia scolastica avviato a novembre 2017 - intende diffondere sul territorio la conoscenza delle potenzialità del Fondo e incentivarne l’utilizzo. L’interesse da parte della Fondazione Inarcassa nasce dalla consapevolezza che, grazie allo strumento messo a disposizione da CDP, riferimento storico degli enti pubblici per il finanziamento degli investimenti, possano svilupparsi nuove opportunità per i professionisti. Tutte le informazioni relative alle caratteristiche del Fondo, alle modalità di presentazione delle domande ed all’iter di concessione dell’anticipazione sono disponibili nel sito www.cdp.it con indicazione dei contatti degli uffici centrali e periferici di CDP a cui rivolgersi per ogni ulteriore supporto. Per informazioni, potete inviare una e-mail a info@fondazioneinarcassa.it , specificando nell’oggetto “FONDO PER LA PROGETTUALITA’_RICHIESTA INFORMAZIONI”.

  • Illegittimo l’affidamento diretto di un appalto pubblico, senza previa gara, mediante il quale due enti pubblici istituiscono tra loro un contratto che non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. A distanza di 8 mesi dalla pronuncia della Corte Europea (Sentenza 19 dicembre 2012, causa C-159/11), arriva la sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013) in merito la legittimità di un contratto stipulato tra due Enti pubblici con il quale veniva affidato l’incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere, da eseguirsi alla luce delle recenti normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, con un corrispettivo di 200.000 euro al netto di Iva. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato una precedente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sentenza Sez. Staccata di Lecce, Sezione II n. 00416/2010) che aveva accolto il ricorso presentato da Ordini, Associazioni professionali e imprese di ingegneria che avevano ritenuto che il contratto stipulato tra i due enti sostanziasse un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizio ricadente nel perimetro di applicazione delle norme sull’evidenza pubblica comunitaria ed interna, ed in particolare di un contratto avente ad oggetto prestazioni qualificabili come servizi di ingegneria. Il Tar aveva, infatti, disatteso le difese degli enti resistenti volte a sostenere la legittimità del contratto, in quanto avente ad oggetto attività di ricerca scientifica e consulenza tecnica esercitabile dalle università nei confronti di enti pubblici in virtù di contratti o convenzioni e quindi riconducibile allo schema degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico, prestatore di servizi e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi. Secondo i giudici del CdS, il contratto oggetto della disputa “non contiene una” disciplina” di attività comuni agli enti, ma compone un contrasto di interessi tra l’ente pubblico che, da un lato, grazie all’attività scientifica da essa istituzionalmente svolta, offre prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi e l’ente che, conformandosi a precetti normativi, domanda tali prestazioni, in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico. Il tutto secondo la logica dello scambio economico suggellata dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 cod. civ. Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrattamente reperibili presso privati”. Il commento dell’OICE. Particolare soddisfazione viene espressa dal vice presidente vicario OICE, Luigi Iperti: “Il Consiglio di Stato, chiarisce con estrema precisione che se una determinata attività può essere svolta da soggetti operanti sul mercato non può essere oggetto di accordi tra amministrazioni laddove sia previsto un corrispettivo a favore di una delle amministrazioni e se l’attività non sia oggetto di interesse comune. Siamo particolarmente soddisfatti che si sia finalmente affermato un principio sacrosanto e cioè che, soprattutto in tempi come questi, la logica della concorrenza e del mercato debba sempre prevalere nell’interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e alla migliore qualità, frutto necessariamente di un confronto concorrenziale”. Importante, per l’OICE, è la ridefinizione dei limiti degli accordi fra Amministrazioni: “La norma della legge 241/90 – ha continuato Luigi Iperti – può essere utilizzata soltanto quando vi sia un interesse realmente in comune fra due amministrazioni e non sia previsto un corrispettivo; questo dicono sia il Tar, sia la Corte di giustizia, sia il Consiglio di Stato; in tutti gli altri casi occorre fare ricorso al mercato ed esperire una gara pubblica, sia sotto sia sopra soglia comunitaria. Sulla base di questo principio è nostro auspicio che sia dato un taglio netto alla pratica degli affidamenti diretti e in house che, spesso, prevedono prezzi del tutto fuori mercato e senza alcuna garanzia qualitativa. L’OICE, dopo questa importante vittoria non mancherà di monitorare che la sentenza sia rispettata su tutto il territorio nazionale”. Visualizza la sentenza.  

