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  • Come più volte segnalato da Fondazione Inarcassa, la concreta attuazione del sistema compensativo previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (il c.d. “Decreto Aiuti”) impatta sugli incarichi in essere dei direttori dei lavori nell’ambito delle commesse pubbliche imponendogli l’erogazione di prestazioni di natura tecnico-contabile ulteriori non previste nei relativi incarichi professionali. Tale aumento di attività e responsabilità per i professionisti, deve essere accompagnato, necessariamente, da un commisurato adeguamento del compenso professionale. Di conseguenza, come analizzato nel parere legale richiesto allo Studio Legale Brugnoletti&Associati, disponibile al seguente link, al quale si rinvia per ogni approfondimento, i professionisti possono richiedere tale adeguamento ricorrendo: a) al comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, qualora l’entità della modifica sia contenuta entro il 20% del valore del contratto; b) al comma 1, lett. c) del medesimo art. 106, laddove il valore della modifica sia superiore al 20%, ma, comunque, contenuta entro il 50% del valore del contratto. A fronte della richiesta, i RUP devono accordare l’aggiornamento degli onorari al fine di salvaguardare, in primis, la qualità delle prestazioni professionali affidate garantendo, contemporaneamente, l’equità del compenso dei professionisti e l’equilibrio economico dell’incarico.
  • Slittano di venti giorni i termini per l’invio degli elaborati per la partecipazione al 1° grado del Concorso indetto dal Ministero dell’istruzione, mediante l’utilizzo della piattaforma del Cnappc, finalizzato alla progettazione e realizzazionedi 212 nuove scuole. Clicca qui
  • Lo studio sugli effetti dei ribassi presentato dalla Fondazione Inarcassa il 26 maggio u.s. è stato espressamente richiamato dal Senatore Andrea De Bertoldi nell'ambito della discussione sul nuovo Codice Appalti. La voce degli ingegneri e architetti liberi professionisti arriva nelle aule parlamentari e attrae l'interesse di tutte le parti politiche. A riprova, segue l'elenco degli ordini del giorno più importanti per gli associati: -          Emendamento G1.103: Tiraboschi – Impegna il Governo a rafforzare la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali. -          Emendamento G1.1 (T2): Margiotta – Impegna il Governo a definire limitatissime e inderogabili eccezioni al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali. -          Emendamento G1.2 (T2): Laus  – Impegna il Governo a valutare l’opportunità di porre attenzione alla necessità di evitare che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso. Clicca qui per il video completo  
  • Gli effetti dei ribassi eccessivi nelle gare per i servizi tecnici di ingegneria e architettura   Tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR), si prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici. La Fondazione Inarcassa, quale parte attiva dell’imminente dibattito politico, ha promosso l’elaborazione di uno studio indipendente sui dati forniti dall’ANAC, che ha dato i seguenti riscontri: •    gli investimenti nel settore delle costruzioni sono crollati ininterrottamente dal 2005 al 2020, anno che ha segnato una prima significativa inversione di tendenza; •    negli ultimi 15 anni il numero degli ingegneri e architetti liberi professionisti è rimasto sostanzialmente lo stesso e ciò ha comportato un crollo dei redditi medi; •    il numero degli affidamenti di servizi professionali è salito contestualmente all’introduzione delle semplificazioni al codice degli appalti; •    dopo l’introduzione del codice degli appalti nel 2016 e sino al 2020 è salito il numero delle gare affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre è calato proporzionalmente il numero di quelle affidate con il criterio del massimo ribasso; •    non ci sono differenze significative - in termini economici - nei ribassi di aggiudicazione, tra le gare affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quelle affidate con il criterio del massimo ribasso; •    indipendentemente dal criterio di aggiudicazione scelto, i ribassi che superano il valore mediano delle offerte, generano maggiori criticità, come da seguente schema di sintesi:      Quest’ultimo schema dimostra, tra l’altro, gli effetti a cascata della progettazione su tutta la filiera dell’appalto, confermando ancor più la necessità di riportare la qualità del progetto al centro della riforma del codice dei contratti.  Clicca qui per il programma Scarica qui le slide dell'evento Scarica il documento finale Scarica qui gli spunti dall'intervento dell'avv. Brugnoletti Accedi alla sezione FORMAZIONE per rivedere il WEBINAR.  
