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  • Dedalo Minosse Talk approda alla sua settima puntata. Il 26 maggio 2021 si è tenuta la conferenza online "Raccontare l'architettura: mostre, musei ed eventi. Nuove prospettive" in cui l'architetto Luca Molinari, con l'aiuto del giornalista Giorgio Tartaro, si è interrogato su come parlare di architettura fuori dall'emergenza della pandemia. Biennali, mostre permanenti, musei, installazioni, monumenti, luoghi comuni: ogni spazio può diventare occasione per raccontare l'architettura e la sua complessità. In un tempo di profonda trasformazione ogni evento deve diventare un laboratorio partecipato di sperimentazione che veda nel progetto un centro necessario di rigenerazione. Conduttore dell'evento Giorgio Tartaro, giornalista e autore televisivo per Rai e Sky Leonardo/Alice/Case Design Stili. Amico del Premio Dedalo Minosse, si occupa di progetti per la comunicazione di architettura e design. E' possibile rivedere la video registrazione dell'evento qui. L'evento è stato sostenuto da Fondazione Inarcassa

  • Interpello n. 318 – Demolizione e ricostruzione di immobili appartenenti alla categoria catastale A/1. L’Istante è proprietario di due immobili appartenenti alla categoria catastale A/1 che vuole demolire e ricostruire, cambiando di conseguenza la categoria catastale, allo scopo di ridurre il rischio sismico di due classi. Il Dl Rilancio esclude dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alla suddetta categoria catastale. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se, nel rispetto di tutti i requisiti di legge previsti, gli acquirenti persone fisiche possano beneficiare della suddetta agevolazione. Risposta. Secondo l’AdE, nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire del c.d. Sismabonus. Quanto agli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, essi non potranno beneficiare del Sismabonus in quanto quest’ultima, a partire dal 1° luglio 2020, resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal Superbonus. Interpello n. 321 -  Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’Istante è un’azienda Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di un Comune. Premesso ciò, l’Istante chiede se, ai fini del Superbonus, le spese da esso fatturate per competenze tecniche rientrino tra quelle detraibili e se, in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire. Risposta. In risposta, l’AdE ha chiarito che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante nei confronti del soggetto promotore del Project Financing e del condominio potranno essere ammesse al Superbonus. Tuttavia, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione. Quanto al secondo quesito, il parere tecnico in questione è escluso dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto richiede competenze non di carattere fiscale che esulano dall’Agenzia in questione. Risposta ad un interpello in merito al credito d’imposta 4.0 Interpello n. 343 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0. L’Istante è una società che dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione. Le attività di formazione sono ammissibili al beneficio a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’accordo, tuttavia, è stato depositato in ritardo e i motivi non sono stati chiariti. Ciò posto, la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito. Risposta. L’AdE ha risposto affermando che, non avendo la società istante provveduto al deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta formazione 4.0 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina. Guida operativa Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% Pubblicata la Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati. La guida si sofferma, inoltre, sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009 (comunicato).

