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  • Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione, dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti”, scegliere tra due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, si può optare per la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni,entrata a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it  
  • Ade2
    Interpello n. 318 – Demolizione e ricostruzione di immobili appartenenti alla categoria catastale A/1. L’Istante è proprietario di due immobili appartenenti alla categoria catastale A/1 che vuole demolire e ricostruire, cambiando di conseguenza la categoria catastale, allo scopo di ridurre il rischio sismico di due classi. Il Dl Rilancio esclude dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alla suddetta categoria catastale. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se, nel rispetto di tutti i requisiti di legge previsti, gli acquirenti persone fisiche possano beneficiare della suddetta agevolazione. Risposta. Secondo l’AdE, nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire del c.d. Sismabonus. Quanto agli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, essi non potranno beneficiare del Sismabonus in quanto quest’ultima, a partire dal 1° luglio 2020, resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal Superbonus. Interpello n. 321 -  Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’Istante è un’azienda Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di un Comune. Premesso ciò, l’Istante chiede se, ai fini del Superbonus, le spese da esso fatturate per competenze tecniche rientrino tra quelle detraibili e se, in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire. Risposta. In risposta, l’AdE ha chiarito che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante nei confronti del soggetto promotore del Project Financing e del condominio potranno essere ammesse al Superbonus. Tuttavia, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione. Quanto al secondo quesito, il parere tecnico in questione è escluso dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto richiede competenze non di carattere fiscale che esulano dall’Agenzia in questione. Risposta ad un interpello in merito al credito d’imposta 4.0 Interpello n. 343 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0. L’Istante è una società che dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione. Le attività di formazione sono ammissibili al beneficio a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’accordo, tuttavia, è stato depositato in ritardo e i motivi non sono stati chiariti. Ciò posto, la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito. Risposta. L’AdE ha risposto affermando che, non avendo la società istante provveduto al deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta formazione 4.0 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina. Guida operativa Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% Pubblicata la Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati. La guida si sofferma, inoltre, sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009 (comunicato).
  • agenzia risoluzione
    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.28/E con cui fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, l’Agenzia ha osservato che già con la risposta n. 61 ad una istanza di interpello (link), pubblicata il 19 febbraio 2019, è stato chiarito che il diritto alla predetta detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici. Con la citata risposta n. 61 del 2019 si è ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (link). Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che sempre nella risposta n. 61 è stato precisato che il principio di compatibilità tra i contributi pubblici e le agevolazioni fiscali non viene meno non solo con riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017, regolati dalla Ordinanza n. 60 del 2018, ma anche laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il testo della risoluzione è disponibile a questo link: https://bit.ly/3nuXJx1
  • risposte bonus
    Di seguito i dettagli: Interpello n. 239 – Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale. L’Istante è una cooperativa sociale, nonché ONLUS di diritto, che intende effettuare sugli immobili descritti alcuni interventi previsti dall'articolo 119 del decreto Rilancio e chiede, pertanto, se possa fruire, come ONLUS, delle relative agevolazioni tributarie. Risposta. L’AdE ha risposto che, nel presupposto che l'Istante integri tutti i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, lo stesso può fruire della disciplina relativa al Superbonus. Interpello n. 240 - Interventi di miglioramento del rischio sismico in caso di mancata presentazione dell’asseverazione. L’Istante ha dichiarato di aver iniziato un intervento di ristrutturazione su un’unità immobiliare, presentando nel 2018 la richiesta di permesso a costruire senza depositare l’asseverazione poiché, a suo avviso, non prevista per gli interventi da effettuare. A seguito dell’introduzione del Superbonus, tuttavia, è stato introdotto l'obbligo di asseverazione anche per interventi che non prevedono il miglioramento di classe sismica. Premesso ciò, l'Istante chiede se possa fruire del Superbonus per gli interventi antisismici nella misura prevista dal decreto Rilancio e se siano agevolabili anche gli interventi direttamente collegati agli stessi. Risposta. L’AdE ha risposto che, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, l' Istante non può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, eseguire i lavori fruendo della detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo. Risposta. L’AdE ha risposto che l’Istante potrà beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, il cui limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori, e per gli interventi di efficientamento energetico, il cui limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile, è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento. Risposta. Secondo l’AdE, l’Istante può accedere, nel rispetto di ogni condizione richiesta dalla normativa, all’agevolazione in esame. Segnala inoltre che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Interpello n. 242 - Unità residenziale con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un'unica abitazione con pertinenza. L’Istante è comproprietaria di un intero fabbricato composto da una abitazione con relativo garage autonomamente accatastati e di altre due unità immobiliari indipendenti dall'abitazione. L’Istante intende procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione delle predette unità immobiliari per ottenere un’abitazione unifamiliare con relativa pertinenza. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se può accedere al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici e di precisare i massimali di spesa previsti. Interpello n. 247 - Interventi su un edificio composto da due unità abitative di cui una in comproprietà con il coniuge e l'altra di proprietà esclusiva del coniuge. L’Istante è comproprietario con la moglie di un’unità abitativa in un edificio composto da due unità non funzionalmente autonome e con accesso comune dall'esterno. La seconda unità abitativa, invece, è di proprietà esclusiva della moglie. Sull’intero edificio si vorrebbe effettuare e un intervento di coibentazione termica sulle pareti verticali perimetrali. L'istante chiede se per tale intervento sia possibile usufruire del Superbonus. Interpello n. 248 - Interventi di isolamento termico ed efficientamento energetico e interventi di ristrutturazione del sottotetto con cambio di destinazione d'uso. L'istante rappresenta di essere proprietario di due unità immobiliari in un sottotetto (riscaldato ma non abitabile), all'interno di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate. L'Istante intende effettuare la ristrutturazione del sottotetto con contestuale cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari e, insieme agli altri condomini, interventi di isolamento termico ed efficientamento energetico. Premesso ciò, l’Istante chiede se può, insieme agli altri condomini, fruire del Superbonus e delle detrazioni del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni e di ristrutturazione del sottotetto. Risposta. L’AdE, tenuto conto di quanto esposto, ritiene che l’Istante possa usufruire del Superbonus per gli interventi di isolamento termico e di efficientamento energetico e della detrazione del 50% per la ristrutturazione del sottotetto, entro il limite di spesa di 96.000 euro, e per gli interventi di manutenzione delle aree esterne comuni. Si ricorda che l’accesso alle agevolazioni in esame può avvenire limitatamente agli interventi inerenti alla parte dell’edificio esistente e non per quella ampliata. Interpello n. 249 - Interventi di efficientamento energetico per una fondazione ONLUS proprietaria di immobili classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. L’Istante è una fondazione ONLUS proprietaria di un complesso immobiliare sul quale intende effettuare dei lavori di efficientamento energetico. Pertanto, chiede se può usufruire del Superbonus. Risposta. Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l’AdE ha ricordato che il Decreto Rilancio stabilisce che l’agevolazione si applica anche agli interventi effettuati dalle ONLUS. Pertanto, l’Istante, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti, potrà accedere al Superbonus. Risposta. L’AdE ha risposto che la ONLUS istante potrà accedere al Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, sempreché realizzati a partire dal 1° luglio 2020, considerando il numero delle unità esistenti all'inizio dei lavori per l'individuazione dei limiti di spesa massima ammessa al beneficio in questione. Risposta. Considerato che la Fondazione non rientra tra i soggetti ammessi all’agevolazione in esame, l’AdE non ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus. Non è tuttavia precluso l’accesso all’ecobonus e al sismabonus. Risposta. Considerato che la Fondazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti ammessi all’agevolazione in esame, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedervi, l’Istante potrà usufruire del Superbonus per i descritti interventi di risparmio energetico sugli immobili di cui è proprietaria. Interpello n. 250 - Fondazione Onlus proprietaria di due edifici che al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1. L’Istante è una fondazione ONLUS proprietaria di due edifici destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità. La fondazione intende effettuare degli interventi di efficientamento energetico. Al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1. Premesso ciò, chiede di poter usufruire del Superbonus e di sapere quale sia il tetto massimo di spesa agevolabile ed il limite massimo di unità immobiliari agevolabili. Interpello n. 251 - Interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico su edificio di proprietà di una Fondazione. L’Istante è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro proprietaria di unità immobiliari singolarmente accatastate che compongono un unico edifico, in assenza di condominio. Premesso ciò, l’Istante chiede se possa usufruire, per gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico del Superbonus. Interpello n. 252 - Fondazione ONLUS, proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari. La Fondazione istante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari e intende installare, su entrambi gli edifici dei "pannelli isolanti sulle facciate" e, pertanto, chiede se può fruire del Superbonus.
