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  • Come più volte segnalato da Fondazione Inarcassa, la concreta attuazione del sistema compensativo previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (il c.d. “Decreto Aiuti”) impatta sugli incarichi in essere dei direttori dei lavori nell’ambito delle commesse pubbliche imponendogli l’erogazione di prestazioni di natura tecnico-contabile ulteriori non previste nei relativi incarichi professionali. Tale aumento di attività e responsabilità per i professionisti, deve essere accompagnato, necessariamente, da un commisurato adeguamento del compenso professionale. Di conseguenza, come analizzato nel parere legale richiesto allo Studio Legale Brugnoletti&Associati, disponibile al seguente link, al quale si rinvia per ogni approfondimento, i professionisti possono richiedere tale adeguamento ricorrendo: a) al comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, qualora l’entità della modifica sia contenuta entro il 20% del valore del contratto; b) al comma 1, lett. c) del medesimo art. 106, laddove il valore della modifica sia superiore al 20%, ma, comunque, contenuta entro il 50% del valore del contratto. A fronte della richiesta, i RUP devono accordare l’aggiornamento degli onorari al fine di salvaguardare, in primis, la qualità delle prestazioni professionali affidate garantendo, contemporaneamente, l’equità del compenso dei professionisti e l’equilibrio economico dell’incarico.
  • martello2
    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 6919/2019: parcella del professionista a rischio se non è dettagliata nelle voci di spesa. Acque ancor agitate per le retribuzioni dei professionisti che ottengano incarichi da pubbliche amministrazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile. È stata quindi respinta la richiesta di un architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva realizzata nell’interesse di un Comune. L’amministrazione si è difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario. La Cassazione ritiene che questa motivazione sia sufficiente a negare il pagamento, perché l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Secondo i giudici, qualora manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. L’orientamento della Cassazione si presta a più critiche. Anzitutto, impone al professionista un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; inoltre, è vero che l’art. 191 del d.lgs. n.  267 / 2000 impone una rigida contabilità ai Comuni, ma è altrettanto vero che l’art. 194 della stessa norma prevede la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. Inoltre esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art. 24, co. 8-bis, d.lgs. n.  50/2016). Oltretutto, il caso deciso dalla Cassazione fa eco ad altri precedenti che non danno nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali. Diventa, quindi, irrilevante che l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera (peraltro, probabilmente ottenuti grazie all’impegno proprio del progettista direttore dei lavori). In sintesi, l’orientamento della Cassazione è improntato ad assoluta rigidità a tutela della finanza locale, giungendo addirittura a escludere la possibilità che il professionista ottenga dal giudice il riconoscimento di un indebito arricchimento dell’ente locale. Altre volte, invece, proprio attraverso il riconoscimento dell’utilità conseguita dall’ente locale, si è ottenuta una delibera di pagamento, seppur per debito fuori bilancio e quindi con il rischio di giudizi di responsabilità contabile per i pubblici amministratori. Bisogna, comunque, precisare che la sentenza de qua si riferisce ad un servizio affidato ante Codice dei Contratti Pubblici. Oggi le amministrazioni devono indicare, nei bandi per i servizi di architettura ed ingegneria, sia le risorse già accantonate con cui sarà remunerato l’aggiudicatario, sia il calcolo dettagliato dei compensi, redatto secondo il d.m. parametri. Con ciò rendendo, di fatto, quasi impossibile che manchi la “dettagliata previsione di spesa” richiesta dalla Cassazione. L’unica casistica in cui c’è ancora la concreta possibilità che si verifichi quanto fin’ora descritto è rinvenibile negli affidamenti diretti. Pertanto, l’appello che si rivolge a tutti gli architetti e gli ingegneri, che si trovino affidatari diretti di un appalto, è di stare attenti agli impegni di spesa che gli enti locali devono indicare negli atti di affidamento, nonché a verificare che siano indicate in modo dettagliato le voci di spesa spettanti al professionista. Avv. Riccardo Rotigliano     Niente garanzie per gli appalti sotto i 40.000 euro. La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese/professionisti di presentare le garanzie provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40.000 euro, assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto 40.000 euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere l'obbligo di presentare le garanzie. È quanto ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 140/2019, pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera, chiarisce l'ANAC, risponde alle “istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia”. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla presentazione delle garanzie le imprese/professionisti che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai 40.000 euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di interpretazione. L'ANAC chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il “Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti” e dunque impone “la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere richieste. Avv. Giuseppe Acierno  
  • Nuovo Corso Gratuito FAD GDPR
    RIEDIZIONE CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE FAD “IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI”   Se vuoi registrarti alla Fondazione clicca qui Se sei già Socio, effettua il login per poi registrarti al Corso.   Il Corso, tenuto dal Dott.ssa Silvia Ciotti e articolato in 8 ore suddivise in moduli da 15 minuti ciascuno, sarà reso disponibile fino al 31 dicembre 2019 e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri registrati alla Fondazione Inarcassa.   ATTENZIONE: il 30/06 /2019 è l’ultimo giorno utile per iscriversi al corso che sarà disponibile fino al 31/12/2019 termine ultimo per scaricare il relativo Attestato finale.   Ai fini della verifica dell’apprendimento, sono previsti, al termine di ogni ora di lezione, dei test costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente almeno all’80% dei quesiti proposti. N.B.: ogni test di verifica prevede n. 3 tentativi. In caso di mancato superamento sarà necessario ripetere gli ultimi 4 moduli della lezione corrispondente. In caso di mancato superamento del terzo tentativo inviare email a supporto@multicastsrl.it ATTENZIONE: Durante tutta la durata del corso, invece, sono previsti test random, per verificare la presenza a video, almeno ogni 20 minuti e si hanno a disposizione 30 secondi per rispondere. In caso di risposta errata o mancata risposta si dovrà iniziare nuovamente il modulo della lezione che si stava seguendo. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Tutti i professionisti registrati alla Fondazione potranno iscriversi gratuitamente al corso attraverso l’apposita area FORMAZIONE –CORSI ONLINE del nostro sito. SCARICA IL PROGRAMMA ATTENZIONE: ai fini del riconoscimento dei CFP, è previsto il caricamento dei partecipanti il primo giorno lavorativo di ciascun mese. L’attribuzione avrà luogo non appena validate le istanze dai rispettivi Consigli Nazionali.   ORGANIZZATORE UNICO Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa info@fondazioneinarcassa.it   DOCENTE E TUTOR Dott.ssa Silvia Ciotti EuroCrime – Research, Training and Consultancy Srl silvia.ciotti@eurocrime.eu     MENTOR   Dott. Filippo Balistreri EuroCrime – Research and Consultancy Srl fibali@tin.it   DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA Ing. Egidio Comodo presidenza@fondazioneinarcassa.it     Per ulteriori informazioni: e-mail: info@fondazioneinarcassa.it. tel. 06-85274216 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)