“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”. Recita così art. 7 del D.P.R. 137/2012, che ha introdotto la formazione professionale continua, delegando ad ogni Consiglio nazionale l’individuazione dei termini e delle modalità con le quali riconoscere i c.d. CFP (Crediti formativi professionali).
L’obbligo della formazione continua è un dovere sancito dalla Direttiva Europea 2005/36/CE "Riconoscimento delle qualifiche professionali", recepita dall'Italia con il D.L. n. 206 del 6/11/2007, la quale stabilisce che gli iscritti agli ordini professionali frequentino corsi di formazione ed aggiornamento, per assicurare efficienza nelle attività di lavoro: efficienza basata sulla conoscenza.
Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale per i due Ordini è sostanzialmente diverso, fatta eccezione della modalità di conseguimento dei CFP, i quali possono essere ottenuti solo attraverso la partecipazione ad eventi riconosciuti dai Consigli Nazionali.
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