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  • modulistica
      Dalla Conferenza Unificata il via libera al nuovo modulo CILA: Leggi qui l'accordo della Conferenza Unificata. Scarica qui il nuovo modulo CILA unificato, la comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.  
  • Sebbene il legislatore, con la legge di Bilancio 2021, abbia tentato di “tener buone” le Rc già esistenti anche per le asseverazioni, l’articolato complessivo della norma va in tutt’altra direzione. Infatti, il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività, ma soprattutto richiede un massimale specifico con un minimo di 500.000 € per le asseverazioni. Sebbene la norma abbia creato un diffuso quadro di incertezza, la Fondazione Inarcassa – in collaborazione con gli attuali assicuratori Assigeco/Lloyd’s – ha individuato le soluzioni più oppotune, già implementate a sistema. Ora, in relazione alla tematica delle asseverazioni, tutti gli Assicurati in convenzione, dopo aver scelto il prodotto “Polizza RC professionale All Risks della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti”, scegliere tra due opzioni: - aumento massimale; - emissione appendice SUPERBONUS 110. L’emissione dell’appendice, per il periodo di Assicurazione in corso, consentirà di indicare l’importo dei lavori complessivi ed emettere automaticamente un’appendice gratuita con il massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. N.B.: considerato che la norma vigente impone un massimale specifico pari al 100% dell’importo dei lavori con un minimo di euro cinquecentomila, nel caso in cui il sistema rilevi che il massimale già sottoscritto non abbia la capienza necessaria è possibile procedere all’adeguamento del medesimo e successivamente all’emissione dell’appendice Superbonus 110. Per chi svolge le attività di asseverazione collegate al Superbonus è necessario optare per un massimale annuo di almeno un milione di euro. Nel caso in cui il professionista accetti nuove commesse per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - oltre quelle individuate nell’appendice – è sufficiente chiedere l’annullamento della prima appendice ed una nuova emissione del documento aggiornato, eventualmente anche negli importi di massimale. Anche questa operazione è gratuita se i due massimali (RC e appendice) risultino capienti. In alternativa alla creazione di un appendice, si può optare per la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni,entrata a far parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la polizza dedicata. Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it  
  • questionario
    Per aiutarci con la ricerca promossa da Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert Project, Le chiediamo gentilmente di dedicare qualche minuto del Suo tempo a rispondere alle domande di seguito riportate.  Lo scopo del progetto è l'elaborazione di materiale formativo innovativo che possa rivolgersi a soggetti e PMI interessati ad intraprendere nuovi percorsi professionali: Esperto in Efficienza Energetica.  Tempo di compilazione due minuti. Clicca qui per avviare il questionario
  • Ade2
    Interpello n. 318 – Demolizione e ricostruzione di immobili appartenenti alla categoria catastale A/1. L’Istante è proprietario di due immobili appartenenti alla categoria catastale A/1 che vuole demolire e ricostruire, cambiando di conseguenza la categoria catastale, allo scopo di ridurre il rischio sismico di due classi. Il Dl Rilancio esclude dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alla suddetta categoria catastale. Premesso ciò, l’Istante chiede di sapere se, nel rispetto di tutti i requisiti di legge previsti, gli acquirenti persone fisiche possano beneficiare della suddetta agevolazione. Risposta. Secondo l’AdE, nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire del c.d. Sismabonus. Quanto agli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, essi non potranno beneficiare del Sismabonus in quanto quest’ultima, a partire dal 1° luglio 2020, resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal Superbonus. Interpello n. 321 -  Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’Istante è un’azienda Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di un Comune. Premesso ciò, l’Istante chiede se, ai fini del Superbonus, le spese da esso fatturate per competenze tecniche rientrino tra quelle detraibili e se, in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire. Risposta. In risposta, l’AdE ha chiarito che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante nei confronti del soggetto promotore del Project Financing e del condominio potranno essere ammesse al Superbonus. Tuttavia, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione. Quanto al secondo quesito, il parere tecnico in questione è escluso dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto richiede competenze non di carattere fiscale che esulano dall’Agenzia in questione. Risposta ad un interpello in merito al credito d’imposta 4.0 Interpello n. 343 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0. L’Istante è una società che dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione. Le attività di formazione sono ammissibili al beneficio a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’accordo, tuttavia, è stato depositato in ritardo e i motivi non sono stati chiariti. Ciò posto, la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito. Risposta. L’AdE ha risposto affermando che, non avendo la società istante provveduto al deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta formazione 4.0 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina. Guida operativa Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% Pubblicata la Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati. La guida si sofferma, inoltre, sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009 (comunicato).
  • audizione
    E’ in programma oggi alle 18.00 l’audizione di Fondazione Inarcassa in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato nell’ambito dell'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (A.S. 2169). Il ddl, giunto all’esame del Senato in seconda lettura, propone all’art. 8 una modifica dell’art. 46 del codice appalti che se non opportunamente corretta rischia di generare uno svantaggio verso gli architetti e ingegneri liberi professionisti. Segui qui la diretta
  • agenzia risoluzione
    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.28/E con cui fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, l’Agenzia ha osservato che già con la risposta n. 61 ad una istanza di interpello (link), pubblicata il 19 febbraio 2019, è stato chiarito che il diritto alla predetta detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici. Con la citata risposta n. 61 del 2019 si è ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (link). Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che sempre nella risposta n. 61 è stato precisato che il principio di compatibilità tra i contributi pubblici e le agevolazioni fiscali non viene meno non solo con riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017, regolati dalla Ordinanza n. 60 del 2018, ma anche laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il testo della risoluzione è disponibile a questo link: https://bit.ly/3nuXJx1
  • trasmissione
    Tutto quello che è accaduto in Italia e nel mondo ed è utile sapere. Effetto giorno è la trasmissione che vuole gettare lo sguardo oltre le notizie, con analisi e commenti per capire ed approfondire l'attualità attraverso ospiti in diretta e interviste. Le notizie in 60 minuti, è un grande spazio dedicato alle news: politica, economia, attualità internazionale e cronaca italiana, con uno sguardo alle storie dal nostro Paese che spesso rimangono in ombra e che vale la pena raccontare e ascoltare.  Oggi alle ore 13.00 ospite nella diretta di Radio24 " Effetto giorno", il Presidente della Fondazione Inarcassa, l'ing. Franco Fietta che alle 13.35 interverrà su argomenti di stretta attualità inerenti la professione, le recenti normative e il Superbonus 110%. Vai alla trasmissione