  • L’aula di Montecitorio ha approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (c.d. “decreto energia”). Nel corso dell’esame in prima lettura, è stato approvato un emendamento a firma dei Relatori, e concordato con il Governo, in tema di cessione dei crediti. L’art.29-bis del provvedimento interviene sul meccanismo di cessione dei crediti maturati in relazione alle pratiche del Superbonus, e prevede che agli istituti bancari sia consentita una ulteriore cessione se diretta a un proprio correntista. La modifica entra in vigore dal primo maggio, salvo ulteriori correzioni che potrà apportare il Senato durante l’esame in seconda lettura. Il disegno di legge di conversione del decreto “energia” è, infatti, approdato a Palazzo Madama (S. 2588) per il prosieguo dell’esame. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 30 aprile. La modifica al meccanismo della cessione dei crediti rappresenta un segnale importante di apertura da parte del Governo e del Parlamento. Nelle settimane scorse, la Fondazione Inarcassa ha segnalato le sofferenze degli istituti bancari a coprire la richiesta di acquisto dei crediti d’imposta maturati dai professionisti. Anche la Banca Popolare di Sondrio, con cui la Fondazione aveva stretto una Convezione per l’acquisto dei crediti d’imposta, si è trovata costretta ad interrompere il servizio a favore degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Si è innescato un effetto domino tale per cui altri istituti bancari hanno comunicato di aver esaurito i plafond disponibili per gli acquisti dei crediti d’imposta maturati. Uno scenario, purtroppo, prevedibile considerata la fragilità del meccanismo della cessione dei crediti operata dal decreto “sostegni ter” (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) che consente, a normativa vigente, una sola cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari oppure a imprese di assicurazione. Una norma troppo rigida che ha cambiato in corsa le regole del gioco e ha penalizzato i progettisti già impegnati in nuovi incarichi di lavoro e non possono cedere i crediti d’imposta e soddisfare i propri fornitori. In tutte le sedi istituzionali, la Fondazione Inarcassa ha insistito per la revisione della norma che regola la cessione dei crediti. In audizione in Commissione Bilancio del Senato sul “sostegni ter”, la Fondazione Inarcassa ha proposto di riaprire la cessione dei crediti d’imposta al mondo degli istituti bancari controllati da Banca d'Italia, consentendo in ultima istanza anche la cessione a terzi, al fine di allargare il mercato ed evitare, anche, aumenti delle commissioni. La soluzione adottata dalla Camera solo pochi giorni sul decreto “energia” non è così lontana da quella che suggerita da Fondazione Inarcassa. E’ una correzione – sulla quale auspichiamo il massimo sostegno nel passaggio in Senato – che potrà dare respiro agli architetti e ingegneri liberi professionisti impegnati nelle pratiche del Superbonus. Restano da superare i dubbi sollevati dal servizio Bilancio del Senato sull’emendamento approvato a Montecitorio che ritiene la quarta cessione sia a rischio frodi. Sembrano dubbi infondati, in quanto il correntista è certamente censito dall’istituto di credito. Il quadro complessivo, peraltro, segnala un buon andamento della misura. I recenti dati forniti da Enea sull’utilizzo del Superbonus rilevano una crescita del numero delle asseverazioni e degli investimenti al livello nazionale: 139 mila il numero totale delle asseverazioni per un investimento pari a oltre 24 miliardi di euro.
  • Fondazione Inarcassa ha notificato una diffida ad Asmel. Tra le prestazioni che Asmel propone di erogare alle amministrazioni consorziate compaiano anche quelle legate alla progettazione. E ciò in forza di una qualifica di “centro di competenza PNRR”  che l’Associazione si è certamente “autoattribuita”. “Assistiamo ad un vero e proprio aggiramento delle regole e delle norme del Codice che regolano l’attività della progettazione”, ha commentato il  Presidente Fietta. APPROFONDISCI QUI
  • Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ dedicate alle novità introdotte dalla legge di bilancio sui Bonus edilizi. Di seguito alcuni dei temi su cui le FAQ intendono fornire chiarimenti: •    il carattere interpretativo della possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI; •    il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; •    l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Leggi qui il Comunicato Stampa   Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà, inoltre, aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).      
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    Di seguito il video  dell'audizione della Fondazione Inarcassa dinanzi la 8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330).   Clicca qui per rivedere dal minuto 1.41.23 l'intervento del Presidente della Fondazione Inarcassa, l'ing. Franco Fietta.