  • proroga superbonus
    “Se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica. Così rischiamo di impoverire la nostra professione per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale". Lo dice il presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta.       "Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione. Infine, c’è la questione tutt’altro secondaria della responsabilità professionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità."       Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che   garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore” conclude Fietta.   Leggi il Comunicato
  • corso trasformazione 4.0
    TRASFORMAZIONE 4.0   ATTENZIONE: il corso sarà disponibile fino al 30/06/2022 termine ultimo per scaricare il relativo Attestato finale. Per una migliore navigazione sul sito di formazione della Fondazione e per l'accesso ai servizi elearning è necessario utilizzare Internet Explorer 10 o superiore, Safari 7 o superiore, Chrome, Firefox. Si consiglia inoltre di abilitare la visualizzazione dei popup nel browser. Il Corso, tenuto dall'ing. Marco Belardi, darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti alla Fondazione Inarcassa. Un’attività formativa articolata in 8 ore suddivise in moduli da 15 minuti ciascuno, intende presentare ai colleghi i contenuti della legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) in riferimento al piano noto come “Transizione 4.0”. Esso costituisce l’evoluzione del piano nato come “Industria4.0” poi mutato in “Impresa 4.0” ed oggi approdato alla seconda fase del piano Transizione 4.0. Ai fini della verifica dell’apprendimento, sono previsti, al termine di ogni ora di lezione, dei test costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Durante tutta la durata del corso, invece, sono previsti test random, per verificare la presenza a video, almeno ogni 20 minuti e si hanno a disposizione 30 secondi per rispondere. In caso di risposta errata o mancata risposta si dovrà iniziare nuovamente il modulo della lezione che si stava seguendo. I CFP saranno erogati solo ed esclusivamente a completamento dell'intera durata del corso ed al superamento dell'80% dei test. N.B.: ogni test di verifica prevede n. 3 tentativi. In caso di mancato superamento sarà necessario ripetere gli ultimi 4 moduli della lezione corrispondente. In caso di mancato superamento del terzo tentativo inviare email a supporto@multicastsrl.it SCARICA IL PROGRAMMA ATTENZIONE: ai fini del riconoscimento dei CFP, è previsto il caricamento dei partecipanti il primo giorno lavorativo di ciascun mese. L’attribuzione avrà luogo non appena validate le istanze dai rispettivi Consigli Nazionali.   ORGANIZZATORE UNICO Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa info@fondazioneinarcassa.it TUTOR Dott.ssa Marzia Vianello Responsabile formazione Fondazione Inarcassa m.vianello@fondazioneinarcassa.it MENTOR E DOCENTE Ing. Marco Belardi  marco.belardi@intertecnica.net scarica il CV   DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA Ing. Franco Fietta info@fondazioneinarcassa.it   Per ulteriori informazioni: e-mail: info@fondazioneinarcassa.it. tel. 06-85274216 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)
  • contributi-agenzia-entrate
    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento recante le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal recente Dl Sostegni. Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro. Link: Provvedimento 23 marzo Guida sul Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Comunicato stampa