  • Si è tenuta lo scorso 4 maggio l’audizione di Fondazione Inarcassa in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato nell’ambito dell'esame del disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” (A.S. 2169). Il disegno di legge, giunto al Senato in seconda lettura, modifica l’art. 46 del Codice degli appalti, accogliendo, in tal modo, gli indirizzi della sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C 219/1. I giudici europei, chiamati a pronunciarsi a seguito del rinvio pregiudiziale del TAR Lazio con cui è stata sollevata la questione sull’interpretazione del considerando 14, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici,  hanno chiarito, nell’alveo del principio del favor partecipationis, che gli ordinamenti interni non possono escludere, per gli enti no profit, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura. Nel corso dell’audizione in Senato, la Fondazione Inarcassa, rappresentata dal suo Presidente, ing. Fietta, e dal Segretario Generale, dott. Carcione, ha sottolineato come la modifica all’art. 46 del Codice appalti, operata da parte del legislatore interno, che accoglie l’indirizzo interpretativo del giudice europeo, non tiene conto di alcune implicazioni di natura fiscale, assicurativa e previdenziale e dell’impatto sulla categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Il legislatore interno, infatti, si è limitato a proporre all’art. 8 del ddl S. 2169 una integrazione dell’elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneri, che include anche altri “soggetti abilitati in forza del diritto nazionale”. I rappresentanti della Fondazione Inarcassa hanno, dunque, sottolineato la criticità sottesa ad una simile proposta modificativa. Infatti, quanto proposto all’art. 8 del disegno di legge in esame, qualora non opportunamente modificato, apre a forme di concorrenza sleale da parte dei nuovi operatori economici ammessi sul mercato dei SIA, ad esempio enti no profit e fondazioni. Occorre, ha sottolineato il Presidente, una misura correttiva che tuteli innanzitutto gli operatori economici già abilitati in forza del diritto interno a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura. Vale a dire, una misura volta a garantire pari condizioni ed equità di trattamento tra i tutti gli operatori economici abilitati in forza dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, sotto il profilo fiscale, previdenziale e assicurativo. In assenza di una opportuna rivisitazione in seconda lettura dell’art. 8 del ddl, sarà evidente il vantaggio competitivo a favore di quei soggetti cui è preservato nel nostro ordinamento interno un trattamento fiscale diverso e certamente agevolato in funzione della loro mission solidaristica.  Gli enti no profit e le fondazioni non possono garantire alti livelli di qualità della progettazione, alla pari degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Inoltre, come anticipato, c’è una questione fiscale della quale il nostro legislatore non può non tener conto in una riforma dell’art. 46 del Codice appalti. Gli enti no profit e le fondazioni, per loro stessa natura, non possono svolgere attività finalizzate alla realizzazione di lucro e profitto, che sono, invece, intrinseche nelle attività connesse alla progettazione. Per di più, c’è il tema della responsabilità civile in caso di procurato danno e, di conseguenza, della RC professionale, obbligatoria per gli architetti e ingegneri liberi professionisti e che certamente andrebbe estesa anche agli operatori del terzo settore. In conclusione, la Fondazione Inarcassa ha proposto alla Commissione una modifica all’art. 8 del disegno di legge volta a garantire pari condizioni ed equità di trattamento tra tutti i soggetti ed operatori economici abilitati, in forza del diritto interno, ad offrire sul mercato i servizi di architettura e ingegneria, dal punto di vista fiscale, assicurativo e previdenziale. Una misura che veda l’ingresso di nuovi operatori economici è, quindi, ammissibile solo se la stessa viene finalizzata ad alimentare un regime di concorrenza leale tra tutti i soggetti abilitati. Qui è disponibile la registrazione dell’audizione di Fondazione (a partire da 1:45)        

  • E’ in programma oggi alle 18.00 l’audizione di Fondazione Inarcassa in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato nell’ambito dell'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (A.S. 2169). Il ddl, giunto all’esame del Senato in seconda lettura, propone all’art. 8 una modifica dell’art. 46 del codice appalti che se non opportunamente corretta rischia di generare uno svantaggio verso gli architetti e ingegneri liberi professionisti. Segui qui la diretta

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.28/E con cui fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, l’Agenzia ha osservato che già con la risposta n. 61 ad una istanza di interpello (link), pubblicata il 19 febbraio 2019, è stato chiarito che il diritto alla predetta detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici. Con la citata risposta n. 61 del 2019 si è ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (link). Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che sempre nella risposta n. 61 è stato precisato che il principio di compatibilità tra i contributi pubblici e le agevolazioni fiscali non viene meno non solo con riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017, regolati dalla Ordinanza n. 60 del 2018, ma anche laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il testo della risoluzione è disponibile a questo link: https://bit.ly/3nuXJx1

  • Tutto quello che è accaduto in Italia e nel mondo ed è utile sapere. Effetto giorno è la trasmissione che vuole gettare lo sguardo oltre le notizie, con analisi e commenti per capire ed approfondire l'attualità attraverso ospiti in diretta e interviste. Le notizie in 60 minuti, è un grande spazio dedicato alle news: politica, economia, attualità internazionale e cronaca italiana, con uno sguardo alle storie dal nostro Paese che spesso rimangono in ombra e che vale la pena raccontare e ascoltare.  Oggi alle ore 13.00 ospite nella diretta di Radio24 " Effetto giorno", il Presidente della Fondazione Inarcassa, l'ing. Franco Fietta che alle 13.35 interverrà su argomenti di stretta attualità inerenti la professione, le recenti normative e il Superbonus 110%. Vai alla trasmissione  

