di Andrea Tomasi
Una storia strana, molto strana, inspiegabile, meglio a questo punto definirla fantastica. Una storia che va raccontata ma, soprattutto, LETTA in tutte le sue parti.
Nel novembre dello scorso anno il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto, per motivazioni che onestamente ci sfuggono, di trattare il tema delle prestazioni occasionali.
Il nostro stupore deriva dal fatto che, dopo anni di interpretazioni, di discussioni polemiche e contraddittorie, nell’ultimo decennio, con alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate ma, e soprattutto, con il D.Lgs. 276/2003, art. 61, si fosse ben definita la fattispecie della prestazione occasionale e la sua inapplicabilità alle prestazioni svolte all’interno della professione per cui si è iscritti ad un albo.
L’interpretazione espressa dal Centro Studi era però molto diversa e veniva, nella sostanza, a ribaltare le nostre consolidate convinzioni.
E’ oltremodo nota la nostra assoluta contrarietà alla cosiddetta “prestazione occasionale” praticata da colleghi, perlopiù pubblici dipendenti a cui è vietata la partita IVA, che aggirano, evadendo, tutte le regole fiscali e previdenziali e, molto spesso anche quelle del proprio impiego, venendo ad erodere lavoro professionale: il nostro lavoro, oltretutto in questi anni già molto ridotto.
Immediata e puntuale la reazione di Inarcassa, anch’essa colpita direttamente dalla fantastica deriva possibilista che la trattazione del Centro Studi introduceva. Con puntuali argomentazioni la nostra Cassa inoltrava al Ministero dell’Economia un quesito circa la trattazione del Centro Studi.
Successivamente, nel gennaio di quest’anno, il Centro Studi, alla luce di vari quesiti, cerca di meglio articolare la propria originale elaborazione senza, però, modificarne la sostanza.
Con meritoria e apprezzata sollecitudine, il Dipartimento delle Finanze del MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze – alla fine di febbraio, attraverso il suo direttore articola una risposta mirabile ove, da un lato, rimette nel giusto alveo il concetto di prestazione occasionale e ne ribadisce inequivocabilmente l’impercorribilità per coloro che sono iscritti ad un albo, dall’altro stila una puntuale lezione di disciplina fiscale che, per la didattica dei toni e la elementarietà della trattazione, fa ben comprendere l’inopportunità che il Centro Studi si cimenti in questa specialistica materia.
Questo il riassunto della storia, invito però tutti voi alla lettura degli atti: è fondamentale conoscere bene tutta la questione per difendere il nostro lavoro.
I casi di prestazione occasionale nella nostra professione vanno denunciati.
Alla fine della lettura, leggendo e rileggendo l’ultimo capoverso del MEF, anche voi sicuramente vi farete la fatidica retorica domanda:
cui prodest?
1. Parere Centro Studi CNI
2. 201501risposta Inarcassa studio CNI
3. Chiarimenti ulteriori_CENTRO STUDI
4. Risposta Ministero CNA MEF circ 25 02 2015
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