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Audita in Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato la Fondazione Inarcassa

admin 5 May 2021

Si è tenuta lo scorso 4 maggio l’audizione di Fondazione Inarcassa in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato nell’ambito dell'esame del disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” (A.S. 2169). Il disegno di legge, giunto al Senato in seconda lettura, modifica l’art. 46 del Codice degli appalti, accogliendo, in tal modo, gli indirizzi della sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C 219/1. I giudici europei, chiamati a pronunciarsi a seguito del rinvio pregiudiziale del TAR Lazio con cui è stata sollevata la questione sull’interpretazione del considerando 14, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici,  hanno chiarito, nell’alveo del principio del favor partecipationis, che gli ordinamenti interni non possono escludere, per gli enti no profit, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura.

Nel corso dell’audizione in Senato, la Fondazione Inarcassa, rappresentata dal suo Presidente, ing. Fietta, e dal Segretario Generale, dott. Carcione, ha sottolineato come la modifica all’art. 46 del Codice appalti, operata da parte del legislatore interno, che accoglie l’indirizzo interpretativo del giudice europeo, non tiene conto di alcune implicazioni di natura fiscale, assicurativa e previdenziale e dell’impatto sulla categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Il legislatore interno, infatti, si è limitato a proporre all’art. 8 del ddl S. 2169 una integrazione dell’elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneri, che include anche altri “soggetti abilitati in forza del diritto nazionale”.

I rappresentanti della Fondazione Inarcassa hanno, dunque, sottolineato la criticità sottesa ad una simile proposta modificativa. Infatti, quanto proposto all’art. 8 del disegno di legge in esame, qualora non opportunamente modificato, apre a forme di concorrenza sleale da parte dei nuovi operatori economici ammessi sul mercato dei SIA, ad esempio enti no profit e fondazioni. Occorre, ha sottolineato il Presidente, una misura correttiva che tuteli innanzitutto gli operatori economici già abilitati in forza del diritto interno a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura. Vale a dire, una misura volta a garantire pari condizioni ed equità di trattamento tra i tutti gli operatori economici abilitati in forza dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, sotto il profilo fiscale, previdenziale e assicurativo.

In assenza di una opportuna rivisitazione in seconda lettura dell’art. 8 del ddl, sarà evidente il vantaggio competitivo a favore di quei soggetti cui è preservato nel nostro ordinamento interno un trattamento fiscale diverso e certamente agevolato in funzione della loro mission solidaristica.  Gli enti no profit e le fondazioni non possono garantire alti livelli di qualità della progettazione, alla pari degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Inoltre, come anticipato, c’è una questione fiscale della quale il nostro legislatore non può non tener conto in una riforma dell’art. 46 del Codice appalti. Gli enti no profit e le fondazioni, per loro stessa natura, non possono svolgere attività finalizzate alla realizzazione di lucro e profitto, che sono, invece, intrinseche nelle attività connesse alla progettazione. Per di più, c’è il tema della responsabilità civile in caso di procurato danno e, di conseguenza, della RC professionale, obbligatoria per gli architetti e ingegneri liberi professionisti e che certamente andrebbe estesa anche agli operatori del terzo settore. In conclusione, la Fondazione Inarcassa ha proposto alla Commissione una modifica all’art. 8 del disegno di legge volta a garantire pari condizioni ed equità di trattamento tra tutti i soggetti ed operatori economici abilitati, in forza del diritto interno, ad offrire sul mercato i servizi di architettura e ingegneria, dal punto di vista fiscale, assicurativo e previdenziale. Una misura che veda l’ingresso di nuovi operatori economici è, quindi, ammissibile solo se la stessa viene finalizzata ad alimentare un regime di concorrenza leale tra tutti i soggetti abilitati.

Qui è disponibile la registrazione dell’audizione di Fondazione (a partire da 1:45)

   

 

 


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