  • Pagina dedicata alla pubblicazione di Avvisi di interesse pubblico trasmessi dalle Stazioni Appaltanti alla Fondazione Inarcassa Collegio Consultivo Tecnico REGIONE MARCHE.(sempre aperto) I soggetti interessati ad iscriversi a tale elenco, sempre aperto, potranno presentare istanza esclusivamente on line collegandosi al seguente link https://albisuam.regione.marche.it /iscrizioneCollegio.aspx e autenticandosi con credenziali Cohesion/SPID/CiedID. Collegio Consultivo Tecnico ASTRAL AGENZIA STRADE REGIONE LAZIO (sempre aperto) L’Azienda  Strade  Lazio  SpA  (di  seguito  Astral  SpA)  intende dotarsi  di un elenco a cui ricorrere per la nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico obbligatorio o facoltativo ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020. Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico - REGIONE VENETO (sempre aperto) Avviso per la raccolta delle candidature finalizzata alla costituzione dell’elenco da cui selezionare i componenti del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020. Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico - ANAS (sempre aperto) Per la formazione di un elenco di professionalità con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, per la costituzione dei Collegi Consultivi Tecnici. Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico - GRUPPO ACEA (sempre aperto) Il Regolamento ed i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale www.gruppo.acea.it – area fornitori - Sistemi di Qualificazione - Albi. I fornitori interessati potranno presentare richiesta di iscrizione accedendo al portale di Vendor Management, al link: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare preventivamente la registrazione al link: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/pre-registrazione.shtml Collegio Consultivo Tecnico - COMUNE DI BARI (sempre aperto) L'avviso per la formazione di un elenco di soggetti qualificati a costituire il collegio consultivo tecnico per le Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 6 della L. 120/2020. Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico - PROVINCIA DI BRESCIA (sempre aperto) L'avviso per la formazione di un elenco di soggetti qualificati a costituire il collegio consultivo tecnico per le Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 6 della L. 120/2020. Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico REGIONE SICILIA Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (aggiornamento trimestrale) Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico REGIONE UMBRIA (aggiornamento semestrale al 30 giugno e 31 dicembre) Per la formazione dell’elenco regionale dei soggetti idonei ad essere designati/nominati nel Collegio Consultivo tecnico. Scarica l'AVVISO Collegio Consultivo Tecnico - CITTA’ METROPOLITANA FIRENZE (aggiornamento semestrale) Avviso per il conferimento di incarichi, di natura fiduciaria, di componente o presidente del Collegio  Consultivo Tecnico Scarica l'AVVISO Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti esperti da nominare come componenti di Collegi Consultivi Tecnici (CCT) Il presente avviso persegue lo scopo di istituire un elenco di professionisti esperti da cui poter attingere per il conferimento di incarichi di componente dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT) che il Commissario Straordinario Unico istituirà ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 6 del D.L. 76/2020. Scarica l'AVVISO Avviso per la costituzione di un albo per l’affidamento dell’incarico di componente del collegio consultivo tecnico di cui alla legge n. 120/2020 Scarica l'AVVISO Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti e operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di servizi di supporto specialistico – Riapertura dei termini delle domande di iscrizione Scarica l'AVVISO Albo fornitori di Invitalia: Servizi tecnici e Lavori Scarica l'AVVISO Bando Consorzio Cepav per l’iscrizione al sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. Scarica l'AVVISO Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità -Terna SpA Scarica l'AVVISO Avviso pubblico per la costituzione in modalita' digitale degli elenchi di operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici Scarica l'AVVISO

