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Segnalazione Bandi Irregolari

Attività di contrasto Bandi Irregolari

Clicca QUI per scaricare la scheda di segnalazione dei bandi irregolari

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In questi anni, le segnalazioni di bandi irregolari sono cresciute a ritmo incessante.

E’ il risultato del lavoro meticoloso che la Fondazione Inarcassa svolge da tempo grazie all’attività di contrasto ai bandi di gara “irregolari” dei servizi di architettura e ingegneria che permette di dare vita ad azioni di contrasto alle irregolarità e segnalazioni di evidenti anomalie rispetto alla normativa vigente.

L’obiettivo di tale impegno, che non ha mai avuto carattere “supplettivo” rispetto alla normativa vigente, è stato sin dall’inizio, quello di tutelare l’interesse dell’intera categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti e dare voce ai professionisti di entrambe le categorie che si trovano ad essere esclusi dalla partecipazione ai bandi di gara per meri vizi procedurali o, come purtroppo sempre più spesso accade, per evidenti irregolarità sostanziali. 

I recenti interventi del legislatore nell’ambito della normativa di riferimento (il nuovo Codice degli appalti pubblici e il decreto “correttivo”) se, da un lato, impongono una riflessione ampia sul ruolo dei professionisti architetti e ingegneri nel mercato, regolamentato, dei lavori pubblici, dall’altro richiedono un controllo sempre più attento sui bandi di gara. Le stazioni appaltanti spesso inciampano in evidenti irregolarità nella redazione dei bandi di gara (mancato calcolo della parcella, corrispettivi inadeguati rispetto all’importo dei lavori, esclusione di una certa categoria professionale dalla presentazione delle candidature ecc…) che richiedono un intervento tempestivo.

Al fine, dunque, di offrire un supporto preciso e adeguato agli architetti e ingegneri liberi professionisti, la Fondazione Inarcassa si avvale della collaborazione con lo Studio legale dell’Avv. Rotigliano, che già da anni si occupa di temi legati ai lavori pubblici e lavora per proporre l’eventuale strumento di contrasto più idoneo. 

I professionisti architetti e ingegneri, in totale anonimato, potranno continuare a inviare i bandi “irregolari” al seguente nuovo indirizzo e-mail: segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it allegando la scheda compilata in ogni campo.  (Clicca QUI per scaricare la scheda)

A cadenza mensile, sarà inviata una newsletter di riepilogo e monitoraggio dell’attività di contrasto ai bandi irregolari.

ALCUNI RISULTATI OTTENUTI

La procedura indetta da Gesac spa è illegittima, lo dice l’ANAC

 

L’Anac si è recentemente pronunciata su una procedura di affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente all’incarico di progettazione dei lavori di ampliamento dell’area arrivi dell’aeroporto di Napoli indetta da Gesac spa, la società di gestione dei servizi aeroportuali della Campania. Lo ha fatto con la delibera n. 73 del 17 gennaio scorso nella quale conferma le illegittimità presenti nel bando di gara già segnalate dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata alla stazione appaltante ad aprile scorso.

In applicazione del Codice del 2016, compito del professionista incaricato era redigere ex novo l’intero progetto, partendo dalla prima fase progettuale. Non era affatto da escludersi che la stima dei lavori avrebbe potuto subire alcuni mutamenti significativi. Né, dunque, era ragionevole – e, pertanto, legittima – la previsione rintracciata nel disciplinare di gara secondo cui “l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate comporterà l’applicazione, a carico dell’affidatario medesimo, di una penale di pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata, per ogni incremento dell’uno percento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% del corrispettivo complessivo del progetto”. Una previsione ritenuta illegittima dalla Fondazione Inarcassa che ha cercato, in prima battuta, di costruire un dialogo con il RUP affinché provvedesse alla rettifica della procedura. Il RUP, invece, ha dato riscontro alla diffida notificata dalla Fondazione confermando l’applicazione della penale per gli eventuali ritardi non imputabili, comunque, al progettista incaricato. La mossa successiva è stata, dunque, la segnalazione ad Anac del bando e della corrispondenza intrattenuta con la stazione appaltante. L’Autorità Anticorruzione si è, quindi, pronunciata e nella delibera n. 73 del 17 gennaio scorso ha sostanzialmente dato ragione alla Fondazione Inarcassa. L’ipotesi di penale prevista nel documento di gara non rientra nella disciplina di cui al’113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016 (speculare all’articolo 126 del nuovo Codice D.lgs. n. 36/2023). A tal proposito, l’Anac chiarisce che l’ipotesi di penale “non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti”, sostiene l’Anac, che prosegue: “’Autonomia negoziale, anche della pubblica amministrazione, incontra limiti inderogabili rinvenibili nei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e di ordine pubblico, sulla base dei quali compiere il giudizio di meritevolezza di cui all’articolo 1322 codice civile”.

 

Violazione dell’equo compenso: procedura di gara annullata

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, la Fondazione Inarcassa colleziona un altro importante risultato a tutela degli interessi della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti.  Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - che si ringrazia della leale collaborazione – ha provveduto, all’annullamento della procedura di gara indetta ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione e verifica degli interventi di ristrutturazione di Villa Reale di Castello, sede del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze.

Nella diffida notificata all’Amministrazione il 17 gennaio scorso, la Fondazione Inarcassa ha contestato una specifica condizione inserita nel disciplinare ai fini della presentazione delle offerte. I professionisti, infatti, avrebbero dovuto applicare, “a pena di esclusione”, un ribasso percentuale sulla base d’asta. Una previsione assolutamente illegittima e in contrasto con la disciplina in materia di equo compenso.

