News

4 Risultati
Seleziona ordinamento risultati
  • Correttivo al Codice dei contratti pubblici: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso (n. 305, Suppl. Ordinario n. 45) il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. (c.d. Dlgs Correttivo Codice Appalti). Il “Correttivo”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre scorso, tiene conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia. La Fondazione Inarcassa è stata audita sul provvedimento (“Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; A.G. n. 226) presso le Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici della Camera e del Senato. Le due audizioni, tenutesi alla fine del mese di novembre scorso, hanno rappresentano un valido strumento, infatti, per segnalare al legislatore alcune criticità che insistono sulle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. Il “Correttivo” accoglie diverse proposte formulate dalla Fondazione Inarcassa nel corso delle audizioni parlamentari, a partire dall’art. 100 del Codice in materia di requisiti capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale. La proposta della Fondazione Inarcassa, accolta nel “Correttivo”, è sempre stata finalizzata, coerentemente al principio del favor partecipationis, ad ampliare l’accesso al mercato della progettazione al fine di favorire, in particolare, la crescita delle nuove generazioni di architetti e ingegneri liberi professionisti. L’art. 32 del D.Lgs. 209/2024 modifica l’art. 100 del Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda il periodo di riferimento sul quale valutare il possesso del requisito relativo al fatturato globale, dagli attuali ultimi 3, ai migliori 3 degli ultimi 5 anni, nonché il periodo di valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale dagli attuali 3 a 10 anni. Sull’equo compenso, la soluzione (65% prezzo fisso; 35% ribassabile) adottata dal Legislatore, di cui all’art. 14, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater del “Correttivo”, premia la capacità degli stakeholder della filiera della progettazione di fare sintesi rispetto agli “interessi” della Pubblica Amministrazione circa la tenuta e stabilità dei conti pubblici. Un risultato importante che premia, altresì, lo sforzo della Fondazione Inarcassa di interloquire ad ogni livello istituzionale per rappresentare in maniera diffusa gli interessi della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, nella piena consapevolezza che d’ora in poi occorrerà, da un lato, vigilare sulla concreta interpretazione e applicazione della novella normativa, e, dall’altro, sollecitare il legislatore in funzione dell’aggiornamento del decreto “parametri”, considerato che diverse prestazioni professionali, alcune delle quali legate al PNRR, non sono in esso contemplate. Sull’accordo quadro, la modifica introdotta dal “Correttivo” è, a nostro giudizio, insufficiente per limitare gli effetti di un istituto che, in applicazione ai servizi di architettura e ingegneria, determina un innalzamento dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, la graduale espulsione dal mercato della progettazione delle realtà medio-piccole. Al riguardo, la proposta della Fondazione Inarcassa, chiaramente espressa in audizione, è finalizzata a vietare l’utilizzo dell’accordo quadro per i servizi di natura intellettuale, considerata la complessità e specificità da sviluppare in più livelli progettuali. Il progetto è un prodotto dell’intelletto e non il frutto di un processo industriale. Su altri temi - appalto integrato e ruolo della PA nei servizi della progettazione, su tutti - per i quali si rimanda alle memorie depositate in Commissione Ambiente di Camera e Senato per maggiori approfondimenti, il “Correttivo” non offre, a nostro avviso, soluzioni di modifica valide. Sull’appalto integrato, che ha già dimostrato in passato molteplici criticità in termini di legalità, incremento dei costi e dei tempi realizzativi, la Fondazione Inarcassa propone di limitarne il ricorso ai soli appalti di lavori di valore superiore alla soglia europea. Sul ruolo della P.A. occorre, invece, un deciso cambio di passo: la P.A. deve limitarsi all’attività di programmazione e controllo dei tempi realizzativi, senza interferire nell’attività di progettazione che, invece, deve essere affidata alla competenza, flessibilità ed efficienza dei liberi professionisti.   Consulta qui il “Correttivo” Leggi la memoria depositata alla Camera e al Senato
    • audizione
  • Lo scorso 21 gennaio Fondazione Inarcassa è stata audita presso la VIII Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato, per evidenziare alcuni aspetti importanti sul disegno di legge n. 1294, Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. "Restiamo convinti che l’esame di questo disegno di legge possa rappresentare una ottima opportunità per imprimere un cambio di paradigma e di prospettiva rispetto al tema della ricostruzione, affinché esso vada affrontato con metodo diverso da quello dell’emergenza tout court, tenendo altresì conto dell’importanza delle politiche di prevenzione, secondo un approccio sinergico tra prevenzione e ri-costruzione post evento" ha affermato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio. Guarda l'audizione
    • audizione
  • Correttivo al Codice dei Contratti: audizioni