  • Di seguito i dettagli: Interpello n. 239 – Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale. L’Istante è una cooperativa sociale, nonché ONLUS di diritto, che intende effettuare sugli immobili descritti alcuni interventi previsti dall'articolo 119 del decreto Rilancio e chiede, pertanto, se possa fruire, come ONLUS, delle relative agevolazioni tributarie. Risposta. L’AdE ha risposto che, nel presupposto che l'Istante integri tutti i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, lo stesso può fruire della disciplina relativa al Superbonus. Interpello n. 240 - Interventi di miglioramento del rischio sismico in caso di mancata presentazione dell’asseverazione. L’Istante ha dichiarato di aver iniziato un intervento di ristrutturazione su un’unità immobiliare, presentando nel 2018 la richiesta di permesso a costruire senza depositare l’asseverazione poiché, a suo avviso, non prevista per gli interventi da effettuare. A seguito dell’introduzione del Superbonus, tuttavia, è stato introdotto l'obbligo di asseverazione anche per interventi che non prevedono il miglioramento di classe sismica. Premesso ciò, l'Istante chiede se possa fruire del Superbonus per gli interventi antisismici nella misura prevista dal decreto Rilancio e se siano agevolabili anche gli interventi direttamente collegati agli stessi. Risposta. L’AdE ha risposto che, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, l' Istante non può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, eseguire i lavori fruendo della detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo. Risposta. L’AdE ha risposto che l’Istante potrà beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, il cui limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori, e per gli interventi di efficientamento energetico, il cui limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile, è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento. Risposta. Secondo l’AdE, l’Istante può accedere, nel rispetto di ogni condizione richiesta dalla normativa, all’agevolazione in esame. Segnala inoltre che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Interpello n. 242 - Unità residenziale con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un'unica abitazione con pertinenza. L’Istante è comproprietaria di un intero fabbricato composto da una abitazione con relativo garage autonomamente accatastati e di altre due unità immobiliari indipendenti dall'abitazione. L’Istante intende procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione delle predette unità immobiliari per ottenere un’abitazione unifamiliare con relativa pertinenza. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se può accedere al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici e di precisare i massimali di spesa previsti. Interpello n. 247 - Interventi su un edificio composto da due unità abitative di cui una in comproprietà con il coniuge e l'altra di proprietà esclusiva del coniuge. L’Istante è comproprietario con la moglie di un’unità abitativa in un edificio composto da due unità non funzionalmente autonome e con accesso comune dall'esterno. La seconda unità abitativa, invece, è di proprietà esclusiva della moglie. Sull’intero edificio si vorrebbe effettuare e un intervento di coibentazione termica sulle pareti verticali perimetrali. L'istante chiede se per tale intervento sia possibile usufruire del Superbonus. Interpello n. 248 - Interventi di isolamento termico ed efficientamento energetico e interventi di ristrutturazione del sottotetto con cambio di destinazione d'uso. L'istante rappresenta di essere proprietario di due unità immobiliari in un sottotetto (riscaldato ma non abitabile), all'interno di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate. L'Istante intende effettuare la ristrutturazione del sottotetto con contestuale cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari e, insieme agli altri condomini, interventi di isolamento termico ed efficientamento energetico. Premesso ciò, l’Istante chiede se può, insieme agli altri condomini, fruire del Superbonus e delle detrazioni del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni e di ristrutturazione del sottotetto. Risposta. L’AdE, tenuto conto di quanto esposto, ritiene che l’Istante possa usufruire del Superbonus per gli interventi di isolamento termico e di efficientamento energetico e della detrazione del 50% per la ristrutturazione del sottotetto, entro il limite di spesa di 96.000 euro, e per gli interventi di manutenzione delle aree esterne comuni. Si ricorda che l’accesso alle agevolazioni in esame può avvenire limitatamente agli interventi inerenti alla parte dell’edificio esistente e non per quella ampliata. Interpello n. 249 - Interventi di efficientamento energetico per una fondazione ONLUS proprietaria di immobili classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. L’Istante è una fondazione ONLUS proprietaria di un complesso immobiliare sul quale intende effettuare dei lavori di efficientamento energetico. Pertanto, chiede se può usufruire del Superbonus. Risposta. Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l’AdE ha ricordato che il Decreto Rilancio stabilisce che l’agevolazione si applica anche agli interventi effettuati dalle ONLUS. Pertanto, l’Istante, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti, potrà accedere al Superbonus. Risposta. L’AdE ha risposto che la ONLUS istante potrà accedere al Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, sempreché realizzati a partire dal 1° luglio 2020, considerando il numero delle unità esistenti all'inizio dei lavori per l'individuazione dei limiti di spesa massima ammessa al beneficio in questione. Risposta. Considerato che la Fondazione non rientra tra i soggetti ammessi all’agevolazione in esame, l’AdE non ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus. Non è tuttavia precluso l’accesso all’ecobonus e al sismabonus. Risposta. Considerato che la Fondazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti ammessi all’agevolazione in esame, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedervi, l’Istante potrà usufruire del Superbonus per i descritti interventi di risparmio energetico sugli immobili di cui è proprietaria. Interpello n. 250 - Fondazione Onlus proprietaria di due edifici che al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1. L’Istante è una fondazione ONLUS proprietaria di due edifici destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità. La fondazione intende effettuare degli interventi di efficientamento energetico. Al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1. Premesso ciò, chiede di poter usufruire del Superbonus e di sapere quale sia il tetto massimo di spesa agevolabile ed il limite massimo di unità immobiliari agevolabili. Interpello n. 251 - Interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico su edificio di proprietà di una Fondazione. L’Istante è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro proprietaria di unità immobiliari singolarmente accatastate che compongono un unico edifico, in assenza di condominio. Premesso ciò, l’Istante chiede se possa usufruire, per gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico del Superbonus. Interpello n. 252 - Fondazione ONLUS, proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari. La Fondazione istante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari e intende installare, su entrambi gli edifici dei "pannelli isolanti sulle facciate" e, pertanto, chiede se può fruire del Superbonus.

  • “Se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica. Così rischiamo di impoverire la nostra professione per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale". Lo dice il presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta.       "Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione. Infine, c’è la questione tutt’altro secondaria della responsabilità professionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità."       Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che   garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore” conclude Fietta.   Leggi il Comunicato