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  • Il tema della responsabilità civile professionale approda al tavolo della Commissione Giustizia del Senato. Un emendamento al disegno di legge delega di riforma degli ordinamenti professionali (S. 1663) introduce una misura fondamentale in materia di responsabilità civile professionale, richiesta da tempo dalla Fondazione Inarcassa.  Responsabilità del progettista solo in caso di dolo o colpa grave, riduzione della responsabilità solidale a carico degli eredi del progettista e responsabilità del progettista per errori tecnici solo se riconoscibili come tali al momento della progettazione: questi i tre punti principali della proposta emendativa al disegno di legge delega. Una misura fondamentale in materia di responsabilità civile professionale:"Va tutto il nostro sostegno e supporto alla proposta emendativa" commenta il Presidente della Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio. "Sin dall’inizio, abbiamo lamentato l’assenza, all’interno del provvedimento, del tema della responsabilità civile professionale tra i principi e i criteri direttivi". Leggi il comunicato stampa
  • Come più volte segnalato da Fondazione Inarcassa, la concreta attuazione del sistema compensativo previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (il c.d. “Decreto Aiuti”) impatta sugli incarichi in essere dei direttori dei lavori nell’ambito delle commesse pubbliche imponendogli l’erogazione di prestazioni di natura tecnico-contabile ulteriori non previste nei relativi incarichi professionali. Tale aumento di attività e responsabilità per i professionisti, deve essere accompagnato, necessariamente, da un commisurato adeguamento del compenso professionale. Di conseguenza, come analizzato nel parere legale richiesto allo Studio Legale Brugnoletti&Associati, disponibile al seguente link, al quale si rinvia per ogni approfondimento, i professionisti possono richiedere tale adeguamento ricorrendo: a) al comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, qualora l’entità della modifica sia contenuta entro il 20% del valore del contratto; b) al comma 1, lett. c) del medesimo art. 106, laddove il valore della modifica sia superiore al 20%, ma, comunque, contenuta entro il 50% del valore del contratto. A fronte della richiesta, i RUP devono accordare l’aggiornamento degli onorari al fine di salvaguardare, in primis, la qualità delle prestazioni professionali affidate garantendo, contemporaneamente, l’equità del compenso dei professionisti e l’equilibrio economico dell’incarico.