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  • martello2
    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 6919/2019: parcella del professionista a rischio se non è dettagliata nelle voci di spesa. Acque ancor agitate per le retribuzioni dei professionisti che ottengano incarichi da pubbliche amministrazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile. È stata quindi respinta la richiesta di un architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva realizzata nell’interesse di un Comune. L’amministrazione si è difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario. La Cassazione ritiene che questa motivazione sia sufficiente a negare il pagamento, perché l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Secondo i giudici, qualora manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. L’orientamento della Cassazione si presta a più critiche. Anzitutto, impone al professionista un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; inoltre, è vero che l’art. 191 del d.lgs. n.  267 / 2000 impone una rigida contabilità ai Comuni, ma è altrettanto vero che l’art. 194 della stessa norma prevede la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. Inoltre esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art. 24, co. 8-bis, d.lgs. n.  50/2016). Oltretutto, il caso deciso dalla Cassazione fa eco ad altri precedenti che non danno nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali. Diventa, quindi, irrilevante che l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera (peraltro, probabilmente ottenuti grazie all’impegno proprio del progettista direttore dei lavori). In sintesi, l’orientamento della Cassazione è improntato ad assoluta rigidità a tutela della finanza locale, giungendo addirittura a escludere la possibilità che il professionista ottenga dal giudice il riconoscimento di un indebito arricchimento dell’ente locale. Altre volte, invece, proprio attraverso il riconoscimento dell’utilità conseguita dall’ente locale, si è ottenuta una delibera di pagamento, seppur per debito fuori bilancio e quindi con il rischio di giudizi di responsabilità contabile per i pubblici amministratori. Bisogna, comunque, precisare che la sentenza de qua si riferisce ad un servizio affidato ante Codice dei Contratti Pubblici. Oggi le amministrazioni devono indicare, nei bandi per i servizi di architettura ed ingegneria, sia le risorse già accantonate con cui sarà remunerato l’aggiudicatario, sia il calcolo dettagliato dei compensi, redatto secondo il d.m. parametri. Con ciò rendendo, di fatto, quasi impossibile che manchi la “dettagliata previsione di spesa” richiesta dalla Cassazione. L’unica casistica in cui c’è ancora la concreta possibilità che si verifichi quanto fin’ora descritto è rinvenibile negli affidamenti diretti. Pertanto, l’appello che si rivolge a tutti gli architetti e gli ingegneri, che si trovino affidatari diretti di un appalto, è di stare attenti agli impegni di spesa che gli enti locali devono indicare negli atti di affidamento, nonché a verificare che siano indicate in modo dettagliato le voci di spesa spettanti al professionista. Avv. Riccardo Rotigliano     Niente garanzie per gli appalti sotto i 40.000 euro. La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese/professionisti di presentare le garanzie provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40.000 euro, assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto 40.000 euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere l'obbligo di presentare le garanzie. È quanto ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 140/2019, pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera, chiarisce l'ANAC, risponde alle “istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia”. In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla presentazione delle garanzie le imprese/professionisti che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai 40.000 euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di interpretazione. L'ANAC chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il “Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti” e dunque impone “la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere richieste. Avv. Giuseppe Acierno  
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    La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare l’avvio del terzo corso di formazione a distanza erogato dalla Fondazione sui temi della sicurezza, dal titolo:   “Demolizioni e piano delle demolizioni”   Il Corso, della durata di 8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno, sarà tenuto dal Geom. Stefano Farina e dall’Avv. Lorenzo Fantini, e sarà disponibile dal 20 aprile al 31 ottobre 2017, data ultima di iscrizione.   MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Il Corso è offerto gratuitamente ai singoli Professionisti, soci della Fondazione. Tale attività formativa darà diritto all’attribuzione di CFP nella misura indicata dalla normativa attuale  dei Consigli Nazionali per i corsi in materia di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”: n. 8 CFP per gli Architetti  n. 8 CFP per gli Ingegneri  Nello specifico è prevista la trattazione dei seguenti temi: Normativa Ruoli e responsabilità dei soggetti     Analisi preliminari relativamente ai manufatti da demolire ed all’ambiente di lavoro   Tipologie di demolizione e scelte progettuali Opere provvisionali ed attrezzature La progettazione della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: il  ruolo del coordinatore in fase progettuale Il coordinamento in fase esecutiva: il ruolo del coordinatore in fase esecutiva     I documenti di cantiere Il piano delle demolizioni (apposito programma contenuto nel POS) La formazione degli operatori      Situazioni tipo Ulteriori aspetti legati alle demolizioni La gestione delle emergenze   SCARICA IL PROGRAMMA Ai fini della verifica dell’apprendimento, sono previsti dei test costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente almeno all’80% dei quesiti proposti. (7 risposte corrette su 8). N.B.: ogni test di verifica prevede n. 3 tentativi. In caso di mancato superamento sarà necessario ripetere gli ultimi 4 moduli della lezione corrispondente. In caso di mancato superamento del terzo tentativo inviare email a supporto@multicastsrl.it Per una migliore navigazione sulla piattaforma e-learning è necessario utilizzare Internet Explorer 10 o superiore, Safari 7 o superiore, Chrome, Firefox e abilitare la visualizzazione dei popup nel browser. N.B. Per poter fruire del corso e di tutti i servizi erogati è necessario essere iscritti alla Fondazione. ATTENZIONE: ai fini del riconoscimento dei CFP, una volta scaricato l'ATTESTATO di fine corso, è previsto il caricamento dei partecipanti il primo giorno lavorativo di ciascun mese. L’attribuzione avrà luogo non appena validate le istanze dai rispettivi Consigli Nazionali.     ORGANIZZATORE UNICO Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa info@fondazionearching.it   TUTOR Dott.ssa Ornella Lucia Salvetti Società SEIDUESEI.org.Srl ornella.salvetti@seiduesei.org scarica il CV   MENTOR E DOCENTE Geom. Stefano Farina Società SEIDUESEI.org.Srl stefano.farina@studiofarina.info scarica il CV   DOCENTE Arch. Lorenzo Fantini Società SEIDUESEI.org.Srl lorenzo.fantini@seiduesei.it scarica il CV   DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA Ing. Egidio Comodo e.comodo@fondazionearching.it   Per ulteriori informazioni: e-mail: info@fondazionearching.it tel. 06-85274216 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)