  • A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Bagheria (PA) che invita architetti ed ingegneri professionisti a manifestare la propria disponibilità a rendersi affidatari di non meglio precisati incarichi di progettazione su corrispettivo dell’appalto fissato in € 1,00 e con un termine per la presentazione delle candidature fissato in sole 48 ore, si comunica che, con un articolato ricorso legale, la Fondazione ha diffidato in modo perentorio l’Amministrazione Comunale di Bagheria a procedere in tale procedura e, nel contempo, ha segnalato all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici questo comportamento oltremodo offensivo per la dignità della professione di architetto e di ingegnere e posto in essere in totale spregio alle normative vigenti. VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA AGLI AMMINISTRATORI DI BAGHERIA: UN EURO PER UN PROGETTO E’ VERAMENTE UNA VERGOGNA Visualizza il bando ”Avviso di ricerca professionisti per redazione progetti in attuazione dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse obiettivi di servizio - delibera cipe 79/2012 finalizzato  a contrastare la dispersione scolastica”.  

  • Per la seconda volta, la Fondazione ferma un “bando vergogna” in difesa della dignità dei liberi professionisti. Con avviso datato 2 novembre 2013, l’Ufficio PIST 22 – “Città a Rete Madonie – Termini”, costituito dai Comuni del comprensorio Madonita (Sicilia centro – settentrionale, provincia di Palermo) intendeva acquisire manifestazioni di interesse all’assunzione di incarichi riguardanti la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di servizi tecnici di ingegneria riservati ESCLUSIVAMENTE a dipendenti della pubblica amministrazione, e che di fatto escludevano quindi la partecipazione dei LIBERI PROFESSIONISTI. Ricordate? La Fondazione si era messa prontamente in azione per produrre un’istanza di parere precontenzioso, di diffida al Comune di Gangi e di segnalazione all’AVCP in relazione ai contenuti dell’avviso su citato a tutela delle categorie degli Architetti ed Ingegneri. Ebbene. L’AVCP con nota 3 febbraio u.s. ha comunicato che la stazione appaltante ha annullato in via di autotutela la procedura di gara e ha proceduto a ripubblicare il bando aprendolo ai liberi professionisti. L’Amministrazione, nel frattempo, ha pubblicato anche altri bandi il cui contenuto è oggetto di controllo da parte della Fondazione.  

  • Impossibile distrarsi, se ne vedono di tutti i colori. Questa volta è in Lombardia, a Lodi,  il vergognoso bando che offende e umilia il nostro lavoro: ma la Fondazione non ha tentennamenti, ed anche in questo caso interviene, con forza, per difendere la dignità e l’orgoglio degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti. In questi giorni è stato pubblicato un bando per un appalto integrato “Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro per ricovero e cura della disabilità all’interno di Villa Terzaghi Vittadini” che riporta la scadenza: 12.04.2014 ore 12.00. L’ente banditore è l’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (LO). Lo scandalo deriva dal fatto che il  R.U.P. dell’intervento, che è anche  Direttore dell’Azienda,   rag. Enrico Dusio, ha ritenuto fissare il compenso professionale, spese comprese, per la stesura della progettazione esecutiva delle opere previste, opere di importo pari a € 2.114.386,00, udite udite: in € 10.150,40 al lordo di iva e contributi previdenziali. Quindi, al netto di questi oneri, il base d’asta è pari a € 8.000,00. L’importo, ovviamente, è soggetto a ribasso d’asta. Esattamente UN DECIMO di quanto deriva dall’applicazione dei nuovi parametri di cui DM 143/2013. Infatti, con tali parametri l’importo netto per la prestazione professionale da porre in gara risulta  pari a  € 79.494,76. Il ragioniere ha pensato di porre  in gara un importo già da lui scontato del 90%: COMPLIMENTI RAGIONIERE!! SI VERGOGNI, ANZI! Come già accaduto nel recente passato, la Fondazione ha già intrapreso ogni azione in suo potere per arginare queste vergogne che infangano la dignità dei professionisti e del loro lavoro e alzando con forza la voce, per sensibilizzare anche l’opinione pubblica sulla gravità di tali azioni che minano la sicurezza di tutti i cittadini.  

  • Ieri, a sole 24 ore di distanza dalla denuncia della nuova vergogna di Casalpusterlengo il R.U.P. ci scrive comunicando che avevamo ragione e che ha provveduto immediatamente ad aggiornare il disciplinare di gara. Ora, oltre ai vergognosi 8.000 euro posti quale base d’asta per la prestazione di progettazione esecutiva vengono aggiunti, a rimpinguare l’onorario professionale, € 62.094 al lordo di Iva e contributo Inarcassa – netti quindi sono € 48.939,88 – però questi non soggetti a ribasso d’asta. Non siamo proprio alla perfezione, la procedura è, diciamo, un tantino confusa con un importo soggetto a ribasso e l’altro no, ed anche perché nella determinazione economica non si è fatto riferimento al DM 143/2013. Ci stiamo comunque avviando sulla buona strada. Importi contenuti, ma non offensivi. In futuro siamo sicuri che il rag. Enrico Dusio opererà senza errori, senza sconti mirabolanti, senza compressioni inaccettabili del nostro lavoro liberoprofessionale: attuando ciò, farà il reale interesse dell’ente che dirige. Un architetto o un ingegnere giustamente retribuito garantisce una prestazione seria e qualificata.