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    Seminario web   Mercoledì 24 novembre, dalle ore 14:30 alle 18.00.   A distanza di alcuni mesi dall’introduzione del Superbonus 110% il webinar vuole rispondere ai quesiti di maggior interesse posti dai professionisti, a partire dagli effetti della nuova CILA semplificata. Tra i relatori, un tecnico esperto di ENEA per approfondire le tematiche relative ai controlli e agli aspetti di natura civilistica e assicurativa.  Clicca qui per rivedere il seminario
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    Riportiamo di seguito i dettagli in merito alle ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli relativi al Superbonus ed alle detrazioni IVA per revamping centrale elettrica: Interpello n. 697 – Acquisto case antisismiche – L’istante è una famiglia che ha acquistato una unità immobiliare zona sismica 3.  L’istante ha comprato l’immobile da una società, la quale non aveva presentato asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche in quanto alla data di acquisto la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni. L’istante chiede di conoscere se possa usufruire delle detrazioni previste per l’acquisto di case antisismiche anche ex post, e se possa usufruire delle detrazioni spettanti per l'acquisto dell'unità immobiliare antisismica secondo le previsioni del c.d decreto Rilancio e, quindi, dal Superbonus. Risposta – L’AdE ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di Case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma, quindi, risulta applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30 giugno 2022). Nel caso prospettato l’AdE ha stabilito che l’istante possa beneficiare della detrazione relativa al Superbonus Interpello n.685 – Lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata –  L’istante è un condominio e intende procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al Superbonus. L'edificio in oggetto è caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari e, tuttavia, non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici. Inoltre, l’istante specifica che l'isolamento termico della facciata presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione dei suddetti elementi estetici (con elementi a misura isolanti) che incidono in modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. Ciò premesso, l’istante chiede se i lavori che intende effettuare possano beneficiare delle agevolazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE afferma che per quanto concerne la possibilità di fruire del Superbonus per le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro architettonico, sono escluse dal beneficio fiscale tutte le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti. Conseguentemente, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma. Interpello n. 684 – Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume –  L’istante è comproprietario di un edificio che a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito nel 2011 ed è stata certificata dall'amministrazione comunale che, successivamente, ha anche rilasciato il permesso di costruzione. I lavori di ricostruzione devono ancora iniziare, il permesso rilasciato dal comune è tutt’ora valido e l’istante non dispone di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito. Ciò premesso, l’istante chiede se gli interventi di riduzione di rischio sismico e di efficientamento energetico siano incentivabili ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di agevolazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE ritiene che, laddove l'intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'Istante potrà fruire delle citate agevolazioni nei limiti sopra riportati, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto. Interpello n. 680 – Isolamento del tetto di una villetta a schiera -sottotetto non riscaldato –  L'Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato. Ciò posto, l’istante chiede se gli interventi che vuole effettuare possano beneficiare delle detrazioni di cui al Superbonus. Risposta – L’AdE informa che, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. Interpello n. 674 –  Interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 - ambito temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero per il rilascio del titolo abilitativo – L'Istante rappresenta che sta ristrutturando un edificio collabente F/2, dove i lavori sono stati iniziati nel 2016 ma non ancora conclusi, il cui scopo è quello di demolire e ricostruire l’edificio (lavori eseguiti parzialmente) e, al contempo, risanare un’altra parte dell’edificio (lavoro non ancora iniziato). Alla luce di ciò, l’istante chiede se, considerato che i lavori sono iniziati prima dell’esistenza delle agevolazioni di cui al Superbonus, possa accedere alle detrazioni previste dalla normativa per effettuare interventi antisismici che ancora non sono stati effettuati. Risposta – L’AdE afferma che, dalla documentazione integrativa presentata, emerge che l'Istante ha ottenuto il permesso a costruire in data antecedente al 1° gennaio 2017, per questa ragione non può fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici descritti nell'istanza. Resta fermo il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è subordinata la spettanza di tale agevolazione. Interpello n. 672 – Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation per impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria – L’istante è proprietario di un appartamento all'interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso e rappresenta che i lavori che si intendono effettuare per accedere al Superbonus sono costituiti dalla coibentazione delle strutture opache, dal cambio dei serramenti, dalla nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e dalla installazione di sistemi BACS. Chiede, tra le altre cose, se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022; se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo; quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto; per i sistemi di sistemi di building automation (BACS), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi. Risposta – L’AdE afferma che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi. Fa presente che il secondo quesito è stato chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, par. 4.5.3 secondo cui in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento. Sull’amianto, precisa che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla 7 realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Sui BACS, è agevolata l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal decreto e nei limiti di 15.000 euro.