Sono diversi i passaggi normativi richiamati nella diffida. Innanzitutto, quello sulla legge n. 49/2023 sull’equo compenso che fornisce una definizione chiara in materia: “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto” Inoltre: “Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione”. Ne consegue che sono vietate le pattuizioni che prevedono prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito, come del resto stabilisce la stessa legge all’art. 3, comma 2, let. c), nonché le Linee Guida Anac n. 1 secondi cui “Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”.

A rafforzare l’impegno a tutela del lavoro dei liberi professionisti, interviene ancora l’Anac che con la delibera n. 343/2023 interpreta correttamente la norma di legge e, in particolare, la sua applicazione nell’ambito della dei lavori pubblici. Infatti, la delibera, successivamente alla quale è seguito il comportamento virtuoso di alcune stazioni appaltanti, chiarisce che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura”. In conclusione, è preclusa alle amministrazioni la possibilità di chiedere un ribasso sui compensi spettanti ai professionisti iscritti ad ordini professionali, rispetto ai minimi previsti dai parametri ministeriali, essendo, eventuali clausole siffatte, radicalmente nulle.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, valutata la segnalazione giunta dalla Fondazione per violazione della disciplina sull'equo compenso, ha formulato un atto di annullamento in autotutela della procedura di gara, anche tenuto conto dell’orientamento dell’Anac che, nelle more di un intervento legislativo, invita le stazioni appaltanti a ribassare le sole voci del compenso riferite alle "spese generali".

Concorso di progettazione del Comune di Rionero in Vulture, dopo la segnalazione di Fondazione Inarcassa, interviene l’Anac. 

La pubblica amministrazione deve tutelare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati e, più specificamente, evitare che l’interesse privato venga sacrificato rispetto a quello pubblico fino al punto di compromettere l’equità del compenso spettante al professionista.

Lo dice la Comunicazione del Presidente di Anac n. 4146 del 25 ottobre scorso richiamata in una più recente Comunicazione la n. 6050 dell’Autorità formulata a seguito di una segnalazione promossa dalla Fondazione Inarcassa contro un concorso di progettazione indetto dal Comune di Rionero in Vulture (PZ).  

Il bando è stato impugnato dalla Fondazione Inarcassa, e sottoposto all’attenzione dell’Anac, per alcune anomalie riscontrate nell’applicazione della normativa sull’equo compenso. In particolare, è stata contestata la previsione di un ribasso del 25% del compenso spettante al vincitore del concorso di progettazione, nonché l’omissione di alcune voci nella determinazione del calcolo del compenso. L’Anac ha, quindi, richiamato l’attenzione della stazione appaltante sulle indicazioni del quadro normativo di riferimento già espresse nella sopra citata Comunicazione del 25 ottobre scorso nella quale, appunto, si evidenzia che i corrispettivi per le fasi progettuali dei servizi di architettura e ingegneria sono determinati sulla base del quadro tariffario di cui al decreto “parametri”. Ne consegue che al professionista “non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara”. In conclusione, l’Anac sottolinea che l’interesse generale cui tende la pubblica amministrazione “non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista”.

Di seguito le due comunicazioni:
 

Anac n 4146/2023

Anac n 6050/2023

 

Agenzia del Demanio, direzione Roma Capitale, ecco il bando di gara “modello”.

È proprio il caso di definirlo un bando “modello”, quello promosso a settembre scorso dall’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi da restituire in modalità Bim per taluni beni immobili di proprietà dello stato siti in Roma. Un bando che rispetta la dignità professionale e che, coerentemente con le precisazioni mosse dall’Anac nella delibera n. 343/2023, la Fondazione Inarcassa ha deciso di elevare “a modello” e segnalarlo, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, a tutte quelle stazioni appaltanti che continuano a violare il principio dell’equo compenso. Il bando dell’Agenzia del Demanio, direzione Roma Capitale, innanzitutto, calcola i servizi legati alla progettazione sulla base del decreto “parametri”. Inoltre, l’Amministrazione, si legge nel disciplinare della procedura, precisa che “i compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del suddetto D.M., sono stati considerati inderogabili e non ribassabili”. Esattamente come prescrive l’Anac nella delibera sopra citata nella cui massima specifica che “In base alla nuova disciplina dell’equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali”. Un bando, dunque, “modello” che testimonia l’attenzione di alcune stazioni appaltanti – purtroppo, ancora poche – verso la libera professione. 

Qui per approfondire

Mancata applicazione del decreto parametri: l’ASP Catania pronta alla rettifica del bando.

L'Amministrazione siciliana aveva avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente alla verifica di vulnerabilità sismica e la progettazione esecutiva degli interventi antisismici per diversi edifici di sua proprietà. L'importo complessivo delle prestazioni professionali richieste era stato inizialmente calcolato sulla base dell'allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 del 2004. La Fondazione Inarcassa ha, quindi, segnalato nella diffida notificata all'Amministrazione che il suddetto parametro di riferimento è stato superato dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 che ha introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Pertanto, è stato rilevato che alla procedura non è stato allegato il calcolo dei corrispettivi, redatto secondo le modalità di cui all'art. 41, comma 15 del Codice dei contratti pubblici. Del resto, è proprio l'Anac che, a seguito di un passato ricorso promosso dalla Fondazione Inarcassa, ha precisato nella delibera n. 95 del 2021 che in merito alla "previsione del calcolo del compenso sulla base dell’O.P.C.M. n. 3362/2004, si osserva che la suddetta ordinanza è stata “superata” dal d.m. 17/06/2016".
L'Azienda sanitaria della provincia Catania, preso atto, dunque, delle doglianze mosse nella diffida formulata dalla Fondazione Inarcassa, ha comunicato, il 23 ottobre scorso, il suo impegno a riformulare il calcolo del compenso professionale secondo il decreto "parametri" del 2016.

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