    Fondazione Inarcassa ha partecipato alle audizioni in Commissione ambiente di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. “Continuiamo ad esprimere una posizione fortemente contraria sull’appalto integrato, un istituto che non riduce i costi né i tempi realizzativi, come peraltro confermato da Anac nel 2021. Inoltre, l’appalto integrato lede il principio di terzietà del progettista, a garanzia della pubblica amministrazione. L’altro tema critico riguarda l’accordo quadro, un istituto cui ricorrono talune stazioni appaltanti medio-grandi che, per evitare le gare accorpano in un unico grande appalto l’affidamento di tanti incarichi professionali tra loro diversi, non omogenei, non standardizzabili e non ripetitivi. Il progetto è un prodotto dell’intelletto e non il frutto di un processo industriale”. Il progetto è un prodotto dell’intelletto e non il frutto di un processo industriale. "Apprezziamo molto che il correttivo abbia recepito la nostra richiesta di revisione dell’art. 100, ampliando i periodi di riferimento sui quali valutare i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale dei professionisti. Lamentiamo però l’assenza - nella novella normativa - di una previsione analoga, sui requisiti dei tecnici della P.A. che possono svolgere progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici. Premesso che, a nostro avviso, i tecnici della P.A. dovrebbero occuparsi solo di attività di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche, con controllo dei tempi di realizzazione, lasciando il mercato ai liberi professionisti e alle loro strutture aggregate per l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura, ad ogni modo, qualora i soggetti interni alla P.A, volessero, nel loro ruolo, svolgere servizi di ingegneria e architettura, secondo noi, dovrebbero dimostrare (a soggetti terzi idonei ad un’attività di controllo) gli stessi requisiti richiesti ai professionisti esterni per lo svolgimento di servizi analoghi", ha sostenuto il Presidente di Fondazione Inarcassa, l'ing. Andrea De Maio.  Clicca qui per rivedere al minuto 1:22:58 l'intervento del Presidente di Fondazione Inarcassa, l'Ing. Andrea De Maio in Commissione Ambiente del Senato. Clicca qui per rivedere al minuto 1:15:50 l'intervento del Presidente di Fondazione Inarcassa, l'Ing. Andrea De Maio in Commissione Ambiente della Camera. Leggi il comunicato.
    • audizione
  • La Fondazione Inarcassa ottiene un altro importante risultato nell’ambito dell’azione di contrasto ai bandi irregolari. La Struttura Commissariale di Governo della ZES Calabria ha rettificato, in autotutela, gli atti di gara della procedura di affidamento di un appalto integrato concernente la realizzazione di una infrastruttura per la sicurezza nelle aree della ZES Calabria. Alla diffida notificata il 27 ottobre scorso - cui l’Amministrazione non aveva inizialmente dato riscontro - è seguito un esposto all’Anac della Fondazione Inarcassa per ribadire le irregolarità riscontrate nel bando di gara. Ben prima, dunque, dell’eventuale pronunciamento da parte dell’Autorità, la Struttura Commissariale ha provveduto alla rettifica degli atti di gara, in accoglimento dei rilievi mossi dalla Fondazione Inarcassa.   Sono quattro gli aspetti critici segnalati dalla Fondazione Inarcassa. Il primo riguarda la mancata motivazione del ricorso all’istituto dell’appalto integrato. Contrariamente al dettato dell’art. 44, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante non ha motivato il ricorso all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche”. L’altro elemento critico sottoposto all’attenzione della Struttura commissariale è la mancata indicazione dei criteri di determinazione della base d’asta. Infatti, la stazione appaltante, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, ha specificato l’importo spettante al professionista senza però indicare la relativa modalità di calcolo. A tal proposito, nella diffida è stato richiamato non solo l’art, 41, comma 15 del Codice e il rimando all’allegato I.13 nel quale “sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura”, ma anche una robusta giurisprudenza in materia, oltre alle Linee Guida Anac n. 1 che specificano il ricorso al decreto “parametri” del 2016 ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara. Contestualmente, la Fondazione Inarcassa ha riscontrato una violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge 49/2023 laddove nel disciplinare è stato previsto un ribasso dell’importo posto a base di gara, comprensivo dell’importo dei SIA. Al riguardo, nella diffida è stata richiamata la delibera Anac n. 343/2023 secondo cui i parametri ministeriali fissati dal decreto ministeriale del 17 giugno 2016 alla luce della recente legge in materia di equo compenso “assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di architettura e ingegneria e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Infine, in contrasto con il dettato dell’art. 44, comma 6, del Codice, negli atti di gara è mancata la previsione del pagamento diretto al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta. La Struttura Commissariale, quindi, ha accolto i nostri rilievi. Innanzitutto, l’Amministrazione ha chiarito le esigenze tecniche che hanno motivato il ricorso all’appalto integrato.  In secondo luogo, la Struttura Commissariale ha precisato che “il ribasso proposto dagli operatori economici partecipanti, non sarà applicato al corrispettivo dei compensi determinati per i servizi di ingegneria ed architettura, che saranno riconosciuti in modo diretto ai professionisti aggiudicatari della procedura”. Infine, sulla piattaforma e-procurement utilizzata per l’espletamento della procedura di gara, la stazione appaltante ha pubblicato le specifiche ai fini della determinazione del calcolo dei corrispettivi sulla base del DM 17/06/2016.
    • equo compenso